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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1137/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 1137
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso abitativo.
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in S.
Agnello (NA) al Corso Marion Crawford n. 28 presso lo studio dell'avv. Cataldina
Persico, (C.F. ) - PEC che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti.
- intimante-
1 E
, (C.F. ) nata il [...] a [...] CP_1 C.F._3
(Svizzera) elettivamente domiciliata in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 210 presso lo studio dei suoi procuratori difensori avv.ti Giovanni Lucenteforte (C.F.
– PEC e Christian C.F._4 Email_2
Russo (C.F. ), che la rappresentano e difendono in virtù di C.F._5
procura in atti,
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originaria intimazione di sfratto per morosità, contestuale citazione per la convalida ed intimazione di pagamento, intimava ad Parte_1 CP_1
sfratto per morosità, in riferimento all'immobile sito in Sorrento (NA) in Via
Cesarano n. 32, da quest'ultima condotto in locazione ad uso abitativo.
In punto di fatto e di diritto, deduceva che il citato immobile veniva concesso in locazione con contratto, regolarmente registrato, con decorrenza dal 01.04.2014 e canone mensile di € 200,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate e che la conduttrice si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni per i mesi di giugno e luglio 2021 (pari ad €. 400,00) nonché nel pagamento delle utenze domestiche quantificato in € 2.382,20.
Si costituiva, fin dalla fase sommaria, l'intimata opponendosi alla convalida,
assumendo l'inesistenza della morosità poiché i canoni di locazione erano stati
2 versati a mani e contestando, altresì, la debenza delle altre somme richieste in quanto non provate nel loro ammontare.
Nella fase sommaria, denegata l'ordinanza provvisoria di rilascio, in ragione dell'
opposizione, veniva disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario locatizio e fissata l'udienza del 18.11.2022 con concessione alle parti dei termini perentori per l'integrazione di atti e documenti.
L'intimante depositava memoria integrativa nei termini, insistendo per la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice e per il pagamento dei canoni e degli accessori (utenze) ed anche per le mensilità
successive alla notifica dell'atto di intimazione.
Anche l'intimata depositava memoria integrativa riportandosi alle conclusioni della comparsa di costituzione di cui alla fase sommaria.
Alla prima udienza del mutato rito veniva assegnato termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che si concludeva con esito negativo.
Ammessi i mezzi istruttori articolati dall'intimante ed escussi i testi indicati, la causa veniva rinviata all'udienza di discussione del 26.05.2025, svoltasi in modalità
scritta, con assegnazione alle parti di termine per note di discussione fino al
28.04.2025, nonchè termine ex art. 127- ter c.p.c. per il deposito, fino all'udienza,
di note sostitutive.
Con le note di discussione l'intimante ha dato atto della riconsegna dell'immobile intervenuta in data 10 ottobre 2022 con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio.
chiedeva, tuttavia, la declaratoria di risoluzione del contratto di loca- Parte_1
zione per inadempimento della conduttrice sia in relazione al versamento dei canoni
3 di locazione, che al pagamento delle utenze (anche per i periodi successivi all'inti-
mazione e fino al rilascio), con contestuale richiesta di pagamento della comples-
siva somma di € 5.912,20. In relazione a tale domanda, l'intimante assumeva che
€. 2.200,00 erano riferibili all'omesso versamento di 12 mensilità per il periodo da giugno 2021 a settembre 2021 e poi da marzo 2022 ad ottobre 2022, data di rilascio dell'immobile e che € 3.712,20 erano riferibili ai consumi di “quelle utenze rimaste
intestate alla sig.ra anche durante il rapporto locativo”. Parte_1
Parte intimata, nelle memorie difensive, non contestava la domanda in relazione alle somme richieste a titolo di canoni di locazione ma contestava, tuttavia, quelle richieste per le utenze in quanto sfornite di prova.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda dell'intimante è parzialmente fondata e va accolta nella misura e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la domanda è procedibile essendo stato esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013 (cfr. doc. in produzione resistente del 02.03.2023).
Sulla richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
della conduttrice.
La domanda dell'intimante è fondata.
In relazione alla valutazione sulla gravità dell'inadempimento della conduttrice,
intimata nel pagamento dei canoni di locazione, infatti, essa non può ritenersi di scarsa importanza.
Si premette che l'obbligazione principale che cede a carico del conduttore è quella di pagare il canone di locazione alla scadenza stabilita in contratto.
4 Nel caso in esame non ha contestato - se non per alcuni canoni che CP_1
assumeva aver pagato a mano (circostanza, peraltro, non provata) - la morosità
dedotta dall'intimante in relazione all'omesso pagamento dei canoni di locazione.
Si rileva inoltre che, oltre a non risultare prova alcuna in relazione al pagamento dei canoni di cui all'intimazione (giugno e luglio 2021), per le mensilità successive l'intimante ha provato di aver ricevuto, a mezzo bonifico, solo pagamenti parziali.
In particolare, quelli relativi alle mensilità di: ottobre, novembre e dicembre 2021,
febbraio e marzo 2022, oltre due bonifici per €. 150,00 ciascuno non riferibili ai canoni di locazione (cfr. doc. 3 produzione ricorrente del 17 ottobre 2022).
L'inadempimento nel pagamento dei canoni, anche di quelli maturati successivamente all'intimazione di sfratto per morosità, risulta pertanto provato e va, conseguentemente, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per cui è
causa per inadempimento della conduttrice.
Sulla domanda di pagamento dei canoni e delle utenze.
In ragione di quanto sopra, va accolta la domanda di pagamento dei canoni di locazione e di occupazione maturati fino al rilascio del 10.10.2022, così come richiesta dall'intimante, nella misura di €. 2.200,00.
Va, invece, rigettata la domanda di pagamento relativa al presunto omesso versamento delle somme richieste a titolo di rimborso per le utenze.
Si osserva sul punto che, in relazione ai presunti costi sostenuti anche nell'interesse della conduttrice ed asseritamente riferibili all'unità immobiliare oggetto di locazione, l'intimante non ha fornito idonea prova né in relazione all'an delle somme richieste, né in relazione al quantum. Le prove testimoniali, sul punto,
risultano peraltro piuttosto generiche, non essendo stati in grado, entrambi i
5 testimoni escussi (figli dell'intimante), di riferire in merito. D'altra parte, si osserva che l'intimante non ha prodotto, in atti, neanche le fatture relative al pagamento delle utenze riferibili all'unità immobiliare già condotta in locazione dall'intimata né tantomeno, pur assumendo genericamente di aver installato dei “sottocontatori”
per la misurazione dei consumi riferibili alle utenze poste al servizio dell'appartamento locato, ha prodotto in atti documentazione riferibile a detti consumi. Si rileva, inoltre, che per l'assunta morosità nel pagamento delle utenze risalente, secondo la tesi dell'intimante fin dall'anno 2014, non risulta in atti alcuna richiesta di pagamento alla conduttrice nel corso del contratto di locazione.
Orbene, in considerazione delle specifiche contestazioni sollevate sul punto da parte intimata, non può ritenersi assolto l'onere probatorio che cedeva a carico di parte intimante, non essendo sufficiente sul punto la pattuizione contrattuale del pagamento delle utenze a carico di parte conduttrice dal momento che risulta in atti che l'appartamento non era dotato di impianti autonomi e che tra le parti il pagamento dei consumi avveniva sempre nella misura di € 50,00 mensili in via forfettaria.
La domanda sul punto va pertanto rigettata.
Riguardo le spese e competenze di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3 e per la restante parte poste a carico dell'intimata in applicazione dei valori medi di cui al
D.M. 147/2022 per le cause di valore da €. 1.101,00 ad €. 5.200,00 (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara risolto per inadempimento della conduttrice, , il contratto di CP_1
locazione ad uso abitazione per cui è causa;
b) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio;
c) condanna al pagamento in favore di della somma di €. CP_1 Parte_1
2.200,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
d) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che, CP_1
compensate per 1/3, si liquidano per la restante parte di 2/3 in €. 1.928,00 di cui €.
227,00 per spese ed €. 1.701,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Cataldina
Persico dichiaratasi antistataria;
e) rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Torre Annunziata il 23.06.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 1137
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento contrattuale – uso abitativo.
TRA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in S.
Agnello (NA) al Corso Marion Crawford n. 28 presso lo studio dell'avv. Cataldina
Persico, (C.F. ) - PEC che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti.
- intimante-
1 E
, (C.F. ) nata il [...] a [...] CP_1 C.F._3
(Svizzera) elettivamente domiciliata in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 210 presso lo studio dei suoi procuratori difensori avv.ti Giovanni Lucenteforte (C.F.
– PEC e Christian C.F._4 Email_2
Russo (C.F. ), che la rappresentano e difendono in virtù di C.F._5
procura in atti,
-intimata-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originaria intimazione di sfratto per morosità, contestuale citazione per la convalida ed intimazione di pagamento, intimava ad Parte_1 CP_1
sfratto per morosità, in riferimento all'immobile sito in Sorrento (NA) in Via
Cesarano n. 32, da quest'ultima condotto in locazione ad uso abitativo.
In punto di fatto e di diritto, deduceva che il citato immobile veniva concesso in locazione con contratto, regolarmente registrato, con decorrenza dal 01.04.2014 e canone mensile di € 200,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate e che la conduttrice si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni per i mesi di giugno e luglio 2021 (pari ad €. 400,00) nonché nel pagamento delle utenze domestiche quantificato in € 2.382,20.
Si costituiva, fin dalla fase sommaria, l'intimata opponendosi alla convalida,
assumendo l'inesistenza della morosità poiché i canoni di locazione erano stati
2 versati a mani e contestando, altresì, la debenza delle altre somme richieste in quanto non provate nel loro ammontare.
Nella fase sommaria, denegata l'ordinanza provvisoria di rilascio, in ragione dell'
opposizione, veniva disposto il mutamento di rito da sommario ad ordinario locatizio e fissata l'udienza del 18.11.2022 con concessione alle parti dei termini perentori per l'integrazione di atti e documenti.
L'intimante depositava memoria integrativa nei termini, insistendo per la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice e per il pagamento dei canoni e degli accessori (utenze) ed anche per le mensilità
successive alla notifica dell'atto di intimazione.
Anche l'intimata depositava memoria integrativa riportandosi alle conclusioni della comparsa di costituzione di cui alla fase sommaria.
Alla prima udienza del mutato rito veniva assegnato termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che si concludeva con esito negativo.
Ammessi i mezzi istruttori articolati dall'intimante ed escussi i testi indicati, la causa veniva rinviata all'udienza di discussione del 26.05.2025, svoltasi in modalità
scritta, con assegnazione alle parti di termine per note di discussione fino al
28.04.2025, nonchè termine ex art. 127- ter c.p.c. per il deposito, fino all'udienza,
di note sostitutive.
Con le note di discussione l'intimante ha dato atto della riconsegna dell'immobile intervenuta in data 10 ottobre 2022 con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio.
chiedeva, tuttavia, la declaratoria di risoluzione del contratto di loca- Parte_1
zione per inadempimento della conduttrice sia in relazione al versamento dei canoni
3 di locazione, che al pagamento delle utenze (anche per i periodi successivi all'inti-
mazione e fino al rilascio), con contestuale richiesta di pagamento della comples-
siva somma di € 5.912,20. In relazione a tale domanda, l'intimante assumeva che
€. 2.200,00 erano riferibili all'omesso versamento di 12 mensilità per il periodo da giugno 2021 a settembre 2021 e poi da marzo 2022 ad ottobre 2022, data di rilascio dell'immobile e che € 3.712,20 erano riferibili ai consumi di “quelle utenze rimaste
intestate alla sig.ra anche durante il rapporto locativo”. Parte_1
Parte intimata, nelle memorie difensive, non contestava la domanda in relazione alle somme richieste a titolo di canoni di locazione ma contestava, tuttavia, quelle richieste per le utenze in quanto sfornite di prova.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda dell'intimante è parzialmente fondata e va accolta nella misura e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la domanda è procedibile essendo stato esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, convertito in L. 69/2013 (cfr. doc. in produzione resistente del 02.03.2023).
Sulla richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
della conduttrice.
La domanda dell'intimante è fondata.
In relazione alla valutazione sulla gravità dell'inadempimento della conduttrice,
intimata nel pagamento dei canoni di locazione, infatti, essa non può ritenersi di scarsa importanza.
Si premette che l'obbligazione principale che cede a carico del conduttore è quella di pagare il canone di locazione alla scadenza stabilita in contratto.
4 Nel caso in esame non ha contestato - se non per alcuni canoni che CP_1
assumeva aver pagato a mano (circostanza, peraltro, non provata) - la morosità
dedotta dall'intimante in relazione all'omesso pagamento dei canoni di locazione.
Si rileva inoltre che, oltre a non risultare prova alcuna in relazione al pagamento dei canoni di cui all'intimazione (giugno e luglio 2021), per le mensilità successive l'intimante ha provato di aver ricevuto, a mezzo bonifico, solo pagamenti parziali.
In particolare, quelli relativi alle mensilità di: ottobre, novembre e dicembre 2021,
febbraio e marzo 2022, oltre due bonifici per €. 150,00 ciascuno non riferibili ai canoni di locazione (cfr. doc. 3 produzione ricorrente del 17 ottobre 2022).
L'inadempimento nel pagamento dei canoni, anche di quelli maturati successivamente all'intimazione di sfratto per morosità, risulta pertanto provato e va, conseguentemente, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per cui è
causa per inadempimento della conduttrice.
Sulla domanda di pagamento dei canoni e delle utenze.
In ragione di quanto sopra, va accolta la domanda di pagamento dei canoni di locazione e di occupazione maturati fino al rilascio del 10.10.2022, così come richiesta dall'intimante, nella misura di €. 2.200,00.
Va, invece, rigettata la domanda di pagamento relativa al presunto omesso versamento delle somme richieste a titolo di rimborso per le utenze.
Si osserva sul punto che, in relazione ai presunti costi sostenuti anche nell'interesse della conduttrice ed asseritamente riferibili all'unità immobiliare oggetto di locazione, l'intimante non ha fornito idonea prova né in relazione all'an delle somme richieste, né in relazione al quantum. Le prove testimoniali, sul punto,
risultano peraltro piuttosto generiche, non essendo stati in grado, entrambi i
5 testimoni escussi (figli dell'intimante), di riferire in merito. D'altra parte, si osserva che l'intimante non ha prodotto, in atti, neanche le fatture relative al pagamento delle utenze riferibili all'unità immobiliare già condotta in locazione dall'intimata né tantomeno, pur assumendo genericamente di aver installato dei “sottocontatori”
per la misurazione dei consumi riferibili alle utenze poste al servizio dell'appartamento locato, ha prodotto in atti documentazione riferibile a detti consumi. Si rileva, inoltre, che per l'assunta morosità nel pagamento delle utenze risalente, secondo la tesi dell'intimante fin dall'anno 2014, non risulta in atti alcuna richiesta di pagamento alla conduttrice nel corso del contratto di locazione.
Orbene, in considerazione delle specifiche contestazioni sollevate sul punto da parte intimata, non può ritenersi assolto l'onere probatorio che cedeva a carico di parte intimante, non essendo sufficiente sul punto la pattuizione contrattuale del pagamento delle utenze a carico di parte conduttrice dal momento che risulta in atti che l'appartamento non era dotato di impianti autonomi e che tra le parti il pagamento dei consumi avveniva sempre nella misura di € 50,00 mensili in via forfettaria.
La domanda sul punto va pertanto rigettata.
Riguardo le spese e competenze di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse vanno compensate tra le parti nella misura di 1/3 e per la restante parte poste a carico dell'intimata in applicazione dei valori medi di cui al
D.M. 147/2022 per le cause di valore da €. 1.101,00 ad €. 5.200,00 (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara risolto per inadempimento della conduttrice, , il contratto di CP_1
locazione ad uso abitazione per cui è causa;
b) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio;
c) condanna al pagamento in favore di della somma di €. CP_1 Parte_1
2.200,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
d) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che, CP_1
compensate per 1/3, si liquidano per la restante parte di 2/3 in €. 1.928,00 di cui €.
227,00 per spese ed €. 1.701,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Cataldina
Persico dichiaratasi antistataria;
e) rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Torre Annunziata il 23.06.2025
Il G.O.P.
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