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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5634/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
RT NN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta l'11 ottobre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5634 dell'anno 2022
T R A
( ), elettivamente domiciliato presso e nello studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Giuse de Maglie (C.F.: ) dalla quale è rappresentato e difeso come C.F._2
da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma alla via Po Controparte_1 P.IVA_1
20 ed elettivamente domiciliata in Taranto alla via Di Palma 123 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
NI (c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione C.F._3
in atti;
Convenuta
, residente in [...]129 Sava/Torricella n. 74 a Sava (Ta); Controparte_2
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 05 settembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 1 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 25 settembre 2025 e del 15 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I.- Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...]
ed il sig. , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3 Controparte_2
[1) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. , proprietario e conducente della Fiat 500 targ. “CH402704”, e che il Sig. Controparte_2
, quale conducente del motociclo Suzuki, subì lesioni fisiche a causa del sinistro de Parte_1
quo;
2) per l'effetto ed ai sensi della normativa vigente, condannare il Sig. e la Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro e per quanto di ragione, CP_4
al pagamento in favore del Sig. della somma che si quantifica e contiene in € Parte_1
300.000,oo per Danno Biologico con ITT ed ITP, spese mediche sostenute e pro futuro, Danno morale e lesa capacità lavorativa, ovvero condannarli al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria, il tutto oltre accessori di legge a far data dal momento del sinistro e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto contenuto in € 300.000,oo;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
Procuratore antistatario.]
Così argomentava l'attore le proprie richieste processuali:
[ A) Che in data 05/04/2021, alle ore 15,30 circa, in Sava (TA), alla Contrada Trullo Lungo, si verificava un sinistro stradale tra il motociclo UK di colore giallo oro e nero targ. “DE99442”
(assicurato ), di proprietà della Sig.ra e condotto dal Sig. Parte_2 Parte_3 Pt_1
CP_
, e l'auto Fiat 500 di colore blu targ. “CH402704” (assicurata ) di proprietà e condotta
[...]
dal Sig. ; Controparte_2
B) che, nella circostanza descritta, il conducente della Fiat 500 si immetteva incautamente sulla
2 Contrada Trullo Lungo con manovra di retromarcia, sbucando dalla destra rispetto al senso di marcia del motociclo UK, urtando con il proprio spigolo posteriore sinistro la fiancata destra del motociclo UK, il quale percorreva la detta Contrada con direzione Via per Maruggio, tenendo regolarmente la propria destra. Il conducente del UK cercava di mantenere il più possibile il controllo del mezzo nonostante l'impatto, ma cadeva comunque al suolo riversandosi sul lato destro insieme al proprio mezzo;
C) che, a causa del descritto evento, il Sig. , conducente del motociclo Suzuki, subiva Parte_1
lesioni fisiche che lo costringevano a recarsi presso il P.S. di Manduria ove, in prime cure, veniva così refertato: “Frattura pluriframmentaria di radio sx in politrauma della strada con lesioni escoriate mano polso dx e sx, FLC ginocchio dx sottoposta a sutura con vasta lesione escoriata, con prognosi gg. 30”. Il giorno seguente, stante l'acutizzarsi della sintomatologia dolorosa, si recava presso il P.S. del P.O. “SS. Annunziata” di Taranto ove i sanitari di turno gli diagnosticavano
“Frattura chiusa del radio”, con prognosi di 30 gg., e disponevano ricovero presso la Divisione di
Ortopedia del medesimo nosocomio con la seguente diagnosi d'entrata: “Politrauma della strada.
Frattura scomposta pluriframmentaria articolata polso sx, FLC ginocchio dx, ferita abrasa e da impatto multiple. Sospetta frattura gomito dx e coste a dx”. Durante la degenza, veniva sottoposto a vari esami strumentali e veniva dimesso in data 08/04/2021 con la seguente diagnosi definitiva:
“Postumi di politrauma della strada (frattura scomposta pluriframmentaria polso sx), FLC contusa del ginocchio dx, ferite da abrasione e da impatto multiple su arti superiori, frattura dell'arco anteriore dx di III, IV e V costa dx ed infrazione corticale della VII costa di sx, irregolarità capitello radiale dx sospetta frattura” (cartella clinica in atti);
D) che, in data 14/04/2021, l'attore veniva nuovamente ricoverato presso la Divisione di Ortopedia del P.O. “SS. Annunziata” di Taranto con la seguente diagnosi d'entrata: “Frattuta scomposta polso sx in trattamento”. Durante la degenza, in data 16/04/2021, veniva sottoposto ad Intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con placca e viti polso sx e veniva dimesso il
17/04/2021 con la seguente diagnosi definitiva: “Frattura epifisi distale radio ed ulna sx;
infrazione capitello radiale gomito dx” (cartella clinica in atti);
3 E) che, in data 26/04/2021, il Sig. veniva nuovamente ricoverato presso la Divisione di Pt_1
Ortopedia del P.O. “SS. Annunziata” di Taranto con la seguente diagnosi d'entrata: “Esiti infetti di intervento chirurgico polso sx”. Durante la degenza, in data 03/05/2021, veniva sottoposto ad
Intervento chirurgico di rimozione dispositivo impianto chirurgico di radio ed ulna – toilette chirurgica e, in data 13/05/2021, ad Intervento chirurgico di applicazione di fissatore esterno radio ed ulna per poi essere dimesso il 14/05/2021 con la seguente diagnosi definitiva: “Infezione in esiti di intervento chirurgico polso sx” (cartella clinica in atti);
F) che, in data 07/06/2021, l'attore veniva nuovamente ricoverato presso la Divisione di Ortopedia del P.O. “SS. Annunziata” di Taranto con la seguente diagnosi di ingresso: “Esiti di frattura polso sx con infezione e rimozione MDS”. Durante la degenza, in data 10/06/2021, veniva sottoposto ad
Intervento chirurgico di rimozione fissatore esterno, liberazione tendine flessore del carpo e stabilizzazione ARUD con vite e veniva dimesso il 14/06/2021 con la seguente diagnosi definitiva:
“Esiti di frattura polso sx con infezione pregressa” (cartella clinica in atti);
G) che, a seguito dell'intero decorso medico, corredato da esami strumentali, il Sig. Parte_1
si sottoponeva a varie visite specialistiche, tra cui quella presso il Dott. Specialista Persona_1
in Ortopedia e Traumatologia, con studio in Palagiano (TA), e presso il Dott. , Persona_2
Specialista in Ortopedia e Traumatologia – Chirurgia della mano – Artroscopia dell'Arto Superiore
– Microchirurgia, con studio in Forlì, il quale proponeva un 1° intervento chirurgico di revisione articolare radio-ulnare al polso sinistro per rimozione vite metallica, osteotomia per resezione testa ulnare e ricostruzione capsulo-legamentosa regione ulnare, che veniva poi eseguito in data
17/12/2021 presso “Ospedali Privati di Forlì”;
H) che , infine, in data 24/01/2022, veniva visitato dal Dott. , Parte_1 Persona_3
Specialista in Medicina Legale e delle con studio in Carosino (TA), il quale stilava CP_3
relazione medico-legale e così concludeva: “Frattura scomposta pluriframmentaria polso sx trattata con placca e viti e complicata da successiva infezione articolare post-operatoria con successivo intervento di rimozione dei mezzi di sintesi ed applicazione FE poi ancora rimosso con applicazione di vite radio-ulnare per blocco completo della RUD per descritta lussazione della
4 radio-ulnare con attuale quadro di totale blocco della prono-supinazione aggravate da anchilosi totale della flesso-estensione FLC contusa del ginocchio dx, ferite da abrasione e da impatto multiple su arti superiori;
Frattura dell'arco anteriore dx di III, IV e V costa dx ed infrazione corticale della VII costa di sx, Infrazione capitello radiale dx”, con un danno biologico permanente nella misura del 37%, una ITT di mesi 2, una ITP di mesi 1 al 75%, una ITP di mesi 4 al 50% e una
ITP di mesi 2 al 25%;
I) che risulta essere operaio agricolo;
Parte_1
L) che il Dott. stabiliva che il Danno biologico subito dallo ha una incidenza totale Per_3 Pt_1
sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Relazione); pertanto, si chiede che venga liquidato il danno da lesa capacità lavorativa specifica e/o generica o in alternativa l'applicazione dell'appesantimento del punto di biologico;
M) che il totale risarcitorio spettante all'attore – comprese spese mediche sostenute di € 9.256,oo, spese mediche pro futuro (si deposita un preventivo di € 8.167,oo per prossimo intervento, con riserva di depositare la relativa fattura ed altre fatture per spese mediche pro futuro), danno morale e lesa capacità lavorativa specifica e/o generica - conduce ad un importo che si quantifica e contiene in €
300.000,oo, calcolato sulle Tabelle del Tribunale di Milano;
l'esatta quantificazione, tuttavia, si demanda all'espletande CTU, medica e contabile, che fin da ora si invocano;
N) che, nonostante PEC del 18/05/2021 di costituzione in mora con allegato modello CAI e indicazione testimoni inviata sia alla sia alla Reale Mutua Ass.ni, di E-mail dello CP_1
02/03/2022 di invio alla delle dichiarazioni stragiudiziali dei Sigg. e CP_1 Parte_1
ed altri documenti, di PEC alla del 18/03/2022 di invio Parte_4 CP_1
della documentazione medica, la non ottemperava al pagamento di quanto dovuto. ] CP_1
Si costituiva con comparsa di risposta la spa rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
[“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare la domanda perché infondata in fratto e in diritto;
vittoria nelle spese e competenze di giudizio.]
Così argomentava la le proprie richieste processuali: Controparte_3
5 [ Qui ritenuto impugnativamente tutto quanto dedotto dal sig. nell'atto di citazione Parte_1
notificato il 3 ottobre 2022, con la presente si costituisce in giudizio la la quale Controparte_1
osserva e deduce:
a) dichiara sin da subito, come d'altronde ha già fatto nella fase stragiudiziale, di nutrire CP_1
seri dubbi sul reale accadimento del sinistro per cui è causa. I dubbi sono sorti sia dalle relazione tecniche esperite dalla Compagnia nella fase stragiudiziale che a seguito dei comportamenti poco collaborativi (a dir poco) assunti dalle parti coinvolte, nonché, infine, dalla elevata sinistrosità
(termine orribile) che ha visto coinvolti i soggetti, in senso lato come meglio appresso si vedrà, interessati al presente processo. Un'ultima anomalia che si intende sottoporre all'attenzione del
Tribunale riguarda il fatto che, nonostante l'incidente sia stato di una certa entità, non fu chiesto l'intervento di alcuna Autorità di Polizia al fine di redigere il verbale dell'accaduto ed eseguire i primi rilievi sul fatto;
b) Si inizierà dalla fine e cioè dall'elevato numero di sinistri. La deducente, come solitamente accade in simili situazioni, ha eseguito le visure sul casellario ANIA al fine di verificare i precedenti sinistri nei quali risultano interessate le parti in causa. Dalla visura è risultato che il sig. Controparte_2
risulta essere stato protagonista di ben sette incidenti stradali dal 2015 al 2021, più di uno all'anno.
Appena più complesso è il discorso che deve farsi per l'attore o, meglio, per la proprietaria del ciclomotore alla cui guida si trovava. Ha affermato il sig. (cap. A della citazione) che Pt_1
l'incidente si verificò nel mentre era alla guida del ciclomotore UK tg DE 99442 di proprietà della sig.ra Orbene dalla visura ANIA eseguita sui precedenti sinistri che hanno Parte_3
interessato la sig.ra è risultato che la stessa dal 2012 al 2021 è rimasta coinvolta in 19 Pt_3
incidente stradali, davvero troppi per chiunque si trovi a percorrere direttamente o concedendo l'uso dei propri mezzi di locomozione ad altre persone. Tale circostanza non può non allertare chiunque si trovi ad affrontare il presente processo;
c) Deve poi osservarsi che la sig.ra interpellata dal Geom. tecnico Pt_3 Persona_4
incaricato da di procedere all'ispezione della moto UK, dichiarava di non essere più CP_1
in possesso del mezzo senza però indicare chi fosse il nuovo proprietario e che comunque era stato
6 riparato. In ogni caso dava la propria disponibilità ad inviare le fotografie del ciclomotore
Per_ danneggiato che venivano poi effettivamente inviate al Geom. dall'Avv. Ferretti De Virgiliis.
Dalle foto tuttavia non è ricavabile il numero di telaio e pertanto non vi è certezza che il motociclo danneggiato sia proprio quello riprodotto, così come non vi sono fotogrammi riproducenti il mezzo riparato né è stata fornita fattura delle riparazioni. In buona sostanza si verte nell'incertezza più totale;
Per_ d) Ma in realtà vi è di più. Come scritto dal Geom. nella relazione che si produce unitamente alle foto fornite da controparte, non sono visibili i punti d'urto tra i veicoli tanto da non potersi distinguere quello prodotto dal (presunto) impatto con la Fiat 500 del convenuto da quelli derivati dalla strisciata sull'asfalto. Non vi è quindi nemmeno decisiva prova in ordine all'impatto che la moto avrebbe subito da parte della vettura del convenuto;
e) Gli accertamenti del tecnico non si sono però fermati ed è stata esaminata anche la vettura del convenuto . Anche il sig. ha dichiarato che la vettura era stata riparata con la CP_2 CP_2
sostituzione del paraurti posteriore e del fanalino posteriore sinistro senza però mostrare alcun documento fiscalmente valido attestante l'esborso occorso per il ripristino dell'auto né fotografia alcuna del mezzo danneggiato. Sta di fatto però che, nonostante la dichiarata riparazione, era ed è ancora visibile una lievissima entroflessione del parafango sinistro della Fiat 500 in corrispondenza del fanale che lo stesso sig. ha indicato essere il punto di contatto tra i mezzi;
CP_2
f) Premesso che non si comprende come possa essere stata riparata l'auto senza intervento alcuno al fine di ripristinare il parafango posteriore, gli è che il punto di contatto indicato dal convenuto si trova ad un'altezza compresa tra cm 62 e cm 44 misurati dal piano stradale che non coincide affatto con un presunto impatto con la moto;
g) Per quanto innanzi si contesta recisamente la compatibilità e la riferibilità dei danni presenti e non presenti sui mezzi con la dinamica dell'incidente. Si chiede pertanto che il Tribunale disponga ctu meccanica volta a verificare la compatibilità e la riferibilità dei danni presenti sui veicoli con la dinamica del sinistro dedotta nell'atto di citazione;
7 h) Si contesta comunque recisamente anche il quantum debeatur. In primo luogo si fa presente non esservi chiarezza in ordine al nesso causale tra l'evento e le lesioni considerato inoltre che il danno alla persona lamentato dai sig. può essere dipeso da una serie infinita di eventi diversi dal Pt_1
sinistro stradale o, per rimanere nell'ambito degli incidenti stradali, dalla semplice caduta al suolo del ciclomotore e del suo conducente senza intervento alcuno da parte del mezzo del convento (che si tratti della dinamica più probabile ?);
i) A quanto detto deve aggiungersi che la storia clinica non è completa né congruente dato che in occasione della visita medica disposta dalla deducente l'attore dichiarò di essere stato ricoverato lo stesso giorno del sinistro presso l'Ospedale di Manduria ma al Dott. , medico Persona_5
incaricato dalla deducente di eseguire la perizia sullo stato fisico del sig. , non fu mostrato Pt_1
alcun certificato attestante il detto ricovero che peraltro non è stato prodotto nemmeno nel presente giudizio. Risulta invece esibito quello relativo al ricovero eseguito il giorno successivo al sinistro presso l'Ospedale di Taranto. Manca evidentemente qualche passaggio;
l) In ogni caso il danno alla persona effettivamente subito dall'attore fu di gran lunga più modesto rispetto a quanto prospettato nell'atto di citazione tanto che si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto in ordine alla natura e all'entità delle lesioni con particolare riferimento agli esiti permanenti che il sig. ha dichiarato essere residuati a suo carico e alla durata della malattia Pt_1
in quanto palesemente esagerata. Si impugna e contesta pertanto, sempre e solo per completezza di difesa, anche la relazione di parte del Dott. che non appare corretta nei presupposti Persona_3
e nelle conclusioni. A tal proposito deve ancora aggiungersi l'assoluta incongruenza del preventivo di spesa per il futuro intervento cui il sig. ha dichiarato di volersi sottoporre;
peraltro, in tal Pt_1
caso, andrebbero completamente rivisti in evidente netta dimìnuzione gli esiti permanenti alla luce dell'indubbio miglioramento che il danneggiato otterrebbe proprio a seguito dell'intervento;
m) In ogni caso, gli esiti permanenti residuati a carico dell'attore rilevano esclusivamente quale danno biologico non incidendo in alcun modo sulla capacità lavorativa dell'attore e non avendo quindi prodotto alcun danno di natura patrimoniale né emergente né futuro. A tal proposito si osserva che l'attore ha semplicemente dichiarato ma non provato la propria attività lavorativa così come il
8 reddito percepito. Ne consegue che la somma richiesta a titolo risarcitorio, senza peraltro le singole specifiche delle voci di danno e del conseguente risarcimento richiesto, appare completamente infondata e più che altro suggestiva;
n) Un'ultima notazione deve farsi in ordine alla prova per testi ex adverso richiesta e in particolare alla indicazione dei testi da escutere. Il sig. , in quanto assicurato con in data CP_2 CP_4
16 aprile 2021 ha depositato il modulo CAI che si produce al fine di denunziare il (presunto) sinistro per cui è causa. Il modulo, del tutto generico ed incompleto e che comunque si impugna e contesta, sembra essere stato sottoscritto da due persone anche se la prima firma è poco leggibile. Sta di fatto che nel modulo, nell'apposito spazio dedicato, non appaiono le generalità di alcun testimone e tale circostanza è incomprensibile laddove si consideri semplicemente il fatto che il dopo CP_2
l'incidente era in perfetta salute e quindi la persona quanto più indicata possibile a raccogliere le generalità dei testi. Il fatto è ancora più evidente se si considera che il modulo CAI è a doppia firma e che pertanto l'attore ne ha consentito l'utilizzo in forma a suo dire incompleta. Si tratta in sostanza della ennesima incongruenza che permea l'intera vicenda. Ci si oppone pertanto all'ammissione della prova ex adverso richeista;
o) Qualora il Tribunale dovesse disporre la ctu meccanica che la deducente ha chiesto e quella medica, al deducente fa riserva di nominare i propri consulenti;
]
non si costituiva. Controparte_2
Motivi della decisione
I.- Nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (C.A.I.) non appaiono indicati i nomi di persone presenti che avrebbero potuto riferire sui fatti.
Sui luoghi del presunto incidente non sarebbe stato effettuato alcun intervento né della Polizia né dei
Servizi Sanitari.
Sebbene l'uso dei telefoni cellulari ponga chiunque, e quindi anche i protagonisti, in condizione di realizzare con immediatezza riproduzioni fotografiche di luoghi e cose, non sono state prodotte quelle effigianti la situazione dei veicoli nelle immediatezze dell'accaduto, con ben in evidenza le lesioni
9 che avrebbero subito a seguito del presunto incidente.
Ugualmente non sembrano prodotti documenti quali fatture, bonifici bancari, estratti di conto corrente, ricevute fiscali, idonei comunque ad attestare l'esecuzione effettiva delle riparazioni che sarebbero avvenute senza consentire l'intervento e la verifica tempestiva da parte del personale incaricato dalla . Parte_5
Dalla dichiarazione spontanea resa da si apprende che sarebbe stato accompagnato Parte_1
al Pronto Soccorso, mentre nella documentazione di accettazione si da atto del suo arrivo in autonomia.
Sempre dalla dichiarazione spontanea di ed anche da quella del sig. non Parte_6 Per_6
si evince cosa sarebbe accaduto al motociclo Suzuka, ovverosia se, stante l'accompagnamento al
Pronto Soccorso del sig. allegato da questi nella sua dichiarazione, il veicolo sarebbe stato Pt_1
abbandonato lungo la strada Trullo Lungo o preso in consegna e custodia da altre persone, atteso che non risulta essere stato attivato il soccorso stradale.
I protagonisti della vicenda, si apprende dalla comparsa di costituzione della convenuta, sarebbero eccessivamente predisposti alla sinistrosità stradale:
[b) Si inizierà dalla fine e cioè dall'elevato numero di sinistri. La deducente, come solitamente accade in simili situazioni, ha eseguito le visure sul casellario ANIA al fine di verificare i precedenti sinistri nei quali risultano interessate le parti in causa. Dalla visura è risultato che il sig. Controparte_2
risulta essere stato protagonista di ben sette incidenti stradali dal 2015 al 2021, più di uno all'anno.
Appena più complesso è il discorso che deve farsi per l'attore o, meglio, per la proprietaria del ciclomotore alla cui guida si trovava. Ha affermato il sig. (cap. A della citazione) che Pt_1
l'incidente si verificò nel mentre era alla guida del ciclomotore UK tg DE 99442 di proprietà della sig.ra Orbene dalla visura ANIA eseguita sui precedenti sinistri che hanno Parte_3
interessato la sig.ra è risultato che la stessa dal 2012 al 2021 è rimasta coinvolta in 19 Pt_3
incidente stradali, davvero troppi per chiunque si trovi a percorrere direttamente o concedendo l'uso dei propri mezzi di locomozione ad altre persone. Tale circostanza non può non allertare chiunque
10 si trovi ad affrontare il presente processo;
]
Il fatto sarebbe accaduto in un tratto rettilineo della Strada Trullo Lungo in corrispondenza di una intersezione a raso non segnalata presente sulla destra del senso di marcia percorso dal motociclo
Suzuka ed in assenza di vegetazione latistante la carreggiata, in ora diurna ed condizioni di perfetta visibilità reciproca che consentiva a ciascuno dei conducenti protagonisti ( e Parte_1 CP_2
) di scorgere con largo anticipo la presenza ed il sopraggiungere del veicolo antagonista.
[...]
Al conducente il motociclo Suzuka era così possibile notare la Fiat 500 lungo la stradella agricola mentre si avvicinava in retromarcia alla intersezione e, quindi, con comportamento univoco diretto ad immettersi sulla strada Trullo Lungo da egli percorsa.
Il sig. era così nelle condizioni ottimali per prevenire in tempo utile ogni possibile Parte_1
imprudenza da parte del conducente la Fiat 500.
In una fattispecie del tutto simile a quella oggetto del presente processo così ha giudicato la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
{ Si apprende altresì che la zona della intersezione stradale non era connotata da vegetazione lungo i margini delle rispettive carreggiate e che era possibile per ambo i veicoli scorgere la sopravvenienza dell'altro lungo l'arteria stradale percorsa.
[III.- Queste essendo le condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto, occorre innanzitutto delineare il comportamento del conducente diligente e rispettoso delle norme comportamentali disciplinati la circolazione stradale, nonchè delle norme di comune prudenza che, pur non essendo codificate, nondimeno integrano la doverosa condotta del c.d. agente modello, contribuendo così a precisare la c.d. esigibilità dei comportamenti richiedibili all'utente della strada e a delineare a contrariis i comportamenti colposi suscettibili di generare ipotesi di responsabilità.
In un successivo momento l'analisi verificherà la eventuale concordanza o discordanza del comportamento in concreto tenuto dai protagonisti dell'incidente con i parametri-guida così
accertati.
11 Norma fondamentale in materia di circolazione stradale è l'art.141 comma 2 del C.d.S., in forza del quale “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”
Strettamente strumentale all'adempimento del dovere di mantenere il controllo del veicolo, è
l'obbligo di adottare la c.d. velocità prudenziale, moderandola e regolandola in ragione di tutte le circostanze concrete, e con particolare riferimento alle condizioni di tempo, luogo, traffico, clima,
come esige il comma 1 dell'art.141 C.d.S..
I successivi commi 3 e 4 dell'art.141 C.d.S. individuano in modo meramente esemplificativo alcune circostanze in cui è obbligatorio ridurre particolarmente la velocità, in quanto ritenute dal legislatore potenzialmente foriere di pericolo per la circolazione e la incolumità delle persone, secondo una valutazione astratta.
Il concorso cumulativo di più situazioni tra quelle elencate dai commi 3 e 4, rende ancor più rigoroso ed inderogabile l'obbligo di moderare la velocità, riducendola progressivamente in proporzione al numero delle circostanze di pericolo astratto che, in concreto, concorrano simultaneamente.
Per effetto dell'art.142 comma 5 del C.d.S., la c.d. velocità prudenziale, così concretamente individuata in relazione ai parametri fissati dalle precitate norme, opera anche in presenza di limitazioni di velocità imposte dai sensi dell'art.142 commi 1,2 e 3.
La norma deve essere pertanto interpretata nel senso che il rispetto dei suddetti limiti di velocità
fissati ai sensi dei primi tre commi dell'art.142 C.d.S., non esclude affatto l'obbligo di ridurre ulteriormente la velocità sino al limite che, in concreto e avuto riguardo alle disposizioni dell'art.141
C.d.S., risulti adeguato alle esigenze di prevenzione degli incidenti e di tutela della incolumità delle persone: “Ai fini della valutazione della condotta del guidatore di un autoveicolo, il dato concernente la velocità va rapportato non già ai valori numerici in astratto, bensì alla situazione contingente di tempo e di luogo.” (Cass.Civ.Sez.I n.6621 del 18-07-1997, Cass.Civ.Sez.III n.5305 del 01-06-1994).
La stretta strumentalità che lega l'obbligo di adottare la c.d. velocità prudenziale, all'assolvimento
12 dell'obbligo di mantenere il controllo del veicolo al fine di poterne sempre arrestare tempestivamente ed utilmente la corsa, è chiaramente enunciata dal giudice del diritto:
“L'automobilista deve mantenere sempre una velocità che consenta l'arresto della vettura nei limiti dello spazio visivo.”(Cass.Pen.Sez.IV n.12360 del 05-11-1986] (Così il giudice unico dott. RT
NN nella sentenza monocratica emessa il 12 novembre 2004 nel proc.n. 5869/2000 r.g. Tribunale
di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
L'art. 145 del C.d.S. sotto la rubrica “precedenza”, così dispone: “1.- I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. 2.- Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.”
Con la presenza di più indicatori individuati dall'art. 141 del C.d.S., la condotta di guida dell'attore nell'approssimarsi alla intersezione con la Strada Comunale S.Simone proveniente dalla destra del proprio senso di marcia, appare poco conforme ai criteri dettati dalla Legge per il cd conducente modello.
In primo luogo la velocità di marcia pari a 78,94 km orari circa appare decisamente inadeguata e del tutto inadatta ad arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza in caso di ostacolo imprevisto, atteso che il cd spazio di frenata era pari a circa 40 metri e, quindi, non assicurava l'arresto in caso di imprudenza da parte del veicolo proveniente dalla intersezione latistante.
La velocità era inoltre inadeguata anche in relazione all'ora notturna, con assenza di luminosità
naturale ed anche artificiale per difetto di dispositivi di pubblica illuminazione come sembra risultare dagli atti.
La velocità cd prudenziale imposta dalle circostanze era così inferiore al limite di 50km orari che, si apprende dagli atti, sarebbe stato imposto dall'Ente proprietario della Strada Provinciale 48 nel tratto de quo, giusta il disposto dell''art. 142 comma 5 del C.d.S. (“5.- In tutti i casi nei quali sonoo fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.”).
13 L'assenza di vegetazione lungo il margine della carreggiata assicurava comunque all'attore la possibilità di scorgere con ampio anticipo la manovra di avvicinamento alla intersezione da parte della Fiat Punto condotta da ******** e, di conseguenza, verificare se stesse o meno rispettando la precedenza attribuita ai veicoli provenienti dalla Strada Provinciale 48.
Ne consegue che col semplice rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada l'attore avrebbe potuto arrestare in tempo utile la marcia ed evitare ogni impatto con la Controparte_5
dalla propria destra sotto la guida della convenuta che, da par suo, è rimasta CP_6
verosimilmente ingannata dall'assenza all'epoca del sinistro di segnaletica verticale ed orizzontale indicante l'ordine di arresto ai veicoli provenienti dalla Strada Comunale S.Simone in agro di
IS (Ta) ed approssimantesi alla intersezione con la Strada Provinciale 48, onde è stata verosimilmente indotta in buona fede a credere di avere precedenza rispetto alla *********
proveniente dalla propria sinistra, ai sensi e per gli effetti dell'art.145 comma 2 del Codice della
Strada.
IV.- In conclusione deve ritenersi che il fatto si è verificato per colpa e responsabilità dell'attore
******* e, di conseguenza, la domanda attrice deve essere rigettata.} (Così il giudice unico dott.
RT NN nella sentenza monocratica emessa in data 21 aprile 2025 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 4975/ 2022 r.g. Tribunale di Taranto).
In conclusione vi sono elementi fattuali tali da ritenere che il fatto non si sia verificato secondo le allegazioni dell'atto introduttivo del giudizio e che, pertanto, nessuna obbligazione sia sorta a carico della convenuta CP_1
II.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
III.- Le spese di giudizio sono poste a carico dell'attore ai sensi dell'art. 91 cpc.
Nulla invece va stabilito per le spese nei confronti del contumace . Controparte_2
14
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
c) condanna a rifondere spese e competenze di lite in favore della , Parte_1 Controparte_1
liquidandole in euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) nulla per le spese nei confronti di contumace. Controparte_7
Così deciso in Monopoli in data 20 ottobre 2025;
Il giudice dott.RT NN
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La mera violazione di una norma disciplinante la circolazione non è di per sé fonte di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga quale elemento causale rispetto all'evento dannoso.” (Cass.Civ.Sez.III n.12390 del 29-11-1995).
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
RT NN , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta l'11 ottobre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5634 dell'anno 2022
T R A
( ), elettivamente domiciliato presso e nello studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Giuse de Maglie (C.F.: ) dalla quale è rappresentato e difeso come C.F._2
da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma alla via Po Controparte_1 P.IVA_1
20 ed elettivamente domiciliata in Taranto alla via Di Palma 123 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
NI (c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa come da documentazione C.F._3
in atti;
Convenuta
, residente in [...]129 Sava/Torricella n. 74 a Sava (Ta); Controparte_2
Convenuto contumace
Ove all'udienza del 05 settembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 1 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 25 settembre 2025 e del 15 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I.- Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Tribunale di Taranto la Parte_1 [...]
ed il sig. , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3 Controparte_2
[1) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. , proprietario e conducente della Fiat 500 targ. “CH402704”, e che il Sig. Controparte_2
, quale conducente del motociclo Suzuki, subì lesioni fisiche a causa del sinistro de Parte_1
quo;
2) per l'effetto ed ai sensi della normativa vigente, condannare il Sig. e la Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro e per quanto di ragione, CP_4
al pagamento in favore del Sig. della somma che si quantifica e contiene in € Parte_1
300.000,oo per Danno Biologico con ITT ed ITP, spese mediche sostenute e pro futuro, Danno morale e lesa capacità lavorativa, ovvero condannarli al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria, il tutto oltre accessori di legge a far data dal momento del sinistro e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto contenuto in € 300.000,oo;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto
Procuratore antistatario.]
Così argomentava l'attore le proprie richieste processuali:
[ A) Che in data 05/04/2021, alle ore 15,30 circa, in Sava (TA), alla Contrada Trullo Lungo, si verificava un sinistro stradale tra il motociclo UK di colore giallo oro e nero targ. “DE99442”
(assicurato ), di proprietà della Sig.ra e condotto dal Sig. Parte_2 Parte_3 Pt_1
CP_
, e l'auto Fiat 500 di colore blu targ. “CH402704” (assicurata ) di proprietà e condotta
[...]
dal Sig. ; Controparte_2
B) che, nella circostanza descritta, il conducente della Fiat 500 si immetteva incautamente sulla
2 Contrada Trullo Lungo con manovra di retromarcia, sbucando dalla destra rispetto al senso di marcia del motociclo UK, urtando con il proprio spigolo posteriore sinistro la fiancata destra del motociclo UK, il quale percorreva la detta Contrada con direzione Via per Maruggio, tenendo regolarmente la propria destra. Il conducente del UK cercava di mantenere il più possibile il controllo del mezzo nonostante l'impatto, ma cadeva comunque al suolo riversandosi sul lato destro insieme al proprio mezzo;
C) che, a causa del descritto evento, il Sig. , conducente del motociclo Suzuki, subiva Parte_1
lesioni fisiche che lo costringevano a recarsi presso il P.S. di Manduria ove, in prime cure, veniva così refertato: “Frattura pluriframmentaria di radio sx in politrauma della strada con lesioni escoriate mano polso dx e sx, FLC ginocchio dx sottoposta a sutura con vasta lesione escoriata, con prognosi gg. 30”. Il giorno seguente, stante l'acutizzarsi della sintomatologia dolorosa, si recava presso il P.S. del P.O. “SS. Annunziata” di Taranto ove i sanitari di turno gli diagnosticavano
“Frattura chiusa del radio”, con prognosi di 30 gg., e disponevano ricovero presso la Divisione di
Ortopedia del medesimo nosocomio con la seguente diagnosi d'entrata: “Politrauma della strada.
Frattura scomposta pluriframmentaria articolata polso sx, FLC ginocchio dx, ferita abrasa e da impatto multiple. Sospetta frattura gomito dx e coste a dx”. Durante la degenza, veniva sottoposto a vari esami strumentali e veniva dimesso in data 08/04/2021 con la seguente diagnosi definitiva:
“Postumi di politrauma della strada (frattura scomposta pluriframmentaria polso sx), FLC contusa del ginocchio dx, ferite da abrasione e da impatto multiple su arti superiori, frattura dell'arco anteriore dx di III, IV e V costa dx ed infrazione corticale della VII costa di sx, irregolarità capitello radiale dx sospetta frattura” (cartella clinica in atti);
D) che, in data 14/04/2021, l'attore veniva nuovamente ricoverato presso la Divisione di Ortopedia del P.O. “SS. Annunziata” di Taranto con la seguente diagnosi d'entrata: “Frattuta scomposta polso sx in trattamento”. Durante la degenza, in data 16/04/2021, veniva sottoposto ad Intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con placca e viti polso sx e veniva dimesso il
17/04/2021 con la seguente diagnosi definitiva: “Frattura epifisi distale radio ed ulna sx;
infrazione capitello radiale gomito dx” (cartella clinica in atti);
3 E) che, in data 26/04/2021, il Sig. veniva nuovamente ricoverato presso la Divisione di Pt_1
Ortopedia del P.O. “SS. Annunziata” di Taranto con la seguente diagnosi d'entrata: “Esiti infetti di intervento chirurgico polso sx”. Durante la degenza, in data 03/05/2021, veniva sottoposto ad
Intervento chirurgico di rimozione dispositivo impianto chirurgico di radio ed ulna – toilette chirurgica e, in data 13/05/2021, ad Intervento chirurgico di applicazione di fissatore esterno radio ed ulna per poi essere dimesso il 14/05/2021 con la seguente diagnosi definitiva: “Infezione in esiti di intervento chirurgico polso sx” (cartella clinica in atti);
F) che, in data 07/06/2021, l'attore veniva nuovamente ricoverato presso la Divisione di Ortopedia del P.O. “SS. Annunziata” di Taranto con la seguente diagnosi di ingresso: “Esiti di frattura polso sx con infezione e rimozione MDS”. Durante la degenza, in data 10/06/2021, veniva sottoposto ad
Intervento chirurgico di rimozione fissatore esterno, liberazione tendine flessore del carpo e stabilizzazione ARUD con vite e veniva dimesso il 14/06/2021 con la seguente diagnosi definitiva:
“Esiti di frattura polso sx con infezione pregressa” (cartella clinica in atti);
G) che, a seguito dell'intero decorso medico, corredato da esami strumentali, il Sig. Parte_1
si sottoponeva a varie visite specialistiche, tra cui quella presso il Dott. Specialista Persona_1
in Ortopedia e Traumatologia, con studio in Palagiano (TA), e presso il Dott. , Persona_2
Specialista in Ortopedia e Traumatologia – Chirurgia della mano – Artroscopia dell'Arto Superiore
– Microchirurgia, con studio in Forlì, il quale proponeva un 1° intervento chirurgico di revisione articolare radio-ulnare al polso sinistro per rimozione vite metallica, osteotomia per resezione testa ulnare e ricostruzione capsulo-legamentosa regione ulnare, che veniva poi eseguito in data
17/12/2021 presso “Ospedali Privati di Forlì”;
H) che , infine, in data 24/01/2022, veniva visitato dal Dott. , Parte_1 Persona_3
Specialista in Medicina Legale e delle con studio in Carosino (TA), il quale stilava CP_3
relazione medico-legale e così concludeva: “Frattura scomposta pluriframmentaria polso sx trattata con placca e viti e complicata da successiva infezione articolare post-operatoria con successivo intervento di rimozione dei mezzi di sintesi ed applicazione FE poi ancora rimosso con applicazione di vite radio-ulnare per blocco completo della RUD per descritta lussazione della
4 radio-ulnare con attuale quadro di totale blocco della prono-supinazione aggravate da anchilosi totale della flesso-estensione FLC contusa del ginocchio dx, ferite da abrasione e da impatto multiple su arti superiori;
Frattura dell'arco anteriore dx di III, IV e V costa dx ed infrazione corticale della VII costa di sx, Infrazione capitello radiale dx”, con un danno biologico permanente nella misura del 37%, una ITT di mesi 2, una ITP di mesi 1 al 75%, una ITP di mesi 4 al 50% e una
ITP di mesi 2 al 25%;
I) che risulta essere operaio agricolo;
Parte_1
L) che il Dott. stabiliva che il Danno biologico subito dallo ha una incidenza totale Per_3 Pt_1
sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Relazione); pertanto, si chiede che venga liquidato il danno da lesa capacità lavorativa specifica e/o generica o in alternativa l'applicazione dell'appesantimento del punto di biologico;
M) che il totale risarcitorio spettante all'attore – comprese spese mediche sostenute di € 9.256,oo, spese mediche pro futuro (si deposita un preventivo di € 8.167,oo per prossimo intervento, con riserva di depositare la relativa fattura ed altre fatture per spese mediche pro futuro), danno morale e lesa capacità lavorativa specifica e/o generica - conduce ad un importo che si quantifica e contiene in €
300.000,oo, calcolato sulle Tabelle del Tribunale di Milano;
l'esatta quantificazione, tuttavia, si demanda all'espletande CTU, medica e contabile, che fin da ora si invocano;
N) che, nonostante PEC del 18/05/2021 di costituzione in mora con allegato modello CAI e indicazione testimoni inviata sia alla sia alla Reale Mutua Ass.ni, di E-mail dello CP_1
02/03/2022 di invio alla delle dichiarazioni stragiudiziali dei Sigg. e CP_1 Parte_1
ed altri documenti, di PEC alla del 18/03/2022 di invio Parte_4 CP_1
della documentazione medica, la non ottemperava al pagamento di quanto dovuto. ] CP_1
Si costituiva con comparsa di risposta la spa rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
[“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare la domanda perché infondata in fratto e in diritto;
vittoria nelle spese e competenze di giudizio.]
Così argomentava la le proprie richieste processuali: Controparte_3
5 [ Qui ritenuto impugnativamente tutto quanto dedotto dal sig. nell'atto di citazione Parte_1
notificato il 3 ottobre 2022, con la presente si costituisce in giudizio la la quale Controparte_1
osserva e deduce:
a) dichiara sin da subito, come d'altronde ha già fatto nella fase stragiudiziale, di nutrire CP_1
seri dubbi sul reale accadimento del sinistro per cui è causa. I dubbi sono sorti sia dalle relazione tecniche esperite dalla Compagnia nella fase stragiudiziale che a seguito dei comportamenti poco collaborativi (a dir poco) assunti dalle parti coinvolte, nonché, infine, dalla elevata sinistrosità
(termine orribile) che ha visto coinvolti i soggetti, in senso lato come meglio appresso si vedrà, interessati al presente processo. Un'ultima anomalia che si intende sottoporre all'attenzione del
Tribunale riguarda il fatto che, nonostante l'incidente sia stato di una certa entità, non fu chiesto l'intervento di alcuna Autorità di Polizia al fine di redigere il verbale dell'accaduto ed eseguire i primi rilievi sul fatto;
b) Si inizierà dalla fine e cioè dall'elevato numero di sinistri. La deducente, come solitamente accade in simili situazioni, ha eseguito le visure sul casellario ANIA al fine di verificare i precedenti sinistri nei quali risultano interessate le parti in causa. Dalla visura è risultato che il sig. Controparte_2
risulta essere stato protagonista di ben sette incidenti stradali dal 2015 al 2021, più di uno all'anno.
Appena più complesso è il discorso che deve farsi per l'attore o, meglio, per la proprietaria del ciclomotore alla cui guida si trovava. Ha affermato il sig. (cap. A della citazione) che Pt_1
l'incidente si verificò nel mentre era alla guida del ciclomotore UK tg DE 99442 di proprietà della sig.ra Orbene dalla visura ANIA eseguita sui precedenti sinistri che hanno Parte_3
interessato la sig.ra è risultato che la stessa dal 2012 al 2021 è rimasta coinvolta in 19 Pt_3
incidente stradali, davvero troppi per chiunque si trovi a percorrere direttamente o concedendo l'uso dei propri mezzi di locomozione ad altre persone. Tale circostanza non può non allertare chiunque si trovi ad affrontare il presente processo;
c) Deve poi osservarsi che la sig.ra interpellata dal Geom. tecnico Pt_3 Persona_4
incaricato da di procedere all'ispezione della moto UK, dichiarava di non essere più CP_1
in possesso del mezzo senza però indicare chi fosse il nuovo proprietario e che comunque era stato
6 riparato. In ogni caso dava la propria disponibilità ad inviare le fotografie del ciclomotore
Per_ danneggiato che venivano poi effettivamente inviate al Geom. dall'Avv. Ferretti De Virgiliis.
Dalle foto tuttavia non è ricavabile il numero di telaio e pertanto non vi è certezza che il motociclo danneggiato sia proprio quello riprodotto, così come non vi sono fotogrammi riproducenti il mezzo riparato né è stata fornita fattura delle riparazioni. In buona sostanza si verte nell'incertezza più totale;
Per_ d) Ma in realtà vi è di più. Come scritto dal Geom. nella relazione che si produce unitamente alle foto fornite da controparte, non sono visibili i punti d'urto tra i veicoli tanto da non potersi distinguere quello prodotto dal (presunto) impatto con la Fiat 500 del convenuto da quelli derivati dalla strisciata sull'asfalto. Non vi è quindi nemmeno decisiva prova in ordine all'impatto che la moto avrebbe subito da parte della vettura del convenuto;
e) Gli accertamenti del tecnico non si sono però fermati ed è stata esaminata anche la vettura del convenuto . Anche il sig. ha dichiarato che la vettura era stata riparata con la CP_2 CP_2
sostituzione del paraurti posteriore e del fanalino posteriore sinistro senza però mostrare alcun documento fiscalmente valido attestante l'esborso occorso per il ripristino dell'auto né fotografia alcuna del mezzo danneggiato. Sta di fatto però che, nonostante la dichiarata riparazione, era ed è ancora visibile una lievissima entroflessione del parafango sinistro della Fiat 500 in corrispondenza del fanale che lo stesso sig. ha indicato essere il punto di contatto tra i mezzi;
CP_2
f) Premesso che non si comprende come possa essere stata riparata l'auto senza intervento alcuno al fine di ripristinare il parafango posteriore, gli è che il punto di contatto indicato dal convenuto si trova ad un'altezza compresa tra cm 62 e cm 44 misurati dal piano stradale che non coincide affatto con un presunto impatto con la moto;
g) Per quanto innanzi si contesta recisamente la compatibilità e la riferibilità dei danni presenti e non presenti sui mezzi con la dinamica dell'incidente. Si chiede pertanto che il Tribunale disponga ctu meccanica volta a verificare la compatibilità e la riferibilità dei danni presenti sui veicoli con la dinamica del sinistro dedotta nell'atto di citazione;
7 h) Si contesta comunque recisamente anche il quantum debeatur. In primo luogo si fa presente non esservi chiarezza in ordine al nesso causale tra l'evento e le lesioni considerato inoltre che il danno alla persona lamentato dai sig. può essere dipeso da una serie infinita di eventi diversi dal Pt_1
sinistro stradale o, per rimanere nell'ambito degli incidenti stradali, dalla semplice caduta al suolo del ciclomotore e del suo conducente senza intervento alcuno da parte del mezzo del convento (che si tratti della dinamica più probabile ?);
i) A quanto detto deve aggiungersi che la storia clinica non è completa né congruente dato che in occasione della visita medica disposta dalla deducente l'attore dichiarò di essere stato ricoverato lo stesso giorno del sinistro presso l'Ospedale di Manduria ma al Dott. , medico Persona_5
incaricato dalla deducente di eseguire la perizia sullo stato fisico del sig. , non fu mostrato Pt_1
alcun certificato attestante il detto ricovero che peraltro non è stato prodotto nemmeno nel presente giudizio. Risulta invece esibito quello relativo al ricovero eseguito il giorno successivo al sinistro presso l'Ospedale di Taranto. Manca evidentemente qualche passaggio;
l) In ogni caso il danno alla persona effettivamente subito dall'attore fu di gran lunga più modesto rispetto a quanto prospettato nell'atto di citazione tanto che si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto in ordine alla natura e all'entità delle lesioni con particolare riferimento agli esiti permanenti che il sig. ha dichiarato essere residuati a suo carico e alla durata della malattia Pt_1
in quanto palesemente esagerata. Si impugna e contesta pertanto, sempre e solo per completezza di difesa, anche la relazione di parte del Dott. che non appare corretta nei presupposti Persona_3
e nelle conclusioni. A tal proposito deve ancora aggiungersi l'assoluta incongruenza del preventivo di spesa per il futuro intervento cui il sig. ha dichiarato di volersi sottoporre;
peraltro, in tal Pt_1
caso, andrebbero completamente rivisti in evidente netta dimìnuzione gli esiti permanenti alla luce dell'indubbio miglioramento che il danneggiato otterrebbe proprio a seguito dell'intervento;
m) In ogni caso, gli esiti permanenti residuati a carico dell'attore rilevano esclusivamente quale danno biologico non incidendo in alcun modo sulla capacità lavorativa dell'attore e non avendo quindi prodotto alcun danno di natura patrimoniale né emergente né futuro. A tal proposito si osserva che l'attore ha semplicemente dichiarato ma non provato la propria attività lavorativa così come il
8 reddito percepito. Ne consegue che la somma richiesta a titolo risarcitorio, senza peraltro le singole specifiche delle voci di danno e del conseguente risarcimento richiesto, appare completamente infondata e più che altro suggestiva;
n) Un'ultima notazione deve farsi in ordine alla prova per testi ex adverso richiesta e in particolare alla indicazione dei testi da escutere. Il sig. , in quanto assicurato con in data CP_2 CP_4
16 aprile 2021 ha depositato il modulo CAI che si produce al fine di denunziare il (presunto) sinistro per cui è causa. Il modulo, del tutto generico ed incompleto e che comunque si impugna e contesta, sembra essere stato sottoscritto da due persone anche se la prima firma è poco leggibile. Sta di fatto che nel modulo, nell'apposito spazio dedicato, non appaiono le generalità di alcun testimone e tale circostanza è incomprensibile laddove si consideri semplicemente il fatto che il dopo CP_2
l'incidente era in perfetta salute e quindi la persona quanto più indicata possibile a raccogliere le generalità dei testi. Il fatto è ancora più evidente se si considera che il modulo CAI è a doppia firma e che pertanto l'attore ne ha consentito l'utilizzo in forma a suo dire incompleta. Si tratta in sostanza della ennesima incongruenza che permea l'intera vicenda. Ci si oppone pertanto all'ammissione della prova ex adverso richeista;
o) Qualora il Tribunale dovesse disporre la ctu meccanica che la deducente ha chiesto e quella medica, al deducente fa riserva di nominare i propri consulenti;
]
non si costituiva. Controparte_2
Motivi della decisione
I.- Nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (C.A.I.) non appaiono indicati i nomi di persone presenti che avrebbero potuto riferire sui fatti.
Sui luoghi del presunto incidente non sarebbe stato effettuato alcun intervento né della Polizia né dei
Servizi Sanitari.
Sebbene l'uso dei telefoni cellulari ponga chiunque, e quindi anche i protagonisti, in condizione di realizzare con immediatezza riproduzioni fotografiche di luoghi e cose, non sono state prodotte quelle effigianti la situazione dei veicoli nelle immediatezze dell'accaduto, con ben in evidenza le lesioni
9 che avrebbero subito a seguito del presunto incidente.
Ugualmente non sembrano prodotti documenti quali fatture, bonifici bancari, estratti di conto corrente, ricevute fiscali, idonei comunque ad attestare l'esecuzione effettiva delle riparazioni che sarebbero avvenute senza consentire l'intervento e la verifica tempestiva da parte del personale incaricato dalla . Parte_5
Dalla dichiarazione spontanea resa da si apprende che sarebbe stato accompagnato Parte_1
al Pronto Soccorso, mentre nella documentazione di accettazione si da atto del suo arrivo in autonomia.
Sempre dalla dichiarazione spontanea di ed anche da quella del sig. non Parte_6 Per_6
si evince cosa sarebbe accaduto al motociclo Suzuka, ovverosia se, stante l'accompagnamento al
Pronto Soccorso del sig. allegato da questi nella sua dichiarazione, il veicolo sarebbe stato Pt_1
abbandonato lungo la strada Trullo Lungo o preso in consegna e custodia da altre persone, atteso che non risulta essere stato attivato il soccorso stradale.
I protagonisti della vicenda, si apprende dalla comparsa di costituzione della convenuta, sarebbero eccessivamente predisposti alla sinistrosità stradale:
[b) Si inizierà dalla fine e cioè dall'elevato numero di sinistri. La deducente, come solitamente accade in simili situazioni, ha eseguito le visure sul casellario ANIA al fine di verificare i precedenti sinistri nei quali risultano interessate le parti in causa. Dalla visura è risultato che il sig. Controparte_2
risulta essere stato protagonista di ben sette incidenti stradali dal 2015 al 2021, più di uno all'anno.
Appena più complesso è il discorso che deve farsi per l'attore o, meglio, per la proprietaria del ciclomotore alla cui guida si trovava. Ha affermato il sig. (cap. A della citazione) che Pt_1
l'incidente si verificò nel mentre era alla guida del ciclomotore UK tg DE 99442 di proprietà della sig.ra Orbene dalla visura ANIA eseguita sui precedenti sinistri che hanno Parte_3
interessato la sig.ra è risultato che la stessa dal 2012 al 2021 è rimasta coinvolta in 19 Pt_3
incidente stradali, davvero troppi per chiunque si trovi a percorrere direttamente o concedendo l'uso dei propri mezzi di locomozione ad altre persone. Tale circostanza non può non allertare chiunque
10 si trovi ad affrontare il presente processo;
]
Il fatto sarebbe accaduto in un tratto rettilineo della Strada Trullo Lungo in corrispondenza di una intersezione a raso non segnalata presente sulla destra del senso di marcia percorso dal motociclo
Suzuka ed in assenza di vegetazione latistante la carreggiata, in ora diurna ed condizioni di perfetta visibilità reciproca che consentiva a ciascuno dei conducenti protagonisti ( e Parte_1 CP_2
) di scorgere con largo anticipo la presenza ed il sopraggiungere del veicolo antagonista.
[...]
Al conducente il motociclo Suzuka era così possibile notare la Fiat 500 lungo la stradella agricola mentre si avvicinava in retromarcia alla intersezione e, quindi, con comportamento univoco diretto ad immettersi sulla strada Trullo Lungo da egli percorsa.
Il sig. era così nelle condizioni ottimali per prevenire in tempo utile ogni possibile Parte_1
imprudenza da parte del conducente la Fiat 500.
In una fattispecie del tutto simile a quella oggetto del presente processo così ha giudicato la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
{ Si apprende altresì che la zona della intersezione stradale non era connotata da vegetazione lungo i margini delle rispettive carreggiate e che era possibile per ambo i veicoli scorgere la sopravvenienza dell'altro lungo l'arteria stradale percorsa.
[III.- Queste essendo le condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto, occorre innanzitutto delineare il comportamento del conducente diligente e rispettoso delle norme comportamentali disciplinati la circolazione stradale, nonchè delle norme di comune prudenza che, pur non essendo codificate, nondimeno integrano la doverosa condotta del c.d. agente modello, contribuendo così a precisare la c.d. esigibilità dei comportamenti richiedibili all'utente della strada e a delineare a contrariis i comportamenti colposi suscettibili di generare ipotesi di responsabilità.
In un successivo momento l'analisi verificherà la eventuale concordanza o discordanza del comportamento in concreto tenuto dai protagonisti dell'incidente con i parametri-guida così
accertati.
11 Norma fondamentale in materia di circolazione stradale è l'art.141 comma 2 del C.d.S., in forza del quale “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.”
Strettamente strumentale all'adempimento del dovere di mantenere il controllo del veicolo, è
l'obbligo di adottare la c.d. velocità prudenziale, moderandola e regolandola in ragione di tutte le circostanze concrete, e con particolare riferimento alle condizioni di tempo, luogo, traffico, clima,
come esige il comma 1 dell'art.141 C.d.S..
I successivi commi 3 e 4 dell'art.141 C.d.S. individuano in modo meramente esemplificativo alcune circostanze in cui è obbligatorio ridurre particolarmente la velocità, in quanto ritenute dal legislatore potenzialmente foriere di pericolo per la circolazione e la incolumità delle persone, secondo una valutazione astratta.
Il concorso cumulativo di più situazioni tra quelle elencate dai commi 3 e 4, rende ancor più rigoroso ed inderogabile l'obbligo di moderare la velocità, riducendola progressivamente in proporzione al numero delle circostanze di pericolo astratto che, in concreto, concorrano simultaneamente.
Per effetto dell'art.142 comma 5 del C.d.S., la c.d. velocità prudenziale, così concretamente individuata in relazione ai parametri fissati dalle precitate norme, opera anche in presenza di limitazioni di velocità imposte dai sensi dell'art.142 commi 1,2 e 3.
La norma deve essere pertanto interpretata nel senso che il rispetto dei suddetti limiti di velocità
fissati ai sensi dei primi tre commi dell'art.142 C.d.S., non esclude affatto l'obbligo di ridurre ulteriormente la velocità sino al limite che, in concreto e avuto riguardo alle disposizioni dell'art.141
C.d.S., risulti adeguato alle esigenze di prevenzione degli incidenti e di tutela della incolumità delle persone: “Ai fini della valutazione della condotta del guidatore di un autoveicolo, il dato concernente la velocità va rapportato non già ai valori numerici in astratto, bensì alla situazione contingente di tempo e di luogo.” (Cass.Civ.Sez.I n.6621 del 18-07-1997, Cass.Civ.Sez.III n.5305 del 01-06-1994).
La stretta strumentalità che lega l'obbligo di adottare la c.d. velocità prudenziale, all'assolvimento
12 dell'obbligo di mantenere il controllo del veicolo al fine di poterne sempre arrestare tempestivamente ed utilmente la corsa, è chiaramente enunciata dal giudice del diritto:
“L'automobilista deve mantenere sempre una velocità che consenta l'arresto della vettura nei limiti dello spazio visivo.”(Cass.Pen.Sez.IV n.12360 del 05-11-1986] (Così il giudice unico dott. RT
NN nella sentenza monocratica emessa il 12 novembre 2004 nel proc.n. 5869/2000 r.g. Tribunale
di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano).
L'art. 145 del C.d.S. sotto la rubrica “precedenza”, così dispone: “1.- I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. 2.- Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.”
Con la presenza di più indicatori individuati dall'art. 141 del C.d.S., la condotta di guida dell'attore nell'approssimarsi alla intersezione con la Strada Comunale S.Simone proveniente dalla destra del proprio senso di marcia, appare poco conforme ai criteri dettati dalla Legge per il cd conducente modello.
In primo luogo la velocità di marcia pari a 78,94 km orari circa appare decisamente inadeguata e del tutto inadatta ad arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza in caso di ostacolo imprevisto, atteso che il cd spazio di frenata era pari a circa 40 metri e, quindi, non assicurava l'arresto in caso di imprudenza da parte del veicolo proveniente dalla intersezione latistante.
La velocità era inoltre inadeguata anche in relazione all'ora notturna, con assenza di luminosità
naturale ed anche artificiale per difetto di dispositivi di pubblica illuminazione come sembra risultare dagli atti.
La velocità cd prudenziale imposta dalle circostanze era così inferiore al limite di 50km orari che, si apprende dagli atti, sarebbe stato imposto dall'Ente proprietario della Strada Provinciale 48 nel tratto de quo, giusta il disposto dell''art. 142 comma 5 del C.d.S. (“5.- In tutti i casi nei quali sonoo fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.”).
13 L'assenza di vegetazione lungo il margine della carreggiata assicurava comunque all'attore la possibilità di scorgere con ampio anticipo la manovra di avvicinamento alla intersezione da parte della Fiat Punto condotta da ******** e, di conseguenza, verificare se stesse o meno rispettando la precedenza attribuita ai veicoli provenienti dalla Strada Provinciale 48.
Ne consegue che col semplice rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada l'attore avrebbe potuto arrestare in tempo utile la marcia ed evitare ogni impatto con la Controparte_5
dalla propria destra sotto la guida della convenuta che, da par suo, è rimasta CP_6
verosimilmente ingannata dall'assenza all'epoca del sinistro di segnaletica verticale ed orizzontale indicante l'ordine di arresto ai veicoli provenienti dalla Strada Comunale S.Simone in agro di
IS (Ta) ed approssimantesi alla intersezione con la Strada Provinciale 48, onde è stata verosimilmente indotta in buona fede a credere di avere precedenza rispetto alla *********
proveniente dalla propria sinistra, ai sensi e per gli effetti dell'art.145 comma 2 del Codice della
Strada.
IV.- In conclusione deve ritenersi che il fatto si è verificato per colpa e responsabilità dell'attore
******* e, di conseguenza, la domanda attrice deve essere rigettata.} (Così il giudice unico dott.
RT NN nella sentenza monocratica emessa in data 21 aprile 2025 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 4975/ 2022 r.g. Tribunale di Taranto).
In conclusione vi sono elementi fattuali tali da ritenere che il fatto non si sia verificato secondo le allegazioni dell'atto introduttivo del giudizio e che, pertanto, nessuna obbligazione sia sorta a carico della convenuta CP_1
II.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
III.- Le spese di giudizio sono poste a carico dell'attore ai sensi dell'art. 91 cpc.
Nulla invece va stabilito per le spese nei confronti del contumace . Controparte_2
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P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
c) condanna a rifondere spese e competenze di lite in favore della , Parte_1 Controparte_1
liquidandole in euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
d) nulla per le spese nei confronti di contumace. Controparte_7
Così deciso in Monopoli in data 20 ottobre 2025;
Il giudice dott.RT NN
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La mera violazione di una norma disciplinante la circolazione non è di per sé fonte di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga quale elemento causale rispetto all'evento dannoso.” (Cass.Civ.Sez.III n.12390 del 29-11-1995).