Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/11/2025, n. 21145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21145 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21145/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13334/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13334 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.ssa Lucrezia Maria Malvone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via Cesare Beccaria, 84;
contro
il Ministero dell'Interno e la Questura Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto della Questura di Roma, recante la revoca del libretto e della licenza di porto di fucile per l'esercizio sportivo rilasciati al ricorrente;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi compresi: i) la nota della Questura di Roma del -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Comunicazione ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. 241/90, finalizzata all'adozione di provvedimenti inibitori di natura amministrativa in materia di armi e titoli di Polizia ”; ii) i verbali della Legione Carabinieri Lazio-Stazione San Vittorino Romano, di ritiro amministrativo ex art. 39 del TULPS delle armi, munizioni e relativi titoli di Polizia del -OMISSIS-.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. LI SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Roma ha revocato il libretto e la licenza di porto di fucile per l’esercizio sportivo già rilasciati in suo favore;
- tale provvedimento è stato giustificato, in quanto il ricorrente non darebbe più sicuro affidamento di non abusare delle armi, essendo rimasto coinvolto il -OMISSIS- in un incidente occorso presso il poligono di “Porta Neola” in San Vittorino Romano; in tale episodio, lo stesso è rimasto ferito per l’esplosione accidentale di un colpo d’arma da fuoco durante l'esercitazione di tiro, a seguito del quale veniva trasportato in elisoccorso presso il locale nosocomio per le necessarie cure mediche;
- il ricorso è stato affidato ad un unico mezzo, volto a lamentare che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente sostanziato nella specie il pericolo di abuso delle armi in relazione all’erronea qualificazione della dinamica dell’incidente: quest’ultimo, in tesi, non sarebbe occorso per un errore del ricorrente ma per il cattivo funzionamento dell’arma, come dimostrerebbe una perizia di parte prodotta in atti (doc. 9 del ricorrente);
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e hanno prodotto una relazione sui fatti di causa;
- questo Tribunale, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha respinto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente a corredo del ricorso, per difetto del fumus boni juris e del periculum in mora ;
- in vista dell’udienza, il ricorrente ha articolato e ribadito le proprie tesi;
- all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
Considerato che:
- come chiarito dalla Corte Costituzionale, l'autorizzazione al possesso e al porto delle armi non integra un diritto all’arma, ma costituisce il frutto di una valutazione discrezionale, nella quale confluiscono sia la mancanza di requisiti negativi, sia la sussistenza di specifiche ragioni positive: la regola generale è, infatti, quella del divieto di detenzione delle armi e l’autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuoverla in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire (cfr. sentenze nn. 440/1993 e 24/1981);
- nella materia in esame, le valutazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza sono caratterizzate da ampia discrezionalità e risultano finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, come rilevabile dagli artt. 11, 39 e 43 TULPS;
- pertanto, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni di polizia non è necessario un comprovato abuso delle armi ma è sufficiente un plausibile e motivato convincimento dell’Autorità circa la possibilità di abusare delle stesse e un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto (cfr. ex multis , Cons. St., III, Consiglio di Stato n. 331/2017; id., 107/2017);
- il giudizio di inaffidabilità all’uso delle armi, sufficiente a giustificare il ritiro o il mancato rinnovo della licenza, presuppone solo l’esistenza di elementi che fondino la ragionevole previsione di un uso inappropriato, non anche l’accertamento della responsabilità penale nell’uso delle armi (cfr. Cons. St., III, n. 4088/2020);
- a tale stregua – come ben evidenziato nella motivazione del provvedimento avversato - il ricorrente si è reso protagonista di un episodio che gli ha cagionato lesioni, denotando un’oggettiva imperizia e una chiara imprudenza nella gestione dell’arma, che hanno determinato l’esplosione di un colpo in fase di caricamento e il ferimento di se stesso;
- in particolare, il predetto episodio si è verificato unicamente per imperizia del ricorrente dovuta all'azionamento imprudente del grilletto, effettuato inserendo l'indice all'interno del ponticello, prima di estrarre completamente l'arma e portarla sulla linea di tiro, in difformità rispetto a quanto costantemente insegnato in ogni scuola di tiro (cfr. “ CONSIDERATO ” a pag. 1 del provvedimento);
- come ben spiegato nel provvedimento impugnato, (cfr. “ RITENUTO ” e “ TENUTO CONTO ”, sempre a pag. 1 del provvedimento) la versione del ricorrente, volta ad attribuire l’episodio al malfunzionamento dell’arma, è in contrasto col rilievo di carattere tecnico per cui la presenza delle varie posizioni di sicurezza del cane caratteristiche della particolare tipologia di arma utilizzata è idonea ad impedire l’esplosione del colpo accidentale, a meno che – come avvenuto nella specie - contemporaneamente al rilascio del cane non venga tenuto premuto anche il grilletto;
- in questo quadro, le risultanze della perizia balistica prodotta in atti, non può assumere ex se sola alcuna valenza decisiva al fine di corroborare una diversa ricostruzione dell’episodio, in quanto l’arma in questione non è stata sempre a disposizione del perito dal giorno dell'avvenuto incidente; infatti, essa, dopo essere stata ritirata cautelativamente dai Carabinieri intervenuti, è stata ceduta dal ricorrente a terzi il 19 gennaio 2022, con la conseguenza che l’arma è rimasta nella disponibilità del terzo acquirente fino alla data della perizia del 28 marzo 2022; ne deriva che non si ha alcuna evidenza certa e inconfutabile del fatto che il dedotto difetto dell’arma sussistesse anche al momento dell’episodio, ben potendo lo stesso essersi verificato e manifestato successivamente ed essere quindi irrilevante nella relativa dinamica eziologica dell’evento;
- dalla dinamica di quest’ultimo, come correttamente ricostruita e descritta nel provvedimento, è possibile desumere, secondo un criterio di ragionevolezza e di logicità, la non piena affidabilità del ricorrente;
- il provvedimento adottato esplicita chiaramente le ragioni della determinazione assunta, facendo riferimento ai fatti descritti negli atti istruttori e richiamati sinteticamente;
- le osservazioni del ricorrente risultano essere state esaminate ma non apportano elementi atti a indurre l’Amministrazione a determinazioni diverse; le stesse, infatti, sono: i) basate su un riscontro – per quanto già anticipato - non idoneo (come la perizia balistica) a provare la non imputabilità dell’evento al ricorrente; ii) incentrate sull’accidentalità dell’evento, senza però chiarire il corretto uso dell’arma ed escludere il possibile pericolo;
- il provvedimento impugnato si basa quindi su precise risultanze istruttorie: i) ragionevolmente e logicamente apprezzate; ii) valutate dall’Amministrazione e non superate dalle deduzioni difensive; iii) adeguatamente motivate;
Ritenuto che, alla luce di quanto illustrato, il ricorso vada respinto, in quanto infondato.
Ritenuto, infine, che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima- Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
LI SE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI SE | EL AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.