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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3924/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 marzo 2025 da
1) Parte_1
Nata a Uggiano la Chiesa (LE) il 22 luglio 1968
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberta Fiorentino presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Uggiano la Chiesa (LE) il 18 aprile 1963
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]la Chiesa con l'Avv. Roberta Fiorentino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Uggiano la Chiesa (LE) (anno 1989, atto n. 21, parte II, serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
nato il [...], cittadino italiano;
Persona_1 pagina 1 di 5 nata il [...] cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Parte_1 Pt_2
2. Il SI. ha già provveduto a spostare la propria residenza nell'abitazione di Uggiano la Pt_2
Chiesa.
3. Per quanto concerne i beni di proprietà, i coniugi hanno stabilito che:
- L'immobile sito in Rosate (MI) di cui al punto A rimarrà assegnato alla SI.ra che vi Pt_1 abiterà con i figli;
qualora i coniugi decidessero di vendere l'immobile, il ricavato verrà distribuito in misura del 50%;
- L'immobile sito in Uggiano la Chiesa (LE) di cui al punto B, di proprietà esclusiva della SI.ra
[...] in forza di annessione dell'immobile al terreno ricevuto in donazione dalla SI.ra dal Pt_1 Pt_1 padre nel 2005, rimarrà assegnato al SI. il quale vi ha già spostato la propria residenza;
nel Pt_2 caso in cui (i)la SI.ra volesse rientrare nel pieno possesso dell'immobile e/o (ii) il SI. Pt_1 volesse trasferirsi altrove, i coniugi convengono che la SI.ra riconoscerà, al SI. Pt_2 Pt_1 le somme che quest'ultimo ha impiegato quale contributo alla costruzione dell'immobile pari Pt_2
a euro 20.000,00, dedotto il 50% del valore di acquisto del terreno di cui al punto C;
il terreno di cui al punto C rimarrà assegnato al SI. il quale si impegna, in caso di vendita, a riconoscere il 50% Pt_2 del prezzo in favore della SI.ra i motoveicoli intestati al SI. rimarranno assegnati Pt_1 Pt_2 al medesimo, il quale provvederà a propria cura e spese al passaggio di proprietà e all'aggiornamento dell'intestazione presso i pubblici registri;
Per la vettura Giulietta Alfa Romeo, targata FE502MN, è stato già predisposto il passaggio di proprietà in favore della SI.ra Pt_1
4. I Coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni altro rapporto patrimoniale.
5. Avuto riguardo al contributo al mantenimento per la figlia fino a che la stessa non abbia Pt_3 trovato una propria stabilità economica, i coniugi dichiarano che provvederanno a concorrere in via diretta destinando direttamente a quanto di necessità. Pt_3
6. Quanto alle spese straordinarie saranno corrisposte nella misura del 50% da ciascun genitore, direttamente alla figlia su richiesta della medesima. Pt_3
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che, a fronte della sentenza di separazione che omologherà le condizioni concordate, nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo, ragione e/o causa, a eccezione di quanto contenuto nel verbale.
8. I coniugi rinunciano a qualsivoglia somma a titolo di mantenimento a titolo personale.
9. Le parti, avendo raggiunto un accordo sugli aspetti economici, rinunciano reciprocamente alla produzione di altra documentazione economico/patrimoniale se non quella versata con il presente atto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i coniugi hanno chiesto la riformulazione parziale del punto 3 delle condizioni nel seguente modo:
“
3. Per quanto concerne i beni di proprietà, i coniugi hanno stabilito che: pagina 2 di 5 - L'immobile sito in Rosate (MI) di cui al punto A rimarrà assegnato alla SI.ra che vi Pt_1 abiterà con i figli;
qualora i coniugi decidessero di vendere l'immobile, il ricavato verrà distribuito in misura del 50%;
- l'immobile sito in Uggiano la Chiesa (LE) di cui al punto B, di proprietà esclusiva della SI.ra
[...]
in forza di annessione dell'immobile al terreno ricevuto in donazione dalla SI.ra dal Pt_1 Pt_1 padre nel 2005, rimarrà assegnato al SI. il quale vi ha già spostato la propria residenza;
nel Pt_2 caso in cui: (i) la SI.ra volesse rientrare nel pieno possesso dell'immobile, si impegna a Pt_1 riconoscere al SI. tramite pagamento rateale da concordarsi, le somme che quest'ultimo ha Pt_2 impiegato quale contributo alla costruzione dell'immobile pari a euro 20.000,00, dedotto il 50% del valore di acquisto del terreno di cui al punto C (ii) il SI. volesse trasferirsi altrove, i coniugi Pt_2 convengono che la SI.ra riconoscerà al SI. la somma di euro 20.000,00 da Pt_1 Pt_2 corrispondersi in un'unica soluzione all'atto della vendita della casa coniugale sita in Rosate (MI) Via
Verdi n. 12, dedotto il 50% del valore di acquisto del terreno di cui al punto C; il terreno di cui al punto C rimarrà assegnato al SI. il quale si impegna, in caso di vendita, a riconoscere il 50% Pt_2 del prezzo in favore della SI.ra i motoveicoli intestati al SI. rimarranno assegnati Pt_1 Pt_2 al medesimo, il quale provvederà a propria cura e spese al passaggio di proprietà e all'aggiornamento dell'intestazione presso i pubblici registri;
Per la vettura Giulietta Alfa Romeo, targata FE502MN, è stato già predisposto il passaggio di proprietà in favore della SI.ra , confermando le restanti Pt_1 condizioni concordate e rinunciando all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia maggiorenne ma Pt_3 al momento non economicamente autosufficiente, e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ra e SI. Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Uggiano la Chiesa (LE) il 21 agosto 1989; Pt_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte, ivi compresa la modifica all'art. 3 di cui alle note di trattazione;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 3 di 5 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uggiano la Chiesa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 30 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 marzo 2025 da
1) Parte_1
Nata a Uggiano la Chiesa (LE) il 22 luglio 1968
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Roberta Fiorentino presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Uggiano la Chiesa (LE) il 18 aprile 1963
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]la Chiesa con l'Avv. Roberta Fiorentino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Uggiano la Chiesa (LE) (anno 1989, atto n. 21, parte II, serie A)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
nato il [...], cittadino italiano;
Persona_1 pagina 1 di 5 nata il [...] cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Parte_1 Pt_2
2. Il SI. ha già provveduto a spostare la propria residenza nell'abitazione di Uggiano la Pt_2
Chiesa.
3. Per quanto concerne i beni di proprietà, i coniugi hanno stabilito che:
- L'immobile sito in Rosate (MI) di cui al punto A rimarrà assegnato alla SI.ra che vi Pt_1 abiterà con i figli;
qualora i coniugi decidessero di vendere l'immobile, il ricavato verrà distribuito in misura del 50%;
- L'immobile sito in Uggiano la Chiesa (LE) di cui al punto B, di proprietà esclusiva della SI.ra
[...] in forza di annessione dell'immobile al terreno ricevuto in donazione dalla SI.ra dal Pt_1 Pt_1 padre nel 2005, rimarrà assegnato al SI. il quale vi ha già spostato la propria residenza;
nel Pt_2 caso in cui (i)la SI.ra volesse rientrare nel pieno possesso dell'immobile e/o (ii) il SI. Pt_1 volesse trasferirsi altrove, i coniugi convengono che la SI.ra riconoscerà, al SI. Pt_2 Pt_1 le somme che quest'ultimo ha impiegato quale contributo alla costruzione dell'immobile pari Pt_2
a euro 20.000,00, dedotto il 50% del valore di acquisto del terreno di cui al punto C;
il terreno di cui al punto C rimarrà assegnato al SI. il quale si impegna, in caso di vendita, a riconoscere il 50% Pt_2 del prezzo in favore della SI.ra i motoveicoli intestati al SI. rimarranno assegnati Pt_1 Pt_2 al medesimo, il quale provvederà a propria cura e spese al passaggio di proprietà e all'aggiornamento dell'intestazione presso i pubblici registri;
Per la vettura Giulietta Alfa Romeo, targata FE502MN, è stato già predisposto il passaggio di proprietà in favore della SI.ra Pt_1
4. I Coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolare ogni altro rapporto patrimoniale.
5. Avuto riguardo al contributo al mantenimento per la figlia fino a che la stessa non abbia Pt_3 trovato una propria stabilità economica, i coniugi dichiarano che provvederanno a concorrere in via diretta destinando direttamente a quanto di necessità. Pt_3
6. Quanto alle spese straordinarie saranno corrisposte nella misura del 50% da ciascun genitore, direttamente alla figlia su richiesta della medesima. Pt_3
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che, a fronte della sentenza di separazione che omologherà le condizioni concordate, nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo, ragione e/o causa, a eccezione di quanto contenuto nel verbale.
8. I coniugi rinunciano a qualsivoglia somma a titolo di mantenimento a titolo personale.
9. Le parti, avendo raggiunto un accordo sugli aspetti economici, rinunciano reciprocamente alla produzione di altra documentazione economico/patrimoniale se non quella versata con il presente atto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i coniugi hanno chiesto la riformulazione parziale del punto 3 delle condizioni nel seguente modo:
“
3. Per quanto concerne i beni di proprietà, i coniugi hanno stabilito che: pagina 2 di 5 - L'immobile sito in Rosate (MI) di cui al punto A rimarrà assegnato alla SI.ra che vi Pt_1 abiterà con i figli;
qualora i coniugi decidessero di vendere l'immobile, il ricavato verrà distribuito in misura del 50%;
- l'immobile sito in Uggiano la Chiesa (LE) di cui al punto B, di proprietà esclusiva della SI.ra
[...]
in forza di annessione dell'immobile al terreno ricevuto in donazione dalla SI.ra dal Pt_1 Pt_1 padre nel 2005, rimarrà assegnato al SI. il quale vi ha già spostato la propria residenza;
nel Pt_2 caso in cui: (i) la SI.ra volesse rientrare nel pieno possesso dell'immobile, si impegna a Pt_1 riconoscere al SI. tramite pagamento rateale da concordarsi, le somme che quest'ultimo ha Pt_2 impiegato quale contributo alla costruzione dell'immobile pari a euro 20.000,00, dedotto il 50% del valore di acquisto del terreno di cui al punto C (ii) il SI. volesse trasferirsi altrove, i coniugi Pt_2 convengono che la SI.ra riconoscerà al SI. la somma di euro 20.000,00 da Pt_1 Pt_2 corrispondersi in un'unica soluzione all'atto della vendita della casa coniugale sita in Rosate (MI) Via
Verdi n. 12, dedotto il 50% del valore di acquisto del terreno di cui al punto C; il terreno di cui al punto C rimarrà assegnato al SI. il quale si impegna, in caso di vendita, a riconoscere il 50% Pt_2 del prezzo in favore della SI.ra i motoveicoli intestati al SI. rimarranno assegnati Pt_1 Pt_2 al medesimo, il quale provvederà a propria cura e spese al passaggio di proprietà e all'aggiornamento dell'intestazione presso i pubblici registri;
Per la vettura Giulietta Alfa Romeo, targata FE502MN, è stato già predisposto il passaggio di proprietà in favore della SI.ra , confermando le restanti Pt_1 condizioni concordate e rinunciando all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia maggiorenne ma Pt_3 al momento non economicamente autosufficiente, e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ra e SI. Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Uggiano la Chiesa (LE) il 21 agosto 1989; Pt_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte, ivi compresa la modifica all'art. 3 di cui alle note di trattazione;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 3 di 5 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uggiano la Chiesa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 30 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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