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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15939 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
visto il ricorso depositato dall'amministratore di sostegno AVV. Parte_1 in data 24.4.2024 in relazione all'attività svolta dalla nomina al 31.12.2023; visto l'art. 379 cc che esplicita la volontà del legislatore di prevedere una " equa indennità" piuttosto che una " retribuzione" , coerente con la disposizione secondo cui l'ufficio è gratuito e quindi la natura dell'indennità è meramente compensativa, essendo diretta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore nell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti (C. Cost. n.1073/88); osservato che l'incarico conferito nell'odierna amministrazione ha contenuto del tutto analogo a quello svolto in altri casi dai familiari del beneficiario, privi di particolare qualifica professionale;
viste le numerose e contraddittorie pronunce delle commissioni Tributarie in merito all'inquadramento dell'indennità ai fini fiscali, nonché la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 15.04.2021, si rimette al Professionista/Amministratore di sostegno, unico responsabile nei confronti del Fisco, la responsabilità in merito all'inquadramento fiscale, con sequenziale liquidazione dell'indennità “oltre accessori se ed in quanto dovuti”; tenuto conto della modesta entità del patrimonio, della consistente posizione debitoria e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta;
LIQUIDA all'amministratore di sostegno avv. - per l'attività svolta dal Parte_1 18/7/2023 fino al 31.12.2023 in favore della beneficiaria - la somma di Euro 400,00, oltre accessori se ed in quanto dovuti, a carico dell'eredità. Decreto immediatamente esecutivo ex art.473 ter c.p.c. Bologna, 10/10/2025 Il GT RI D'Addabbo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
visto il ricorso depositato dall'amministratore di sostegno AVV. Parte_1 in data 24.4.2024 in relazione all'attività svolta dalla nomina al 31.12.2023; visto l'art. 379 cc che esplicita la volontà del legislatore di prevedere una " equa indennità" piuttosto che una " retribuzione" , coerente con la disposizione secondo cui l'ufficio è gratuito e quindi la natura dell'indennità è meramente compensativa, essendo diretta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore nell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti (C. Cost. n.1073/88); osservato che l'incarico conferito nell'odierna amministrazione ha contenuto del tutto analogo a quello svolto in altri casi dai familiari del beneficiario, privi di particolare qualifica professionale;
viste le numerose e contraddittorie pronunce delle commissioni Tributarie in merito all'inquadramento dell'indennità ai fini fiscali, nonché la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 15.04.2021, si rimette al Professionista/Amministratore di sostegno, unico responsabile nei confronti del Fisco, la responsabilità in merito all'inquadramento fiscale, con sequenziale liquidazione dell'indennità “oltre accessori se ed in quanto dovuti”; tenuto conto della modesta entità del patrimonio, della consistente posizione debitoria e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta;
LIQUIDA all'amministratore di sostegno avv. - per l'attività svolta dal Parte_1 18/7/2023 fino al 31.12.2023 in favore della beneficiaria - la somma di Euro 400,00, oltre accessori se ed in quanto dovuti, a carico dell'eredità. Decreto immediatamente esecutivo ex art.473 ter c.p.c. Bologna, 10/10/2025 Il GT RI D'Addabbo