Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2150/2022
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - sez. III civile - nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2150 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto
"appello", vertente
TRA
(P. Iva P.IVA 1 ), in persona del suo legale Parte 1 rapp.p.t., rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Malatesta
Appellante
E
), rappresentato, difeso e domiciliato, dagli Avv.ti CP 1 (c.f. C.F. 1
Angela Abrunzo e Pasquale D'Angelo,
Appellato nonché
,, in persona del 1.r.p.t. Controparte_2 Appellata contumace
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Capaccio n. 277/2021 (R.g.n. 496/2021) depositata in data 15/09/2021 e non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 0005411/2016 dell'importo complessivo di € 622,42 relativo alla cartella esattoriale di pagamento n. 10020160019770055, avente ad oggetto tasse automobilistiche riferite all'anno 2011, domandando l'accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione. Deduceva, in particolare, di aver appreso dell'esistenza della pretesa creditoria solo a seguito della visione dell'estratto di ruolo e di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 10020160019770055 e che, in ogni caso, il credito ivi riportato si era prescritto. Soggiungeva che la richiesta di sgravio ed annullamento presentata al concessionario fosse rimasta senza alcun riscontro e, conseguentemente, di avere interesse all'accertamento negativo del credito.
erroneità della sentenza nella parte in cui dichiarava l'intervenuta prescrizione anche per effetto della sospensione della prescrizione operata dalla normativa emessa per l'emergenza COVID-19; infine, erronea liquidazione delle spese legali operata dal giudice di primo grado in violazione dei criteri di cui al D.M. 55 del 10 marzo 2014. L'appellato si costituiva in giudizio rilevando l'inammissibilità della proposta impugnazione per violazione dell'art. 113 cpc e dell'art. 339, terzo comma, c.p.c. e per difetto di legittimazione processuale del difensore costituito per invalidità procura speciale ad litem, perché appartenente a libero foro;
contestava, infine, le avverse eccezioni di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire, difendendo la corretta statuizione da parte del giudice di primo grado di intervenuta prescrizione. La Controparte_2 - regolarmente citata con notifica eseguita in data a mezzo pec 09/03/2022 - non provvedeva alla propria costituzione, restando contumace. Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 26.03.2025, veniva trattenuto per la decisione.
2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover verificare la tempestività dell'appello proposto. Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Capaccio è stata depositata in data 15/09/2021 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e
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deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 09.03.2022, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto. Le censure sollevate dalle parti devono vagliarsi procedendo con ordine sistematico. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione formulata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello poiché asseritamente improponibile ai sensi dell'art. 339 comma III c.p.c. Sul punto, si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione. Il valore della controversia in esame - pari ad € 622,42 - è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
Del pari priva di pregio è l'eccezione preliminare di nullità della costituzione di Controparte 3
[...] perché patrocinata da difensore appartenente a libero foro. È sufficiente al riguardo applicare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella seguente pronuncia: "Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Controparte 4 , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale,
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questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' Pt 1 e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' Pt 1 a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (così Cass. SU n. 30008/19; conf. Cass. n. 16314/21; Cass 30252/2021). Tale orientamento ha ricevuto ulteriore conferma dal
D.L. n. 34 del 2019, art. 4 novies, convertito dalla Legge n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' Controparte_5 ; detta norma ha fornito invero un'interpretazione autentica del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiarendo che il rapporto fra l' [...] Controparte_5 e l'Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti. Nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti (cfr. ex multis, Cass. n. 14355 del 2021; Cass. n. 10330 del 2021; Cass. n. 9964 del 2021;
Cass. n. 9853 del 2021), sicché si reputa legittima e valida la costituzione in giudizio dell' Pt_1 a mezzo di procuratore appartenente al libero foro.
3. Venendo al merito, l'appello deve essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. In proposito, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione del gravame in omaggio alla regola di giudizio della cd. "ragione più liquida”. Si osserva preliminarmente e sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale"). Ebbene, calando il suesposto principio nel caso di specie, ritiene questo giudicante di poter direttamente rilevare che il presente gravame è da accogliere in relazione alla carenza di interesse ad agire del debitore, dedotta da parte del concessionario, il quale contesta l'ammissibilità dell'opposizione promossa in primo grado. Ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”. Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973).
Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio, e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione" (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti, "poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione".
-Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui "non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione" (cfr. ex multis Cass 7353/2022).
Ne deriva che dell'interesse ad agire - che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibile i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire", e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010).
Pertanto, il Tribunale accerta la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, rimanendo assorbita ulteriore ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata.
3. Con riguardo al governo delle spese di lite, questo Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese giudiziali tra le parti per il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno sez. III civile nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro,
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definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 277/2021 emessa dal Giudice di Pace di Capaccio, dichiara inammissibile la domanda promossa da CP 1 ; 2. Spese di doppio grado di giudizio compensate. Così deciso in Salerno, lì 3.06.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)