Articolo 28 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 27Articolo 29
Versione
14 maggio 1982
Art. 28. (Incompatibilita' di funzioni)


Ai magistrati amministrativi si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilita' e di ineleggibilita' previste per i magistrati ordinari.
E' abrogato l' articolo 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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