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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di PA, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 7257/2023 R.G. promosso con ricorso depositato in data 20.12.2023 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Parte_1
Annavittoria Devoto ricorrente contro
nata a [...] il [...] con l'avv. Controparte_1
Alessia Bellato
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti: “
1. Darsi atto che, al fine di definire i rapporti conseguenti alla crisi familiare, il sig. , con atto Parte_1
notarile da stipularsi avanti il Notaio scelto concordemente entro un mese dall'emanazione della sentenza definitiva, darà esecuzione alle determinazioni assunte nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia mediante trasferimento in capo alla signora , a titolo Controparte_1 gratuito ma senza spirito di liberalità, dell'usufrutto vita natural durante sull'appartamento sito nel Comune di PA, nel “Condominio Clara” in 2
via Giacomelli n. 11, al piano secondo (sui lati nord, est e ovest) con locale cantinola al piano terra e garage al piano terra (sul lato nord, il secondo da ovest), individuato al N.C.E.U. del Comune di PA, sez. G, Foglio 4 mapp. 1525 sub. 4 e 1525 sub. 6.
2. Darsi atto che, al fine di definire i rapporti conseguenti alla crisi familiare, il sig. , con atto notarile da stipularsi avanti il Parte_1
Notaio scelto concordemente entro un mese dall'emanazione della sentenza definitiva, darà esecuzione alle determinazioni assunte nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia mediante trasferimento in capo a
[...]
, a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, della nuda proprietà CP_2 dell'appartamento sito nel Comune di PA, nel “Condominio Clara” in via Giacomelli n. 11, al piano secondo (sui lati nord, est e ovest) con locale cantinola al piano terra e garage al piano terra (sul lato nord, il secondo da ovest), individuato al N.C.E.U. del Comune di PA , sez. G, Foglio 4 mapp. 1525 sub. 4 e 1525 sub. 6;
3. I trasferimenti dell'usufrutto e della nuda proprietà beneficeranno, quindi, dell'esenzione prevista dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n.
74 dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
4. Le spese notarili e gli oneri di qualsiasi tipo e genere relative all'esecuzione dei predetti trasferimenti immobiliari verranno sostenute dal signor . Parte_1
5. rimarrà onerato, in via esclusiva, sino a totale Parte_1
estinzione, del mutuo garantito da ipoteca presso Unicredit Banca s.p.a. (n.
3095453, stipulato il 15 luglio 2004 con atto 88453 Rep e n. 26070 Racc.
Notaio di PA, rinegoziato il 19 Persona_1
agosto 2008 e con ultima rata mensile prevista per il 30 giugno 2028).
6. verserà a , a decorrere dal mese Parte_1 Controparte_1 successivo all'emanazione della sentenza di accoglimento delle conclusioni congiunte, la somma di € 200,00 (duecento) a titolo di contributo al suo mantenimento, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT dall'anno
2026.
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7. verserà a , a decorrere dal mese Parte_1 Controparte_1 successivo all'emanazione della sentenza di accoglimento delle conclusioni congiunte, la somma di € 500,00 (cinquecento) a titolo di contributo al mantenimento della LI , rivalutabile in base agli indici CP_2
ISTAT a partire dall'anno 2026.
8. si accollerà la quota del 100 % delle spese accessorie Parte_1
per la LI , come da Protocollo in uso presso il Tribunale di CP_2
PA.
9. Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2023 parte ricorrente , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il 10.10.2004 Controparte_1
in PA, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di PA al n. 443, parte 2, Serie A, vol. 02 dell'anno 2004 e che
CP_ dall'unione era nata la LI in data 21.01.2005, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di costituzione del 28.02.2024 si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di divorzio, ma a diverse Controparte_1
condizioni.
All'udienza del 07.06.2024 le parti comparivano personalmente avanti al
Giudice del., rendevano le dichiarazioni riportate a verbale e il Giudice del. riservava la decisione in punto di provvedimenti provvisori e urgenti. Con ordinanza depositata in data 10.07.2024 il Giudice emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1. Dispone che versi Parte_1
a un assegno mensile per il suo mantenimento pari ad Controparte_1
euro 300 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT 2. Assegna la casa coniugale sita in PA via
Giacomelli n. 11 a affinchè continui a viverci con la Controparte_1
CP_ LI 3. Dispone che il padre contribuisca al Parte_1
CP_ mantenimento della LI mediante il versamento alla madre CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese di una somma pari a euro 500
[...]
mensili (annualmente rivalutabile) oltre al 70% delle spese straordinarie
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come da Protocollo in uso presso il Tribunale di PA” e rimetteva la causa al collegio per la decisione in punto status.
Con sentenza n. 1547/24 pubblicata il 08.10.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza di pari data la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del processo con udienza per la discussione sulle istanze istruttorie al 23.01.2025.
In data 08.11.2024 la sentenza passava in cosa giudicata.
Con note scritte d'udienza del 22.01.2025 le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo rispetto al quale formulavano conclusioni congiunte e il Giudice, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c., tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso, poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 septies CP_ e ss. c.c. a quelli della LI (nata a [...] il [...]), maggiorenne e non economicamente indipendente, e le stesse sono prive di profili di illegittimità e conformi all'interesse delle parti, delle stesse va preso atto.
Con riferimento, poi, ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di PA, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del 11.02.2025
Il Presidente rel.
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dott.ssa Barbara De Munari
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