TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1576/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Magenta (MI), P.za Liberazione n.6, presso lo studio dell'avv. Annalisa Parisi che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da udienza dell'8.4.2025 richiamandosi agli scritti precedenti e, segnatamente: Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato
l'inadempimento della e la conseguente risoluzione del contratto, per Controparte_2 le ragioni ut supra ex art. 1453 c.c., per l'effetto condannare la sig.ra CP_1
nella sua qualità di titolare individuale della oggi cancellata, alla Controparte_2
pagina 1 di 10 restituzione della somma complessiva di Euro 11.110,00 alla sig.ra , di cui Euro Pt_1
10.500,00 a fronte di somme dalla stessa versate per lavori non eseguiti e/o eseguiti non a regola d'arte, nonchè Euro 610,00 per smantellamento e rimozione del materiale dal proprio giardino, e condannare la sig.ra nella sua qualità di titolare CP_1
individuale titolare della oggi cancellata, al risarcimento dei danni Controparte_2
patiti e patiendi dall'odierna attrice per la somma di Euro 10.000,00 ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria: con riserva di dedurre, altro produrre ed indicare testi in corso di causa con richiesta dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e distrazione delle spese a favore del procuratore che dichiara di averle già anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra evocava in Parte_2
giudizio nella sua qualità di titolare individuale titolare della CP_1 [...]
oggi cancellata, al fine di ottenere condanna nei confronti di quest'ultima Controparte_2
alla restituzione di somme incassate e al risarcimento del danno in conseguenza di contratto di appalto risolto per inadempimento della convenuta stessa.
A supporto della propria domanda l'attrice deduceva che: nel corso del 2020, la sig.ra aveva preso contatti con la società al fine di realizzare Pt_1 Controparte_2
una piscina semi-interrata da esterni presso l'immobile di proprietà dell'odierna attrice sito in Abbiategrasso (MI), Via Boccioni 36; in preventivo le parti avevano pattuito il versamento di Euro 7.500,00 per la realizzazione dell'opera, oltre Euro 500,00 per l'aggiunta di idromassaggio;
la sig.ra aveva versato €4500 in due tranches a titolo Pt_1
di acconto;
i lavori erano stati quindi avviati ma si erano fermati poco dopo;
la sig.ra aveva versato ulteriori acconti, per un totale di €6000 (complessivi € 10.500), ma i Pt_1
lavori non erano stati completati;
nel mese di maggio 2022, la ditta aveva abbandonato definitivamente il cantiere e la sig.ra aveva speso ulteriori €610 per lo smaltimento Pt_1
dei rifiuti;
sussistevano i presupposti per la risoluzione ex art. 1453 c.c. nonché per il risarcimento del danno.
pagina 2 di 10 Pur ritualmente evocata in giudizio la , nella persona di Controparte_2
non si costituiva restando contumace CP_1
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa era istruita mediante documentazione di parte attrice ed esame testimoniale
Previa assegnazione di termini per memorie conclusive la causa era quindi rimessa in decisione e la parte insisteva nelle conclusioni come sopra riportate
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La prova del rapporto contrattuale intercorso
2.L'inadempimento della convenuta , la contumacia della stessa e la risoluzione del contratto
3. La restituzione delle somme corrisposte e il risarcimento del danno
4. Le spese
1.La prova del rapporto contrattuale intercorso
In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta da parte attrice e debitamente documentata la conclusione di contratto di appalto tra la medesima, sig. ra e la avente ad oggetto la realizzazione di una piscina fuori Pt_1 Controparte_2 terra, unitamente, a solarium, presso l'abitazione della prima sita in Abbiategrasso
Tale circostanza risulta puntualmente documentata da preventivo ritualmente
Con depositato in cui sono presenti firme riconducibili alla , da intendersi riconosciuto stante la contumacia della convenuta ex art. 215 c.p.c. (cfr doc.1)
Ulteriormente, la conclusione del contratto trova ulteriore supporto documentale in
Con fattura n. 24 del 7.9.2021 (unitamente a relativo bonifico) emessa da in funzione
Con dell'attività di realizzazione della piscina;
tale documentazione di provenienza , attesta ulteriormente il rapporto (doc.3)
2.L'inadempimento della convenuta , la contumacia della stessa e la risoluzione del contratto
Premessa la prova del rapporto contrattuale da parte dell'attrice, committente, , parimenti, risulta puntualmente dedotto ed eccepito inadempimento della convenuta, quale pagina 3 di 10 appaltatrice, sub specie di omesso completamento dei lavori e abbandono del cantiere
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. e coerentemente con la giurisprudenza consolidata in materia ( Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533), spettava a parte convenuta la prova del corretto adempimento
Orbene, le deduzioni di parte attrice, oltre che puntuali, risultano suffragate sul piano documentale, anzitutto, dalla denuncia presso la competente Procura e dalla diffida
(sebbene per la prima non vi sia alcuna prova del deposito e, per la secondo, non vi sia alcuna prova della trasmissione né a fortiori ricezione (cfr. doc.
4. E doc. 6)
La circostanza dell'abbandono del cantiere e dell'incompiutezza dell'opera e dell'inutilizzabilità della piscina risulta confermata in sede testimoniale da soggetto terzo rispetto alle parti , titolare di altra impresa intervenuta;
Controparte_3 parimenti confermato l'esborso per la sistemazione dell'area ( Controparte_3
1.Confermo;l'anno precedente avevo già svolto lavori nell'immobile di proprietà della sig.ra e quindi lei mi ha contattato;
io sono andato e ho visto “il disastro” nel Pt_1 cortile, c'era molta roba nel cortile 2.Confermo lo stato di abbandono, in particolare il ferro era arrugginito e i pezzi sparsi 3.Confermo, i lavori non erano compiuti 4.Non c'era nulla di completo, mancavano i collegamenti e altro;
ADR ricordo di aver lavorato circa due giorni con un collaboratore;
abbiamo tagliato i pannelli e portato in discarica.”)
Parte convenuta su cui gravava il relativo onus probandi non si è costituita restando contumace.
Il preferibile orientamento, in giurisprudenza , pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2). (Cass.
29.3.2007 n. 7739 Cass.., 20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio
1985 n. 4301)”. Nell o stesso senso Cass. 6.2. 1998 n. 1293
pagina 4 di 10 In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice , allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017,
n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28/05/2016, n. 10898 Trib. Genova
20.1.2016 n. 209 Tribunale Napoli, 05.11.2012, n. 27275)
Con La contumacia della , pertanto, rafforza ulteriormente le argomentazioni difensive della convenuta
L'inadempimento dell'appaltatrice risulta particolarmente grave e di rilevante importanza in quanto obbligazione principale della ditta è proprio la realizzazione dell'opera ex artt. 1455 e 1655 c.c. .
La domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice è quindi fondata
3. La restituzione delle somme corrisposte e il risarcimento del danno
Dalla risoluzione del contratto derivano effetti restitutori a carico di entrambe le parti , stante il carattere retroattivo della risoluzione ex art. 1458 c.c.
A riguardo, in via generale e in punto di diritto, come precisato in sede giurisprudenziale “nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento” in termini Cass. 28.11.2017, n.28381; nello stesso senso Cass. 25.02.2014, n.4442 secondo cui “nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458 c.1 c.c.) della pronuncia costitutiva di risoluzione per
pagina 5 di 10 inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo a restituire la prestazione ricevuta: la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce infatti un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni eseguite. Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art. 1458 c.c. si verifica per ciascuno dei contraenti ed in modo avulso dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum" e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha quindi natura risarcitoria derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 19/5/2003 n. 7829;
14/1/2002 n. 341; 4/6/2001 n. 7470)”.
Tanto premesso in via generale e in punto di diritto, segnatamente, risulta fondata la domanda di restituzione , come formulata nei confronti di sebbene il CP_1
Con contratto sia stato stipulato con : quest'ultima era infatti ditta individuale di cui era impresa individuale (cfr. doc. 2) CP_1
La circostanza che sia in effetti stata cancellata la DM è irrilevante: come precisato in sede giurisprudenziale infatti 'imprenditore individuale, infatti, non ਠsoggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alla persona fisica che ha esercitato l'attività di impresa, né per quanto riguarda la sua capacità giuridica né per quanto attiene alla sua legittimazione processuale. Come recentemente chiarito dalla Sezione I della Cassazione con ordinanza del 15.12.2020 n. 28658, in fatti "la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. non ਠestensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che pertanto non incide sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell' impresa
pagina 6 di 10 individuale. (Ribadendo il principio, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso per carenza di capacità processuale della parte già titolare di impresa individuale cancellata dal registro)". (Trib. Milano 14.06.2021, n.5096)
Sebbene fondata nell'an, la domanda di restituzione risulta solo parzialmente fondata nel quantum: a riguardo, l'attrice ha formulato domanda per restituzione di
€10.500 deducendo tale importo come la somma complessiva versato
La somma, tuttavia, non risulta essere stata pienamente dimostrata all'esito del giudizio
Segnatamente, sul punto risulta documentato l'importo di €2,000,00 corrisposto tramite bonifico , rectius ricarica Postepay del 18.11.2020 indirizzata a tale Per_1
Con (soggetto comunque individuato quale rappresentante della ) nonché da fattura in originale 24 del 7.9.2021 ove si attesta il pagamento di €3050,00 espressamente in contanti
(doc.3)
Non vi è prova di ulteriori pagamenti.
In primo luogo, le deduzioni a riguardo dell'attrice risultano meramente generiche e parzialmente contraddittorie: segnatamente, non viene specificato quando vi sarebbe stato il pagamento di ulteriori somme , diverse e aggiuntive rispetto a quelle indicate.
In secondo luogo, nel preventivo si attesta (peraltro confusamente e con cancellature) un acconto di €4500 al 1.12.2020: orbene in tale somma deve necessariamente considerarsi compresa anche l'importo di €2000 in quanto versato in data 18.11.2020
In terzo luogo , la ricostruzione di parte attrice è particolarmente lacunosa con riferimento alle ragioni del pagamento di un importo nettamente superiore rispetto al totale pattuito (€ 10.500 invece di € 7.500)
Premessa la genericità e contraddittorietà delle allegazioni, si sottolinea l'assoluta carenza sul piano probatorio: non è stato prodotto alcun documento (estratto di bonifico, fattura etc.) attestante il pagamento ulteriore e aggiuntivo;
parimenti insufficienti le attestazioni sul preventivo circa le ricevute, in quanto poco chiare , contradditorie e non idonee a documentare versamenti effettivi e comunque coincidenti con quelle provate,
In secondo luogo, non è stato formulato alcun capitolo di prova testimoniale.
pagina 7 di 10 In definitiva in ragione di quanto esposto, la domanda di restituzione risulta fondata per il minore importo di €5050,00.
Trattandosi di obbligazione di restituzione (debito di valuta) sono dovuti esclusivamente interessi nella misura legale dalla data di ciascun pagamento
(rispettivamente 18.11.2020 l'importo di €2000 e 7.9.2021 la somma di €3050) al soddisfo
Parimenti fondata la domanda risarcitoria, sebbene anch'essa per importo inferiore rispetto a quella oggetto di domanda.
A riguardo risulta infatti puntualmente dedotto e comprovato, sia in via documentale sia dalle dichiarazioni testimoniali sopra esposte, l'esborso sostenuto per lo smontaggio e la rimozione dei rifiuti e dei pezzi lasciati in giardino;
la somma indicata in pari a €610,00 viene quindi riconosciuta.
Sotto ulteriore e connesso profilo, risulta fondata la domanda risarcitoria per aver
Con dovuto la sig.ra sopportare non solo una gravissima inerzia da parte di Pt_1 nell'ambito dei lavori commissionati, ma anche il disagio di non poter usufruire della piscina e di mantenere un'opera incompiuta nel giardino, inibendo, almeno parzialmente l'utilizzo; in altri termini, si è concretizzata una lesione del diritto di proprietà sub specie di pieno godimento di area all'aperto accessibile agli abitanti dell'immobile
L'importo richiesto (10.000) risulta tuttavia abnorme , stante la tipologia di interesse tutelato, la durata dell'inerzia, la finalità puramente ludico ricreativa del bene oggetto di appalto e l'assenza di puntuali allegazioni circa il disagio concretamente subito.
Pertanto, in via equitativa , si riconosce l'ulteriore importo di €1500 a titolo di risarcimento di danno morale, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e quindi meritevole di tutela risarcitoria ex art. 1223 e 1453 c.c.
La somma complessiva dovuta a titolo risarcitorio risulta pari a €2110 €1500+610
Al fine di individuare il quantum effettivo ad oggi oggetto di risarcimento è necessario, in via preliminare, operare una devalutazione al momento della produzione del danno che si individua al momento del definitivo abbandono del cantiere ( individuato in data 31.5.2022) ottenendo la somma di € 1.926,94.
La somma ottenuta (€ 1926,94), parametrata al momento dell'abbandono del pagina 8 di 10 cantiere deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, sino all'attualità: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di
Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. n. 1712 del 17.02.1995 e, successivamente, Cass. 21.06.2012 n. 10300 secondo cui “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. 19.09.2005 n. 18445).
All'esito dei citati calcoli, l'importo oggetto di risarcimento a beneficio dell'attore, aggiornato all'attualità, risulta pari a € 2.288,30; Su tale somma sono dovuti interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
4. Le spese
Le spese del presente giudizio sono addebitate su parte convenuta CP_1
soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €5200 e €26000 applicando il valore medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo istruttoria (stante la contumacia del convenuto e il carattere limitato della stessa) minimo per la decisionale (prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate ) risultando quindi pari a € 3387 oltre spese generali al 15% iva e cpa, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda dell'attirca (c.f. ) e, per l'effetto: Parte_1 C.F._1
a)dichiara risolto il contratto di appalto intercorso tra e Parte_1 [...] per inadempimento di quest'ultima ; Controparte_2
b)condanna (cf. ) al pagamento di € CP_1 C.F._2
pagina 9 di 10 5050,00 , nei confronti di oltre interessi nella misura legale come da Parte_1
motivazione fino al soddisfo;
c)condanna al pagamento di € 2288,30 (in aggiunta rispetto alla CP_1
somma indicata nel punto precedente) nei confronti di oltre interessi Parte_1
nella misura legale dalla data di ciascun pagamento fino al soddisfo
- II)condanna altresì parte convenuta a rimborsare alla parte CP_1
attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € Parte_1
3387,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Pavia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1576/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Magenta (MI), P.za Liberazione n.6, presso lo studio dell'avv. Annalisa Parisi che la rappresenta e difende, giusta procura allegata, la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da udienza dell'8.4.2025 richiamandosi agli scritti precedenti e, segnatamente: Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato
l'inadempimento della e la conseguente risoluzione del contratto, per Controparte_2 le ragioni ut supra ex art. 1453 c.c., per l'effetto condannare la sig.ra CP_1
nella sua qualità di titolare individuale della oggi cancellata, alla Controparte_2
pagina 1 di 10 restituzione della somma complessiva di Euro 11.110,00 alla sig.ra , di cui Euro Pt_1
10.500,00 a fronte di somme dalla stessa versate per lavori non eseguiti e/o eseguiti non a regola d'arte, nonchè Euro 610,00 per smantellamento e rimozione del materiale dal proprio giardino, e condannare la sig.ra nella sua qualità di titolare CP_1
individuale titolare della oggi cancellata, al risarcimento dei danni Controparte_2
patiti e patiendi dall'odierna attrice per la somma di Euro 10.000,00 ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. In via istruttoria: con riserva di dedurre, altro produrre ed indicare testi in corso di causa con richiesta dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e distrazione delle spese a favore del procuratore che dichiara di averle già anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra evocava in Parte_2
giudizio nella sua qualità di titolare individuale titolare della CP_1 [...]
oggi cancellata, al fine di ottenere condanna nei confronti di quest'ultima Controparte_2
alla restituzione di somme incassate e al risarcimento del danno in conseguenza di contratto di appalto risolto per inadempimento della convenuta stessa.
A supporto della propria domanda l'attrice deduceva che: nel corso del 2020, la sig.ra aveva preso contatti con la società al fine di realizzare Pt_1 Controparte_2
una piscina semi-interrata da esterni presso l'immobile di proprietà dell'odierna attrice sito in Abbiategrasso (MI), Via Boccioni 36; in preventivo le parti avevano pattuito il versamento di Euro 7.500,00 per la realizzazione dell'opera, oltre Euro 500,00 per l'aggiunta di idromassaggio;
la sig.ra aveva versato €4500 in due tranches a titolo Pt_1
di acconto;
i lavori erano stati quindi avviati ma si erano fermati poco dopo;
la sig.ra aveva versato ulteriori acconti, per un totale di €6000 (complessivi € 10.500), ma i Pt_1
lavori non erano stati completati;
nel mese di maggio 2022, la ditta aveva abbandonato definitivamente il cantiere e la sig.ra aveva speso ulteriori €610 per lo smaltimento Pt_1
dei rifiuti;
sussistevano i presupposti per la risoluzione ex art. 1453 c.c. nonché per il risarcimento del danno.
pagina 2 di 10 Pur ritualmente evocata in giudizio la , nella persona di Controparte_2
non si costituiva restando contumace CP_1
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. la causa era istruita mediante documentazione di parte attrice ed esame testimoniale
Previa assegnazione di termini per memorie conclusive la causa era quindi rimessa in decisione e la parte insisteva nelle conclusioni come sopra riportate
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La prova del rapporto contrattuale intercorso
2.L'inadempimento della convenuta , la contumacia della stessa e la risoluzione del contratto
3. La restituzione delle somme corrisposte e il risarcimento del danno
4. Le spese
1.La prova del rapporto contrattuale intercorso
In punto di fatto costituisce circostanza puntualmente dedotta da parte attrice e debitamente documentata la conclusione di contratto di appalto tra la medesima, sig. ra e la avente ad oggetto la realizzazione di una piscina fuori Pt_1 Controparte_2 terra, unitamente, a solarium, presso l'abitazione della prima sita in Abbiategrasso
Tale circostanza risulta puntualmente documentata da preventivo ritualmente
Con depositato in cui sono presenti firme riconducibili alla , da intendersi riconosciuto stante la contumacia della convenuta ex art. 215 c.p.c. (cfr doc.1)
Ulteriormente, la conclusione del contratto trova ulteriore supporto documentale in
Con fattura n. 24 del 7.9.2021 (unitamente a relativo bonifico) emessa da in funzione
Con dell'attività di realizzazione della piscina;
tale documentazione di provenienza , attesta ulteriormente il rapporto (doc.3)
2.L'inadempimento della convenuta , la contumacia della stessa e la risoluzione del contratto
Premessa la prova del rapporto contrattuale da parte dell'attrice, committente, , parimenti, risulta puntualmente dedotto ed eccepito inadempimento della convenuta, quale pagina 3 di 10 appaltatrice, sub specie di omesso completamento dei lavori e abbandono del cantiere
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. e coerentemente con la giurisprudenza consolidata in materia ( Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533), spettava a parte convenuta la prova del corretto adempimento
Orbene, le deduzioni di parte attrice, oltre che puntuali, risultano suffragate sul piano documentale, anzitutto, dalla denuncia presso la competente Procura e dalla diffida
(sebbene per la prima non vi sia alcuna prova del deposito e, per la secondo, non vi sia alcuna prova della trasmissione né a fortiori ricezione (cfr. doc.
4. E doc. 6)
La circostanza dell'abbandono del cantiere e dell'incompiutezza dell'opera e dell'inutilizzabilità della piscina risulta confermata in sede testimoniale da soggetto terzo rispetto alle parti , titolare di altra impresa intervenuta;
Controparte_3 parimenti confermato l'esborso per la sistemazione dell'area ( Controparte_3
1.Confermo;l'anno precedente avevo già svolto lavori nell'immobile di proprietà della sig.ra e quindi lei mi ha contattato;
io sono andato e ho visto “il disastro” nel Pt_1 cortile, c'era molta roba nel cortile 2.Confermo lo stato di abbandono, in particolare il ferro era arrugginito e i pezzi sparsi 3.Confermo, i lavori non erano compiuti 4.Non c'era nulla di completo, mancavano i collegamenti e altro;
ADR ricordo di aver lavorato circa due giorni con un collaboratore;
abbiamo tagliato i pannelli e portato in discarica.”)
Parte convenuta su cui gravava il relativo onus probandi non si è costituita restando contumace.
Il preferibile orientamento, in giurisprudenza , pur escludendo effetti automatici, precisa come la contumacia “possa concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall'art. 116 c.p.c., comma 2). (Cass.
29.3.2007 n. 7739 Cass.., 20.02.2006, n. 3601 secondo cui “la contumacia del convenuto se non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda…tale condotta processuale costituisce tuttavia un elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. (nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. tra le altre: Cass. 7 marzo 1987 n. 2427; Cass. 20 luglio
1985 n. 4301)”. Nell o stesso senso Cass. 6.2. 1998 n. 1293
pagina 4 di 10 In ragione di quanto esposto, coerentemente con la preferibile e recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte della convenuta, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice , allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Trib. Bari, 15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017,
n. 8040 Trib. Roma, 04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28/05/2016, n. 10898 Trib. Genova
20.1.2016 n. 209 Tribunale Napoli, 05.11.2012, n. 27275)
Con La contumacia della , pertanto, rafforza ulteriormente le argomentazioni difensive della convenuta
L'inadempimento dell'appaltatrice risulta particolarmente grave e di rilevante importanza in quanto obbligazione principale della ditta è proprio la realizzazione dell'opera ex artt. 1455 e 1655 c.c. .
La domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice è quindi fondata
3. La restituzione delle somme corrisposte e il risarcimento del danno
Dalla risoluzione del contratto derivano effetti restitutori a carico di entrambe le parti , stante il carattere retroattivo della risoluzione ex art. 1458 c.c.
A riguardo, in via generale e in punto di diritto, come precisato in sede giurisprudenziale “nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento” in termini Cass. 28.11.2017, n.28381; nello stesso senso Cass. 25.02.2014, n.4442 secondo cui “nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458 c.1 c.c.) della pronuncia costitutiva di risoluzione per
pagina 5 di 10 inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo a restituire la prestazione ricevuta: la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce infatti un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni eseguite. Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art. 1458 c.c. si verifica per ciascuno dei contraenti ed in modo avulso dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum" e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha quindi natura risarcitoria derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 19/5/2003 n. 7829;
14/1/2002 n. 341; 4/6/2001 n. 7470)”.
Tanto premesso in via generale e in punto di diritto, segnatamente, risulta fondata la domanda di restituzione , come formulata nei confronti di sebbene il CP_1
Con contratto sia stato stipulato con : quest'ultima era infatti ditta individuale di cui era impresa individuale (cfr. doc. 2) CP_1
La circostanza che sia in effetti stata cancellata la DM è irrilevante: come precisato in sede giurisprudenziale infatti 'imprenditore individuale, infatti, non ਠsoggetto giuridico autonomo e distinto rispetto alla persona fisica che ha esercitato l'attività di impresa, né per quanto riguarda la sua capacità giuridica né per quanto attiene alla sua legittimazione processuale. Come recentemente chiarito dalla Sezione I della Cassazione con ordinanza del 15.12.2020 n. 28658, in fatti "la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. non ਠestensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che pertanto non incide sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell' impresa
pagina 6 di 10 individuale. (Ribadendo il principio, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso per carenza di capacità processuale della parte già titolare di impresa individuale cancellata dal registro)". (Trib. Milano 14.06.2021, n.5096)
Sebbene fondata nell'an, la domanda di restituzione risulta solo parzialmente fondata nel quantum: a riguardo, l'attrice ha formulato domanda per restituzione di
€10.500 deducendo tale importo come la somma complessiva versato
La somma, tuttavia, non risulta essere stata pienamente dimostrata all'esito del giudizio
Segnatamente, sul punto risulta documentato l'importo di €2,000,00 corrisposto tramite bonifico , rectius ricarica Postepay del 18.11.2020 indirizzata a tale Per_1
Con (soggetto comunque individuato quale rappresentante della ) nonché da fattura in originale 24 del 7.9.2021 ove si attesta il pagamento di €3050,00 espressamente in contanti
(doc.3)
Non vi è prova di ulteriori pagamenti.
In primo luogo, le deduzioni a riguardo dell'attrice risultano meramente generiche e parzialmente contraddittorie: segnatamente, non viene specificato quando vi sarebbe stato il pagamento di ulteriori somme , diverse e aggiuntive rispetto a quelle indicate.
In secondo luogo, nel preventivo si attesta (peraltro confusamente e con cancellature) un acconto di €4500 al 1.12.2020: orbene in tale somma deve necessariamente considerarsi compresa anche l'importo di €2000 in quanto versato in data 18.11.2020
In terzo luogo , la ricostruzione di parte attrice è particolarmente lacunosa con riferimento alle ragioni del pagamento di un importo nettamente superiore rispetto al totale pattuito (€ 10.500 invece di € 7.500)
Premessa la genericità e contraddittorietà delle allegazioni, si sottolinea l'assoluta carenza sul piano probatorio: non è stato prodotto alcun documento (estratto di bonifico, fattura etc.) attestante il pagamento ulteriore e aggiuntivo;
parimenti insufficienti le attestazioni sul preventivo circa le ricevute, in quanto poco chiare , contradditorie e non idonee a documentare versamenti effettivi e comunque coincidenti con quelle provate,
In secondo luogo, non è stato formulato alcun capitolo di prova testimoniale.
pagina 7 di 10 In definitiva in ragione di quanto esposto, la domanda di restituzione risulta fondata per il minore importo di €5050,00.
Trattandosi di obbligazione di restituzione (debito di valuta) sono dovuti esclusivamente interessi nella misura legale dalla data di ciascun pagamento
(rispettivamente 18.11.2020 l'importo di €2000 e 7.9.2021 la somma di €3050) al soddisfo
Parimenti fondata la domanda risarcitoria, sebbene anch'essa per importo inferiore rispetto a quella oggetto di domanda.
A riguardo risulta infatti puntualmente dedotto e comprovato, sia in via documentale sia dalle dichiarazioni testimoniali sopra esposte, l'esborso sostenuto per lo smontaggio e la rimozione dei rifiuti e dei pezzi lasciati in giardino;
la somma indicata in pari a €610,00 viene quindi riconosciuta.
Sotto ulteriore e connesso profilo, risulta fondata la domanda risarcitoria per aver
Con dovuto la sig.ra sopportare non solo una gravissima inerzia da parte di Pt_1 nell'ambito dei lavori commissionati, ma anche il disagio di non poter usufruire della piscina e di mantenere un'opera incompiuta nel giardino, inibendo, almeno parzialmente l'utilizzo; in altri termini, si è concretizzata una lesione del diritto di proprietà sub specie di pieno godimento di area all'aperto accessibile agli abitanti dell'immobile
L'importo richiesto (10.000) risulta tuttavia abnorme , stante la tipologia di interesse tutelato, la durata dell'inerzia, la finalità puramente ludico ricreativa del bene oggetto di appalto e l'assenza di puntuali allegazioni circa il disagio concretamente subito.
Pertanto, in via equitativa , si riconosce l'ulteriore importo di €1500 a titolo di risarcimento di danno morale, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e quindi meritevole di tutela risarcitoria ex art. 1223 e 1453 c.c.
La somma complessiva dovuta a titolo risarcitorio risulta pari a €2110 €1500+610
Al fine di individuare il quantum effettivo ad oggi oggetto di risarcimento è necessario, in via preliminare, operare una devalutazione al momento della produzione del danno che si individua al momento del definitivo abbandono del cantiere ( individuato in data 31.5.2022) ottenendo la somma di € 1.926,94.
La somma ottenuta (€ 1926,94), parametrata al momento dell'abbandono del pagina 8 di 10 cantiere deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, sino all'attualità: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di
Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. n. 1712 del 17.02.1995 e, successivamente, Cass. 21.06.2012 n. 10300 secondo cui “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. 19.09.2005 n. 18445).
All'esito dei citati calcoli, l'importo oggetto di risarcimento a beneficio dell'attore, aggiornato all'attualità, risulta pari a € 2.288,30; Su tale somma sono dovuti interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
4. Le spese
Le spese del presente giudizio sono addebitate su parte convenuta CP_1
soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €5200 e €26000 applicando il valore medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo istruttoria (stante la contumacia del convenuto e il carattere limitato della stessa) minimo per la decisionale (prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate ) risultando quindi pari a € 3387 oltre spese generali al 15% iva e cpa, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda dell'attirca (c.f. ) e, per l'effetto: Parte_1 C.F._1
a)dichiara risolto il contratto di appalto intercorso tra e Parte_1 [...] per inadempimento di quest'ultima ; Controparte_2
b)condanna (cf. ) al pagamento di € CP_1 C.F._2
pagina 9 di 10 5050,00 , nei confronti di oltre interessi nella misura legale come da Parte_1
motivazione fino al soddisfo;
c)condanna al pagamento di € 2288,30 (in aggiunta rispetto alla CP_1
somma indicata nel punto precedente) nei confronti di oltre interessi Parte_1
nella misura legale dalla data di ciascun pagamento fino al soddisfo
- II)condanna altresì parte convenuta a rimborsare alla parte CP_1
attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € Parte_1
3387,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Pavia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 10 di 10