Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 14 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 17/12/2021, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01275/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. – della “Cartella di pagamento n. 124 2021 00273387 51 000” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” in data 20 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 180.306,45 per “prelievi latte” relativi alle annate 1997/98, 1998/99 e 1999/00, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”;
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, in particolare, il pericolo di danno grave e irreparabile rappresentato dalla parte ricorrente in considerazione della tipologia di azienda agricola condotta e in conseguenza dell’azione esecutiva per il recupero dell’importo indicato nell’atto gravato, e tenendo, altresì, conto della necessità di approfondire, nella appropriata sede di merito, le plurime questioni evidenziate in ricorso;
ritenuto, altresì, ai fini della completezza dell’istruttoria, di ordinare fin da subito all’Amministrazione resistente di depositare, entro la data dell’1.6.2022, tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione al provvedimento in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione dell’azienda agricola ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati;
ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) Accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 luglio 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO