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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5765 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Terza Sezione Civile Sezione specializzata in materia di imprese riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Ilaria Grimaldi Giudice
Francesca Reale Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29730/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “Cause in materia di rap- porti societari - Sez. Spec. Impresa”, e vertente
TRA
con sede legale in Napoli, al Parte_1 Controparte_1 [...]
(C.F. e P.IVA , in persona del proprio legale CP_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCO FIM-
MANO', ANTONIO CIMMINO e VALENTINA PICASCIA;
E
, nata a [...] l'[...] (C.F.: CP_3 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO DOMENICO C.F._1
MASSARA e FILIPPO MASSARA
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 <È presente per parte opponente l'Avv. Vittoria Salvato per delega del pro- curatore costituito, la quale conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei pre- cedenti verbali di udienza.
È altresì presente per parte opposta l'Avv. Carlo Domenico Massara, il quale si oppone alle avverse istanze e conclude chiedendo l'accoglimento delle do- mande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza. Si riporta in ogni caso alle conclusioni rassegnate nella memoria ex articolo 183 numero 1.
Entrambi i procuratori chiedono l'assegnazione della causa a sentenza>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
⧫ Il decreto ingiuntivo n. 7814/2022 del 27.10.2022 emesso da questo
Tribunale su istanza di contro CP_3 Parte_1
Con ricorso proposto al Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 633 e seguen- ti del codice di procedura civile, , nella sua qualità di socia del- CP_3
la assumeva di essere creditrice nei confronti di detta società Parte_1
per il complessivo importo di € 133.440,00, a titolo di utili non corrisposti relativi all'esercizio chiuso al 31.12.2017 (per € 80.000,00) e all'esercizio chiuso al 31.12.2018 (per € 53.440,00), deliberati dall'assemblea dei soci, rispettivamente, in data 24.09.2018 e 01.07.2019. Chiedeva, pertanto, che venisse ingiunto ad il pagamento della predetta somma, oltre Parte_1
interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/02 decorrenti dalla delibera di approvazione di ciascun bilancio, ovvero, in via subordinata, interessi mo- ratori ai sensi dell'art. 1284 c.c. co. VI, o interessi legali e svalutazione mo- netaria dalla data di approvazione di ciascun bilancio fino al soddisfo, oltre
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 le spese della procedura.
Il provvedimento, concesso da questo Tribunale con decreto ingiuntivo n.
7814/2022 del 27.10.2022 (R.G. n. 16785/2022), veniva ritualmente notifi- cato alla a mezzo P.E.C. in data 28.10.2022. Parte_1
⧫ L'opposizione proposta dalla Parte_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo P.E.C. in data
07.12.2022, proponeva opposizione, deducendo, in via pre- Parte_1
liminare e assorbente, l'improponibilità e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del divieto di frazionamento del credito da parte di
. L'opponente sosteneva che avesse operato in CP_3 CP_3
spregio dei canoni di correttezza e buona fede contrattuale, abusando dello strumento processuale. Ciò in quanto, per il medesimo diritto di credito re- lativo alla distribuzione dei dividendi, aveva già agito in sede CP_3
monitoria (R.G. n. 21680/2018; D.I. n. 6455/2018 del 07.08.2018) per i di- videndi relativi al bilancio al 31.12.2014. eccepiva che Parte_1 [...]
avrebbe potuto (o dovuto) formulare una reconventio reconven- Parte_2
tionis nella precedente opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n.
27576/2018) o precisare la propria domanda includendo gli ulteriori divi- dendi (bilancio al 31.12.2017 e 31.12.2018), già deliberati o comunque ma- turati in pendenza di quel giudizio.
La società opponente deduceva altresì la sussistenza di un proprio
contro
- credito nei confronti di , ammontante a € 1.457.108,83, deri- CP_3
vante da erogazioni/finanziamenti effettuati tra il 15.09.2006 e il
04.05.2016 e regolarmente registrati in contabilità come "Crediti Vs soci".
L'opponente chiedeva, pertanto, la sospensione del presente giudizio ai
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 sensi dell'art. 295 c.p.c., attesa la pendenza del procedimento R.G. n.
3177/2022 innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, volto all'accertamento di tale controcredito, e la conseguente connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti. In ogni caso, eccepiva la compensazione, integrale o par- ziale, ai sensi dell'art. 1243 c.c. co. 2, tra il credito vantato da CP_3
in sede monitoria e il proprio maggiore credito.
Alla luce dei fatti sopra descritti, la società opponente così concludeva in ci- tazione: <1. dichiarare, per le ragioni di cui narrativa, improcedibile, e/o nullo il decreto ingiuntivo n. 7814/2022 reso in data 28.10.2022 e, per
l'effetto, revocare lo stesso con ogni conseguente effetto di legge;
2. sospende- re, ed anche previa sospensione del d.i. n. 7814/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio, attesa la pendenza, del procedimento
r.g. n. 3177/2022 – Corte d'Appello di Napoli - Giudice Dott. Pica- con prossi- ma udienza fissata alla data del 13.12.2022; 3. in ogni caso, dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c., il d.i. opposto e, per l'effetto, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
4. accertare e dichiarare che la
IG.ra ha operato in violazione dei più elementari canoni di correttezza CP_3
e buona fede contrattuale, determinando, in tal senso, la improponibilità e/o improcedibilità della domanda giudiziale proposta;
5. accertare e dichiarare intervenuta la compensazione, integrale e/o parziale, del credito vantato in sede monitoria da parte della sig.ra , ai sensi e per gli effetti CP_3
dell'art. 1243 c.c. co. 2, con il maggior credito vantato dalla società Parte_1
6. condannare controparte al pagamento in favore dell'attore, delle
[...]
spese e dei compensi del presente giudizio, oltre oneri di legge e con attribu- zione ai procuratori anticipatari, secondo il criterio della soccombenza>>.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 ⧫ La costituzione in giudizio di CP_3
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giu- CP_3
dizio, contestando in fatto e in diritto l'opposizione e qualificandola come dilatoria e temeraria, anche in ragione della fissazione della prima udienza a distanza di oltre cinque mesi dalla notifica dell'atto di citazione.
L'opposta negava la sussistenza della lamentata parcellizzazione del credi- to, chiarendo che gli utili oggetto del decreto ingiuntivo opposto si riferiva- no a esercizi successivi (2017 e 2018) rispetto a quelli del precedente de- creto ingiuntivo (2014) e che, al momento del deposito del primo ricorso, i crediti in oggetto non erano ancora insorti e maturati. Evidenziava, inoltre,
l'infondatezza dell'eccezione di compensazione e l'inesistenza del
contro
- credito vantato da in quanto tale pretesa era già stata riget- Parte_1
tata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 6347/2022 del 23.06.2022. Per
l'effetto, sosteneva che il presunto credito di non fosse certo, Parte_1
liquido ed esigibile, come richiesto dall'art. 1243 c.c. Contestava, inoltre, la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ribadendo che tale istanza era già stata esaminata e rigettata dal Giudice Istruttore con ordinanza del 14.07.2023, e che non ricorreva il presupposto della pregiu- dizialità tra i giudizi. ribadiva che non aveva CP_3 Parte_1
minimamente contestato l'esistenza o l'entità del credito da lei vantato, il quale era documentalmente provato dalle scritture contabili della stessa società. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. o, in via subordinata, l'emis- sione di ordinanza di ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. ovvero dell'art. 186 ter c.p.c. , in- CP_3
fine, contestava l'operato dell'organo di gestione di accusan- Parte_1
dolo di perseguire gli interessi del socio di maggioranza e di Parte_3
danneggiare i soci di minoranza, negando il pagamento degli utili pacifica- mente distribuiti nonostante i profitti della società. Chiedeva, quindi, il ri- getto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vit- toria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, in assenza di ulteriori istanze istruttorie, veniva assegnata a senten- za, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
⧫ Verifiche preliminari. La non contestazione del fatto costitutivo del credito
In punto di rito, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione proposta dalla , stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 Parte_1
cpc. Invero, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 28 ottobre 2022, mentre la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata il successivo 7 dicembre 2022. L'opponente si è poi costituita tempestivamente in giudizio
(per effetto della proroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art 155 cpc) in data
19.12.2022
Nel merito, è opportuno sottolineare che l'opposizione al decreto ingiun- tivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di co- gnizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di atto- re) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assu- me posizione sostanziale di convenuto). Conseguentemente, in base ai prin-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 cipi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, incombe al credito- re opposto l'onere di fornire la prova del proprio credito, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Nel caso di specie, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.
7814/2022) deriva dai dividendi deliberati con i verbali di assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci di esercizio al 31.12.2017 e 31.12.2018, per l'importo complessivo di Euro 133.440,00. È pacifico, e non contestato dalla società opponente né l'esistenza del fatto costitutivo, Parte_1
né l'entità di tale credito, come emerge dagli atti. Il credito si fonda sulle scritture contabili della stessa e sulle delibere assembleari, Parte_1
fatti questi provati "per tabulas" e, in quanto non contestati, resi incontro- versi ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Si rammenta che i bilanci regolarmente ap- provati dall'assemblea, come noto, hanno efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci e costituiscono piena prova dei crediti della società verso gli stessi, qualora chiaramente indicati.
⧫ L'eccezione di “frazionamento del credito”
La società opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per il fra- zionamento del credito, asserendo che il credito avrebbe dovuto essere azionato nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (D.I. n.
6455/2018, R.G. n. 21670/2018), concernente dividendi relativi all'eserci- zio 2014. Tale condotta sarebbe, a suo dire, contraria ai principi di buona fede e correttezza e configurerebbe un abuso del processo.
Il frazionamento del credito si configura come l'operazione giuridica me- diante la quale un creditore decide di suddividere un proprio credito origi- nario, sia esso unitario o derivante da un medesimo rapporto di durata, in
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 più crediti di minore entità, intraprendendo per ciascuna di queste porzioni azioni legali separate.
Inizialmente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
108 del 2000, avevano ammesso la proponibilità di una domanda giudiziale parziale, anche in via monitoria, con riserva per il residuo. Tale facoltà era considerata meritevole di tutela e non lesiva del diritto del debitore.
Tuttavia, un fondamentale mutamento di orientamento si è avuto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23726 del 2007. Con essa, si è stabilito che il frazionamento giudiziale, sia contestuale che sequenziale, di un credito uni- tario, derivante da un unico rapporto obbligatorio, è contrario ai principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione al dovere inde- rogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.) e si risolve in un abuso del pro- cesso (in violazione dell'art. 111 Cost.). Tale condotta è stata sanzionata poiché ritenuta in grado di aggravare ingiustificatamente la posizione del debitore (moltiplicando le spese e prolungando il vincolo coattivo) e di pre- giudicare l'efficienza del sistema giudiziario (proliferazione di giudizi, ri- schio di giudicati contraddittori). Le conseguenze inizialmente previste per tale abuso erano l'improponibilità o l'inammissibilità della domanda.
Tuttavia, l'evoluzione successiva della giurisprudenza, in particolare con le sentenze delle Sezioni Unite n. 4090 e 4091 del 2017 e le specificazioni del
2025 (Cass. S.U. n. 7299/2025), ha introdotto un'importante mitigazione, ammettendo il frazionamento della domanda qualora il creditore sia titola- re di un "interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazio- nata". Un tale interesse può ravvisarsi, ad esempio, quando i crediti, pur de- rivando da un medesimo rapporto di durata, maturano in momenti diversi,
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 hanno natura differente, o richiedano regimi probatori distinti, rendendo non conveniente, ai fini della speditezza e dell'economia processuale, la loro veicolazione in un unico, complesso giudizio. Specificamente, è stato rico- nosciuto l'interesse del creditore ad avvalersi di riti processuali più snelli, come il procedimento per decreto ingiuntivo, per la parte di credito già li- quida e provata documentalmente, rimandando ad un procedimento ordi- nario la parte residua che necessiti di accertamento e liquidazione. Inoltre, la più recente Cass. S.U. n. 7299/2025 ha ulteriormente attenuato le conse- guenze dell'abuso, spostando l'attenzione dall'improponibilità della do- manda alla decisione nel merito, con una sanzione che incide primariamen- te sulle spese processuali, specialmente nei casi in cui l'intervenuta forma- zione del giudicato impedisce una riproposizione unitaria della domanda.
Questa nuova impostazione contribuisce a rafforzare la certezza del diritto e a migliorare la gestione del contenzioso, garantendo che l'abuso degli strumenti processuali sia adeguatamente sanzionato senza compromettere sproporzionatamente il diritto sostanziale del creditore.
Applicando tali principi al caso in esame, si rileva che non sussiste alcuna violazione del divieto di frazionamento del credito. Il credito oggetto del D.I.
n. 7814/2022 (dividendi 2017 e 2018) è sorto in esercizi sociali successivi rispetto a quello che ha originato il credito del precedente D.I. n. 6455/2018
(dividendi 2014). Ciò significa che al momento del deposito del primo ricor- so per ingiunzione (iscritto a ruolo in data 20/07/2018 e decreto emesso il
07/08/2018), i crediti relativi agli anni 2017 e 2018 non erano ancora in- sorti e maturati, configurandosi dunque come crediti distinti, sebbene ri- conducibili al medesimo rapporto di durata societario. Le delibere assem-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 bleari da cui nascono i crediti per gli utili 2017 e 2018 sono rispettivamente del 24/09/2018 e del 01/07/2019, dunque successive all'emissione del primo decreto ingiuntivo. Pertanto, non si tratta di un frazionamento di un credito "unitario" che era interamente esigibile al momento della prima azione, ma di crediti che sono divenuti esigibili in momenti diversi in ragio- ne delle successive delibere assembleari.
La scelta di promuovere un nuovo decreto ingiuntivo per il credito relativo agli esercizi 2017 e 2018, anziché tentarne l'inserimento nel giudizio di op- posizione al D.I. n. 6455/2018 già pendente, non è sindacabile e trova la sua giustificazione nell'interesse oggettivamente valutabile della creditrice a una tutela processuale più celere e semplificata. Il procedimento monitorio, come noto, è strutturato per consentire un più agile e rapido soddisfaci- mento dei crediti muniti di prova scritta e liquidi, rispetto ai tempi e alle complessità di un giudizio ordinario già in corso. Imporre l'inserimento di tale nuovo credito in un giudizio di opposizione già pendente avrebbe com- portato un'ingiusta dilazione della sua soddisfazione e un'ulteriore compli- cazione del thema decidendum di quel procedimento, in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
L'ordinamento, infatti, non impone una necessaria azione congiunta per tut- ti i crediti diversi, seppur nati da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità, ritenendo una tale imposizione ingiustamente gravosa per il creditore e incompatibile con l'agile soddisfazione del credito.
Conseguentemente, l'eccezione di improponibilità della domanda per asse- rito frazionamento del credito sollevata dalla parte opponente deve essere rigettata.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 ⧫ L'eccezione di compensazione
L'opponente, inoltre, ha eccepito in compensazione un proprio maggior controcredito di circa € 1.400.000,00, derivante da erogazioni e finanzia- menti eseguiti nei confronti dell'opposta tra il 2006 e il 2016.
Tale controcredito è stato oggetto di un distinto procedimento innanzi al
Tribunale di Napoli, conclusosi con sentenza di rigetto n. 6347/2022 del
23/06/2022, attualmente oggetto di gravame innanzi alla Corte di Appello di Napoli (R.G. n. 3177/2022).
Per l'operatività della compensazione, sia essa legale che giudiziale, i crediti devono possedere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. La certezza
è un requisito imprescindibile e presupposto per la stessa liquidità del cre- dito. Un credito si considera certo quando la sua esistenza non è controver- sa o è stata definitivamente accertata in sede giudiziale. La provvisoria ese- cutività di un titolo, infatti, conferisce solo una temporanea esigibilità, non la certezza irrevocabile del credito.
La questione dell'opponibilità in compensazione di un credito "sub iudice" ha generato, per lungo tempo, un significativo contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità. L'orientamento tradizionale e prevalente escludeva l'operatività della compensazione (sia legale che giudiziale) per un credito contestato e pendente in altro giudizio, poiché non possedeva i requisiti di certezza e liquidità necessari. L'accertamento definitivo di tale credito era considerato di esclusiva competenza del giudice del processo pendente.
Tuttavia, un orientamento minoritario, emerso con la sentenza della Corte
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 di Cassazione n. 23573 del 2013, aveva suggerito che la circostanza che un credito fosse "sub iudice" non ostava alla sua compensabilità, prevedendo meccanismi di coordinamento processuale come la riunione dei giudizi o la condanna con riserva e sospensione del processo principale in attesa dell'e- sito del giudizio sul controcredito. Questo dissidio interpretativo ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23225 del 15 no- vembre 2016, ha risolto tale contrasto, riaffermando con forza il principio tradizionale. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'esistenza di un
contro
- credito opposto in compensazione, qualora sia controversa nel medesimo giudizio o in altro giudizio già pendente, impedisce al giudice di pronun- ciarne la compensazione, sia legale che giudiziale. La ragione risiede nella circostanza che la compensazione giudiziale, ai sensi dell'art. 1243, comma
2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del medesimo giudice dinanzi al quale è fatta valere, non potendo fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e, soprattut- to, prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. La contesta- zione dell'esistenza o dell'ammontare del credito, salvo che appaia prima facie pretestuosa, esclude la liquidità e impedisce l'operatività della com- pensazione.
Nel caso di specie, il controcredito eccepito da non solo è og- Parte_1
getto di un giudizio di appello tuttora pendente, ma è stato già puntualmen- te rigettato in primo grado con una sentenza del Tribunale di Napoli n.
6347/2022. Questo status di incertezza, derivante da una pregressa valuta- zione giudiziale negativa e dalla pendenza di un gravame, unitamente alla
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 sua qualificata contestazione, ne precludono radicalmente l'utilizzabilità a fini compensativi. La contestazione dell'esistenza del controcredito non può essere ritenuta prima facie pretestuosa o manifestamente infondata, pro- prio perché la pretesa è stata ritenuta infondata dal Tribunale di Napoli con la suddetta sentenza, fatto che di per sé attesta la serietà della contestazio- ne e ne esclude il carattere dilatorio o strumentale.
Non è ammissibile, in tale contesto, nemmeno un'invocazione della cosid- detta compensazione impropria o atecnica. Sebbene questa si configuri quando i crediti e debiti originano da un unico rapporto e non richieda l'au- tonomia dei rapporti, risolvendosi in un mero accertamento contabile del saldo finale, è fondamentale sottolineare che anche per tale tipologia i cre- diti devono presentare i requisiti di certezza e liquidità. Un credito conte- stato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione atecnica.
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di compensazione formulata da
[...]
è inammissibile. CP_4
Infine, neppure può essere accolta l'istanza di sospensione del presente giudizio, così come avanzata dall'opponente, in ragione della pendenza del procedimento in appello (R.G. n. 3177/2022) volto all'accertamento del preteso controcredito e la necessità di evitare conflitti di giudicati.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è chiara nel precludere la possibilità di disporre la sospensione del giudizio principale in ipotesi quale quella in esame. La citata sentenza n. 23225 del 2016 ha espressamente escluso l'invocabilità della sospensione prevista dagli artt.
295 c.p.c. (sospensione necessaria per pregiudizialità) o 337, comma 2,
c.p.c. (sospensione in caso di impugnazione), quando il controcredito oppo-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 sto in compensazione dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e non sia ancora definitivo. Questa esclusione si fonda sulla prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. in materia di compensazione e sulla ra- tio di evitare la "paralisi" del processo principale, garantendo la sua spedi- tezza e la concentrazione delle tutele. L'ordinamento, infatti, non consente che la decisione di una causa sia subordinata all'esito incerto di un giudizio esterno non direttamente controllabile dal giudice adito.
Non sussiste, infatti, la pregiudizialità tecnico-giuridica necessaria per la so- spensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. La decisione sul credito vantato da
[...]
, documentalmente provato e non contestato nell' an da Parte_4 Parte_1
non dipende dalla definizione del giudizio di appello sul controcredi-
[...]
to asserito dall'opponente, il quale, come detto, è stato già rigettato in pri- mo grado e non presenta i caratteri di certezza idonei a influenzare il pre- sente giudizio. Ammettere la sospensione in tali circostanze equivarrebbe ad avallare una strategia meramente dilatoria, che contrasta con i principi di ragionevole durata del processo e di efficienza della giustizia, valori costi- tuzionalizzati nell'art. 111 della Costituzione.
Per queste ragioni, l'istanza di sospensione del processo è infondata e deve essere rigettata.
In conclusione, alla luce di tutte le osservazioni che precedono,
l'opposizione deve essere rigettata e, quindi, va confermato l'impugnato de- creto ingiuntivo, con conseguente declaratoria di esecutorietà ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 653 e 654 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con at- tribuzione in favore degli Avv.ti Filippo Massara e Carlo Domenico Massara,
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 14 dichiaratisi procuratori antistatari.
Va disattesa, in difetto dei necessari presupposti di legge, la richiesta di condanna, ex art. 96 cpc, avanzata dalla creditrice opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7814/2022 del 27.10.2022 emesso da questo Tribuna- le in favore di;
CP_3
- b) dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7814/2022 del
27.10.2022 emesso da questo Tribunale su istanza di con- CP_3
tro Parte_1
- c) condanna l pagamento delle spese di lite che si liqui- Parte_1
dano complessivamente in euro 10.000,00 (diecimila/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Filippo Massara
e Carlo Domenico Massara.
Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc avanzata da . CP_3
Così deciso in Napoli il 10 giugno 2025
Il Presidente
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 15
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Ilaria Grimaldi Giudice
Francesca Reale Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29730/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “Cause in materia di rap- porti societari - Sez. Spec. Impresa”, e vertente
TRA
con sede legale in Napoli, al Parte_1 Controparte_1 [...]
(C.F. e P.IVA , in persona del proprio legale CP_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCO FIM-
MANO', ANTONIO CIMMINO e VALENTINA PICASCIA;
E
, nata a [...] l'[...] (C.F.: CP_3 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO DOMENICO C.F._1
MASSARA e FILIPPO MASSARA
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 <È presente per parte opponente l'Avv. Vittoria Salvato per delega del pro- curatore costituito, la quale conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei pre- cedenti verbali di udienza.
È altresì presente per parte opposta l'Avv. Carlo Domenico Massara, il quale si oppone alle avverse istanze e conclude chiedendo l'accoglimento delle do- mande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza. Si riporta in ogni caso alle conclusioni rassegnate nella memoria ex articolo 183 numero 1.
Entrambi i procuratori chiedono l'assegnazione della causa a sentenza>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
⧫ Il decreto ingiuntivo n. 7814/2022 del 27.10.2022 emesso da questo
Tribunale su istanza di contro CP_3 Parte_1
Con ricorso proposto al Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 633 e seguen- ti del codice di procedura civile, , nella sua qualità di socia del- CP_3
la assumeva di essere creditrice nei confronti di detta società Parte_1
per il complessivo importo di € 133.440,00, a titolo di utili non corrisposti relativi all'esercizio chiuso al 31.12.2017 (per € 80.000,00) e all'esercizio chiuso al 31.12.2018 (per € 53.440,00), deliberati dall'assemblea dei soci, rispettivamente, in data 24.09.2018 e 01.07.2019. Chiedeva, pertanto, che venisse ingiunto ad il pagamento della predetta somma, oltre Parte_1
interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/02 decorrenti dalla delibera di approvazione di ciascun bilancio, ovvero, in via subordinata, interessi mo- ratori ai sensi dell'art. 1284 c.c. co. VI, o interessi legali e svalutazione mo- netaria dalla data di approvazione di ciascun bilancio fino al soddisfo, oltre
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 le spese della procedura.
Il provvedimento, concesso da questo Tribunale con decreto ingiuntivo n.
7814/2022 del 27.10.2022 (R.G. n. 16785/2022), veniva ritualmente notifi- cato alla a mezzo P.E.C. in data 28.10.2022. Parte_1
⧫ L'opposizione proposta dalla Parte_1
Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo P.E.C. in data
07.12.2022, proponeva opposizione, deducendo, in via pre- Parte_1
liminare e assorbente, l'improponibilità e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del divieto di frazionamento del credito da parte di
. L'opponente sosteneva che avesse operato in CP_3 CP_3
spregio dei canoni di correttezza e buona fede contrattuale, abusando dello strumento processuale. Ciò in quanto, per il medesimo diritto di credito re- lativo alla distribuzione dei dividendi, aveva già agito in sede CP_3
monitoria (R.G. n. 21680/2018; D.I. n. 6455/2018 del 07.08.2018) per i di- videndi relativi al bilancio al 31.12.2014. eccepiva che Parte_1 [...]
avrebbe potuto (o dovuto) formulare una reconventio reconven- Parte_2
tionis nella precedente opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n.
27576/2018) o precisare la propria domanda includendo gli ulteriori divi- dendi (bilancio al 31.12.2017 e 31.12.2018), già deliberati o comunque ma- turati in pendenza di quel giudizio.
La società opponente deduceva altresì la sussistenza di un proprio
contro
- credito nei confronti di , ammontante a € 1.457.108,83, deri- CP_3
vante da erogazioni/finanziamenti effettuati tra il 15.09.2006 e il
04.05.2016 e regolarmente registrati in contabilità come "Crediti Vs soci".
L'opponente chiedeva, pertanto, la sospensione del presente giudizio ai
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 sensi dell'art. 295 c.p.c., attesa la pendenza del procedimento R.G. n.
3177/2022 innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, volto all'accertamento di tale controcredito, e la conseguente connessione oggettiva e soggettiva tra i due procedimenti. In ogni caso, eccepiva la compensazione, integrale o par- ziale, ai sensi dell'art. 1243 c.c. co. 2, tra il credito vantato da CP_3
in sede monitoria e il proprio maggiore credito.
Alla luce dei fatti sopra descritti, la società opponente così concludeva in ci- tazione: <1. dichiarare, per le ragioni di cui narrativa, improcedibile, e/o nullo il decreto ingiuntivo n. 7814/2022 reso in data 28.10.2022 e, per
l'effetto, revocare lo stesso con ogni conseguente effetto di legge;
2. sospende- re, ed anche previa sospensione del d.i. n. 7814/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio, attesa la pendenza, del procedimento
r.g. n. 3177/2022 – Corte d'Appello di Napoli - Giudice Dott. Pica- con prossi- ma udienza fissata alla data del 13.12.2022; 3. in ogni caso, dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c., il d.i. opposto e, per l'effetto, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
4. accertare e dichiarare che la
IG.ra ha operato in violazione dei più elementari canoni di correttezza CP_3
e buona fede contrattuale, determinando, in tal senso, la improponibilità e/o improcedibilità della domanda giudiziale proposta;
5. accertare e dichiarare intervenuta la compensazione, integrale e/o parziale, del credito vantato in sede monitoria da parte della sig.ra , ai sensi e per gli effetti CP_3
dell'art. 1243 c.c. co. 2, con il maggior credito vantato dalla società Parte_1
6. condannare controparte al pagamento in favore dell'attore, delle
[...]
spese e dei compensi del presente giudizio, oltre oneri di legge e con attribu- zione ai procuratori anticipatari, secondo il criterio della soccombenza>>.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 ⧫ La costituzione in giudizio di CP_3
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giu- CP_3
dizio, contestando in fatto e in diritto l'opposizione e qualificandola come dilatoria e temeraria, anche in ragione della fissazione della prima udienza a distanza di oltre cinque mesi dalla notifica dell'atto di citazione.
L'opposta negava la sussistenza della lamentata parcellizzazione del credi- to, chiarendo che gli utili oggetto del decreto ingiuntivo opposto si riferiva- no a esercizi successivi (2017 e 2018) rispetto a quelli del precedente de- creto ingiuntivo (2014) e che, al momento del deposito del primo ricorso, i crediti in oggetto non erano ancora insorti e maturati. Evidenziava, inoltre,
l'infondatezza dell'eccezione di compensazione e l'inesistenza del
contro
- credito vantato da in quanto tale pretesa era già stata riget- Parte_1
tata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 6347/2022 del 23.06.2022. Per
l'effetto, sosteneva che il presunto credito di non fosse certo, Parte_1
liquido ed esigibile, come richiesto dall'art. 1243 c.c. Contestava, inoltre, la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ribadendo che tale istanza era già stata esaminata e rigettata dal Giudice Istruttore con ordinanza del 14.07.2023, e che non ricorreva il presupposto della pregiu- dizialità tra i giudizi. ribadiva che non aveva CP_3 Parte_1
minimamente contestato l'esistenza o l'entità del credito da lei vantato, il quale era documentalmente provato dalle scritture contabili della stessa società. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. o, in via subordinata, l'emis- sione di ordinanza di ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. ovvero dell'art. 186 ter c.p.c. , in- CP_3
fine, contestava l'operato dell'organo di gestione di accusan- Parte_1
dolo di perseguire gli interessi del socio di maggioranza e di Parte_3
danneggiare i soci di minoranza, negando il pagamento degli utili pacifica- mente distribuiti nonostante i profitti della società. Chiedeva, quindi, il ri- getto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vit- toria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, in assenza di ulteriori istanze istruttorie, veniva assegnata a senten- za, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
⧫ Verifiche preliminari. La non contestazione del fatto costitutivo del credito
In punto di rito, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione proposta dalla , stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 Parte_1
cpc. Invero, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 28 ottobre 2022, mentre la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata il successivo 7 dicembre 2022. L'opponente si è poi costituita tempestivamente in giudizio
(per effetto della proroga di cui ai commi 4 e 5 dell'art 155 cpc) in data
19.12.2022
Nel merito, è opportuno sottolineare che l'opposizione al decreto ingiun- tivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di co- gnizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di atto- re) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assu- me posizione sostanziale di convenuto). Conseguentemente, in base ai prin-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 cipi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, incombe al credito- re opposto l'onere di fornire la prova del proprio credito, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente.
Nel caso di specie, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.
7814/2022) deriva dai dividendi deliberati con i verbali di assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci di esercizio al 31.12.2017 e 31.12.2018, per l'importo complessivo di Euro 133.440,00. È pacifico, e non contestato dalla società opponente né l'esistenza del fatto costitutivo, Parte_1
né l'entità di tale credito, come emerge dagli atti. Il credito si fonda sulle scritture contabili della stessa e sulle delibere assembleari, Parte_1
fatti questi provati "per tabulas" e, in quanto non contestati, resi incontro- versi ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Si rammenta che i bilanci regolarmente ap- provati dall'assemblea, come noto, hanno efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci e costituiscono piena prova dei crediti della società verso gli stessi, qualora chiaramente indicati.
⧫ L'eccezione di “frazionamento del credito”
La società opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per il fra- zionamento del credito, asserendo che il credito avrebbe dovuto essere azionato nel precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (D.I. n.
6455/2018, R.G. n. 21670/2018), concernente dividendi relativi all'eserci- zio 2014. Tale condotta sarebbe, a suo dire, contraria ai principi di buona fede e correttezza e configurerebbe un abuso del processo.
Il frazionamento del credito si configura come l'operazione giuridica me- diante la quale un creditore decide di suddividere un proprio credito origi- nario, sia esso unitario o derivante da un medesimo rapporto di durata, in
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 più crediti di minore entità, intraprendendo per ciascuna di queste porzioni azioni legali separate.
Inizialmente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
108 del 2000, avevano ammesso la proponibilità di una domanda giudiziale parziale, anche in via monitoria, con riserva per il residuo. Tale facoltà era considerata meritevole di tutela e non lesiva del diritto del debitore.
Tuttavia, un fondamentale mutamento di orientamento si è avuto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23726 del 2007. Con essa, si è stabilito che il frazionamento giudiziale, sia contestuale che sequenziale, di un credito uni- tario, derivante da un unico rapporto obbligatorio, è contrario ai principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione al dovere inde- rogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.) e si risolve in un abuso del pro- cesso (in violazione dell'art. 111 Cost.). Tale condotta è stata sanzionata poiché ritenuta in grado di aggravare ingiustificatamente la posizione del debitore (moltiplicando le spese e prolungando il vincolo coattivo) e di pre- giudicare l'efficienza del sistema giudiziario (proliferazione di giudizi, ri- schio di giudicati contraddittori). Le conseguenze inizialmente previste per tale abuso erano l'improponibilità o l'inammissibilità della domanda.
Tuttavia, l'evoluzione successiva della giurisprudenza, in particolare con le sentenze delle Sezioni Unite n. 4090 e 4091 del 2017 e le specificazioni del
2025 (Cass. S.U. n. 7299/2025), ha introdotto un'importante mitigazione, ammettendo il frazionamento della domanda qualora il creditore sia titola- re di un "interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazio- nata". Un tale interesse può ravvisarsi, ad esempio, quando i crediti, pur de- rivando da un medesimo rapporto di durata, maturano in momenti diversi,
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 hanno natura differente, o richiedano regimi probatori distinti, rendendo non conveniente, ai fini della speditezza e dell'economia processuale, la loro veicolazione in un unico, complesso giudizio. Specificamente, è stato rico- nosciuto l'interesse del creditore ad avvalersi di riti processuali più snelli, come il procedimento per decreto ingiuntivo, per la parte di credito già li- quida e provata documentalmente, rimandando ad un procedimento ordi- nario la parte residua che necessiti di accertamento e liquidazione. Inoltre, la più recente Cass. S.U. n. 7299/2025 ha ulteriormente attenuato le conse- guenze dell'abuso, spostando l'attenzione dall'improponibilità della do- manda alla decisione nel merito, con una sanzione che incide primariamen- te sulle spese processuali, specialmente nei casi in cui l'intervenuta forma- zione del giudicato impedisce una riproposizione unitaria della domanda.
Questa nuova impostazione contribuisce a rafforzare la certezza del diritto e a migliorare la gestione del contenzioso, garantendo che l'abuso degli strumenti processuali sia adeguatamente sanzionato senza compromettere sproporzionatamente il diritto sostanziale del creditore.
Applicando tali principi al caso in esame, si rileva che non sussiste alcuna violazione del divieto di frazionamento del credito. Il credito oggetto del D.I.
n. 7814/2022 (dividendi 2017 e 2018) è sorto in esercizi sociali successivi rispetto a quello che ha originato il credito del precedente D.I. n. 6455/2018
(dividendi 2014). Ciò significa che al momento del deposito del primo ricor- so per ingiunzione (iscritto a ruolo in data 20/07/2018 e decreto emesso il
07/08/2018), i crediti relativi agli anni 2017 e 2018 non erano ancora in- sorti e maturati, configurandosi dunque come crediti distinti, sebbene ri- conducibili al medesimo rapporto di durata societario. Le delibere assem-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 bleari da cui nascono i crediti per gli utili 2017 e 2018 sono rispettivamente del 24/09/2018 e del 01/07/2019, dunque successive all'emissione del primo decreto ingiuntivo. Pertanto, non si tratta di un frazionamento di un credito "unitario" che era interamente esigibile al momento della prima azione, ma di crediti che sono divenuti esigibili in momenti diversi in ragio- ne delle successive delibere assembleari.
La scelta di promuovere un nuovo decreto ingiuntivo per il credito relativo agli esercizi 2017 e 2018, anziché tentarne l'inserimento nel giudizio di op- posizione al D.I. n. 6455/2018 già pendente, non è sindacabile e trova la sua giustificazione nell'interesse oggettivamente valutabile della creditrice a una tutela processuale più celere e semplificata. Il procedimento monitorio, come noto, è strutturato per consentire un più agile e rapido soddisfaci- mento dei crediti muniti di prova scritta e liquidi, rispetto ai tempi e alle complessità di un giudizio ordinario già in corso. Imporre l'inserimento di tale nuovo credito in un giudizio di opposizione già pendente avrebbe com- portato un'ingiusta dilazione della sua soddisfazione e un'ulteriore compli- cazione del thema decidendum di quel procedimento, in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
L'ordinamento, infatti, non impone una necessaria azione congiunta per tut- ti i crediti diversi, seppur nati da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità, ritenendo una tale imposizione ingiustamente gravosa per il creditore e incompatibile con l'agile soddisfazione del credito.
Conseguentemente, l'eccezione di improponibilità della domanda per asse- rito frazionamento del credito sollevata dalla parte opponente deve essere rigettata.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 ⧫ L'eccezione di compensazione
L'opponente, inoltre, ha eccepito in compensazione un proprio maggior controcredito di circa € 1.400.000,00, derivante da erogazioni e finanzia- menti eseguiti nei confronti dell'opposta tra il 2006 e il 2016.
Tale controcredito è stato oggetto di un distinto procedimento innanzi al
Tribunale di Napoli, conclusosi con sentenza di rigetto n. 6347/2022 del
23/06/2022, attualmente oggetto di gravame innanzi alla Corte di Appello di Napoli (R.G. n. 3177/2022).
Per l'operatività della compensazione, sia essa legale che giudiziale, i crediti devono possedere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. La certezza
è un requisito imprescindibile e presupposto per la stessa liquidità del cre- dito. Un credito si considera certo quando la sua esistenza non è controver- sa o è stata definitivamente accertata in sede giudiziale. La provvisoria ese- cutività di un titolo, infatti, conferisce solo una temporanea esigibilità, non la certezza irrevocabile del credito.
La questione dell'opponibilità in compensazione di un credito "sub iudice" ha generato, per lungo tempo, un significativo contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità. L'orientamento tradizionale e prevalente escludeva l'operatività della compensazione (sia legale che giudiziale) per un credito contestato e pendente in altro giudizio, poiché non possedeva i requisiti di certezza e liquidità necessari. L'accertamento definitivo di tale credito era considerato di esclusiva competenza del giudice del processo pendente.
Tuttavia, un orientamento minoritario, emerso con la sentenza della Corte
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 di Cassazione n. 23573 del 2013, aveva suggerito che la circostanza che un credito fosse "sub iudice" non ostava alla sua compensabilità, prevedendo meccanismi di coordinamento processuale come la riunione dei giudizi o la condanna con riserva e sospensione del processo principale in attesa dell'e- sito del giudizio sul controcredito. Questo dissidio interpretativo ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23225 del 15 no- vembre 2016, ha risolto tale contrasto, riaffermando con forza il principio tradizionale. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'esistenza di un
contro
- credito opposto in compensazione, qualora sia controversa nel medesimo giudizio o in altro giudizio già pendente, impedisce al giudice di pronun- ciarne la compensazione, sia legale che giudiziale. La ragione risiede nella circostanza che la compensazione giudiziale, ai sensi dell'art. 1243, comma
2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del medesimo giudice dinanzi al quale è fatta valere, non potendo fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e, soprattut- to, prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. La contesta- zione dell'esistenza o dell'ammontare del credito, salvo che appaia prima facie pretestuosa, esclude la liquidità e impedisce l'operatività della com- pensazione.
Nel caso di specie, il controcredito eccepito da non solo è og- Parte_1
getto di un giudizio di appello tuttora pendente, ma è stato già puntualmen- te rigettato in primo grado con una sentenza del Tribunale di Napoli n.
6347/2022. Questo status di incertezza, derivante da una pregressa valuta- zione giudiziale negativa e dalla pendenza di un gravame, unitamente alla
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12 sua qualificata contestazione, ne precludono radicalmente l'utilizzabilità a fini compensativi. La contestazione dell'esistenza del controcredito non può essere ritenuta prima facie pretestuosa o manifestamente infondata, pro- prio perché la pretesa è stata ritenuta infondata dal Tribunale di Napoli con la suddetta sentenza, fatto che di per sé attesta la serietà della contestazio- ne e ne esclude il carattere dilatorio o strumentale.
Non è ammissibile, in tale contesto, nemmeno un'invocazione della cosid- detta compensazione impropria o atecnica. Sebbene questa si configuri quando i crediti e debiti originano da un unico rapporto e non richieda l'au- tonomia dei rapporti, risolvendosi in un mero accertamento contabile del saldo finale, è fondamentale sottolineare che anche per tale tipologia i cre- diti devono presentare i requisiti di certezza e liquidità. Un credito conte- stato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione atecnica.
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di compensazione formulata da
[...]
è inammissibile. CP_4
Infine, neppure può essere accolta l'istanza di sospensione del presente giudizio, così come avanzata dall'opponente, in ragione della pendenza del procedimento in appello (R.G. n. 3177/2022) volto all'accertamento del preteso controcredito e la necessità di evitare conflitti di giudicati.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è chiara nel precludere la possibilità di disporre la sospensione del giudizio principale in ipotesi quale quella in esame. La citata sentenza n. 23225 del 2016 ha espressamente escluso l'invocabilità della sospensione prevista dagli artt.
295 c.p.c. (sospensione necessaria per pregiudizialità) o 337, comma 2,
c.p.c. (sospensione in caso di impugnazione), quando il controcredito oppo-
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 13 sto in compensazione dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e non sia ancora definitivo. Questa esclusione si fonda sulla prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. in materia di compensazione e sulla ra- tio di evitare la "paralisi" del processo principale, garantendo la sua spedi- tezza e la concentrazione delle tutele. L'ordinamento, infatti, non consente che la decisione di una causa sia subordinata all'esito incerto di un giudizio esterno non direttamente controllabile dal giudice adito.
Non sussiste, infatti, la pregiudizialità tecnico-giuridica necessaria per la so- spensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. La decisione sul credito vantato da
[...]
, documentalmente provato e non contestato nell' an da Parte_4 Parte_1
non dipende dalla definizione del giudizio di appello sul controcredi-
[...]
to asserito dall'opponente, il quale, come detto, è stato già rigettato in pri- mo grado e non presenta i caratteri di certezza idonei a influenzare il pre- sente giudizio. Ammettere la sospensione in tali circostanze equivarrebbe ad avallare una strategia meramente dilatoria, che contrasta con i principi di ragionevole durata del processo e di efficienza della giustizia, valori costi- tuzionalizzati nell'art. 111 della Costituzione.
Per queste ragioni, l'istanza di sospensione del processo è infondata e deve essere rigettata.
In conclusione, alla luce di tutte le osservazioni che precedono,
l'opposizione deve essere rigettata e, quindi, va confermato l'impugnato de- creto ingiuntivo, con conseguente declaratoria di esecutorietà ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 653 e 654 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con at- tribuzione in favore degli Avv.ti Filippo Massara e Carlo Domenico Massara,
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 14 dichiaratisi procuratori antistatari.
Va disattesa, in difetto dei necessari presupposti di legge, la richiesta di condanna, ex art. 96 cpc, avanzata dalla creditrice opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 7814/2022 del 27.10.2022 emesso da questo Tribuna- le in favore di;
CP_3
- b) dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7814/2022 del
27.10.2022 emesso da questo Tribunale su istanza di con- CP_3
tro Parte_1
- c) condanna l pagamento delle spese di lite che si liqui- Parte_1
dano complessivamente in euro 10.000,00 (diecimila/00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Filippo Massara
e Carlo Domenico Massara.
Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc avanzata da . CP_3
Così deciso in Napoli il 10 giugno 2025
Il Presidente
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 15