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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5053/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. D'AURIA STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
N. 1/2020 (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
73/2018 (C.F. ), P.IVA_3
(C.F. ). Controparte_4 P.IVA_4
RESISTENTI CONTUMACI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato in data 4/7/2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione compenso del c.t.u., emesso del
Giudice dell'intestato Tribunale il 28/5/2024 nel procedimento avente a R.G.
n. 7751/2016.
A fondamento del proprio ricorso ha dedotto:
- che con provvedimento del 08/11/2023 veniva nominato Consulente
Tecnico d'Ufficio nel procedimento civile n. 7751/2016 R.G. Tribunale di
Salerno;
pagi na 1 di 5 - che l'incarico aveva a oggetto la quantificazione del presumibile valore di mercato, con particolare riferimento al valore dell'avviamento, del ramo di azienda trasferito dalla società alla società Controparte_2 CP_3
avuto riguardo a tutti gli elementi attivi e passivi indicati n el
[...] progetto di scissione tra le due società, nonché la determinazione dell'eventuale sproporzione tra il prezzo (dichiarato) nell'atto di trasferimento/scissione ed il valore presumibile che l'azienda aveva effettivamente al momento del trasferimento;
- che nel ridetto provvedimento di conferimento di incarico peritale il CTU veniva espressamente “… autorizzato […] all'utilizzo del mezzo proprio, a valersi di un ausiliario e ad accedere presso pubblici uffici ove necessario”;
- che all'udienza del 20/12/2023 prestava il giuramento di rito e accettava l'incarico;
- che il CTU, attesa la brevità del termine concesso dal Giudice (meno di due mesi), per l'espletamento del complesso incarico, si avvaleva della collaborazione professionale del dott. , in qualità di suo Persona_1 ausiliario autorizzato dal Giudice in data 08/11/2023;
- che la perizia estimativa veniva depositata entro il termine assegnato dal
Giudice;
- che depositava, altresì, istanza di liquidazione del proprio compenso chiedendo anche il rimborso del le spese, ivi compresa la retribuzione della collaborazione prestata dall'ausiliario dott. ; Per_1
- che, in data 28/05/2024, il Giudice emetteva il decreto di pagamento del
C.T.U.
- che, nel già menzionato decreto di pagamento del 28/05/2024, per mera dimenticanza dell'autorizzazione a valersi di un ausiliario, già espressamente concessa col provvedimento del 08/11/2023, il Giudice ometteva di riconoscergli il rimborso delle spese di collaborazione dell'ausiliario;
- che, infatti, nel decreto opposto erroneam ente si afferma: “che il consulente non è stato autorizzato all'ausilio di un collaboratore”.
Ha, pertanto, rassegnato seguenti conclusioni: «[…] rideterminare l'onorario pagi na 2 di 5 liquidato al ricorrente CTU con decreto del 28/05/2023, includendo, così come inizial mente richiesto, il rimborso del compenso dell'ausiliario dott. , del cui ausilio il CTU, odierno Persona_1 ricorrente, dott. , si è avvalso come da espressa Parte_1 autorizzazione del Giudice con provvedimento del 08/11/2023».
Nonostante regolarmente citati in giudizio, tutti i resistenti non si sono costituiti, restando contumaci.
***
1. Si dà atto in via preliminare dell'ammissibilità della proposta opposizione introdotta ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che disciplina l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice.
1.1. Essa è tempestiva, in quanto il ricorso è stato depositato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione (data di deposito del ricorso 27/6/2024, data di comunicazione del provvedimento di liquidazione
28/5/2024), considerando che, in tema di spese di giustizia, a seguito della sostituzione dell'originario testo di cui all'art. 170 DPR 115/02 con nuovo testo introdotto dall'art. 34 co. 17 d.lgs. 150/11, l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702 quater c.p.c, per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione;
conseguentemente il termine per proporre opposizione ex art. 170 DPR 115/02 è pari a giorni trenta e decorre dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento (in tal senso si veda Corte cost.
106/16).
2. Passando all'esame nel merito, il ricorrente, nominato quale C.T.U. nel procedimento n. R.G. 7751/2016 iscritto presso la Terza Sezione Civile dell'intestato Tribunale, si duole del mancato riconoscimento, nel decreto di liquidazione emesso in data 28/5/20 24, delle spese sostenute per aver usufruito dell'ausilio di un suo collaboratore per la redazione della consulenza peritale. pagi na 3 di 5 2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.2. Ed infatti, dal corredo probatorio allegato agli atti è stato prontamente documentato che il ricorrente veniva nominato quale C.T.U. nel sopramenzionato procedimento.
2.3. Dal verbale dell' 8/11/2023 il Giudice, considerata la necessità di procedere a una consulenza tecnica, nominava l'odierno ricorrente assegnandogli il seguente quesito: «Quantifichi il presumibile valore di mercato, con particolare riferimento al valore dell'avviamento, del ramo di azienda trasferito dalla società alla società Controparte_2 CP_3
con atto pubblico del 21.07.2011, avuto riguardo a tutti gli elementi
[...] attivi e passivi indicati nel progetto di scissione del 21.7.11, di cui alla lettera
C, nonché l'eventuale sproporzione tra il prezzo (dichiarato) nell'atto di trasferimento/scissione ed il valore presumibile che quei beni avevano effettivamente al momento del trasferimento del rampo di azienda […]»
2.4. Dallo stesso verbale, altresì, si legge: «Il CTU, letti gli atti di causa ritualmente prodotti dalle parti, autorizzato sin d'ora all'utilizzo del mezzo proprio, a valersi di un ausiliario e ad accedere presso pubblici uffici ove necessario»
2.5. Il C.T.U. accettava l'incarico prestando giuramento di rito con il verbale del 20/12/2023 (all.to n. 2) nel quale si legge: «pone al C.T.U. i quesiti di cui al provvedimento reso in data 8/11/2023, da int endersi in tal sede ripetuto e trascritto».
2.6. L'ausilio al C.T.U. è stato altresì documentato dai verbali peritali dove si dà atto della presenza di , (v. pag. 3 del verbale delle Persona_1 operazioni peritali – all.to n. 3) nonché dalla proforma di f attura del
15/4/2024 allegato e rilasciato dallo stesso nei confronti del Per_1 ricorrente (all.to n. 5)
2.7. In data 28/5/2024 con decreto di liquidazione il Giudice della Terza
Sezione Civile gli liquidava l'importo di € 2.305,91 considerando solo che l'indagine espletata rientrasse nella materia indicata nell'art. 3 del DM 30 maggio 2002 n.182, ma senza riconoscergli le spese sostenute per l'ausilio del pagi na 4 di 5 dott. . Per_1
2.8. È evidente l'errore materiale in cui è incorso il Giudice che ha emesso il decreto di liquidazione, in quanto dallo stesso si legge: «considerato che […] il consulente non è stato autorizzato all'ausilio di un collaboratore».
2.9. Invece, tale collaborazione era stata regolarmente autorizzata come da verbale dell'8/11/2023.
2.10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere integralmente accolto e riconosciuto l'importo richiesto, in conformità ai parametri previsti.
2.11. Per la restante parte deve essere conformato il decreto di liquidazione, per cui le spese sono poste in via anticipata a carico dell'Erario, essendo il ammesso al p.s.s. CP_2
3. Le spese di lite sono liquidate ai minimi, eliminata la fase istruttoria, in ragione della semplicità delle questioni trattate e del minore sforzo difensivo dato dalla contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie l'opposizione;
B) Ridetermina in € 2.305,91 per onorario ed € 1.500,00 per spese, oltre accessori, le somme riconosciute al dott. nel decreto di Parte_1 liquidazione emesso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 28/5/2024 nel procedimento n.R.G. 7751/2016 iscritto presso la Te rza Sezione Civile, ponendo il pagamento definitivamente a carico dello Stato, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello stato, Controparte_3 deducendo ogni precedente acconto, se corrisposto.
C) Condanna altresì i resistenti, in solid o tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese, € 852,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
3/2/2025 La Giudice dott. Grazia Roscigno pagi na 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5053/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. D'AURIA STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
N. 1/2020 (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
73/2018 (C.F. ), P.IVA_3
(C.F. ). Controparte_4 P.IVA_4
RESISTENTI CONTUMACI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato in data 4/7/2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione compenso del c.t.u., emesso del
Giudice dell'intestato Tribunale il 28/5/2024 nel procedimento avente a R.G.
n. 7751/2016.
A fondamento del proprio ricorso ha dedotto:
- che con provvedimento del 08/11/2023 veniva nominato Consulente
Tecnico d'Ufficio nel procedimento civile n. 7751/2016 R.G. Tribunale di
Salerno;
pagi na 1 di 5 - che l'incarico aveva a oggetto la quantificazione del presumibile valore di mercato, con particolare riferimento al valore dell'avviamento, del ramo di azienda trasferito dalla società alla società Controparte_2 CP_3
avuto riguardo a tutti gli elementi attivi e passivi indicati n el
[...] progetto di scissione tra le due società, nonché la determinazione dell'eventuale sproporzione tra il prezzo (dichiarato) nell'atto di trasferimento/scissione ed il valore presumibile che l'azienda aveva effettivamente al momento del trasferimento;
- che nel ridetto provvedimento di conferimento di incarico peritale il CTU veniva espressamente “… autorizzato […] all'utilizzo del mezzo proprio, a valersi di un ausiliario e ad accedere presso pubblici uffici ove necessario”;
- che all'udienza del 20/12/2023 prestava il giuramento di rito e accettava l'incarico;
- che il CTU, attesa la brevità del termine concesso dal Giudice (meno di due mesi), per l'espletamento del complesso incarico, si avvaleva della collaborazione professionale del dott. , in qualità di suo Persona_1 ausiliario autorizzato dal Giudice in data 08/11/2023;
- che la perizia estimativa veniva depositata entro il termine assegnato dal
Giudice;
- che depositava, altresì, istanza di liquidazione del proprio compenso chiedendo anche il rimborso del le spese, ivi compresa la retribuzione della collaborazione prestata dall'ausiliario dott. ; Per_1
- che, in data 28/05/2024, il Giudice emetteva il decreto di pagamento del
C.T.U.
- che, nel già menzionato decreto di pagamento del 28/05/2024, per mera dimenticanza dell'autorizzazione a valersi di un ausiliario, già espressamente concessa col provvedimento del 08/11/2023, il Giudice ometteva di riconoscergli il rimborso delle spese di collaborazione dell'ausiliario;
- che, infatti, nel decreto opposto erroneam ente si afferma: “che il consulente non è stato autorizzato all'ausilio di un collaboratore”.
Ha, pertanto, rassegnato seguenti conclusioni: «[…] rideterminare l'onorario pagi na 2 di 5 liquidato al ricorrente CTU con decreto del 28/05/2023, includendo, così come inizial mente richiesto, il rimborso del compenso dell'ausiliario dott. , del cui ausilio il CTU, odierno Persona_1 ricorrente, dott. , si è avvalso come da espressa Parte_1 autorizzazione del Giudice con provvedimento del 08/11/2023».
Nonostante regolarmente citati in giudizio, tutti i resistenti non si sono costituiti, restando contumaci.
***
1. Si dà atto in via preliminare dell'ammissibilità della proposta opposizione introdotta ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che disciplina l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice.
1.1. Essa è tempestiva, in quanto il ricorso è stato depositato entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione (data di deposito del ricorso 27/6/2024, data di comunicazione del provvedimento di liquidazione
28/5/2024), considerando che, in tema di spese di giustizia, a seguito della sostituzione dell'originario testo di cui all'art. 170 DPR 115/02 con nuovo testo introdotto dall'art. 34 co. 17 d.lgs. 150/11, l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702 quater c.p.c, per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione;
conseguentemente il termine per proporre opposizione ex art. 170 DPR 115/02 è pari a giorni trenta e decorre dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento (in tal senso si veda Corte cost.
106/16).
2. Passando all'esame nel merito, il ricorrente, nominato quale C.T.U. nel procedimento n. R.G. 7751/2016 iscritto presso la Terza Sezione Civile dell'intestato Tribunale, si duole del mancato riconoscimento, nel decreto di liquidazione emesso in data 28/5/20 24, delle spese sostenute per aver usufruito dell'ausilio di un suo collaboratore per la redazione della consulenza peritale. pagi na 3 di 5 2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.2. Ed infatti, dal corredo probatorio allegato agli atti è stato prontamente documentato che il ricorrente veniva nominato quale C.T.U. nel sopramenzionato procedimento.
2.3. Dal verbale dell' 8/11/2023 il Giudice, considerata la necessità di procedere a una consulenza tecnica, nominava l'odierno ricorrente assegnandogli il seguente quesito: «Quantifichi il presumibile valore di mercato, con particolare riferimento al valore dell'avviamento, del ramo di azienda trasferito dalla società alla società Controparte_2 CP_3
con atto pubblico del 21.07.2011, avuto riguardo a tutti gli elementi
[...] attivi e passivi indicati nel progetto di scissione del 21.7.11, di cui alla lettera
C, nonché l'eventuale sproporzione tra il prezzo (dichiarato) nell'atto di trasferimento/scissione ed il valore presumibile che quei beni avevano effettivamente al momento del trasferimento del rampo di azienda […]»
2.4. Dallo stesso verbale, altresì, si legge: «Il CTU, letti gli atti di causa ritualmente prodotti dalle parti, autorizzato sin d'ora all'utilizzo del mezzo proprio, a valersi di un ausiliario e ad accedere presso pubblici uffici ove necessario»
2.5. Il C.T.U. accettava l'incarico prestando giuramento di rito con il verbale del 20/12/2023 (all.to n. 2) nel quale si legge: «pone al C.T.U. i quesiti di cui al provvedimento reso in data 8/11/2023, da int endersi in tal sede ripetuto e trascritto».
2.6. L'ausilio al C.T.U. è stato altresì documentato dai verbali peritali dove si dà atto della presenza di , (v. pag. 3 del verbale delle Persona_1 operazioni peritali – all.to n. 3) nonché dalla proforma di f attura del
15/4/2024 allegato e rilasciato dallo stesso nei confronti del Per_1 ricorrente (all.to n. 5)
2.7. In data 28/5/2024 con decreto di liquidazione il Giudice della Terza
Sezione Civile gli liquidava l'importo di € 2.305,91 considerando solo che l'indagine espletata rientrasse nella materia indicata nell'art. 3 del DM 30 maggio 2002 n.182, ma senza riconoscergli le spese sostenute per l'ausilio del pagi na 4 di 5 dott. . Per_1
2.8. È evidente l'errore materiale in cui è incorso il Giudice che ha emesso il decreto di liquidazione, in quanto dallo stesso si legge: «considerato che […] il consulente non è stato autorizzato all'ausilio di un collaboratore».
2.9. Invece, tale collaborazione era stata regolarmente autorizzata come da verbale dell'8/11/2023.
2.10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere integralmente accolto e riconosciuto l'importo richiesto, in conformità ai parametri previsti.
2.11. Per la restante parte deve essere conformato il decreto di liquidazione, per cui le spese sono poste in via anticipata a carico dell'Erario, essendo il ammesso al p.s.s. CP_2
3. Le spese di lite sono liquidate ai minimi, eliminata la fase istruttoria, in ragione della semplicità delle questioni trattate e del minore sforzo difensivo dato dalla contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie l'opposizione;
B) Ridetermina in € 2.305,91 per onorario ed € 1.500,00 per spese, oltre accessori, le somme riconosciute al dott. nel decreto di Parte_1 liquidazione emesso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data 28/5/2024 nel procedimento n.R.G. 7751/2016 iscritto presso la Te rza Sezione Civile, ponendo il pagamento definitivamente a carico dello Stato, essendo il ammesso al patrocinio a spese dello stato, Controparte_3 deducendo ogni precedente acconto, se corrisposto.
C) Condanna altresì i resistenti, in solid o tra loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese, € 852,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
3/2/2025 La Giudice dott. Grazia Roscigno pagi na 5 di 5