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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4665 R.G. per l'anno 2025 TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Di Sazio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Mugnano di Napoli (NA), Pietro Nenni n.35;
- opponente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 del 22.03.2024 (REP 37875/7313)
- opposto FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.02.2025 il sig. , dopo tempestivo dissenso avverso Parte_1 le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104792. Dopo le contestazioni alla CTU ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorrente in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici ex lege 104/92 Art.3 comma 3, con conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione dei ratei a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio, spese vinte da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso nonché CP_1
l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, acquisita l'ulteriore documentazione, viste le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante separata sentenza. Il ricorso non merita accoglimento. Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. assumendo omissioni nella Persona_2 rilevazione delle patologie e sottostima di quelle rilevate. In particolare avrebbe sottostimato il grado invalidante della neoplasia vescicale, della broncopneumopatia cronica, dell'insufficienza respiratoria, dell'OSA di grado severo, per la quale esso istante è in trattamento con importante terapia con CPAP notturna. Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere il requisito sanitario per indennità di accompagnamento e per la situazione di disabilità grave. Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente:
1. Esiti di neoplasia vescicale.
2. Cardiopatia ipertensiva.
3. Vasculopatia cerebrale cronica con disturbi del comportamento.
4. Broncopneumopatia cronica.
5. Sindrome delle apnee ostruttive del sonno.
6. Disturbi del visus OS.
7. Reflusso gastro- esofageo.
8. Colelitiasi. Il CTU ha precisato che: “ La patologia neoplastica è rappresentata da un carcinoma uroteliale papillare di basso grado (G1) non invasivo trattato con resezione trans uretrale (TURB) nel 2022. In follow-up l'ultimo dei quali negativo per recidiva. La cardiopatia ipertensiva in relazione ai rilievi clinico-anamnestici e strumentali è inquadrabile nella seconda classe funzionale NYHA. La terapia farmacologica attuale non permette un ottimale controllo della pressione arteriosa sistemica. La vasculopatia cerebrale è evidente agli esami strumentali. Non determina deficit focali motori. Allo stato gli unici segni sono rappresentati da turbe dell'umore con l'alternarsi di momenti depressivi a momenti d'ansia che interferiscono con il comportamento, come certificato nella documentazione agli atti. Dalla somministrazione del “mini mental state examination” (MMSE) non si evidenziano significative turbe mnesiche e cognitive il quale mostra un punteggio corretto per la scolarizzazione e per l'età pari a 24.4/30. Il periziando si mostra collaborante. Esegue correttamente gli atti richiesti e risponde appropriatamente alle domande poste durante il colloquio. La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è una condizione caratterizzata da pause nella respirazione durante il sonno di 10 secondi o più, dovute all'ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree. L'interruzione temporanea della respirazione causa una riduzione della concentrazione di ossigeno nel sangue. Viene trattata con l'utilizzo notturno della ovvero un ventilatore a pressione positiva. Coesiste Pt_2 bronchite cronica da pregresso tabagismo. È presente una severa alterazione del visus in OS pari a 1/60. Integro il visus in OD. La patologia è secondaria ad un glaucoma e maculopatia con formazione di membrane epiretiniche. Un ultimo controllo, in considerazione del severo quadro anatomopatologico, suggerisce un reintevento all'occhio sinistro. Il reflusso gastroesofageo è in trattamento farmacologico con inibitori della pompa protonica. La calcolosi della colecisti è emendabile con intervento chirurgico. Nonostante il complesso quadro patologico il periziando è autonomo nelle attività, comprese quelle strumentali. Le scale valutative mostrano autosufficienza. Tutte le suddette patologie, dopo un'attenta analisi della documentazione sanitaria e clinica, sono da considerarsi a carattere permanente ed erano già presenti alla data di presentazione della domanda amministrativa”. Pertanto ha concluso che il periziando ha la possibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non ha bisogno di assistenza continua dal momento che è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ed inoltre che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92. Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente. Dunque non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. Tantomeno incidono sulle conclusioni cui il CTU è pervenuto, l'imponente quantità di documenti medici versati in atti da parte ricorrente che non ha inteso neanche commentarli o evidenziare aggravamenti di sorta atti a confutare la capacità di attendere autonomamente agli atti quotidiani e di deambulare autonomamente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 25.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Di Sazio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Mugnano di Napoli (NA), Pietro Nenni n.35;
- opponente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 del 22.03.2024 (REP 37875/7313)
- opposto FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.02.2025 il sig. , dopo tempestivo dissenso avverso Parte_1 le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104792. Dopo le contestazioni alla CTU ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorrente in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dei benefici ex lege 104/92 Art.3 comma 3, con conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione dei ratei a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio, spese vinte da distrarsi. Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso nonché CP_1
l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, acquisita l'ulteriore documentazione, viste le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante separata sentenza. Il ricorso non merita accoglimento. Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. assumendo omissioni nella Persona_2 rilevazione delle patologie e sottostima di quelle rilevate. In particolare avrebbe sottostimato il grado invalidante della neoplasia vescicale, della broncopneumopatia cronica, dell'insufficienza respiratoria, dell'OSA di grado severo, per la quale esso istante è in trattamento con importante terapia con CPAP notturna. Le contestazioni sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere il requisito sanitario per indennità di accompagnamento e per la situazione di disabilità grave. Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato. L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente:
1. Esiti di neoplasia vescicale.
2. Cardiopatia ipertensiva.
3. Vasculopatia cerebrale cronica con disturbi del comportamento.
4. Broncopneumopatia cronica.
5. Sindrome delle apnee ostruttive del sonno.
6. Disturbi del visus OS.
7. Reflusso gastro- esofageo.
8. Colelitiasi. Il CTU ha precisato che: “ La patologia neoplastica è rappresentata da un carcinoma uroteliale papillare di basso grado (G1) non invasivo trattato con resezione trans uretrale (TURB) nel 2022. In follow-up l'ultimo dei quali negativo per recidiva. La cardiopatia ipertensiva in relazione ai rilievi clinico-anamnestici e strumentali è inquadrabile nella seconda classe funzionale NYHA. La terapia farmacologica attuale non permette un ottimale controllo della pressione arteriosa sistemica. La vasculopatia cerebrale è evidente agli esami strumentali. Non determina deficit focali motori. Allo stato gli unici segni sono rappresentati da turbe dell'umore con l'alternarsi di momenti depressivi a momenti d'ansia che interferiscono con il comportamento, come certificato nella documentazione agli atti. Dalla somministrazione del “mini mental state examination” (MMSE) non si evidenziano significative turbe mnesiche e cognitive il quale mostra un punteggio corretto per la scolarizzazione e per l'età pari a 24.4/30. Il periziando si mostra collaborante. Esegue correttamente gli atti richiesti e risponde appropriatamente alle domande poste durante il colloquio. La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno è una condizione caratterizzata da pause nella respirazione durante il sonno di 10 secondi o più, dovute all'ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree. L'interruzione temporanea della respirazione causa una riduzione della concentrazione di ossigeno nel sangue. Viene trattata con l'utilizzo notturno della ovvero un ventilatore a pressione positiva. Coesiste Pt_2 bronchite cronica da pregresso tabagismo. È presente una severa alterazione del visus in OS pari a 1/60. Integro il visus in OD. La patologia è secondaria ad un glaucoma e maculopatia con formazione di membrane epiretiniche. Un ultimo controllo, in considerazione del severo quadro anatomopatologico, suggerisce un reintevento all'occhio sinistro. Il reflusso gastroesofageo è in trattamento farmacologico con inibitori della pompa protonica. La calcolosi della colecisti è emendabile con intervento chirurgico. Nonostante il complesso quadro patologico il periziando è autonomo nelle attività, comprese quelle strumentali. Le scale valutative mostrano autosufficienza. Tutte le suddette patologie, dopo un'attenta analisi della documentazione sanitaria e clinica, sono da considerarsi a carattere permanente ed erano già presenti alla data di presentazione della domanda amministrativa”. Pertanto ha concluso che il periziando ha la possibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non ha bisogno di assistenza continua dal momento che è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ed inoltre che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92. Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente. Dunque non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte. Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”. Le affermazioni della ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. Tantomeno incidono sulle conclusioni cui il CTU è pervenuto, l'imponente quantità di documenti medici versati in atti da parte ricorrente che non ha inteso neanche commentarli o evidenziare aggravamenti di sorta atti a confutare la capacità di attendere autonomamente agli atti quotidiani e di deambulare autonomamente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Napoli, lì 25.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli