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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1107/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Nino Bixio, n. 2, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Giuseppe Natale ed Enzo Idà (PEC: e Email_1
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avvisi di accertamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità degli avvisi di accertamento aventi n.
1 2022.21/03/2024.0050685; 022.21/03/2024.0050690; 022.21/03/2024.005 CP_1 CP_1 CP_1
0684; 022.21/03/2024.0050679, notificati il 4.04.2024. Il ricorrente deduceva la tardività CP_1 dell'azione previdenziale, in violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 e l'omessa ricezione di atti prodromici.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via Cautelare: Voglia, ove ritenga anche per Decreto Inaudita Altera Parte, sospendere l'esecuzione degli avvisi di addebito per le ragioni addotte. In via principale, nel merito - dichiarare la nullità o l'annullamento delle CP_ suindicate: L'ACCERTAMENTO PROT. 2022.21/03/2024.0050685 Emessa dall di Vibo CP_1
Valentia per la violazione accertata del mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali anno 2013 – importo € 4.877,33 – asseritivamente notificata il 20.06.2018; L'ACCERTAMENTO CP_ PROT. 2022.21/03/2024.0050690 Emessa dall di Vibo Valentia per la violazione accertata CP_1 del mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali anno 2015 – importo € 7512,06 – asseritivamente notificata il 27.06.2018; L'ACCERTAMENTO PROT. 2022.21/03/2024.0050684 CP_1
CP_ Emessa dall di Vibo Valentia per la violazione accertata del mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali anno 2012 – importo € 996,08 – asseritivamente notificata il CP_ 18.06.2018; L'ACCERTAMENTO PROT. 2022.21/03/2024.0050679 Emessa dall di Vibo CP_1
Valentia per la violazione accertata del mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali CP_ anno 2011 – importo € 637,14 – asseritivamente notificata il 30.11.2018 emesse dall per
l'inefficacia e l'illegittimità delle stesse per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la nullità o
l'annullamento per difetto di notifica degli atti di Accertamento suindicati;
- l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva della sanzione amministrativa. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come segnala l'Ente previdenziale, gli atti oggetto di odierna impugnazione consistono in una rettifica, posta in essere in autotutela da parte dell' (ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, CP_1
convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983) degli atti di accertamento della violazione in precedenza notificati a parte ricorrente e, peraltro, non autonomamente impugnabile, perché privi
2 dell'efficacia di titolo esecutivo, attribuita, alle ordinanze ingiunzione, secondo quanto previsto dalla L.
638/83.
3. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. Pertanto, il ricorso è inammissibile.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 21.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Nino Bixio, n. 2, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Giuseppe Natale ed Enzo Idà (PEC: e Email_1
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avvisi di accertamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/05/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità degli avvisi di accertamento aventi n.
1 2022.21/03/2024.0050685; 022.21/03/2024.0050690; 022.21/03/2024.005 CP_1 CP_1 CP_1
0684; 022.21/03/2024.0050679, notificati il 4.04.2024. Il ricorrente deduceva la tardività CP_1 dell'azione previdenziale, in violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 e l'omessa ricezione di atti prodromici.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via Cautelare: Voglia, ove ritenga anche per Decreto Inaudita Altera Parte, sospendere l'esecuzione degli avvisi di addebito per le ragioni addotte. In via principale, nel merito - dichiarare la nullità o l'annullamento delle CP_ suindicate: L'ACCERTAMENTO PROT. 2022.21/03/2024.0050685 Emessa dall di Vibo CP_1
Valentia per la violazione accertata del mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali anno 2013 – importo € 4.877,33 – asseritivamente notificata il 20.06.2018; L'ACCERTAMENTO CP_ PROT. 2022.21/03/2024.0050690 Emessa dall di Vibo Valentia per la violazione accertata CP_1 del mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali anno 2015 – importo € 7512,06 – asseritivamente notificata il 27.06.2018; L'ACCERTAMENTO PROT. 2022.21/03/2024.0050684 CP_1
CP_ Emessa dall di Vibo Valentia per la violazione accertata del mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali anno 2012 – importo € 996,08 – asseritivamente notificata il CP_ 18.06.2018; L'ACCERTAMENTO PROT. 2022.21/03/2024.0050679 Emessa dall di Vibo CP_1
Valentia per la violazione accertata del mancato versamento ritenute previdenziali ed assistenziali CP_ anno 2011 – importo € 637,14 – asseritivamente notificata il 30.11.2018 emesse dall per
l'inefficacia e l'illegittimità delle stesse per i motivi di cui sopra;
- dichiarare la nullità o
l'annullamento per difetto di notifica degli atti di Accertamento suindicati;
- l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva della sanzione amministrativa. - Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come segnala l'Ente previdenziale, gli atti oggetto di odierna impugnazione consistono in una rettifica, posta in essere in autotutela da parte dell' (ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, CP_1
convertito con modificazioni dalla L. n. 638/1983) degli atti di accertamento della violazione in precedenza notificati a parte ricorrente e, peraltro, non autonomamente impugnabile, perché privi
2 dell'efficacia di titolo esecutivo, attribuita, alle ordinanze ingiunzione, secondo quanto previsto dalla L.
638/83.
3. Di tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 10947/2024, la quale ha affermato che «l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitiva, non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass.. Sez. 5, sentenza n. 7511 del 15.04.2016; confr. Cass., Sez. 5,
Ordinanza n. 29595 del 16.11.2018)».
4. Pertanto, il ricorso è inammissibile.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 21.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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