Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 01/04/2026, n. 6085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6085 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03181/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3181 del 2026, proposto da
Servizi Ospedalieri Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B672F0C488, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Carpani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sago Medica S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Viterbo n. 287 in data 12 febbraio 2026, pubblicata sulla piattaforma e-procurement della Regione Lazio de-nominata “S.Tel.La” in data 20 febbraio 2026, di approvazione dei Verbali di gara e della proposta di aggiudicazione in favore di SAGO MEDICA Srl della procedura aperta telematica avente ad oggetto l’espletamento del servizio di fornitura, gestione, sostituzione, lavaggio, disinfezione e controllo dei D.P.I. Anti RX (III Categoria) occorrenti alle UU.OO. della ASL di Viterbo, per la durata di 36 mesi – CIG B672F0C488;
- del presupposto Verbale n. 5 in data 21 novembre 2025 a firma del RUP e della Commissione giudicatrice recante l’esclusione di Servizi Ospedalieri Spa, sull’asserito presupposto che “i giustificativi presentati circa i Costi della Manodo-pera (5,84% pari a € 11.438,47 dell’offerta totale pari a € 195.864,35) risultano essere difformi dal dato depositato in sede di offerta telematica pari a € 3.810,29)”;
- di qualsivoglia ulteriore provvedimento, anche non cognito;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- della nullità, annullamento, caducazione, inefficacia dell’eventuale contratto, non cogniti alla ricorrente, eventualmente stipulato tra la Stazione committente e l’aggiudicatario, nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nel rapporto contrattuale o, ove non più possibile, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. IA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna gli atti in epigrafe nell’ambito di una procedura aperta telematica indetta dalla ASL di Viterbo con deliberazione, integralmente svolta tramite la piattaforma regionale “S.Tel.La”, avente ad oggetto il servizio di fornitura, gestione, sostituzione, lavaggio, disinfezione e controllo dei DPI Anti RX (IIIa categoria) occorrenti alle UU.OO. aziendali, per la durata di trentasei mesi.
2. Il Disciplinare, al paragrafo 3, stabiliva che l’importo complessivo a base di gara è pari ad euro 241.500,00, di cui euro 232.800,00 soggetti a ribasso, euro 7.200,00 quali costi della manodopera non soggetti a ribasso ed euro 1.500,00 per DUVRI.
2.1. Inoltre, il disciplinare, al paragrafo 17, prescriveva che l’offerta economica dovesse indicare, a pena di esclusione, da un lato il canone annuale e mensile e, dall’altro, separatamente, i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza.
2.2. Servizi Ospedalieri S.p.A. presentava la propria offerta economica indicando un canone annuale di euro 65.294,78, un canone mensile di euro 5.441,23 e dichiarando espressamente che “ i costi della manodopera per il presente appalto ammontano a € 3.810,52 ”.
3. Successivamente alla prima richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, la ricorrente confermava il costo di 3.810,52 euro della manodopera già indicato nella propria offerta (e inferiore alla stima della stazione appaltante, pari ad euro 7.200,00 non soggetta al ribasso). A fronte di una seconda richiesta di chiarimenti, la ricorrente indicava quale costo della manodopera la percentuale di 5,84% rispetto al complessivo costo dell’appalto (pari quindi a euro 11.438,47), senza spiegare la differenza tra la cifra indicata in quest’ultima comunicazione e quella inserita nell’offerta e nella prima nota di chiarimento.
4. All’esito della seduta pubblica virtuale del 21/11/2025, convocata con comunicazione del 19/11/2025 su piattaforma STELLA e alla presenza del rappresentante dell’impresa, il RUP e la Commissione giudicatrice disponevano l’esclusione di Servizi Ospedalieri S.p.A., rilevando che i giustificativi sui costi della manodopera, pari al 5,84% e quantificati nel verbale in euro 11.438,47, risultavano difformi dal dato depositato in sede di offerta telematica, pari ad euro 3.810,29.
5. Con ricorso notificato il 13.03.2026 e depositato il 16.03.2026, la Servizi Ospedalieri S.p.A. impugna gli atti epigrafati per il seguente motivo di diritto:
I) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 5, 101, 108 E 110 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17 E 23 DEL DISCIPLINARE DI GARA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE ADDOTTA AI FINI DELLA ESCLUSIONE. FALSO SUP POSTO DI FATTO E DI DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA FIDUCIA sostenendo:
- il mero errore materiale contenuto nell’offerta e nella prima nota di chiarimenti in quanto la società avrebbe inteso indicare il costo annuale della manodopera, mentre a quello triennale la stazione appaltante avrebbe potuto giungere con una mera e intuitiva operazione di calcolo;
- la lesione del legittimo affidamento e il mancato ricorso al c.d. “soccorso istruttorio” per emendare un vizio dell’offerta.
6. In data 19.03.2026 si costituiva la ASL di Viterbo e con memoria depositata il 20.03.2026, eccepiva in via preliminare l’irricevibilità del ricorso in quanto tardivo dal momento che l’esclusione era conosciuta alla società a partire dal 21.11.2025, nonché l’inammissibilità per carenza di interesse rispetto alla legittimità dell’aggiudicazione essendo la stessa società già stata esclusa col verbale n. 5 del 21.11.2025. Nel merito opponeva la piena legittimità dell’esclusione alla luce del difetto di una autonoma indicazione dei costi della manodopera riferita all’intero appalto.
7. Alla camera di consiglio del 24.03.2026, il collegio avvertiva le parti ex art. 60 c.p.a. sulla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, consentendo alle parti di rassegnare le rispettive conclusioni.
8. Il ricorso è irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a ) c.p.a., perché proposto tardivamente, in quanto notificato solo in data 16.03.2026 e, pertanto, ben oltre il termine decadenziale.
8.1. Va in questa sede ribadito il principio di diritto già espresso dalla giurisprudenza amministrativa sotto la vigenza del precedente codice dei contratti pubblici, secondo il quale “ se alla seduta in cui la commissione aggiudicatrice adotta determinazioni di esclusione di un’offerta, partecipa un rappresentante della stessa concorrente esclusa, munito di delega, e la sua presenza risultava dal verbale, è da tale seduta che decorre il termine per impugnare i relativi atti qualora, come avvenuto nel caso di specie, sia stata ampiamente indicata e verbalizzata la relativa motivazione” (Cons St., Sez. V, 22.3.2016 n. 1186; 23.2.2015 n. 856; 22.12.2014 n. 6264, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 1.22016, n. 135; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, Sentenza, 20/07/2016, n. 1459).
8.2. Nel caso di specie, non vi è dubbio, in quanto neanche contestato dalla ricorrente, che il rappresentante legale della società abbia partecipato alla seduta del 21.11.2025 all’esito della quale è stato adottato il verbale n. 5 (recante la medesima data) di esclusione dalla gara, a mente del quale “ a seguito di istruttoria circa la congruità dei Costi della Manodopera, avviata dalla Stazione Appaltante con nota Prot. n. 82326 del 26/09/2025, preso atto dei riscontri prodotti dalla ditta Servizi Ospedalieri S.p.A. su piattaforma “S.Tel.La”, si procede con l’esclusione della ditta, in quanto i giustificativi presentati circa i Costi della Manodopera (5,84% pari ad € 11.438,47 dell’offerta totale pari ad € 195.864,35) risultano essere difformi dal dato depositato in sede di offerta telematica pari ad € 3.810,29 ”. Tale atto ha evidentemente cristallizzato la lesione dell’interesse dell’odierna ricorrente e determinato il decorso del dies a quo per impugnarlo che non può essere procrastinato, come invece invocato dalla difesa, sino alla delibera finale di aggiudicazione.
8.2.1. Inoltre, il Disciplinare di gara attribuisce alle comunicazioni telematiche valore di comunicazione degli atti di gara a tutti gli effetti di legge:
( i ) Par. 1.1. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. […] Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema .
( ii ) Par. 2.3. (Comunicazioni) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS .
9. Il ricorso risulta, comunque, infondato nel merito.
9.1. Secondo la tesi della ricorrente, l’importo di euro 3.810,29 costituirebbe il costo annuale della manodopera e, con una intuitiva operazione di calcolo, la stazione appaltante avrebbe potuto dedurre il costo triennale della manodopera invece richiesto dal bando.
9.2. In primo luogo, il par. 3 del Disciplinare unitamente al Capitolato tecnico stimano i costi della manodopera (non soggetti al ribasso) in euro 7.200,00 all’interno di una base di gara triennale (Par. 3.1. “ La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio ”. La ricorrente nell’offerta presentata precisa che la somma inserita (3.810,52 euro) si riferisce all’intero appalto .
9.2.1. In secondo luogo, con la prima nota del 01/10/2025, contenente i primi giustificativi della ricorrente, non viene confermato neppure il dato originariamente caricato in piattaforma, giacché quantifica il costo della manodopera in euro 3.810,29, e non in euro 3.810,52, come invece indicato nell’offerta.
9.2.2. In terzo luogo, nella seconda nota giustificativa del 09/10/2025, la società non chiarisce che i costi della manodopera sono annuali, ma indica tale voce nella misura del 5,84% del totale dell’offerta, collocandola all’interno di una tabella percentuale nella quale tutte le componenti concorrono al 100% del prezzo complessivo e dal quale è stato possibile ricavare, solo a seguito di un’operazione di calcolo, un valore del costo della manodopera di 11.438,47 euro, facendo emergere un’assoluta incongruenza rispetto al dato indicato nell’offerta.
9.3. Ciò chiarito, è possibile escludere da un lato il mero errore materiale dell’offerta e, dall’altro, la non invocabilità della disciplina del c.d. “soccorso istruttorio”.
9.3.1. Per quanto riguarda il primo aspetto, la giurisprudenza amministrativa ha fornito, a tutela della regolarità della procedura di gara e la par condicio fra i partecipanti, una lettura restrittiva della rilevanza dell’errore materiale. La rettifica d'ufficio dell'offerta, infatti, costituendo un'operazione assai delicata, in quanto impattante sull'essenziale interesse dei concorrenti all'imparzialità della competizione, è misura che può essere adottata solo prendendo in considerazione la manifestazione oggettiva di volontà veicolata nel singolo atto di gara ed un errore ivi emergente, sub specie di lapsus calami , nella sua immediata e manifesta evidenza materiale e grafica. Non è invece esigibile da parte della stazione appaltante uno sforzo di ricostruzione logica dell'offerta esteso a più atti da inquadrare sinotticamente, men che meno se mediato da una sorta di immedesimazione soggettiva dell'interprete nella prospettiva valutativa dell'operatore economico. Neppure si può gravare l'amministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 05/04/2025, n. 142)
9.3.1.1. In altri termini, il contemperamento fra i principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione concorsuale da un lato e di regolarità della gara e di par condicio fra i partecipanti dall’altro impone che l’emendabilità dell’errore da parte della stazione appaltante sia condizionato a una divergenza facilmente riconoscibile attraverso elementi "diretti ed univoci" tali da configurare un errore materiale o di scritturazione correggibile senza procedere a rivalutazioni o, addirittura, a riscritture degli elementi essenziali contenuti nell’offerta (Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2022, n. 5344). Diversamente opinando, la modifica dei costi della manodopera dichiarati comporterebbe un’inammissibile sostituzione di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, pregiudicando gli interessi pubblici posti a presidio della regolarità della procedura e ledendo, al contempo, il principio di parità di trattamento dei concorrenti (Consiglio di Stato, sez. V, 05.08.2025 n. 6918)
9.3.2. Nel caso de quo , la lex specialis è stata chiara nel richiedere di riferire il costo della manodopera all’intero appalto. Né la ricorrente ha indicato, nell’offerta o nelle successive note integrative richieste dall’amministrazione, elementi dai quali inferire l’ascrivibilità del costo della manodopera indicato ad una sola annualità.
9.4. Neppure pertinente risulta invocare il mancato ricorso da parte della stazione appaltante al c.d. “soccorso istruttorio” al fine di emendare l’errore compiuto dalla ricorrente nella redazione dell’offerta economica.
9.4.1. Il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.Lvo n. 36/2023 ha la funzione o di integrare un documento mancante o di sanare omissioni, inesattezze o irregolarità, situazioni quindi non riferibili al caso di specie, correttamente inquadrabile nelle ipotesi di offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante, pertanto, ha correttamente proceduto alla richiesta di chiarimenti su elementi dell’offerta economica, rilevando proprio in quella sede l’incongruenza circa gli indicati costi della manodopera. Tale modalità, poi, risulta conforme all’art. 14 del disciplinare di gara che precisa i casi di applicabilità del soccorso istruttorio, nonché all’art. 23 in tema di verifica di anomalie delle offerte.
9.5. Infine, nessun pregio può essere attribuito al mancato rispetto dei principi di affidamento e della fiducia. Risulta evidente, infatti, che nessuno può invocare un serio, incolpevole e fondato affidamento a fronte dell’inserimento nell’offerta di dati economici assolutamente incoerenti, neanche chiariti nel momento in cui la stazione appaltante ha richiesto spiegazioni.
10. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso risulta irricevibile e, comunque, infondato nel merito.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione costituita, che si quantificano in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA IN GO, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
IA PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PP | IA IN GO |
IL SEGRETARIO