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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2024, n. 9541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9541 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. 38996/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 06/11/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 23/10/2024, promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avvocati Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni, presso il cui studio in Milano, Viale Bianca
RI n. 33, è elettivamente domiciliato,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] l'[...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Lino Cianfrone, presso il cui studio sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46, è elettivamente domiciliata,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.11.2023
pagina 1 di 18 OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) confermare l'affido condiviso dei figli minori e (essendo RI divenuta Per_1 Per_2 maggiorenne in data 19 luglio 2024) a entrambi i genitori, dando atto che, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli e che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore che ha i figli presso di sé e per il tempo in cui li ha con sé;
2) confermare il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
3) conseguentemente, confermare l'assegnazione della casa familiare, sita a Milano, in Via Carlo Valvassori Peroni n. 45, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla madre prevalentemente collocataria;
4) disporre, a conferma dell'assetto organizzativo attualmente vigente, che il padre, nel rispetto della scrittura privata sottoscritta dai genitori in data 14 novembre 2019 e di quanto stabilito nel giudizio di separazione, dapprima con ordinanza presidenziale del 30 settembre – 4 ottobre 2022 e poi con sentenza n. 10546/2023 pubblicata il 28 dicembre 2023, salvi diversi e migliori accordi tra gli stessi, possa vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità e termini:
− a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, al lunedì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola;
− infrasettimanalmente, il giorno di giovedì, dall'uscita della scuola fino al mattino successivo, con riaccompagnamento direttamente a scuola;
− durante le vacanze estive, complessivamente per quattro settimane, anche non consecutive, costituenti la metà dell'intero periodo di vacanze, in periodi da concordarsi tra i genitori entro la metà di maggio di ciascun anno;
− durante le vacanze natalizie, per metà dell'intero periodo di vacanza, comprensivo ad anni alterni del giorno di Natale o di quello di Capodanno, nel rispetto dell'alternanza in corso;
− durante le vacanze pasquali, per metà dell'intero periodo di vacanza, comprensivo ad anni alterni del giorno di Pasqua, nel rispetto dell'alternanza in corso;
− durante le vacanze in occasione del Carnevale per l'intero periodo, ad anni alterni, nel rispetto dell'alternanza in corso;
− alternativamente con la madre, per i ponti e gli ulteriori periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico, da dividersi pariteticamente tra i genitori;
5) disporre che il padre continui a provvedere direttamente all'integrale mantenimento (ordinario e straordinario) di , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con esclusione del Per_3 versamento di qualsiasi ulteriore contributo in favore della madre, attesi i rari rientri della ragazza in
Italia, limitati a momenti di vacanza, peraltro suddivisi pariteticamente tra i genitori;
6) confermare l'obbligo, a carico del OR di contribuire al mantenimento dei figli RI, Pt_1
e , corrispondendo alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di Per_1 Per_2 ogni mese, la complessiva somma di € 4.200,00 mensili (ossia € 1.400,00 per ciascun figlio), da versarsi tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici Istat, oltre al
100% delle spese straordinarie in favore dei figli, come disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di pagina 2 di 18 Milano, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte, ulteriormente disponendo che, qualora uno o più dei figli dovesse lasciare l'abitazione familiare, onde trasferirsi altrove per motivi di studio, allo stesso/a si applichi il medesimo regime di mantenimento diretto già in essere per la primogenita, con conseguente proporzionale riduzione (di € 1.400,00 per figlio) del contributo versato dal OR alla OR Pt_1 CP_1 7) esonerare il OR dall'obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile, tenuto conto Pt_1 della sua sostanziale e pacifica autosufficienza economica, oltre che del suo patrimonio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) ammettere i capitoli di prova, per interpello della OR articolati dal ricorrente nella CP_1 propria memoria ex art. 473-bis.17 co. 1 c.p.c. dal n. 1 al n. 28, di seguito trascritti:
“SULLA RELAZIONE TRA LE PARTI E SULLE LORO RISPETTIVE ESPERIENZE LAVORATIVE” 1) vero che nel 2007 la OR ha avuto contrasti con alcuni familiari e, in particolare, con CP_1 il padre e il fratello;
vero che, per tale ragione, la OR ha deciso di lasciare il proprio CP_1 ruolo di Amministratore Delegato della Drogheria e Alimentari;
2) vero che nel 2017 il OR è stato licenziato dalla CVC Capital;
vero che, in conseguenza del Pt_1 predetto licenziamento, la famiglia è rientrata in Italia;
vero che, in quell'occasione, il OR ha Pt_1 detto alla moglie che avrebbe preferito tornare a Firenze;
vero che la OR ha invece CP_1 insistito affinché il nucleo familiare si stabilisse a Milano;
3) vero che, nell'ottobre 2017, i coniugi hanno acquistato l'immobile sito a Milano, Via Valvassori Peroni;
vero che la OR ha contribuito all'acquisto versando 1.500.000,00 €; vero che la CP_1 OR ha ottenuto le risorse economiche necessarie per contribuire all'acquisto attraverso CP_1 una donazione indiretta della madre;
vero che il OR ha versato, per l'acquisto della predetta Pt_1 casa, € 1.300.000,00; vero che il OR oltre all'importo che precede, ha impiegato ulteriori € Pt_1
200.000,00 per il pagamento dei costi di agenzia, del notaio, delle tasse e della ristrutturazione dell'immobile; 4) vero che a partire dai primi mesi successivi al licenziamento del OR da parte di CVC Pt_1
Capital e al conseguente rientro della famiglia in Italia, a Milano, la OR ha iniziato a CP_1 negare al marito qualsiasi forma di solidarietà e vicinanza;
5) vero che, con riferimento al capitolo che precede, in particolare la OR ha manifestato CP_1 un atteggiamento incurante delle difficoltà lavorative del marito;
6) vero che pochi mesi dopo il rientro in Italia della famiglia, la OR ha iniziato a CP_1 mostrare un atteggiamento via via più distante verso il marito;
vero che, in particolare, la OR ha anche iniziato a negare i momenti di intimità con il marito;
CP_1
7) vero che, in particolare, la OR contestualmente alla circostanza di cui al capitolo CP_1 che precede, ha iniziato a rivolgersi al marito gridando, indirizzandogli vari epiteti, quali “stronzo”,
“coglione”, “testa di cazzo”; vero che ciò accadeva anche alla presenza dei figli, nonché di amici e ospiti della coppia;
8) vero che, con riferimento alla circostanza di cui al capitolo che precede, mai il marito ha reagito;
9) vero che la OR nelle medesime circostanze di cui ai capitoli che precedono, era CP_1 anche solita urlare al marito di volere la separazione;
10) vero che, anche nonostante quanto indicato ai capitoli che precedono, la OR ha CP_1 sempre manifestato un atteggiamento di gelosia nei confronti del marito, giungendo ad accusarlo di coltivare relazioni extraconiugali;
vero che, in particolare, la OR è giunta ad accusare CP_1 le collaboratrici del marito di essere sue amanti, definendole “prostitute”;
pagina 3 di 18 11) vero che in occasione delle circostanze di cui ai capitoli che precedono, la OR era CP_1 solita tenere sveglio il marito sino a tarda ora o svegliarlo nel pieno della notte per proseguire nella discussione;
vero che, in particolare, la OR ignorava le richieste del marito di potere CP_1 riposare;
12) vero che, in conseguenza delle circostanze di cui ai capitoli che precedono, il OR ha Pt_1 proposto alla moglie un percorso di terapia di coppia;
vero che, in data 13 settembre 2018, il OR
e la OR hanno effettuato il primo incontro con la Dott.ssa ; vero che la Pt_1 CP_1 Per_4
OR dopo il primo predetto incontro con la Dott.ssa ha detto al marito di CP_1 Per_4 non voler effettuare ulteriori incontri;
13) vero che tutti i ripetuti tentativi del marito di tenere unita la coppia sono falliti per la dichiarata volontà della OR di volersi separare. CP_1
SUL RAPPORTO GENITORI/FIGLI
14) vero che il figlio più piccolo della coppia, , ha scritto alla mamma, nella chat WhatsApp Per_2 con lei: “ti prego smetti di insultare il babbo fallo per me ti prego”, “anche oggi li hai insultato scrivedoli e lo fai sempre e io per questo piango quindi se vuoi rovinarmi la vita continua così”, come da doc. 4 che si rammostra;
15) vero che la OR nelle chat whatsapp con i figli, si è riferita al OR con i CP_1 Pt_1 seguenti epiteti ed espressioni: “pezzo di merda”, “stronzo di merda”, “ti si va nicculo...spilorcio”,
“coglione di merda”, “quel coglione”, “mandalo a fanculo”, “dite a quel coglione di farmi un bonifico di 200 euro subito”, “gliel'ho scritto io a quella testa di cazzo”, come da doc. 5 che si rammostra;
16) vero che la OR nella chat WhatsApp e negli scambi mail con il marito si rivolge a CP_1 lui con i seguenti epiteti ed espressioni: “gran testa di cazzo”, “testa di cazzo”, “feccia”, “vai a troncartelo nel culo”, “coglione”, “frocio”, “stai sul cazzo a tutti”, “hai rotto il cazzo a tutti noi”,
“asino”, come da doc. 48 che si rammostra;
17) vero che la OR successivamente all'interruzione della convivenza matrimoniale con CP_1 il marito, ha chiesto alle figlie , RI e di controllare il marito, oltre che il profilo Per_3 Per_1
Instagram della OR come da doc. 6 che si rammostra;
vero che, in particolare, CP_2 tale richiesta aveva lo scopo di monitorare gli spostamenti del marito;
18) vero che la OR successivamente all'interruzione della convivenza coniugale, ha CP_1 chiesto alle figlie , RI e di controllare il cellulare del padre e leggere i messaggi Per_3 Per_1 da lui scambiati con la OR , fornendo alla madre il relativo numero di telefono;
CP_2
19) vero che la OR successivamente all'interruzione della convivenza matrimoniale, ha CP_1 in più occasioni invitato i figli a chiedere denaro al padre;
vero che, in particolare, la OR ha riferito ai figli di non ricevere denaro dal OR CP_1 Pt_1
20) vero che la OR nelle chat WhatsApp con i figli, si è riferita alla madre del OR CP_1
loro nonna paterna, con i seguenti epiteti: “vecchia”, “vecchia di merda” come da doc. 5 che si Pt_1 rammostra;
SUL TENORE DI VITA DELLA FAMIGLIA DURANTE LA CONVIVENZA MATRIMONIALE
21) vero che, durante la convivenza matrimoniale e successivamente al rientro della famiglia in Italia, il ménage domestico quotidiano dell'intero nucleo familiare, costituito da 6 persone, era pari a circa € 3.300,00 mensili come da doc. 49 che si rammostra;
22) vero che, durante la convivenza matrimoniale, la famiglia trascorreva le vacanze estive presso la villa sita a Portobello di Gallura o quella sita in Versilia di proprietà della famiglia di cui ai CP_1 docc. 50 e 51 che si rammostrano;
pagina 4 di 18 23) vero che, anche a seguito della separazione di fatto e in pendenza del giudizio di separazione, la
OR ha continuato a trascorrere le proprie intere vacanze estive, oltre ad altri periodi CP_1 nel corso dell'anno, presso la villa sita a Portobello di Gallura o quella sita in Versilia di proprietà della famiglia di cui ai docc. 50 e 51 che si rammostrano;
CP_1
24) vero che, durante la permanenza della famiglia a Bruxelles negli anni dal 2013 al 2017, i costi per la frequenza scolastica dei 4 figli presso l'International School of Bruxelles erano a carico di CVC Capital, per il quale il Sig. lavorava, come da doc. 52 che si rammostra;
Pt_1
25) vero che, con riferimento al rapporto di lavoro tra la OR e la collaboratrice CP_1 domestica OR i contributi previdenziali sono sempre stati a diretto carico della Parte_2 datrice di lavoro;
26) vero che, durante la convivenza matrimoniale, la famiglia ha trascorso la settimana bianca in montagna esclusivamente negli anni 2008, 2010, dal 2012 al 2016 e nel 2018;
27) vero che, durante la convivenza matrimoniale, la famiglia ha trascorso solo in una occasione, nell'anno 2016, le vacanze estive in un villaggio vacanze Valtur e in due occasione, negli anni 2016 e 2017, in una casa in affitto a Portobello di Gallura;
vero che, in particolare, ciò è successo in una occasione a causa dell'inagibilità della villa di Portobello di Gallura della famiglia a causa CP_1 dei lavori di costruzione del secondo immobile e in un'altra a causa della contestuale presenza di altri parenti della OR CP_1
SULL'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTO PER L'ASSEGNO DIVORZILE 28) vero che, nel settembre 2023, la OR ha concesso temporaneamente in uso a terzi CP_1 l'ex casa familiare, per lo svolgimento di shooting fotografici;
vero che, per ciò, la OR CP_1 ha ricevuto un compenso;
vero che il OR nulla ha preteso rispetto alle somme percepite dalla Pt_1 OR per l'utilizzo dell'ex casa familiare quale fonte di reddito. CP_1
2) ammettere il OR a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati, ove ammessi;
Pt_1
3) ordinare alla resistente, ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio:
a) degli estratti conto delle carte (di credito e/o prepagate) a lei intestate e di quelle a lei comunque in uso dalla data della separazione a oggi (incluse le carte n. 82366984, n. 82045084, n. 82424894, n.
82424897 appoggiate al conto corrente BNL intestato alla resistente, nonché la carta di credito appoggiata al conto corrente Ifigest);
b) degli estratti dei depositi titoli di cui sia (o sia stata) intestataria, cointestataria o che siano (o siano stati) a lei riferibili in qualunque modo, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario finanziario con sede in Italia e/o all'estero, dalla data del matrimonio ad oggi;
c) di ogni altro documento bancario, fiscale e societario relativo alla propria situazione economica, patrimoniale e reddituale, comunque riferibile alla OR Nel caso di opposizione della CP_1 convenuta, disporre indagini fiscali e tributarie sulle complessive e concrete disponibilità economiche e patrimoniali della OR nonché sul suo tenore di vita. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario su diritti e onorari come per legge.
Per : Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Milano Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto della intervenuta sentenza parziale sullo status n. 4001/2024 pubblicata l'11.04.2024 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Vaglia (Fi) il 6.10.2001, così giudicare:
pagina 5 di 18 1) Affidare i figli minori RI, e in via condivisa ai genitori, stabilendo il loro Per_1 Per_2 collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso la madre nella ex casa coniugale di Milano, via Carlo Valvassori Peroni n. 45;
2) Regolamentare il diritto di visita del padre aderendo alle modalità indicate nel ricorso introduttivo, omettendo il turno infrasettimanale per le ragioni illustrate in atti, o nelle diverse modalità che il Tribunale deciderà tenendo in considerazione il prevalente interesse dei figli minori;
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Milano via Carlo Valvassori Peroni, 45 e relative pertinenze alla OR quale genitore collocatario dei tre figli minori, con tutti gli arredi e Controparte_1 corredi ivi esistenti;
4) Disporre l'obbligo a carico del Sig. di contribuire al mantenimento dei tre figli Parte_1 minorenni RI, e , versando alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di Per_1 Per_2 ogni mese a mezzo di bonifico bancario, l'importo mensile per 12 mensilità non inferiore a € 2.000,00 per ciascuno dei figli, con rivalutazione annuale ex indici Istat;
5) Disporre il mantenimento integrale della figlia maggiorenne non autosufficiente a carico Per_3 del padre stabilendo un contributo ordinario di non meno di euro 2.000,00 mensili, con rivalutazione Istat;
6) Disporre come statuito dal Tribunale in sede di separazione a carico del ricorrente e a favore della convenuta il contributo di euro 500,00 mensili con rivalutazione Istat a copertura dei periodi in cui la figlia si trova in Italia presso la madre;
Per_3
7) Porre come statuito dal Tribunale in sede di separazione a carico del Sig. tutte le utenze Pt_1 relative alla casa di Milano, via Carlo Valvassori Peroni 45.
8) Porre a carico del Sig. il 100% di tutte le spese straordinarie relative sia alla figlia Parte_1 maggiorenne sia relative ai tre figli minorenni RI, e , così come Per_3 Per_1 Per_2 meglio definite dal Protocollo del Tribunale di Milano ora vigente nonché la totalità delle spese di manutenzione della casa di via Carlo Valvassori Peroni 45, come da contratti prodotti in atti;
9) Disporre l'obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento della convenuta Parte_1 versandole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, a titolo di assegno divorzile l'importo mensile, per 12 mensilità, non inferiore a € 13.000,00; assegno rivalutabile annualmente, ex indici ISTAT;
In via istruttoria,
-Ammettere prova per interpello del ricorrente e per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:
1) vero che il Sig. fino al 2007 lavorava alle dipendenze di a Milano e si assentava Pt_1 CP_3 durante la settimana facendo ritorno a Firenze dalla famiglia solo per il week end;
2) vero che il Sig. dal 2007 al 2010 ha lavorato alle dipendenze di a Padova e in Pt_1 CP_4 quel periodo percepiva uno stipendio annuale di euro 180.000,00 poi aumentato fino a euro 300.000,00 all'anno nel 2010;
3) vero che negli anni di permanenza della famiglia a Londra dal 2010 al 2013 e a Bruxelles dal 2013 al 2017 il Sig. era sempre all'estero per motivi lavoro e tornava in casa dalla famiglia solo il Pt_1 week end;
4) vero che dopo il licenziamento da CVC Capital a Bruxelles il Sig. ha ottenuto una buonuscita Pt_1 di euro 4.300.000,00 in parte in contanti e in parte con azioni societarie;
5) vero che dopo il licenziamento da CVC nel 2017 il Sig. è entrato in contatto con il Dott. Pt_1 [...]
CEO della grazie ai contatti della OR Tes_1 CP_5 CP_1
pagina 6 di 18 6) vero che il Sig. nel 2017 ha concluso con il Dott. l'operazione California Pt_1 Testimone_1 ricavandone una fee di euro 2.026.000,00;
7) vero che il Sig. pagava sempre lui fino a settembre 2022 la retribuzione e gli oneri accessori Pt_1 della colf oltre ai benefits, viaggi e quant'altro; Parte_3
8) vero che la famiglia unita effettuava due settimane bianche di inverno una in Val Persona_5 Gardena e una a Pila (Valle d'Aosta);
9) vero che la famiglia unita in estate effettuava vacanze nei villaggi turistici Colonna Beach
Puntaldia, Kamarina Sicilia ed ha affittato per tre anni consecutivi in Sardegna due ville Casa Motzo e
Casa Baldini;
10) vero che ogni anno la famiglia unita passava il periodo da ferragosto a inizio delle scuole presso la villa della famiglia a Bibbiena;
Pt_1
11) vero che la figlia trascorre circa cinque mesi all'anno in Italia e in tali periodi sta sempre Per_3 con la madre anche in vacanza vedendo il padre solo qualche volta;
12) vero che il Sig. versa alla figlia come mantenimento ordinario la somma di euro Pt_1 Per_3
500,00 pounds al mese e paga direttamente le spese straordinarie scolastiche, alloggio, palestra e viaggi;
13) vero che il Sig. il giorno del suo turno infrasettimanale di visita preleva il figlio Pt_1 Per_2 dalla scuola calcio o da casa della madre alle 20,30 e non a scuola;
14) vero che il giorno infrasettimanale di visita del padre sta a casa della madre fino Per_2 all'inizio della scuola calcio alle ore 19,00;
15) vero che le figlie minori RI e durante i week end di spettanza del padre stanno Per_1 rientrano spesso dopo le uscite serali a dormire a casa della madre;
16) vero che la casa del sig. in Milano,viale Lombardia n. 9 ha due camere da letto in totale;
Pt_1
17) vero che il mandato fiduciario del Sig. con la società RD ID è ancora in Pt_1 vigore;
18) vero che nel 2007 il sig. e la signora hanno deciso di comune accordo di Pt_1 CP_1 trasferire tutta la famiglia a Padova dove il sig. ha lavorato alle dipendenze di fino Pt_1 CP_4 al 2010;
19) vero che durante gli anni in cui la famiglia ha abitato a Padova la OR fino al marzo CP_1
2010 ha rivestito la carica di amministrato delegato di Drogheria e Alimentari;
20) vero che durante il periodo trascorso a Padova la OR riceveva frequentemente le CP_1 visite dei propri genitori e dei propri fratelli;
21) vero che la OR e il Sig. nel 2010 hanno deciso di comune accordo di trasferire CP_1 Pt_1 la famiglia da Padova a Londra dove è rimasta fino al 2013 per consentire al ricorrente di poter lavorare presso OAK Tree Capital Management;
22) vero che e il Sig. nel 2013 hanno deciso di comune accordo di trasferire Parte_4 Pt_1 la famiglia a Bruxelles da Londra dove è rimasta fino al 2017 per consentire al Sig. di lavorare Pt_1 presso CVC Capital;
23) vero che il Sig. nel giugno 2019 ha consegnato alla OR per il mantenimento di Pt_1 CP_1 moglie e figli un bancomat appoggiato su proprio conto corrente presso dopo che il bancomat CP_6
Unicredit precedentemente in uso aveva superato il limitedi euro 11.000,00 mensili;
24) vero che nel dicembre 2019 il Sig. dà ordine alla banca di ritirare allo sportello il bancomat Pt_1
Unicredit a sé intestato e precedentemente in uso alla moglie;
25) vero che in quell'occasione su detto bancomat Unicredit vi era una disponibilità mensile di ulteriori euro 3.000,00;
pagina 7 di 18 26) vero che successivamente al ritiro del bancomat Unicredit di cui al capitolo precedente il Sig. ha consegnato alla moglie una carta bancomat intestata al marito con plafond mensile di euro Pt_1
4.000,00 fra prelievi e pago bancomat;
27) vero che a gennaio 2021 il Sig. ha chiesto alla moglie di aprirsi un conto corrente sul quale a Pt_1 partire da gennaio 2021 ha iniziato a versare per il mantenimento di moglie e figli la somma di euro 4.000,00 mensili;
Si indicano a testimoni: Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
; ; Testimone_6 Testimone_1 Testimone_7 Testimone_8
- Ammettersi CTU contabile al fine di ricostruire in maniera dettagliata la consistenza patrimoniale e reddituale derivante dall'attività professionale e dai redditi di capitale del ricorrente;
Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Sig. ovvero agli istituti di credito interessati, l'esibizione Parte_1 in giudizio delle contabili bancarie con saldi e movimenti relative ai conti correnti, conti titoli e/o similari, in Italia e all'Estero (Inghilterra, Belgio e Lussemburgo), dalla data della loro apertura sino ad oggi, ovvero dalla data dell'eventuale estinzione, vale a dire i c/c Unicredit, c/c c/c CP_7
, c/c ID RD e c/c conto corrente n. CP_6 Controparte_8
023712318076 (conto corrente in euro); c/c conto corrente in Controparte_8 dollari IBAN n.GB37MIDL40492400378902; c/c conto corrente in sterline conto Controparte_9 corrente n. 4659504701791011, che risultino intestati e/o cointestati al Sig. e/o dei Parte_1 quali il medesimo risulta delegatario;
Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Sig. ovvero ai fondi presso cui ha lavorato in Inghilterra Parte_1
e in Belgio (rispettivamente Oak Tree Capital Management e CVC Capital), di produrre in atti i dati relativi alle liquidazioni ricevute in seguito della fuoriuscita dai suddetti fondi in particolare la specifica di importi relativi a bonus e carried interests;
l'esibizione in giudizio di tutti gli estratti conto di conti correnti bancari e/o postali in Italia e all'estero nonché deposito titoli di cui sia o sia stato intestatario o cointestatario a lui comunque riconducibili dalla data del matrimonio alla data odierna;
l'esibizione in giudizio della documentazione attestante gli emolumenti percepiti e percipiendi dalle società presso le quali ricopre cariche di amministratore e/o consigliere e/o presidente del C.D.A.; l'esibizione in giudizio degli estratti conto delle carte di credito e/o carte di debito delle società CP_10
e e di e di tutte le altre società a lui riferibili
[...] Controparte_11 Controparte_12 (con particolare riferimento alla fiduciaria RD); l'esibizione in giudizio dei patti parasociali e patti di stock options e/o di riacquisto delle quote o azioni di tutte le società a lui riferibili;
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Sig. ovvero ai fondi presso cui ha lavorato in Parte_1
Inghilterra e in Belgio (rispettivamente Oak Tree Capital Management – CVC Capital), di produrre in atti i dati relativi alle liquidazioni ricevute in seguito della fuoriuscita dai suddetti fondi in particolare la specifica di importi relativi a bonus e carried interests;
l'esibizione in giudizio di tutti gli estratti conto di conti correnti bancari e/o postali in Italia e all'estero nonché deposito titoli di cui sia o sia stato intestatario o cointestatario a lui comunque riconducibili dalla data del matrimonio alla data odierna;
l'esibizione in giudizio della documentazione attestante gli emolumenti percepiti e percipiendi dalle società presso le quali ricopre cariche di amministratore e/o consigliere e/o presidente del C.D.A.; l'esibizione in giudizio degli estratti conto delle carte di credito e/o carte di debito delle società e di Controparte_13 CP_14 CP_15 Controparte_11 e di tutte le altre società lui riferibili;
l'esibizione in giudizio dei patti Controparte_12 parasociali e patti di stock options e/o di riacquisto delle quote o azioni di tutte le società a lui riferibili;
pagina 8 di 18 Con vittoria di spese e compensi di causa, aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014 oltre rimborso forfetario 15% spese gen., Iva e CPA 4%.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto anno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte_1 Controparte_1
Vaglia (FI), in data 6 ottobre 2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vaglia, al n.
36, parte II, serie A, anno 2001.
Dall'unione sono nati quattro figli: , il 9 aprile 2002, RI, il 19 luglio 2006, , Per_3 Per_1
il 6 gennaio 2008 e , il 4 aprile 2011. Per_2
Le parti si sono separate con sentenza non definitiva n. 364/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 19/01/2023. La sentenza definitiva di separazione n. 10546/2023 pubblicata il 28/12/2023 disponeva l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale con pernottamento, l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, via Valvassori
Peroni n. 45 alla madre, un contributo paterno al mantenimento della prole dell'importo di euro 1.400 mensili per ciascun figlio e di euro 500,00 per , oltre all'integrale mantenimento della stessa da Per_3
Con parte del padre durante i periodi di permanenza in e al 100% delle spese straordinarie relative ai figli, il pagamento paterno delle utenze relative alla casa coniugale e un assegno di mantenimento per la moglie di euro 3.300,00 mensili.
Con ricorso depositato il 6.11.2023, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la conferma dell'affido condiviso dei figli minori e del collocamento prevalente presso la madre, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre, la regolamentazione delle visite paterne come in separazione, l'integrale mantenimento paterno in via diretta di , maggiorenne non autosufficiente, con esclusione del versamento di un Per_3 ulteriore contributo in favore della madre, la conferma dell'obbligo, a carico del OR di Pt_1
contribuire al mantenimento dei figli minori con un importo mensile da versare alla madre di €
1.400,00 per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie in favore dei figli.
pagina 9 di 18 In data 15.02.2024 si costituiva la convenuta, la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e di assegnazione a sé della casa coniugale;
domandava la regolamentazione delle visite paterne come in separazione con l'omissione del giorno infrasettimanale, un contributo paterno al mantenimento dei figli, compresa la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente a cui il mantenimento sarebbe stato versato in via diretta, dell'importo mensile di € 2.000,00 per ciascun figlio, oltre a un contributo mensile di euro 500,00 mensili da versare alla madre per i periodi in cui la figlia si sarebbe trovata in Italia presso la madre, il 100% delle spese straordinarie relative ai figli a Per_3 carico del padre, e un assegno divorzile per sé dell'importo mensile di € 13.000,00.
All'udienza del 25.03.2024, il Giudice delegato sentiva le parti e riservava la decisione.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 25.03.2024, il Giudice delegato confermava provvisoriamente i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione, disponeva il deposito di documentazione economica della parte attrice, acquisiva i documenti prodotti dalle parti e rigettava le ulteriori istanze istruttorie.
Con sentenza parziale del 03.04.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e la causa era rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
All'udienza del 22 maggio 2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice delegato dichiarava inammissibili i documenti depositati da parte resistente con le note scritte depositate in data 21.05.2024 nonché la memoria medesima nella parte argomentativa e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione in decisione, assegnando termine alle parti per il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza del 10.10.2024 il Giudice delegato, lette le note depositate dalle parti, rimetteva la causa in decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23 settembre 2024.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Si devono pertanto rigettare le istanze istruttorie formulate da ambo le parti, richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 25 marzo 2024 del Giudice delegato.
pagina 10 di 18 Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti e richiesta ad integrazione da questo Tribunale, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto pregiudizievole per gli stessi e comunque del tutto superfluo.
La responsabilità genitoriale
Si ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso dei figli minori ed Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, come concordemente Per_2
domandato dalle parti, non essendo emersi elementi di potenziale inadeguatezza genitoriale.
Conseguentemente la casa coniugale sita in via Carlo Valvassori Peroni n. 45, deve rimanere assegnata alla madre, anche ai fini della residenza anagrafica, come peraltro domandato anche dalla stessa parte ricorrente, che ha provveduto a stabilirsi in una diversa abitazione sin dai tempi della separazione di fatto.
In merito alle frequentazioni paterne dei figli minori, non vi sono ragioni per disporre un mutamento rispetto alle recenti statuizioni separative. Le parti hanno, sin dal 2019, regolato i calendari di visita secondo una scrittura privata che il Tribunale aveva già ritenuto rispondente all'interesse dei minori e la cui rispondenza si conferma tuttora, non essendo stata documentata la sopravvenienza di diverse ed ulteriori necessità dei figli, che peraltro sono adolescenti e pertanto devono godere di maggiore libertà nelle frequentazioni coi genitori. La madre chiede che venga eliminato il giorno infrasettimanale paterno adducendo che i ragazzi, usciti da scuola si rechino dalla madre, dove permangono fino alle ore 20,00 circa, cambiandosi e raccogliendo i loro effetti personali. Tale circostanza appare assolutamente usuale dovendo i ragazzi spostarsi dalla casa di un genitore all'abitazione dell'altro e pertanto non si rinviene come tale organizzazione possa essere pregiudizievole per i minori, che hanno diritto a poter trascorrere anche solo una serata infrasettimanale in compagnia del padre, qualora ciò corrisponda, come si è detto, alla loro volontà. Sprovvista di fondamento è anche l'allegazione di parte resistente circa l'inidoneità della casa paterna di Milano, viale Lombardia n. 9 ad ospitare i due figli minori in quanto avrebbero a disposizione una sola camera in condivisione. Tale circostanza non può certamente essere valutata dal Tribunale come dimostrativa dell'inidoneità dell'abitazione paterna ad ospitare i figli, il cui diritto alla bigenitorialità prevale sul diritto a disporre di camere separate anche nei giorni di visita paterni.
pagina 11 di 18 In merito alla scelta del giorno infrasettimanale, in sede di separazione esso era stabilito nella giornata di mercoledì, in questa sede il padre chiede che venga indicato nel giovedì. Saranno le parti, in considerazione dei rispettivi impegni, a definire il giorno preferibile per l'organizzazione familiare.
Il contributo paterno al mantenimento dei figli
Il Collegio ritiene di dover accogliere le domande di parte attrice in merito al contributo paterno al mantenimento dei figli, per le ragioni che si espongono.
Occorre preliminarmente sottolineare che la recente sentenza di separazione, risalente allo scorso
20 dicembre 2023, ha già tracciato una puntuale disamina della situazione patrimoniale e reddituale delle parti. In questa sede ci si concentra pertanto sull'analisi di eventuali sopravvenienze intervenute nelle more dell'odierno procedimento.
Indubbia è la disparità economica e reddituale tra gli ex coniugi. La signora non lavora CP_1
e non ha reddito. Ha lavorato sino al 2010 come amministratore delegato dell'azienda di famiglia e da quel momento non ha più ricercato una nuova occupazione lavorativa. Solo a seguito della separazione di fatto, avvenuta nel 2019, la signora ha dichiarato e documentato il proprio tentativo di reinserirsi nel mondo del lavoro, anche tramite percorsi di career coaching, senza tuttavia reperire posizioni lavorative disponibili.
Nel procedimento separativo la signora aveva dichiarato di avere ricevuto due bonifici da 10 mila euro dalla madre per spese legali e di ricevere 2.000 euro al mese, sempre dalla madre. Ella, grazie agli aiuti di famiglia, ha acquistato la casa coniugale, del valore di circa 3 milioni di euro senza mutuo, in comproprietà con il marito, corrispondendo metà dell'importo. Recentemente, il padre defunto in data
19.04.2024, ha lasciato in eredità alla stessa una quota della società Carapelli Finanziaria S.p.a. con capitale sociale di oltre 5 milioni di euro. La resistente afferma che sicuramente lei e gli altri eredi rinunceranno all'eredità in virtù della forte esposizione debitoria cartolarizzata della società pari ad euro 647.650,92 + interessi nei confronti della Finanziaria Aporti della società.
Per quanto riguarda la situazione lavorativa del signor egli ha avuto una carriera di Pt_1 successo come manager, che lo ha portato a trasferirsi con la famiglia all'estero, ad incrementare notevolmente i propri guadagni, e, da ultimo, gli ha permesso di avviare una propria società di consulenza finanziaria. Nella recente sentenza di separazione la situazione reddituale e patrimoniale del signor era così ricostruita: Pt_1
pagina 12 di 18 “Il signor indica un reddito lordo di 453mila euro per il 2021, di 87mila per il 2020 e di Pt_1
61mila per il 2019. Il signore ha lavorato, con incarichi di vertice, per società e fondi di investimento e ora opera con una propria società nel settore della consulenza finanziaria per operazioni straordinarie. Egli ha partecipazioni per investimento in diverse società. E' ovvio al tribunale che il signore non abbia subito alcun downgrade di carriera. Come è fisiologico nel suo ambito, si possono succedere incarichi più o meno retribuiti e il signor è certamente dotato delle competenze per Pt_1
avere successo nella sua attuale attività. Egli dichiara conti correnti per oltre 1,5ml di euro e quasi 1.2 ml di sterline inglesi. E' titolare di investimenti mobiliari per almeno altri 700mila euro. Il tribunale vuole essere chiaro su un aspetto. Al tribunale non compete la ricostruzione pedissequa del patrimonio e del reddito delle parti ove, come in questo caso, la disparità tra le situazioni sia lapalissiana e le capacità della parte lo siano altrettanto. Per essere chiari, al tribunale non interessa discutere dei milioni a bilancio nella società con cui svolge la sua attività, del perché siano o meno stati Pt_1
distribuiti, del fatto che siano da imputare più a un socio piuttosto che ad altro. Quanto noto è più che sufficiente al tribunale per assumere le proprie determinazioni. Dopo l'udienza presidenziale ha Pt_1
depositato esclusivamente una CU di 200 mila euro lordi come AU della Il GI, con ordinanza CP_13
istruttoria, ha dato ordine alle parti di aggiornare le rispettive dichiarazioni fiscali. Questo ordine non
è stato ottemperato dal non potendosi ritenere esaustivo il deposito di una CU a fronte della Pt_1
detenzione di importanti quote societarie (tra cui della stessa . Il dato di fatto è che il CP_13
tribunale dispone del signor solo della situazione complessiva aggiornata al 2021. Delle Pt_1
eventuali variazioni negli anni seguenti non è stato documentato nulla. In sintesi e richiamando le considerazioni del presidente ff in ordine alla non necessità della ricostruzione pedissequa del patrimonio, dispone con certezza di un reddito costante di almeno 10 mila euro al mese solo Pt_1 dall'incarico documentato e un patrimonio di diversi milioni di euro, oltre a quote societarie il cui andamento negli ultimi anni non è noto. E' la parte stessa (ma era già pacifico) a specificare che Pt_1 aveva all'epoca della disclosure un patrimonio liquido di euro 3.600.000,00 utilizzato, giustamente, anche per gli investimenti nell'attività lavorativa.”
Dalla lettura del PF 2023 del sig. risulta che, nel 2022, il ricorrente ha percepito un reddito Pt_1 lordo pari ad € 228.091,00, relativo al compenso di amministratore percepito da Labs Corporate
Finance Srl. Dal PF 2023, relativo al periodo di imposta 2022, risulta un reddito lordo analogo e pari ad
€ 228.557,00.
pagina 13 di 18 Da tali dichiarazioni relative agli emolumenti per gli incarichi societari non risultano, ovviamente, i patrimoni delle società e che fanno capo – in modo CP_15 Controparte_13
totalitario o comunque maggioritario – al (il ricorrente ha documentato sufficientemente la Pt_1
propria situazione economica e ha provveduto al deposito, come richiesto dal Giudice delegato, del bilancio di società di cui il sig. detiene il 100% delle quote, dal quale risulta un CP_15 Pt_1 risultato positivo di esercizio di € 6.462,00) e di cui tuttavia non si può non tenere conto nella valutazione delle disponibilità economiche del ricorrente. E' chiaro che lo spazio finanziario effettivo dei è legato alle scelte relative alle gestioni societarie (accontamento di utili, prestiti infruttiferi) e Pt_1
alla possibilità di imputare alla società determinate spese inerenti in qualità di socio e/o amministratore.
Resta fermo che, ai fini delle decisioni da assumere, la determinazione esatta di questo spazio non è rilevante giacché la quantificazione degli assegni di cui si discute è frutto di valutazione complessive in cui il patrimonio/reddito dell'obbligato gioca un ruolo concorrente, ma non esclusivo.
Alla luce della ricostruzione del quadro economico, ritiene il Collegio di dover confermare l'obbligo paterno di versare un contributo al mantenimento dei figli minori ( e ) alla Per_1 Per_2 madre collocataria dell'importo mensile di euro 1.400,00 (come oggi rivalutato), tenuto conto dell'evidente disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, ma anche del notevole valore della casa familiare assegnata alla moglie.
Le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, e RI, si sono trasferite Per_3
nel Regno Unito per ragioni di studio, come allegato concordemente dalle parti. Per quanto riguarda
, già in sede separativa veniva disposto il mantenimento integrale diretto da parte del padre Per_3 oltre al versamento alla madre dell'importo mensile di euro 500,00 per la copertura delle spese di mantenimento nei periodi in cui la ragazza sarebbe tornata in Italia presso la casa materna.
Tale disposizione deve essere confermata, non essendo intervenute modifiche nella situazione abitativa di e deve altresì essere estesa alla secondogenita RI, che a far data da settembre Per_3
2024 si è trasferita anch'ella nel Regno Unito per frequentare l'Università. La domanda materna di stabilire l'importo del mantenimento diretto paterno delle figlie nell'importo mensile di € 2.000,00 è da ritenersi inammissibile, in quanto tale domanda avrebbe potuto essere valutata solo qualora fosse provenuta dalle figlie stesse, in quanto maggiorenni.
Deve essere altresì confermato l'obbligo paterno di corrispondere alla madre il 100% delle spese straordinarie per la prole con lei convivente, tenuto conto dell'accertata disparità economica tra le parti.
pagina 14 di 18 Per le medesime ragioni, in accoglimento della domanda materna, il padre si accollerà anche tutte le spese inerenti alle utenze della casa coniugale, come già disposto in separazione.
L'assegno divorzile
Il Collegio ritiene che la signora abbia diritto a percepire un assegno divorzile, CP_1
valutando accertata la sussistenza del presupposto perequativo – compensativo dello stesso.
Le parti hanno fornito versioni contrastanti sui motivi per i quali la signora nel 2010 avrebbe lasciato il proprio posto di lavoro come amministratrice delegata dell'azienda di famiglia: secondo il ricorrente l'abbandono della moglie fu dovuto a dissidi con il padre;
la resistente afferma, al contrario, che la decisione fu presa d'accordo col marito per riunire la famiglia a Padova, ove nel 2007 il ricorrente aveva accettato una proposta lavorativa competitiva.
Il Tribunale non ha a disposizione elementi per accertare quale fu l'originaria valutazione delle parti, tuttavia si dispone di alcuni inconfutabili dati di fatto: la signora ha seguito il marito nei CP_1
suoi diversi trasferimenti prima in Italia – a Padova – e successivamente all'estero – Londra e Bruxelles
– ed infine a Milano. Se la resistente avesse diversamente deciso di restare in Toscana presso il proprio posto di lavoro, si sarebbero verificate due alternative situazioni: o la famiglia si sarebbe divisa e il padre sarebbe stato costretto a vedere i figli sporadicamente nei soli periodi di riposo dal lavoro, ovvero il sig. avrebbe dovuto rinunciare alle competitive offerte lavorative estere. Pt_1
Pertanto, la decisione materna deve ritenersi volta anche al mantenimento dell'unione familiare e al benessere dei singoli componenti del nucleo, nonché a favorire la crescita professionale ed economica del marito.
Alla luce di quanto considerato, tenuto conto che non sussiste un'esigenza assistenziale per la moglie, che dispone di una significativa capacità economica proveniente dalla famiglia di origine ed è proprietaria per metà di una casa a Milano del valore di 3 milioni di euro, deve essere riconosciuto alla resistente un contributo economico proporzionato ai sacrifici effettuati in costanza di matrimonio, nella sua componente perequativo compensativa, che si quantifica in € 2.000,00 mensili. L'importo è ridotto rispetto all'assegno di mantenimento deliberato in fase separativa, in quanto quest'ultimo, al contrario, teneva in considerazione il più lussuoso tenere di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre in questa sede si deve solamente compensare la resistente del sacrificio professionale effettuato.
Le spese di lite pagina 15 di 18 Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste nella misura dei 2/3 a carico della resistente (quantificate come da dispositivo), vista la sua soccombenza in punto di frequentazioni paterne e in punto economico, vista altresì la reciproca soccombenza sulla domanda di assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre;
2. Dispone che il padre possa vedere i figli minori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con rientro a scuola;
per un giorno infrasettimanale da concordare tra le parti dall'uscita di scuola fino al giorno successivo;
per quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
per metà delle vacanze di Natale in modo alternato con la madre;
per metà delle vacanze pasquali in modo alternato con la madre;
ad anni alterni per Carnevale e per gli ulteriori ponti. Il tutto salvo diversi accordi e tenuto conto della volontà dei figli e dei rispettivi impegni;
3. Assegna la casa coniugale sita in Milano, via Valvassori Peroni n. 45 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze;
4. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
1.400 mensili per ciascuno dei figli minori e di euro 500,00 per ciascuna delle figlie maggiorenni, da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di ottobre 2022 per e i minori e da novembre 2024 per RI;
Per_3
5. Pone a carico del padre l'integrale mantenimento di e RI durante i periodi di Per_3
Con permanenza in;
6. Pone a carico del signor il pagamento delle utenze relative alla casa coniugale;
Pt_1
7. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 100% delle spese straordinarie per la prole così determinate:
pagina 16 di 18 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle pagina 17 di 18 patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Pone a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
convenuta versandole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, l'importo mensile di euro 2.000,00 a titolo di assegno divorzile;
assegno rivalutabile annualmente, ex indici ISTAT, dal mese di novembre 2024;
9. Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.200,00, oltre Iva,
Cpa e spese generali – nella misura di 1/3;
10. Condanna la signora a rifondere la quota dei 2/3 delle spese di lite al signor CP_1
quota quantificata in euro 4.800,00, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%. Parte_1
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 06/11/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 23/10/2024, promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avvocati Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni, presso il cui studio in Milano, Viale Bianca
RI n. 33, è elettivamente domiciliato,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] l'[...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Lino Cianfrone, presso il cui studio sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46, è elettivamente domiciliata,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.11.2023
pagina 1 di 18 OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) confermare l'affido condiviso dei figli minori e (essendo RI divenuta Per_1 Per_2 maggiorenne in data 19 luglio 2024) a entrambi i genitori, dando atto che, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli e che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore che ha i figli presso di sé e per il tempo in cui li ha con sé;
2) confermare il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
3) conseguentemente, confermare l'assegnazione della casa familiare, sita a Milano, in Via Carlo Valvassori Peroni n. 45, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla madre prevalentemente collocataria;
4) disporre, a conferma dell'assetto organizzativo attualmente vigente, che il padre, nel rispetto della scrittura privata sottoscritta dai genitori in data 14 novembre 2019 e di quanto stabilito nel giudizio di separazione, dapprima con ordinanza presidenziale del 30 settembre – 4 ottobre 2022 e poi con sentenza n. 10546/2023 pubblicata il 28 dicembre 2023, salvi diversi e migliori accordi tra gli stessi, possa vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità e termini:
− a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, al lunedì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola;
− infrasettimanalmente, il giorno di giovedì, dall'uscita della scuola fino al mattino successivo, con riaccompagnamento direttamente a scuola;
− durante le vacanze estive, complessivamente per quattro settimane, anche non consecutive, costituenti la metà dell'intero periodo di vacanze, in periodi da concordarsi tra i genitori entro la metà di maggio di ciascun anno;
− durante le vacanze natalizie, per metà dell'intero periodo di vacanza, comprensivo ad anni alterni del giorno di Natale o di quello di Capodanno, nel rispetto dell'alternanza in corso;
− durante le vacanze pasquali, per metà dell'intero periodo di vacanza, comprensivo ad anni alterni del giorno di Pasqua, nel rispetto dell'alternanza in corso;
− durante le vacanze in occasione del Carnevale per l'intero periodo, ad anni alterni, nel rispetto dell'alternanza in corso;
− alternativamente con la madre, per i ponti e gli ulteriori periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico, da dividersi pariteticamente tra i genitori;
5) disporre che il padre continui a provvedere direttamente all'integrale mantenimento (ordinario e straordinario) di , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con esclusione del Per_3 versamento di qualsiasi ulteriore contributo in favore della madre, attesi i rari rientri della ragazza in
Italia, limitati a momenti di vacanza, peraltro suddivisi pariteticamente tra i genitori;
6) confermare l'obbligo, a carico del OR di contribuire al mantenimento dei figli RI, Pt_1
e , corrispondendo alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di Per_1 Per_2 ogni mese, la complessiva somma di € 4.200,00 mensili (ossia € 1.400,00 per ciascun figlio), da versarsi tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici Istat, oltre al
100% delle spese straordinarie in favore dei figli, come disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di pagina 2 di 18 Milano, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte, ulteriormente disponendo che, qualora uno o più dei figli dovesse lasciare l'abitazione familiare, onde trasferirsi altrove per motivi di studio, allo stesso/a si applichi il medesimo regime di mantenimento diretto già in essere per la primogenita, con conseguente proporzionale riduzione (di € 1.400,00 per figlio) del contributo versato dal OR alla OR Pt_1 CP_1 7) esonerare il OR dall'obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile, tenuto conto Pt_1 della sua sostanziale e pacifica autosufficienza economica, oltre che del suo patrimonio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) ammettere i capitoli di prova, per interpello della OR articolati dal ricorrente nella CP_1 propria memoria ex art. 473-bis.17 co. 1 c.p.c. dal n. 1 al n. 28, di seguito trascritti:
“SULLA RELAZIONE TRA LE PARTI E SULLE LORO RISPETTIVE ESPERIENZE LAVORATIVE” 1) vero che nel 2007 la OR ha avuto contrasti con alcuni familiari e, in particolare, con CP_1 il padre e il fratello;
vero che, per tale ragione, la OR ha deciso di lasciare il proprio CP_1 ruolo di Amministratore Delegato della Drogheria e Alimentari;
2) vero che nel 2017 il OR è stato licenziato dalla CVC Capital;
vero che, in conseguenza del Pt_1 predetto licenziamento, la famiglia è rientrata in Italia;
vero che, in quell'occasione, il OR ha Pt_1 detto alla moglie che avrebbe preferito tornare a Firenze;
vero che la OR ha invece CP_1 insistito affinché il nucleo familiare si stabilisse a Milano;
3) vero che, nell'ottobre 2017, i coniugi hanno acquistato l'immobile sito a Milano, Via Valvassori Peroni;
vero che la OR ha contribuito all'acquisto versando 1.500.000,00 €; vero che la CP_1 OR ha ottenuto le risorse economiche necessarie per contribuire all'acquisto attraverso CP_1 una donazione indiretta della madre;
vero che il OR ha versato, per l'acquisto della predetta Pt_1 casa, € 1.300.000,00; vero che il OR oltre all'importo che precede, ha impiegato ulteriori € Pt_1
200.000,00 per il pagamento dei costi di agenzia, del notaio, delle tasse e della ristrutturazione dell'immobile; 4) vero che a partire dai primi mesi successivi al licenziamento del OR da parte di CVC Pt_1
Capital e al conseguente rientro della famiglia in Italia, a Milano, la OR ha iniziato a CP_1 negare al marito qualsiasi forma di solidarietà e vicinanza;
5) vero che, con riferimento al capitolo che precede, in particolare la OR ha manifestato CP_1 un atteggiamento incurante delle difficoltà lavorative del marito;
6) vero che pochi mesi dopo il rientro in Italia della famiglia, la OR ha iniziato a CP_1 mostrare un atteggiamento via via più distante verso il marito;
vero che, in particolare, la OR ha anche iniziato a negare i momenti di intimità con il marito;
CP_1
7) vero che, in particolare, la OR contestualmente alla circostanza di cui al capitolo CP_1 che precede, ha iniziato a rivolgersi al marito gridando, indirizzandogli vari epiteti, quali “stronzo”,
“coglione”, “testa di cazzo”; vero che ciò accadeva anche alla presenza dei figli, nonché di amici e ospiti della coppia;
8) vero che, con riferimento alla circostanza di cui al capitolo che precede, mai il marito ha reagito;
9) vero che la OR nelle medesime circostanze di cui ai capitoli che precedono, era CP_1 anche solita urlare al marito di volere la separazione;
10) vero che, anche nonostante quanto indicato ai capitoli che precedono, la OR ha CP_1 sempre manifestato un atteggiamento di gelosia nei confronti del marito, giungendo ad accusarlo di coltivare relazioni extraconiugali;
vero che, in particolare, la OR è giunta ad accusare CP_1 le collaboratrici del marito di essere sue amanti, definendole “prostitute”;
pagina 3 di 18 11) vero che in occasione delle circostanze di cui ai capitoli che precedono, la OR era CP_1 solita tenere sveglio il marito sino a tarda ora o svegliarlo nel pieno della notte per proseguire nella discussione;
vero che, in particolare, la OR ignorava le richieste del marito di potere CP_1 riposare;
12) vero che, in conseguenza delle circostanze di cui ai capitoli che precedono, il OR ha Pt_1 proposto alla moglie un percorso di terapia di coppia;
vero che, in data 13 settembre 2018, il OR
e la OR hanno effettuato il primo incontro con la Dott.ssa ; vero che la Pt_1 CP_1 Per_4
OR dopo il primo predetto incontro con la Dott.ssa ha detto al marito di CP_1 Per_4 non voler effettuare ulteriori incontri;
13) vero che tutti i ripetuti tentativi del marito di tenere unita la coppia sono falliti per la dichiarata volontà della OR di volersi separare. CP_1
SUL RAPPORTO GENITORI/FIGLI
14) vero che il figlio più piccolo della coppia, , ha scritto alla mamma, nella chat WhatsApp Per_2 con lei: “ti prego smetti di insultare il babbo fallo per me ti prego”, “anche oggi li hai insultato scrivedoli e lo fai sempre e io per questo piango quindi se vuoi rovinarmi la vita continua così”, come da doc. 4 che si rammostra;
15) vero che la OR nelle chat whatsapp con i figli, si è riferita al OR con i CP_1 Pt_1 seguenti epiteti ed espressioni: “pezzo di merda”, “stronzo di merda”, “ti si va nicculo...spilorcio”,
“coglione di merda”, “quel coglione”, “mandalo a fanculo”, “dite a quel coglione di farmi un bonifico di 200 euro subito”, “gliel'ho scritto io a quella testa di cazzo”, come da doc. 5 che si rammostra;
16) vero che la OR nella chat WhatsApp e negli scambi mail con il marito si rivolge a CP_1 lui con i seguenti epiteti ed espressioni: “gran testa di cazzo”, “testa di cazzo”, “feccia”, “vai a troncartelo nel culo”, “coglione”, “frocio”, “stai sul cazzo a tutti”, “hai rotto il cazzo a tutti noi”,
“asino”, come da doc. 48 che si rammostra;
17) vero che la OR successivamente all'interruzione della convivenza matrimoniale con CP_1 il marito, ha chiesto alle figlie , RI e di controllare il marito, oltre che il profilo Per_3 Per_1
Instagram della OR come da doc. 6 che si rammostra;
vero che, in particolare, CP_2 tale richiesta aveva lo scopo di monitorare gli spostamenti del marito;
18) vero che la OR successivamente all'interruzione della convivenza coniugale, ha CP_1 chiesto alle figlie , RI e di controllare il cellulare del padre e leggere i messaggi Per_3 Per_1 da lui scambiati con la OR , fornendo alla madre il relativo numero di telefono;
CP_2
19) vero che la OR successivamente all'interruzione della convivenza matrimoniale, ha CP_1 in più occasioni invitato i figli a chiedere denaro al padre;
vero che, in particolare, la OR ha riferito ai figli di non ricevere denaro dal OR CP_1 Pt_1
20) vero che la OR nelle chat WhatsApp con i figli, si è riferita alla madre del OR CP_1
loro nonna paterna, con i seguenti epiteti: “vecchia”, “vecchia di merda” come da doc. 5 che si Pt_1 rammostra;
SUL TENORE DI VITA DELLA FAMIGLIA DURANTE LA CONVIVENZA MATRIMONIALE
21) vero che, durante la convivenza matrimoniale e successivamente al rientro della famiglia in Italia, il ménage domestico quotidiano dell'intero nucleo familiare, costituito da 6 persone, era pari a circa € 3.300,00 mensili come da doc. 49 che si rammostra;
22) vero che, durante la convivenza matrimoniale, la famiglia trascorreva le vacanze estive presso la villa sita a Portobello di Gallura o quella sita in Versilia di proprietà della famiglia di cui ai CP_1 docc. 50 e 51 che si rammostrano;
pagina 4 di 18 23) vero che, anche a seguito della separazione di fatto e in pendenza del giudizio di separazione, la
OR ha continuato a trascorrere le proprie intere vacanze estive, oltre ad altri periodi CP_1 nel corso dell'anno, presso la villa sita a Portobello di Gallura o quella sita in Versilia di proprietà della famiglia di cui ai docc. 50 e 51 che si rammostrano;
CP_1
24) vero che, durante la permanenza della famiglia a Bruxelles negli anni dal 2013 al 2017, i costi per la frequenza scolastica dei 4 figli presso l'International School of Bruxelles erano a carico di CVC Capital, per il quale il Sig. lavorava, come da doc. 52 che si rammostra;
Pt_1
25) vero che, con riferimento al rapporto di lavoro tra la OR e la collaboratrice CP_1 domestica OR i contributi previdenziali sono sempre stati a diretto carico della Parte_2 datrice di lavoro;
26) vero che, durante la convivenza matrimoniale, la famiglia ha trascorso la settimana bianca in montagna esclusivamente negli anni 2008, 2010, dal 2012 al 2016 e nel 2018;
27) vero che, durante la convivenza matrimoniale, la famiglia ha trascorso solo in una occasione, nell'anno 2016, le vacanze estive in un villaggio vacanze Valtur e in due occasione, negli anni 2016 e 2017, in una casa in affitto a Portobello di Gallura;
vero che, in particolare, ciò è successo in una occasione a causa dell'inagibilità della villa di Portobello di Gallura della famiglia a causa CP_1 dei lavori di costruzione del secondo immobile e in un'altra a causa della contestuale presenza di altri parenti della OR CP_1
SULL'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTO PER L'ASSEGNO DIVORZILE 28) vero che, nel settembre 2023, la OR ha concesso temporaneamente in uso a terzi CP_1 l'ex casa familiare, per lo svolgimento di shooting fotografici;
vero che, per ciò, la OR CP_1 ha ricevuto un compenso;
vero che il OR nulla ha preteso rispetto alle somme percepite dalla Pt_1 OR per l'utilizzo dell'ex casa familiare quale fonte di reddito. CP_1
2) ammettere il OR a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati, ove ammessi;
Pt_1
3) ordinare alla resistente, ex art. 210 c.p.c., la produzione in giudizio:
a) degli estratti conto delle carte (di credito e/o prepagate) a lei intestate e di quelle a lei comunque in uso dalla data della separazione a oggi (incluse le carte n. 82366984, n. 82045084, n. 82424894, n.
82424897 appoggiate al conto corrente BNL intestato alla resistente, nonché la carta di credito appoggiata al conto corrente Ifigest);
b) degli estratti dei depositi titoli di cui sia (o sia stata) intestataria, cointestataria o che siano (o siano stati) a lei riferibili in qualunque modo, presso qualsiasi Istituto di Credito o altro Intermediario finanziario con sede in Italia e/o all'estero, dalla data del matrimonio ad oggi;
c) di ogni altro documento bancario, fiscale e societario relativo alla propria situazione economica, patrimoniale e reddituale, comunque riferibile alla OR Nel caso di opposizione della CP_1 convenuta, disporre indagini fiscali e tributarie sulle complessive e concrete disponibilità economiche e patrimoniali della OR nonché sul suo tenore di vita. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e 15% forfettario su diritti e onorari come per legge.
Per : Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Milano Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto della intervenuta sentenza parziale sullo status n. 4001/2024 pubblicata l'11.04.2024 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Vaglia (Fi) il 6.10.2001, così giudicare:
pagina 5 di 18 1) Affidare i figli minori RI, e in via condivisa ai genitori, stabilendo il loro Per_1 Per_2 collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso la madre nella ex casa coniugale di Milano, via Carlo Valvassori Peroni n. 45;
2) Regolamentare il diritto di visita del padre aderendo alle modalità indicate nel ricorso introduttivo, omettendo il turno infrasettimanale per le ragioni illustrate in atti, o nelle diverse modalità che il Tribunale deciderà tenendo in considerazione il prevalente interesse dei figli minori;
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Milano via Carlo Valvassori Peroni, 45 e relative pertinenze alla OR quale genitore collocatario dei tre figli minori, con tutti gli arredi e Controparte_1 corredi ivi esistenti;
4) Disporre l'obbligo a carico del Sig. di contribuire al mantenimento dei tre figli Parte_1 minorenni RI, e , versando alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di Per_1 Per_2 ogni mese a mezzo di bonifico bancario, l'importo mensile per 12 mensilità non inferiore a € 2.000,00 per ciascuno dei figli, con rivalutazione annuale ex indici Istat;
5) Disporre il mantenimento integrale della figlia maggiorenne non autosufficiente a carico Per_3 del padre stabilendo un contributo ordinario di non meno di euro 2.000,00 mensili, con rivalutazione Istat;
6) Disporre come statuito dal Tribunale in sede di separazione a carico del ricorrente e a favore della convenuta il contributo di euro 500,00 mensili con rivalutazione Istat a copertura dei periodi in cui la figlia si trova in Italia presso la madre;
Per_3
7) Porre come statuito dal Tribunale in sede di separazione a carico del Sig. tutte le utenze Pt_1 relative alla casa di Milano, via Carlo Valvassori Peroni 45.
8) Porre a carico del Sig. il 100% di tutte le spese straordinarie relative sia alla figlia Parte_1 maggiorenne sia relative ai tre figli minorenni RI, e , così come Per_3 Per_1 Per_2 meglio definite dal Protocollo del Tribunale di Milano ora vigente nonché la totalità delle spese di manutenzione della casa di via Carlo Valvassori Peroni 45, come da contratti prodotti in atti;
9) Disporre l'obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento della convenuta Parte_1 versandole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, a titolo di assegno divorzile l'importo mensile, per 12 mensilità, non inferiore a € 13.000,00; assegno rivalutabile annualmente, ex indici ISTAT;
In via istruttoria,
-Ammettere prova per interpello del ricorrente e per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:
1) vero che il Sig. fino al 2007 lavorava alle dipendenze di a Milano e si assentava Pt_1 CP_3 durante la settimana facendo ritorno a Firenze dalla famiglia solo per il week end;
2) vero che il Sig. dal 2007 al 2010 ha lavorato alle dipendenze di a Padova e in Pt_1 CP_4 quel periodo percepiva uno stipendio annuale di euro 180.000,00 poi aumentato fino a euro 300.000,00 all'anno nel 2010;
3) vero che negli anni di permanenza della famiglia a Londra dal 2010 al 2013 e a Bruxelles dal 2013 al 2017 il Sig. era sempre all'estero per motivi lavoro e tornava in casa dalla famiglia solo il Pt_1 week end;
4) vero che dopo il licenziamento da CVC Capital a Bruxelles il Sig. ha ottenuto una buonuscita Pt_1 di euro 4.300.000,00 in parte in contanti e in parte con azioni societarie;
5) vero che dopo il licenziamento da CVC nel 2017 il Sig. è entrato in contatto con il Dott. Pt_1 [...]
CEO della grazie ai contatti della OR Tes_1 CP_5 CP_1
pagina 6 di 18 6) vero che il Sig. nel 2017 ha concluso con il Dott. l'operazione California Pt_1 Testimone_1 ricavandone una fee di euro 2.026.000,00;
7) vero che il Sig. pagava sempre lui fino a settembre 2022 la retribuzione e gli oneri accessori Pt_1 della colf oltre ai benefits, viaggi e quant'altro; Parte_3
8) vero che la famiglia unita effettuava due settimane bianche di inverno una in Val Persona_5 Gardena e una a Pila (Valle d'Aosta);
9) vero che la famiglia unita in estate effettuava vacanze nei villaggi turistici Colonna Beach
Puntaldia, Kamarina Sicilia ed ha affittato per tre anni consecutivi in Sardegna due ville Casa Motzo e
Casa Baldini;
10) vero che ogni anno la famiglia unita passava il periodo da ferragosto a inizio delle scuole presso la villa della famiglia a Bibbiena;
Pt_1
11) vero che la figlia trascorre circa cinque mesi all'anno in Italia e in tali periodi sta sempre Per_3 con la madre anche in vacanza vedendo il padre solo qualche volta;
12) vero che il Sig. versa alla figlia come mantenimento ordinario la somma di euro Pt_1 Per_3
500,00 pounds al mese e paga direttamente le spese straordinarie scolastiche, alloggio, palestra e viaggi;
13) vero che il Sig. il giorno del suo turno infrasettimanale di visita preleva il figlio Pt_1 Per_2 dalla scuola calcio o da casa della madre alle 20,30 e non a scuola;
14) vero che il giorno infrasettimanale di visita del padre sta a casa della madre fino Per_2 all'inizio della scuola calcio alle ore 19,00;
15) vero che le figlie minori RI e durante i week end di spettanza del padre stanno Per_1 rientrano spesso dopo le uscite serali a dormire a casa della madre;
16) vero che la casa del sig. in Milano,viale Lombardia n. 9 ha due camere da letto in totale;
Pt_1
17) vero che il mandato fiduciario del Sig. con la società RD ID è ancora in Pt_1 vigore;
18) vero che nel 2007 il sig. e la signora hanno deciso di comune accordo di Pt_1 CP_1 trasferire tutta la famiglia a Padova dove il sig. ha lavorato alle dipendenze di fino Pt_1 CP_4 al 2010;
19) vero che durante gli anni in cui la famiglia ha abitato a Padova la OR fino al marzo CP_1
2010 ha rivestito la carica di amministrato delegato di Drogheria e Alimentari;
20) vero che durante il periodo trascorso a Padova la OR riceveva frequentemente le CP_1 visite dei propri genitori e dei propri fratelli;
21) vero che la OR e il Sig. nel 2010 hanno deciso di comune accordo di trasferire CP_1 Pt_1 la famiglia da Padova a Londra dove è rimasta fino al 2013 per consentire al ricorrente di poter lavorare presso OAK Tree Capital Management;
22) vero che e il Sig. nel 2013 hanno deciso di comune accordo di trasferire Parte_4 Pt_1 la famiglia a Bruxelles da Londra dove è rimasta fino al 2017 per consentire al Sig. di lavorare Pt_1 presso CVC Capital;
23) vero che il Sig. nel giugno 2019 ha consegnato alla OR per il mantenimento di Pt_1 CP_1 moglie e figli un bancomat appoggiato su proprio conto corrente presso dopo che il bancomat CP_6
Unicredit precedentemente in uso aveva superato il limitedi euro 11.000,00 mensili;
24) vero che nel dicembre 2019 il Sig. dà ordine alla banca di ritirare allo sportello il bancomat Pt_1
Unicredit a sé intestato e precedentemente in uso alla moglie;
25) vero che in quell'occasione su detto bancomat Unicredit vi era una disponibilità mensile di ulteriori euro 3.000,00;
pagina 7 di 18 26) vero che successivamente al ritiro del bancomat Unicredit di cui al capitolo precedente il Sig. ha consegnato alla moglie una carta bancomat intestata al marito con plafond mensile di euro Pt_1
4.000,00 fra prelievi e pago bancomat;
27) vero che a gennaio 2021 il Sig. ha chiesto alla moglie di aprirsi un conto corrente sul quale a Pt_1 partire da gennaio 2021 ha iniziato a versare per il mantenimento di moglie e figli la somma di euro 4.000,00 mensili;
Si indicano a testimoni: Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
; ; Testimone_6 Testimone_1 Testimone_7 Testimone_8
- Ammettersi CTU contabile al fine di ricostruire in maniera dettagliata la consistenza patrimoniale e reddituale derivante dall'attività professionale e dai redditi di capitale del ricorrente;
Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Sig. ovvero agli istituti di credito interessati, l'esibizione Parte_1 in giudizio delle contabili bancarie con saldi e movimenti relative ai conti correnti, conti titoli e/o similari, in Italia e all'Estero (Inghilterra, Belgio e Lussemburgo), dalla data della loro apertura sino ad oggi, ovvero dalla data dell'eventuale estinzione, vale a dire i c/c Unicredit, c/c c/c CP_7
, c/c ID RD e c/c conto corrente n. CP_6 Controparte_8
023712318076 (conto corrente in euro); c/c conto corrente in Controparte_8 dollari IBAN n.GB37MIDL40492400378902; c/c conto corrente in sterline conto Controparte_9 corrente n. 4659504701791011, che risultino intestati e/o cointestati al Sig. e/o dei Parte_1 quali il medesimo risulta delegatario;
Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Sig. ovvero ai fondi presso cui ha lavorato in Inghilterra Parte_1
e in Belgio (rispettivamente Oak Tree Capital Management e CVC Capital), di produrre in atti i dati relativi alle liquidazioni ricevute in seguito della fuoriuscita dai suddetti fondi in particolare la specifica di importi relativi a bonus e carried interests;
l'esibizione in giudizio di tutti gli estratti conto di conti correnti bancari e/o postali in Italia e all'estero nonché deposito titoli di cui sia o sia stato intestatario o cointestatario a lui comunque riconducibili dalla data del matrimonio alla data odierna;
l'esibizione in giudizio della documentazione attestante gli emolumenti percepiti e percipiendi dalle società presso le quali ricopre cariche di amministratore e/o consigliere e/o presidente del C.D.A.; l'esibizione in giudizio degli estratti conto delle carte di credito e/o carte di debito delle società CP_10
e e di e di tutte le altre società a lui riferibili
[...] Controparte_11 Controparte_12 (con particolare riferimento alla fiduciaria RD); l'esibizione in giudizio dei patti parasociali e patti di stock options e/o di riacquisto delle quote o azioni di tutte le società a lui riferibili;
- Ordinare, ex art. 210 c.p.c., al Sig. ovvero ai fondi presso cui ha lavorato in Parte_1
Inghilterra e in Belgio (rispettivamente Oak Tree Capital Management – CVC Capital), di produrre in atti i dati relativi alle liquidazioni ricevute in seguito della fuoriuscita dai suddetti fondi in particolare la specifica di importi relativi a bonus e carried interests;
l'esibizione in giudizio di tutti gli estratti conto di conti correnti bancari e/o postali in Italia e all'estero nonché deposito titoli di cui sia o sia stato intestatario o cointestatario a lui comunque riconducibili dalla data del matrimonio alla data odierna;
l'esibizione in giudizio della documentazione attestante gli emolumenti percepiti e percipiendi dalle società presso le quali ricopre cariche di amministratore e/o consigliere e/o presidente del C.D.A.; l'esibizione in giudizio degli estratti conto delle carte di credito e/o carte di debito delle società e di Controparte_13 CP_14 CP_15 Controparte_11 e di tutte le altre società lui riferibili;
l'esibizione in giudizio dei patti Controparte_12 parasociali e patti di stock options e/o di riacquisto delle quote o azioni di tutte le società a lui riferibili;
pagina 8 di 18 Con vittoria di spese e compensi di causa, aumentati del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014 oltre rimborso forfetario 15% spese gen., Iva e CPA 4%.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto anno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte_1 Controparte_1
Vaglia (FI), in data 6 ottobre 2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vaglia, al n.
36, parte II, serie A, anno 2001.
Dall'unione sono nati quattro figli: , il 9 aprile 2002, RI, il 19 luglio 2006, , Per_3 Per_1
il 6 gennaio 2008 e , il 4 aprile 2011. Per_2
Le parti si sono separate con sentenza non definitiva n. 364/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 19/01/2023. La sentenza definitiva di separazione n. 10546/2023 pubblicata il 28/12/2023 disponeva l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni paterne a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale con pernottamento, l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, via Valvassori
Peroni n. 45 alla madre, un contributo paterno al mantenimento della prole dell'importo di euro 1.400 mensili per ciascun figlio e di euro 500,00 per , oltre all'integrale mantenimento della stessa da Per_3
Con parte del padre durante i periodi di permanenza in e al 100% delle spese straordinarie relative ai figli, il pagamento paterno delle utenze relative alla casa coniugale e un assegno di mantenimento per la moglie di euro 3.300,00 mensili.
Con ricorso depositato il 6.11.2023, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la conferma dell'affido condiviso dei figli minori e del collocamento prevalente presso la madre, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre, la regolamentazione delle visite paterne come in separazione, l'integrale mantenimento paterno in via diretta di , maggiorenne non autosufficiente, con esclusione del versamento di un Per_3 ulteriore contributo in favore della madre, la conferma dell'obbligo, a carico del OR di Pt_1
contribuire al mantenimento dei figli minori con un importo mensile da versare alla madre di €
1.400,00 per ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie in favore dei figli.
pagina 9 di 18 In data 15.02.2024 si costituiva la convenuta, la quale si associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e di assegnazione a sé della casa coniugale;
domandava la regolamentazione delle visite paterne come in separazione con l'omissione del giorno infrasettimanale, un contributo paterno al mantenimento dei figli, compresa la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente a cui il mantenimento sarebbe stato versato in via diretta, dell'importo mensile di € 2.000,00 per ciascun figlio, oltre a un contributo mensile di euro 500,00 mensili da versare alla madre per i periodi in cui la figlia si sarebbe trovata in Italia presso la madre, il 100% delle spese straordinarie relative ai figli a Per_3 carico del padre, e un assegno divorzile per sé dell'importo mensile di € 13.000,00.
All'udienza del 25.03.2024, il Giudice delegato sentiva le parti e riservava la decisione.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 25.03.2024, il Giudice delegato confermava provvisoriamente i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione, disponeva il deposito di documentazione economica della parte attrice, acquisiva i documenti prodotti dalle parti e rigettava le ulteriori istanze istruttorie.
Con sentenza parziale del 03.04.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e la causa era rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
All'udienza del 22 maggio 2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice delegato dichiarava inammissibili i documenti depositati da parte resistente con le note scritte depositate in data 21.05.2024 nonché la memoria medesima nella parte argomentativa e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione in decisione, assegnando termine alle parti per il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza del 10.10.2024 il Giudice delegato, lette le note depositate dalle parti, rimetteva la causa in decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23 settembre 2024.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Si devono pertanto rigettare le istanze istruttorie formulate da ambo le parti, richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 25 marzo 2024 del Giudice delegato.
pagina 10 di 18 Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti e richiesta ad integrazione da questo Tribunale, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto pregiudizievole per gli stessi e comunque del tutto superfluo.
La responsabilità genitoriale
Si ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso dei figli minori ed Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, come concordemente Per_2
domandato dalle parti, non essendo emersi elementi di potenziale inadeguatezza genitoriale.
Conseguentemente la casa coniugale sita in via Carlo Valvassori Peroni n. 45, deve rimanere assegnata alla madre, anche ai fini della residenza anagrafica, come peraltro domandato anche dalla stessa parte ricorrente, che ha provveduto a stabilirsi in una diversa abitazione sin dai tempi della separazione di fatto.
In merito alle frequentazioni paterne dei figli minori, non vi sono ragioni per disporre un mutamento rispetto alle recenti statuizioni separative. Le parti hanno, sin dal 2019, regolato i calendari di visita secondo una scrittura privata che il Tribunale aveva già ritenuto rispondente all'interesse dei minori e la cui rispondenza si conferma tuttora, non essendo stata documentata la sopravvenienza di diverse ed ulteriori necessità dei figli, che peraltro sono adolescenti e pertanto devono godere di maggiore libertà nelle frequentazioni coi genitori. La madre chiede che venga eliminato il giorno infrasettimanale paterno adducendo che i ragazzi, usciti da scuola si rechino dalla madre, dove permangono fino alle ore 20,00 circa, cambiandosi e raccogliendo i loro effetti personali. Tale circostanza appare assolutamente usuale dovendo i ragazzi spostarsi dalla casa di un genitore all'abitazione dell'altro e pertanto non si rinviene come tale organizzazione possa essere pregiudizievole per i minori, che hanno diritto a poter trascorrere anche solo una serata infrasettimanale in compagnia del padre, qualora ciò corrisponda, come si è detto, alla loro volontà. Sprovvista di fondamento è anche l'allegazione di parte resistente circa l'inidoneità della casa paterna di Milano, viale Lombardia n. 9 ad ospitare i due figli minori in quanto avrebbero a disposizione una sola camera in condivisione. Tale circostanza non può certamente essere valutata dal Tribunale come dimostrativa dell'inidoneità dell'abitazione paterna ad ospitare i figli, il cui diritto alla bigenitorialità prevale sul diritto a disporre di camere separate anche nei giorni di visita paterni.
pagina 11 di 18 In merito alla scelta del giorno infrasettimanale, in sede di separazione esso era stabilito nella giornata di mercoledì, in questa sede il padre chiede che venga indicato nel giovedì. Saranno le parti, in considerazione dei rispettivi impegni, a definire il giorno preferibile per l'organizzazione familiare.
Il contributo paterno al mantenimento dei figli
Il Collegio ritiene di dover accogliere le domande di parte attrice in merito al contributo paterno al mantenimento dei figli, per le ragioni che si espongono.
Occorre preliminarmente sottolineare che la recente sentenza di separazione, risalente allo scorso
20 dicembre 2023, ha già tracciato una puntuale disamina della situazione patrimoniale e reddituale delle parti. In questa sede ci si concentra pertanto sull'analisi di eventuali sopravvenienze intervenute nelle more dell'odierno procedimento.
Indubbia è la disparità economica e reddituale tra gli ex coniugi. La signora non lavora CP_1
e non ha reddito. Ha lavorato sino al 2010 come amministratore delegato dell'azienda di famiglia e da quel momento non ha più ricercato una nuova occupazione lavorativa. Solo a seguito della separazione di fatto, avvenuta nel 2019, la signora ha dichiarato e documentato il proprio tentativo di reinserirsi nel mondo del lavoro, anche tramite percorsi di career coaching, senza tuttavia reperire posizioni lavorative disponibili.
Nel procedimento separativo la signora aveva dichiarato di avere ricevuto due bonifici da 10 mila euro dalla madre per spese legali e di ricevere 2.000 euro al mese, sempre dalla madre. Ella, grazie agli aiuti di famiglia, ha acquistato la casa coniugale, del valore di circa 3 milioni di euro senza mutuo, in comproprietà con il marito, corrispondendo metà dell'importo. Recentemente, il padre defunto in data
19.04.2024, ha lasciato in eredità alla stessa una quota della società Carapelli Finanziaria S.p.a. con capitale sociale di oltre 5 milioni di euro. La resistente afferma che sicuramente lei e gli altri eredi rinunceranno all'eredità in virtù della forte esposizione debitoria cartolarizzata della società pari ad euro 647.650,92 + interessi nei confronti della Finanziaria Aporti della società.
Per quanto riguarda la situazione lavorativa del signor egli ha avuto una carriera di Pt_1 successo come manager, che lo ha portato a trasferirsi con la famiglia all'estero, ad incrementare notevolmente i propri guadagni, e, da ultimo, gli ha permesso di avviare una propria società di consulenza finanziaria. Nella recente sentenza di separazione la situazione reddituale e patrimoniale del signor era così ricostruita: Pt_1
pagina 12 di 18 “Il signor indica un reddito lordo di 453mila euro per il 2021, di 87mila per il 2020 e di Pt_1
61mila per il 2019. Il signore ha lavorato, con incarichi di vertice, per società e fondi di investimento e ora opera con una propria società nel settore della consulenza finanziaria per operazioni straordinarie. Egli ha partecipazioni per investimento in diverse società. E' ovvio al tribunale che il signore non abbia subito alcun downgrade di carriera. Come è fisiologico nel suo ambito, si possono succedere incarichi più o meno retribuiti e il signor è certamente dotato delle competenze per Pt_1
avere successo nella sua attuale attività. Egli dichiara conti correnti per oltre 1,5ml di euro e quasi 1.2 ml di sterline inglesi. E' titolare di investimenti mobiliari per almeno altri 700mila euro. Il tribunale vuole essere chiaro su un aspetto. Al tribunale non compete la ricostruzione pedissequa del patrimonio e del reddito delle parti ove, come in questo caso, la disparità tra le situazioni sia lapalissiana e le capacità della parte lo siano altrettanto. Per essere chiari, al tribunale non interessa discutere dei milioni a bilancio nella società con cui svolge la sua attività, del perché siano o meno stati Pt_1
distribuiti, del fatto che siano da imputare più a un socio piuttosto che ad altro. Quanto noto è più che sufficiente al tribunale per assumere le proprie determinazioni. Dopo l'udienza presidenziale ha Pt_1
depositato esclusivamente una CU di 200 mila euro lordi come AU della Il GI, con ordinanza CP_13
istruttoria, ha dato ordine alle parti di aggiornare le rispettive dichiarazioni fiscali. Questo ordine non
è stato ottemperato dal non potendosi ritenere esaustivo il deposito di una CU a fronte della Pt_1
detenzione di importanti quote societarie (tra cui della stessa . Il dato di fatto è che il CP_13
tribunale dispone del signor solo della situazione complessiva aggiornata al 2021. Delle Pt_1
eventuali variazioni negli anni seguenti non è stato documentato nulla. In sintesi e richiamando le considerazioni del presidente ff in ordine alla non necessità della ricostruzione pedissequa del patrimonio, dispone con certezza di un reddito costante di almeno 10 mila euro al mese solo Pt_1 dall'incarico documentato e un patrimonio di diversi milioni di euro, oltre a quote societarie il cui andamento negli ultimi anni non è noto. E' la parte stessa (ma era già pacifico) a specificare che Pt_1 aveva all'epoca della disclosure un patrimonio liquido di euro 3.600.000,00 utilizzato, giustamente, anche per gli investimenti nell'attività lavorativa.”
Dalla lettura del PF 2023 del sig. risulta che, nel 2022, il ricorrente ha percepito un reddito Pt_1 lordo pari ad € 228.091,00, relativo al compenso di amministratore percepito da Labs Corporate
Finance Srl. Dal PF 2023, relativo al periodo di imposta 2022, risulta un reddito lordo analogo e pari ad
€ 228.557,00.
pagina 13 di 18 Da tali dichiarazioni relative agli emolumenti per gli incarichi societari non risultano, ovviamente, i patrimoni delle società e che fanno capo – in modo CP_15 Controparte_13
totalitario o comunque maggioritario – al (il ricorrente ha documentato sufficientemente la Pt_1
propria situazione economica e ha provveduto al deposito, come richiesto dal Giudice delegato, del bilancio di società di cui il sig. detiene il 100% delle quote, dal quale risulta un CP_15 Pt_1 risultato positivo di esercizio di € 6.462,00) e di cui tuttavia non si può non tenere conto nella valutazione delle disponibilità economiche del ricorrente. E' chiaro che lo spazio finanziario effettivo dei è legato alle scelte relative alle gestioni societarie (accontamento di utili, prestiti infruttiferi) e Pt_1
alla possibilità di imputare alla società determinate spese inerenti in qualità di socio e/o amministratore.
Resta fermo che, ai fini delle decisioni da assumere, la determinazione esatta di questo spazio non è rilevante giacché la quantificazione degli assegni di cui si discute è frutto di valutazione complessive in cui il patrimonio/reddito dell'obbligato gioca un ruolo concorrente, ma non esclusivo.
Alla luce della ricostruzione del quadro economico, ritiene il Collegio di dover confermare l'obbligo paterno di versare un contributo al mantenimento dei figli minori ( e ) alla Per_1 Per_2 madre collocataria dell'importo mensile di euro 1.400,00 (come oggi rivalutato), tenuto conto dell'evidente disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, ma anche del notevole valore della casa familiare assegnata alla moglie.
Le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, e RI, si sono trasferite Per_3
nel Regno Unito per ragioni di studio, come allegato concordemente dalle parti. Per quanto riguarda
, già in sede separativa veniva disposto il mantenimento integrale diretto da parte del padre Per_3 oltre al versamento alla madre dell'importo mensile di euro 500,00 per la copertura delle spese di mantenimento nei periodi in cui la ragazza sarebbe tornata in Italia presso la casa materna.
Tale disposizione deve essere confermata, non essendo intervenute modifiche nella situazione abitativa di e deve altresì essere estesa alla secondogenita RI, che a far data da settembre Per_3
2024 si è trasferita anch'ella nel Regno Unito per frequentare l'Università. La domanda materna di stabilire l'importo del mantenimento diretto paterno delle figlie nell'importo mensile di € 2.000,00 è da ritenersi inammissibile, in quanto tale domanda avrebbe potuto essere valutata solo qualora fosse provenuta dalle figlie stesse, in quanto maggiorenni.
Deve essere altresì confermato l'obbligo paterno di corrispondere alla madre il 100% delle spese straordinarie per la prole con lei convivente, tenuto conto dell'accertata disparità economica tra le parti.
pagina 14 di 18 Per le medesime ragioni, in accoglimento della domanda materna, il padre si accollerà anche tutte le spese inerenti alle utenze della casa coniugale, come già disposto in separazione.
L'assegno divorzile
Il Collegio ritiene che la signora abbia diritto a percepire un assegno divorzile, CP_1
valutando accertata la sussistenza del presupposto perequativo – compensativo dello stesso.
Le parti hanno fornito versioni contrastanti sui motivi per i quali la signora nel 2010 avrebbe lasciato il proprio posto di lavoro come amministratrice delegata dell'azienda di famiglia: secondo il ricorrente l'abbandono della moglie fu dovuto a dissidi con il padre;
la resistente afferma, al contrario, che la decisione fu presa d'accordo col marito per riunire la famiglia a Padova, ove nel 2007 il ricorrente aveva accettato una proposta lavorativa competitiva.
Il Tribunale non ha a disposizione elementi per accertare quale fu l'originaria valutazione delle parti, tuttavia si dispone di alcuni inconfutabili dati di fatto: la signora ha seguito il marito nei CP_1
suoi diversi trasferimenti prima in Italia – a Padova – e successivamente all'estero – Londra e Bruxelles
– ed infine a Milano. Se la resistente avesse diversamente deciso di restare in Toscana presso il proprio posto di lavoro, si sarebbero verificate due alternative situazioni: o la famiglia si sarebbe divisa e il padre sarebbe stato costretto a vedere i figli sporadicamente nei soli periodi di riposo dal lavoro, ovvero il sig. avrebbe dovuto rinunciare alle competitive offerte lavorative estere. Pt_1
Pertanto, la decisione materna deve ritenersi volta anche al mantenimento dell'unione familiare e al benessere dei singoli componenti del nucleo, nonché a favorire la crescita professionale ed economica del marito.
Alla luce di quanto considerato, tenuto conto che non sussiste un'esigenza assistenziale per la moglie, che dispone di una significativa capacità economica proveniente dalla famiglia di origine ed è proprietaria per metà di una casa a Milano del valore di 3 milioni di euro, deve essere riconosciuto alla resistente un contributo economico proporzionato ai sacrifici effettuati in costanza di matrimonio, nella sua componente perequativo compensativa, che si quantifica in € 2.000,00 mensili. L'importo è ridotto rispetto all'assegno di mantenimento deliberato in fase separativa, in quanto quest'ultimo, al contrario, teneva in considerazione il più lussuoso tenere di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre in questa sede si deve solamente compensare la resistente del sacrificio professionale effettuato.
Le spese di lite pagina 15 di 18 Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste nella misura dei 2/3 a carico della resistente (quantificate come da dispositivo), vista la sua soccombenza in punto di frequentazioni paterne e in punto economico, vista altresì la reciproca soccombenza sulla domanda di assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre;
2. Dispone che il padre possa vedere i figli minori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con rientro a scuola;
per un giorno infrasettimanale da concordare tra le parti dall'uscita di scuola fino al giorno successivo;
per quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
per metà delle vacanze di Natale in modo alternato con la madre;
per metà delle vacanze pasquali in modo alternato con la madre;
ad anni alterni per Carnevale e per gli ulteriori ponti. Il tutto salvo diversi accordi e tenuto conto della volontà dei figli e dei rispettivi impegni;
3. Assegna la casa coniugale sita in Milano, via Valvassori Peroni n. 45 alla madre, inclusi gli arredi e le pertinenze;
4. Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'assegno di euro
1.400 mensili per ciascuno dei figli minori e di euro 500,00 per ciascuna delle figlie maggiorenni, da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di ottobre 2022 per e i minori e da novembre 2024 per RI;
Per_3
5. Pone a carico del padre l'integrale mantenimento di e RI durante i periodi di Per_3
Con permanenza in;
6. Pone a carico del signor il pagamento delle utenze relative alla casa coniugale;
Pt_1
7. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 100% delle spese straordinarie per la prole così determinate:
pagina 16 di 18 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle pagina 17 di 18 patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. Pone a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
convenuta versandole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, l'importo mensile di euro 2.000,00 a titolo di assegno divorzile;
assegno rivalutabile annualmente, ex indici ISTAT, dal mese di novembre 2024;
9. Compensa le spese di lite – da quantificarsi complessivamente in euro 7.200,00, oltre Iva,
Cpa e spese generali – nella misura di 1/3;
10. Condanna la signora a rifondere la quota dei 2/3 delle spese di lite al signor CP_1
quota quantificata in euro 4.800,00, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%. Parte_1
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni
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