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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1254/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
CR US, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3650/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 90420240044707429000 MODELLO UNICO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 478/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 27.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a tributi erariali per l'anno 2021, per un valore di causa di €. 55.514,00.
Parte ricorrente eccepiva la nullità della cartella impugnata per violazione del contraddittorio e l'omessa notifica del previo avviso bonario.
L'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che proclamava la propria estraneità alla controversia, afferendo i morivi di ricorso alla esclusiva sfera di competenza dell'ente impositore. Concludeva chiedendo la condanna alle spese del ricorrente nel caso di rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, depositata in data 28.1.2026, parte ricorrente evidenziava la mancata costituzione dell'ente impositore e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Premesso che la cartella impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis DPR. N. 600/1973, deve evidenziarsi che dalla cartella medesima emerge in maniera chiara che le somme pretese sono somme che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di dover versare e poi non ha versato. La cartella indica in maniera evidente la dichiarazione sottoposta a controllo, le somme di cui è stato omesso il versamento e il tributo in ordine al quale dette somme dovevano essere pagate.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata notifica del previo avviso, essa è infondata in quanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nel caso di controllo automatizzato dal quale non derivi una diversa valutazione o rettifica di componenti dell'imposizione, nessuna previa comunicazione deve essere fatta al contribuente. Nel caso di specie si è in presenza – giova ribadire - di somme dovute dal contribuente in quanto da esso stesso dichiarate, ma non versate ovvero versate solo in parte. La cartella di pagamento fu dunque emessa del tutto legittimamente e nessun avviso era necessario, dal momento che le somme richieste sono quelle che il contribuente stesso aveva affermato, in dichiarazione, di dovere all'Erario.
Sul punto, è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità. “…invero, la liquidazione prevista dal D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce un controllo automatico della dichiarazione in via informatica volto non alla rettifica del reddito, ma a correggere errori materiali e formali risultanti dal contenuto della dichiarazione stessa, ipotesi tipica disciplinata dalla norma in esame che implica un controllo di tipo documentale dei dati contabili riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. n.
7536/2011, n. 15312/2014, ed ancora più di recente, Cass. n. 27716/2017); la norma va interpretata nel senso che solo per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione", ossia un errore del contribuente, v'è la necessità dell'avviso bonario, non anche per il diverso caso dell'omesso o tardivo versamento, nel quale il riscontro di irregolarità non investe "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", come appunto richiesto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in quanto i dati contabili utilizzati dall'Amministrazione finanziaria si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente (art. 54 bis citato), o anche dal sostituto d'imposta (art. 36 bis, comma
4 e art. 54 bis citati), per cui risulterebbe del tutto inutile comunicare al dichiarante su quanto dal medesimo allegato (Cass. n. 17396/2010, n. 8342/2012, n. 12023/2015); nella fattispecie, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito della verifica dell'omesso versamento di quanto dichiarato nel modello unico 2005, sícchè l'Ufficio nulla aveva da comunicare, proprio poichè non risulta che, a seguito del controllo automatico, abbia contestato o rettificato in alcun modo la dichiarazione;
quindi, nel caso in esame, posto che l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella non hanno fatto seguito ad una rettifica della dichiarazione in sede di controllo, bensì all'omesso o insufficiente pagamento di quanto dichiarato, la potestà impositiva è stata esercitata dall'amministrazione finanziaria iscrivendo direttamente nei ruoli le imposte non versate così come risultante dalla dichiarazione, sicchè manca in radice l'obbligo della comunicazione, ed è del tutto erroneo il riferimento agli effetti invalidanti che la relativa omissione determina (quando tale comunicazione sia invece doverosa) sull'atto amministrativo finale (iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento).” (Cass
Civile Ord. N. 29309 del 14.11.2018).
Per le medesime ragioni nel caso in esame non sussiste alcuna violazione del principio del contraddittorio.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.
1.877,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
CR US, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3650/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 90420240044707429000 MODELLO UNICO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 478/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 27.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a tributi erariali per l'anno 2021, per un valore di causa di €. 55.514,00.
Parte ricorrente eccepiva la nullità della cartella impugnata per violazione del contraddittorio e l'omessa notifica del previo avviso bonario.
L'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che proclamava la propria estraneità alla controversia, afferendo i morivi di ricorso alla esclusiva sfera di competenza dell'ente impositore. Concludeva chiedendo la condanna alle spese del ricorrente nel caso di rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, depositata in data 28.1.2026, parte ricorrente evidenziava la mancata costituzione dell'ente impositore e insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Premesso che la cartella impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis DPR. N. 600/1973, deve evidenziarsi che dalla cartella medesima emerge in maniera chiara che le somme pretese sono somme che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di dover versare e poi non ha versato. La cartella indica in maniera evidente la dichiarazione sottoposta a controllo, le somme di cui è stato omesso il versamento e il tributo in ordine al quale dette somme dovevano essere pagate.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata notifica del previo avviso, essa è infondata in quanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nel caso di controllo automatizzato dal quale non derivi una diversa valutazione o rettifica di componenti dell'imposizione, nessuna previa comunicazione deve essere fatta al contribuente. Nel caso di specie si è in presenza – giova ribadire - di somme dovute dal contribuente in quanto da esso stesso dichiarate, ma non versate ovvero versate solo in parte. La cartella di pagamento fu dunque emessa del tutto legittimamente e nessun avviso era necessario, dal momento che le somme richieste sono quelle che il contribuente stesso aveva affermato, in dichiarazione, di dovere all'Erario.
Sul punto, è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità. “…invero, la liquidazione prevista dal D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce un controllo automatico della dichiarazione in via informatica volto non alla rettifica del reddito, ma a correggere errori materiali e formali risultanti dal contenuto della dichiarazione stessa, ipotesi tipica disciplinata dalla norma in esame che implica un controllo di tipo documentale dei dati contabili riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. n.
7536/2011, n. 15312/2014, ed ancora più di recente, Cass. n. 27716/2017); la norma va interpretata nel senso che solo per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione", ossia un errore del contribuente, v'è la necessità dell'avviso bonario, non anche per il diverso caso dell'omesso o tardivo versamento, nel quale il riscontro di irregolarità non investe "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", come appunto richiesto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in quanto i dati contabili utilizzati dall'Amministrazione finanziaria si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente (art. 54 bis citato), o anche dal sostituto d'imposta (art. 36 bis, comma
4 e art. 54 bis citati), per cui risulterebbe del tutto inutile comunicare al dichiarante su quanto dal medesimo allegato (Cass. n. 17396/2010, n. 8342/2012, n. 12023/2015); nella fattispecie, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito della verifica dell'omesso versamento di quanto dichiarato nel modello unico 2005, sícchè l'Ufficio nulla aveva da comunicare, proprio poichè non risulta che, a seguito del controllo automatico, abbia contestato o rettificato in alcun modo la dichiarazione;
quindi, nel caso in esame, posto che l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella non hanno fatto seguito ad una rettifica della dichiarazione in sede di controllo, bensì all'omesso o insufficiente pagamento di quanto dichiarato, la potestà impositiva è stata esercitata dall'amministrazione finanziaria iscrivendo direttamente nei ruoli le imposte non versate così come risultante dalla dichiarazione, sicchè manca in radice l'obbligo della comunicazione, ed è del tutto erroneo il riferimento agli effetti invalidanti che la relativa omissione determina (quando tale comunicazione sia invece doverosa) sull'atto amministrativo finale (iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento).” (Cass
Civile Ord. N. 29309 del 14.11.2018).
Per le medesime ragioni nel caso in esame non sussiste alcuna violazione del principio del contraddittorio.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.
1.877,00, oltre oneri di legge, se dovuti.