Articolo 382 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
Art. 382. (( (Cause di scioglimento delle societa' di persone).)) (( 1. All' articolo 2272 del codice civile , al primo comma , dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: "5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.".
2. All' articolo 2288 del codice civile , il primo comma e' sostituito dal seguente: "E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale e' stata aperta o al quale e' stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.".
3. All' articolo 2308 del codice civile , il primo comma e' sostituito dal seguente: "La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale." ))
Entrata in vigore il 1 settembre 2021
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