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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 4881/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 MARTELLOTTA GIOVANNI;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira Castellaneta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta alla corresponsione della rendita rapportata ad un grado di invalidità del 16% (a fronte del pagamento di un indennizzo rapportato ad un grado di invalidità complessivamente pari al 14% in unificazione con altra malattia professionale riconosciuta) in ragione dell'asserito aggravamento del danno biologico scaturito dalla malattia professionale della malattia costituita dall'ernia discale lombare - è fondata per quanto di ragione. Va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento. Passando al merito della controversia deve essere osservato che il consulente tecnico d'ufficio (le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate e fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria in atti nonché prive di vizi logici) all'interno della relazione depositata ha accertato la sussistenza di un aggravamento in capo alla parte ricorrente quantificando i
1 relativi postumi di danno biologico (in unificazione con l'altra malattia professionale) nella misura del 16%. In ragione di tanto la parte ricorrente va dunque ritenuta legittimata a percepire la rendita rapportata al maggior grado d'inabilità permanente del 16% a decorrere dal giorno della visita peritale (8.5.2025) e con decurtazione di quanto già corrisposto a titolo di indennizzo per le malattie professionali di cui è causa. Le spese - nell'importo liquidato come da infrascritto dispositivo ai minimi di cui al DM 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni di causa - seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente in quanto antistatati. Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- condanna l' ad erogare alla parte ricorrente la CP_1 rendita rapportata ad un danno biologico complessivo pari al 16% a decorrere dall'8.5.2025 con decurtazione di quanto già corrisposto a titolo di indennizzo per le malattie professionali di cui è causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- condanna l' alla corresponsione delle spese CP_1 processuali che liquida complessivamente in Euro 2.697,00 oltre pagamento spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. con distrazione;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 30/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 MARTELLOTTA GIOVANNI;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 l'assistenza e difesa dell'avv. Elvira Castellaneta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta alla corresponsione della rendita rapportata ad un grado di invalidità del 16% (a fronte del pagamento di un indennizzo rapportato ad un grado di invalidità complessivamente pari al 14% in unificazione con altra malattia professionale riconosciuta) in ragione dell'asserito aggravamento del danno biologico scaturito dalla malattia professionale della malattia costituita dall'ernia discale lombare - è fondata per quanto di ragione. Va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento. Passando al merito della controversia deve essere osservato che il consulente tecnico d'ufficio (le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate e fondate sull'attento esame della documentazione sanitaria in atti nonché prive di vizi logici) all'interno della relazione depositata ha accertato la sussistenza di un aggravamento in capo alla parte ricorrente quantificando i
1 relativi postumi di danno biologico (in unificazione con l'altra malattia professionale) nella misura del 16%. In ragione di tanto la parte ricorrente va dunque ritenuta legittimata a percepire la rendita rapportata al maggior grado d'inabilità permanente del 16% a decorrere dal giorno della visita peritale (8.5.2025) e con decurtazione di quanto già corrisposto a titolo di indennizzo per le malattie professionali di cui è causa. Le spese - nell'importo liquidato come da infrascritto dispositivo ai minimi di cui al DM 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni di causa - seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente in quanto antistatati. Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- condanna l' ad erogare alla parte ricorrente la CP_1 rendita rapportata ad un danno biologico complessivo pari al 16% a decorrere dall'8.5.2025 con decurtazione di quanto già corrisposto a titolo di indennizzo per le malattie professionali di cui è causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- condanna l' alla corresponsione delle spese CP_1 processuali che liquida complessivamente in Euro 2.697,00 oltre pagamento spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. con distrazione;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 30/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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