Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
30/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 1375/2024 R.G. promossa da:
, C.F. , rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
SANTOIANNI INGEGNO PATRIZIO, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
: in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. dall'avv. VITALE ANDREA, CP_1
come da procura in atti,
RESISTENTE
Oggetto: spettanze e Tfr
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.1.24, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato dipendente della società convenuta con mansioni di operaio, inquadrato nel 4 CP_1
livello Ccnl Commercio, con contratto a tempo indeterminato parziale orizzontale (6 ore al giorno), dal 01.09.2021 al 09.05.2023; di aver svolto mansioni consistenti nel taglio di materiali plastici, vendita alla clientela e consegna a domicilio;
di aver lavorato per sei ore al giorno, dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14:00 alle 15:30; che il luogo di lavoro, era presso l'officina di proprietà della società resistente sita a Pozzuoli via Campana n.250/L – 80078
Pozzuoli Na e successivamente la sede di lavoro veniva trasferita presso il comune di
di essere pertanto creditore della somma complessiva di euro 9.269,73, per differenze retributive, stipendi non pagati e TFR non versato.
Tanto premesso ha chiesto “In via principale, accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto un lavoro di tipo subordinato, in qualità di operaio corrispondente al IV livello del CCNL di categoria, per la società dal 01.09.2021 al 09.05.2023. CP_1
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che il sig. non ha percepito il TFR per Parte_1
il periodo indicato nonché le mensilità di marzo, aprile e la parte residua del mese maggio 2023.
- conseguentemente, condannare la società ” in persona del suo rappresentante legale CP_1 pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 9.269,73, per differenze retributive, stipendi non pagati e TFR non versato, così come risultante dai conteggi che si produce in giudizio e si compiega al presente ricorso a formarne parte integrante;
o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36 Cost. e 2099 cod. civ., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso con valutazione equitativa. Con la rivalutazione, ai sensi del combinato dispo-sto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate ed oltre ancora i contributi previdenziali omessi;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, e con distrazione a favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
La società convenuta si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità del ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato.
Fallito il tentativo di conciliazione, istruita la causa documentalmente, all'odierna udienza la stessa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale letta e pubblicata in udienza.
***
In primo luogo, si osserva che il ricorso non è affetto da alcun vizio di nullità. Infatti, dalla lettura complessiva dell'atto sono ben individuabili gli elementi oggettivi identificativi dell'azione, cioè il petitum e la causa petendi;
risultano quindi rispettati gli oneri assertivi di cui all'art. 414 c.p.c.
Ciò premesso, ai fini della decisione, giova ricordare che i presupposti fattuali su cui la parte ricorrente fonda le proprie richieste sono: l'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato dal 01.09.2021 al 09.05.2023 alle dipendenze della società convenuta e lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello 4 del CCNL di settore.
La sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti non è contestata ed
è comunque documentata dalla produzione in atti: buste paga, Comunicazione di assunzione UniLav, Certificazione Unica 2023, modulo di recesso, da cui si evince la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro.
Analogamente risulta documentalmente provato l'inquadramento nel liv. 4 del CCNL di settore applicato dalla convenuta, per come si evince dalle buste paga depositate che, riportando istituti contrattuali, dimostrano il recepimento della disciplina pattizia.
È poi sostanzialmente pacifico tra le parti il mancato pagamento delle retribuzioni per i mesi di aprile e di maggio 2023 (fino al 10 maggio, per come risulta documentalmente dal modulo di dimissioni) in relazione a cui la società convenuta deduce il mancato svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, per aver lasciato liberi i propri dipendenti non avendo più lavoro né commesse (vedi memoria).
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza ha rilevato che “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.” (L, Sentenza n. 7300 del 16/04/2004). In mancanza, quindi, di un atto di risoluzione del rapporto da parte del datore, sussiste il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni per i mesi in questione.
Quanto, invece, alla retribuzione relativa al mese di marzo 2023, la società dichiara di aver corrisposto la stessa in contanti al lavoratore, ma di tale circostanza non vi è nessuna prova, né è ammissibile la prova per testi richiesta in memoria essendo il relativo capo di prova assolutamente generico in ordine alle condizioni di tempo e di luogo del presunto pagamento.
Sussiste, quindi, il diritto del ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni per i mesi di marzo, aprile e maggio 2023 e del t.f.r. (previsto indistintamente per tutti i lavoratori dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge n. 297/1982) essendo stata dimostrata la sussistenza e la risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e, per converso, non provato il pagamento delle somme a tali titoli dovute dal datore che non ha assolto all'onere probatorio su di sé incombente.
Di contro, non sono dovute le altre spettanze, neanche indicate in ricorso, le cui voci sono rinvenibili solo nei conteggi allegati (indennità per ferie e permessi non goduti e festività non godute), in assenza di ogni allegazione in punto di fatto sul mancato godimento delle ferie, dei permessi e delle festività.
Circa l'entità della somma pretesa la difesa attorea ha elaborato il calcolo sulla base dei dati contabili certi risultanti dalle buste paga e dalla certificazione unica depositate.
Ritenuti, quindi, corretti i calcoli, in quanto pienamente aderenti alle risultanze documentali, limitatamente alle spettanze ritenute dovute (retribuzioni di marzo, aprile, maggio 2023 e tfr), va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione da parte della società convenuta della somma pari ad € 3.476,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
(sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, vista la sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 36° co.,
l. 724/94, per quanto riguarda i dipendenti privati (sentenza n. 459/2000), con conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle dette somme e accessori.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione per metà delle spese di lite che per la parte residua seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €
3.476,00, oltre accessori di legge come in motivazione;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la società convenuta alla rifusione della somma residua pari ad € 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Napoli, così deciso in data 30/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato