Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1984, n. 2491
CASS
Sentenza 17 aprile 1984

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L'accertamento, compiuto ai fini di Determinazione della Competenza, che determinate prestazioni professionali (nella specie, di un avvocato, in favore di un istituto di credito) sono state rese con carattere di continuità e coordinazione, presentando così i requisiti propri della cosiddetta parasubordinazione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. -, con conseguente assoggettamento delle relative controversie al rito speciale del lavoro disciplinato dalla legge n. 533 del 1973, non preclude la riconducibilità delle prestazioni medesime ad un tipico rapporto di lavoro autonomo il cui regime sostanziale risulta dagli artt. 2229 e seguenti cod. civ., anche nella parte concernente il credito del professionista avente ad oggetto il corrispettivo delle attività svolte. Tale credito deve essere pertanto liquidato dal giudice competente, ancorché si tratti del giudice del lavoro, in ottemperanza rigorosa delle tariffe professionali, stabilite da norme inderogabili o, in Mancanza di queste ultime, secondo i criteri imposti dall'art. 2233 cod. civ. e nel rispetto della gerarchia delle fonti dispositive ivi previste, rimanendo la materia estranea, pur in presenza dei suddetti requisiti, all'ambito di operatività sia dell'art. 36 della Costituzione, che dell'art. 429 cod. proc. civ.. ( V 2037/83, mass n 426894; ( V 4114/80, mass n 408017).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/1984, n. 2491
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2491
    Data del deposito : 17 aprile 1984

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