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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n.462/2016 R.G.
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.462/2016 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
, n. Vibo Valentia 24.07.1965 (C.F.: ); Parte_2 C.F._2 eredi di , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Napoli (CF Persona_1
, PEC e dall'avv. Maria Stella Pileio (CF C.F._3 Email_1
, , ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._4 Email_2 dell'avv. Antonino Napoli sito in Taurianova, via Alcide De Gasperi n. 63.
APPELLANTI
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_1 C.F._5
nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 C.F._6 eredi di , rappresentati e difesi, giusta procura in atti,dall'avv. Leonardo Iamundo (CF A_
, PEC ed elettivamente domiciliati presso C.F._7 Email_3 il suo studio sito in Polistena, via On.le Luigi Longo n. 35.
APPELLATI
NONCHE' CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 C.F._8
nata a [...] il [...] ( ); Controparte_4 C.F._9 eredi di . APPELLATI CONTUMACI A_
NONCHE' CONTRO
1 . (CF: ) nato a [...] il [...] e Controparte_5 C.F._10 deceduto a Cinquefrondi il 21.4.2024 , collettivamente ed impersonalmente
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto:DIVISIONE DI BENI - appello sentenza n. 581/2015 del Tribunale di Palmi, emessa il
10.8.2015, pubblicata in data 31.08.2015, nel proc. n. 100526/2005 RG.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli appellanti e (eredi di ), ha così Parte_1 Parte_2 Persona_1 concluso: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, richiesta,eccezione o deduzione, in riforma della sentenza di primo grado n. 581/2015 pronunciata dal Tribunale di Palmi, in persona del GOT: avv. Emanuela Ruscio in data 10 agosto 2015 e pubblicata in data 31 agosto 2015: 1.
Dichiarare la divisione giudiziale degli immobili così identificati: 1) sito inagro del comune di Pt_3
Cittanova, località Maestro o Bambino, identificato al Catasto Terrenifoglio 26, particelle 31 e 90 (derivate dalla ex particella 31 a seguito del frazionamento del1987); 2) Fabbricato rurale annesso al fondo predetto identificato al Catasto terreno foglio26 particelle 32 e 91 , (derivate dalla ex particella 32 a seguito del frazionamento del 1987);
2. Conseguentemente, attribuire agli appellanti la propria quota corrispondente a ½ dell'intero dei beni;
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPAcome per legge, di entrambi i gradi di giudizio oltre che di quella di appello già definita con la sentenza parziale n.
449/2023.
Gli appellanti costituiti e : “con le presenti note la deducente Controparte_1 Controparte_2 difesa si riporta al contenuto di tutti gli atti depositati nell'interesse degli odierni appellati, impugna e contesta quanto dedotto ex adverso ed insiste per le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta
e negli atti e verbali di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso e richiamato lo svolgimento del processo già esposto nella sentenza parziale n. 449/2023, emessa in data 31.05.2023 da questa Corte di Appello, con la quale è stata decisa l'impugnazione avanzata dall'appellante limitatamente al capo di sentenza di primo grado che pronunciava l'usucapione in favore di
. A_
Con la predetta sentenza non definitiva n. 449/2023, la Corte ha così deciso: La Corte di Appello di Reggio
Calabria, sezione civile, non definitivamente pronunciando […] così provvede:
1. dichiara la contumacia diDE e Controparte_3 Controparte_4
2. Accoglie l'appello proposto alla decisione sulla domanda riconvenzionale e per l'effetto rigetta la domanda usucapione avanzata e proseguita dagli eredi sui beni immobili siti nel A_ comune di Cittanova e riportati nel C.T. al foglio 26, p.lle 31 e 32 emessa in favore degli appellati
[...]
, , , e . Controparte_5 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
“
3. Dispone rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo nel merito.
4. Spese al definitivo””
Con Ordinanza del 31.05.2023 la Corte “esaminati gli atti;
vista la sentenza non definitiva pronunciata in pari data;
rilevato che con la domanda principale è stata chiesta la divisione giudiziale per la quota di ½ ciascuno,tra gli odierni appellanti e (quali eredi di Parte_1 Parte_2 2 ) e gli appellati Persona_1 Controparte_5 Controparte_1 CP_2
, e (quali eredi di ), degli
[...] Controparte_3 Controparte_4 A_ immobili pervenuti ai loro dante causa con atto di divisione ereditaria del 25.2.1972, per rogito del notaio
Rep. N. 25.974, e precisamente, terreno con annesso fabbricato rurale riportati al C.T. del Comune di Per_3
Cittanova al foglio 26, p.lle 31e 32,oggi identificati, per effetto di frazionamento del 9.1.1987, coi seguenti dati catastali: FOGLIO 26, P.LLA 31 (uliveto, are 51 ca 40) e P.LLA 32 (fabbr. rurale, are 4 ca 30); e FOGLIO
26, P.LLA 90 (uliveto are, 47 ca 80) e P.LLA 91 (fabbr. rurale, ca 60); ritenuto che ai fini della decisione necessita farsi luogo all'ammissione di CT affinché:
- siano identificati sui luoghi i beni pervenuti alle parti condividenti ed oggetto di domanda, ne sia accertata l' attuale consistenza nonché gli attuali valori di mercato, ne sia verificata o esclusa la comoda divisibilità;
- sia predisposto un progetto divisionale in due lotti di pari valore;
ed ove ciò non sia possibile, sia predisposto un progetto divisionale che ripartisca gli immobili, con indicazione di eventuali conguagli per pareggiare il valore dei due lotti da assegnare;
- sia fornita ogni altra indicazione ritenuta opportuna e utile ai fini del decidere considerato che, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico
P.Q.M.
1) dispone il conferimento dell'incarico peritale nei sensi in motivazione chiariti”
A seguito della rinuncia del primo consulente nominato, con ordinanza del 20.12.2023 è stata incaricata la dr.ssa agronoma che, svolti gli accertamenti demandati dal quesito ha Persona_4 depositato relazione in data 07.04.2024.
All'udienza del 10.06.2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo per la morte della parte
[...]
e, successivamente, in data 01.08.2024 veniva riassunto Controparte_5
Con Ordinanza del 27.11.2024 esaminati gli atti, la causa è stata assegnata a sentenza, concedendo i termini ex art 190 cpc, di cui le parti costituite hanno profittato .
Nell'elaborato il consulente ha preso atto della situazione attuale del terreno descrivendolo nel seguente modo: “Le p.lle nn. 31- 32- 90 e 91 del Foglio di mappa n. 26, costituiscono un unico corpo e risultano ubicate in Cittanova di Reggio Calabria. Vi si giunge percorrendo la Strada Provinciale SP4 che collega Cittanova con Polistena che consente l'accesso al fondo.
Massa da dividere.
L'espletata CT, sulla base della sentenza non definitiva, ha riscontrato che il compendio ereditario è così composto:
foglio di mappa n. 26 del Comune di Cittanova:
- p.lla n. 31 di ha 0.48.53 di qualità attuale uliveto;
- p.lla n. 90 di ha 0.47.80 di qualità attuale uliveto;
- p.lla n. 32 di ha 0.04.30 fabbricato diruto;
- p.lla n. 91 di ha 0.00.60 area rurale.
Valore dei beni.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE PARTICELLE DESTINATE A ULIVETO.
3 Il CT,considerato le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche, trattandosi di due particelle con una bassa densità di alberi e in pessime condizioni biologiche e vegetative, di abbandono colturale da anni, con alcune piante che appaiono ormai distrutte e rovinate e premesso che il valore di mercato di coltura uliveto risulta essere pari a € 36.000/ha, ha attribuito i seguenti valori:
- p.lla n. 31, Ha 0.51.40, valore di mercato per Ha euro 36.000,00, valore di mercato euro 18.504,00;
- p.lla n. 90,Ha 0.47.80, valore di mercato per Ha euro 36.000,00, valore di mercato euro 17.208,00;
Valore di mercato totale euro 35.712,00.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE PARTICELLE DESTINATE A
FABBRICATO DIRUTO E AREA RURALE.
Il CT in considerazione del fatto che la superficie dei due cespiti potrà essere destinata ad accogliere fabbricati rurali pertinenti all'oliveto ha attribuito a queste particelle un valore di mercato pari alla metà del valore di mercato dell'uliveto, ossia euro 18.000/ha. Pertanto:
- p.lla n. 32, Ha 0.04.30, valore di mercato per Ha euro 18.000,00, valore di mercato euro 774,00;
- p.lla n. 90, Ha 0.00.60, valore di mercato per Ha euro 18.000,00, valore di mercato euro 108,00;
Valore di mercato totale euro 882,00.
Per un valore di mercato complessivo dei beni da dividere pari ad euro 36.594,00.
Verifica della comoda divisibilità degli immobili.
Secondo quanto riportato dal CT nella relazione depositata le particelle oggetto di causa costituiscono in atto un unico fondo, la cui suddivisione risulta essere “comoda e possibile” non compromettendo, di fatto, né la possibilità di coltivare l'uliveto, né la possibilità di realizzare fabbricati rurali a servizio del fondo agricolo.
Anche dal punto di vista economico nessun disagio porta la suddivisione del fondo, potendo, i futuri proprietari, coltivarlo e trarne i frutti. Infine, una suddivisione dell'intero in due parti si rende possibile grazie al fatto che le p.lle destinate a uliveto hanno accessi autonomi.
Progetto divisionale in due lotti di pari valore
Accertata la comoda divisibilità dei cespiti, è stato elaborato un progetto divisionale con la formazione di due lotti di uguale valore, comprensivi di una porzione di uliveto e una porzione di area rurale. Più dettagliatamente, i due lotti, previo rilievo topografico dei luoghi e frazionamento, sono così formati:
a) Lotto A: superficie totale della p.lle nn. 31 e 90 Ha 0.49.60, valore di mercato euro 17.856,00 superficie totale della p.lle nn. 32 e 91 Ha 0.02.45, valore di mercato euro 441,00
b) Lotto B: superficie totale della p.lle nn. 31 e 90 Ha 0.49.60, valore di mercato euro 17.856,00 superficie totale della p.lle nn. 32 e 91 Ha 0.02.45, valore di mercato euro 441,00
c) Per un valore complessivo di ciascun lotto di euro 18.297,00.;
4 d) il tutto come meglio graficamente riportato nella planimetria che trovasi allegata a pagina 34 della relazione depositata dal CT, e che di seguito si riproduce: .
A fronte di tale progetto divisionale, inviato in bozza alle parti, il CT ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna osservazione .
Solo con le note conclusive gli appellati e (eredi di Controparte_1 Controparte_2
), riservato ogni più opportuno gravame in punto di diritto avverso la sentenza parziale, A_ hanno rilevato che nel progetto divisionale redatto dal CT si legge <<<… Si osserva, inoltre, che nel progetto divisionale redatto dal CT si legge che il terreno oggetto di causa dovrà essere nuovamente frazionato al fine di ottenere due appezzamenti di uguale misura pari a 0.49.60 ha ciascuno. Tuttavia il Ctu non ha valutato che chi sarà assegnatario del terreno coincidente con l'attuale particella n. 90 (lotto B) avrà una maggiore parte fronte strada SP 4 e di una stradella interpoderale che consente un ulteriore accesso al terreno. Si chiede, pertanto, che l'On. Corte di Appello adita voglia valutare l'opportunità di rimettere la causa sul ruolo per consentire che il Ctu fornisca chiarimenti in merito..>>>
Pur se la recente giurisprudenza di legittimità non consente di ritenere tardive tali osservazioni (nonostante queste avrebbero ben potuto essere avanzate in esito all'invio della bozza al CT), appare evidente l'inutilità
e la dilatorietà di tale richiesta, posto che non è stato in alcun modo dedotto né provato come la segnalata
“differenza” fra le due parti di fondo avrebbe potuto incidere sul valore delle stesse, trattandosi di immobili che hanno entrambi comodo ed ampio accesso alla pubblica via. La richiesta di “chiarimenti” , generica e non documentata, non può giustificare la rimessione sul ruolo di un annoso processo, dovendosi per quanto detto interamente recepire e condividere il lavoro del CT , e ritenere che la predisposizione dei lotti A e B costituisca la più idonea proposta di scioglimento della comunione.
Per questi motivi
, pertanto, il giudizio di divisione deve concludersi con l'individuazione dei due lotti definiti dalla Consulenza Tecnica ed identificati come in atti.
Assegnazione dei lotti A e B
5 Le quote degli originari condividenti e (ai quali sono subentrati gli eredi) sono Persona_1 Per_2 uguali, pari ciascuna al 50% dell'intero asse da dividere.
Trova quindi applicazione la regola dettata dall'art 729 cc, , che prevede l'estrazione a sorte quale criterio di assegnazione fra i condividenti delle porzioni uguali in sede di divisione, e costituisce la modalità maggiormente idonea a garantire trasparenza ed imparzialità di definizione della controversia, rappresentando una garanzia contro ogni possibile favoritismo. (Cass. 18.05.1987 n. 4530, Cass. 26.10.1994, n. 8772)
Per vero il criterio non è assoluto, ma derogabile ogni qualvolta vi sia una ragione che giustifichi la scelta dellì assegnazione in concreto dei lotti ai condividenti;
come ad esempio chiarito da Cass Sez. 2, Sentenza
n. 9848 del 11/05/2005 che ha ritenuto esente da censura la deroga operata a tale principio, poiché in quel caso l'assegnazione di una quota piuttosto che l'altra era l'unico strumento per salvaguardare le dimostrate esigenze di assistenza, in ragione delle sue condizioni di salute, di una delle sorelle condividenti , e ciò in assenza di analoga richiesta da parte dell'altro condividente; o come affermato in altro caso daCass Sez. 2,
Sentenza n. 3461 del 12/02/2013 che ha stabilito “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 cod. civ. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione. (Nel caso di specie, tali fattori soggettivi sono stati ravvisati nell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente
l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione)” ).
Nel caso di specie però non sono emerse né sono state dedotte ragioni di assegnazione di un lotto o dell'altro ai condividenti.
Non soccorre non costituisce argomento valutabile neppure la domanda riconvenzionale della A_
, accolta in primo grado e respinta in questa sede: infatti lo stato di abbandono in cui sono stati
[...] trovati gli alberi di ulivo e i fondi in occasione degli accertamenti peritali della CT manifesta come nessuno dei condividenti si sia occupato di curare e coltivare i terreni per cui è causa;
quindi resta escluso che taluna delle parti abbia avviato con qualche parte del fondo attività produttiva o che vi abbia investito, per cui non vi sono gli elementi per attribuire ai condividenti i lotti indicati dal CT.
Pertanto, le quote descritte dal CT dovranno essere assegnate alle parti, in difetto di diverso accordo, mediante estrazione a sorte.
Il sorteggio, costituendo una definitiva esecuzione della decisione, può essere effettuato quando la sentenza sarà definitiva e non più impugnabile : cfr Cass Sez. 2, Sentenza n. 18354 del 31/07/2013 “Nel procedimento di scioglimento della comunione, non è consentito procedere all'estrazione a sorte, ai sensi dell'art. 789, quarto comma, cod. proc. civ., sino a quando le contestazioni al progetto di divisione non siano state risolte con sentenza passata in giudicato” (a differenza di quando si proceda alla assegnazione delle quote direttamente ai condividenti: cfr Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26356 del 19/11/2020)
L'attribuzione dei lotti tra i condividenti aventi pari quote avverrà per sorteggio, cui si procederà solo su istanza di parte ed all'esito del passaggio in giudicato della presente decisione.
Regolazione delle spese
6 L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di usucapione, e la soluzione in questa sede del giudizio di divisione comporta una nuova e complessiva regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
In essa deve tenersi conto che oggetto della causa è stato solo in parte il giudizio di divisione, per il quale non vi è soccombenza, trattandosi di giudizio finalizzato allo scioglimento di una comunione che è nell'interesse di tutte le parti, per cui la regola è che le spese gravino a carico della massa;
invece buona parte dell'attività istruttoria è stata occupata in primo grado dalla domanda di usucapione infondatamente avanzata da una delle parti originariamente condividenti ( ovvero gli eredi di ) . A_
Quest'ultima parte (ovvero tutti gli eredi di in solido), parzialmente soccombente, A_ dovrà pertanto corrispondere a controparte la metà delle spese di lite di entrambi i gradi;
mentre la residua metà delle spese di entrambi i gradi porrà compensarsi in quanto riferibile alle spese del giudizio di divisione.
Quanto alla liquidazione, il valore della causa deve determinarsi in relazione al valore dell'asse stimato dalla
CT, per un totale di euro 36.594,00.
Pertanto, adottando i criteri del DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, e la fascia di valore compresa tra € 26.001 ed € 52.000, nonché i parametri medi , si ha che i compensi per il primo grado sono nell'intero pari ad euro 7.616,00 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00;
Fase decisionale, valore medio:€ 2.905,00), e per il 50% pari ad euro 3.808,00, che sarà corrisposto dagli eredi di agli eredi costituiti di A_ Persona_1
I compensi per il presente grado, pari nell'intero ad euro 9.991,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00; per fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.418,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00; fase decisionale, valore medio:€ 3.470,00) pari al
50% per euro 4.995,50, saranno in tal misura corrisposti dagli eredi di agli eredi A_ costituiti di Persona_1
Le spese della CT, come già liquidate in favore della drssa , saranno poste a carico in parti uguali Per_5 fra i due gruppi di condividenti (ovvero il 50% agli eredi di e il restante 50% agli eredi A_ di ) Persona_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di , nonché
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, ed eredi di , alla Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sentenza n. 581/2015 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 31.08.2015, nel proc. n. 100526/2005
RG., così provvede:
- Dispone lo scioglimento della comunione, tra gli odierni appellanti e Parte_1
(quali eredi di ) e gli appellati Parte_2 Persona_1 Controparte_5
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(quali eredi di ) degli immobili pervenuti ai loro dante causa con atto di
[...] A_ divisione ereditaria del 25.2.1972, per rogito del notaio Rep. N. 25.974, e precisamente Per_3
- foglio di mappa n. 26 del Comune di Cittanova:
1. p.lla n. 31 di ha 0.48.53 di qualità attuale uliveto;
2. p.lla n. 90 di ha 0.47.80 di qualità attuale uliveto;
3. p.lla n. 32 di ha 0.04.30 fabbricato diruto;
7 4. p.lla n. 91 di ha 0.00.60 area rurale.
- Dispone che gli immobili siano divisi secondo la proposta di scioglimento di comunione formulata dalla consulenza con la formazione dei lotti contrassegnati dalle lettere A e B;
- Dispone che l'assegnazione dei lotti avvenga fra i due gruppi di condividenti (un gruppo costituito dagli eredi di e l'altro dagli eredi di ) in ragione di ½ per ciascuno dei A_ Persona_1 due gruppi, mediante sorteggio, da effettuarsi al passaggio in giudicato della presente decisione
- Compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio , e pone la residua metà a carico di tutti gli eredi di (in solido fra loro), che sarà corrisposta in favore degli eredi costituiti di A_
, liquidata in tal misura secondo i criteri del DM 55/2014, come aggiornati dal DM Persona_1
147/2022, per il primo grado per euro 3.808,00, e per il presente grado per euro 4.995,50, somme da maggiorarsi di CU, spese forfetarie , IVA e CPA come per legge
- Pone le spese di consulenza, già liquidate, definitivamente a carico dei condividenti in ragione di metà per ciascun gruppo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia MORABITO
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C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere
dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.462/2016 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
, n. Vibo Valentia 24.07.1965 (C.F.: ); Parte_2 C.F._2 eredi di , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Napoli (CF Persona_1
, PEC e dall'avv. Maria Stella Pileio (CF C.F._3 Email_1
, , ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._4 Email_2 dell'avv. Antonino Napoli sito in Taurianova, via Alcide De Gasperi n. 63.
APPELLANTI
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_1 C.F._5
nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 C.F._6 eredi di , rappresentati e difesi, giusta procura in atti,dall'avv. Leonardo Iamundo (CF A_
, PEC ed elettivamente domiciliati presso C.F._7 Email_3 il suo studio sito in Polistena, via On.le Luigi Longo n. 35.
APPELLATI
NONCHE' CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 C.F._8
nata a [...] il [...] ( ); Controparte_4 C.F._9 eredi di . APPELLATI CONTUMACI A_
NONCHE' CONTRO
1 . (CF: ) nato a [...] il [...] e Controparte_5 C.F._10 deceduto a Cinquefrondi il 21.4.2024 , collettivamente ed impersonalmente
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto:DIVISIONE DI BENI - appello sentenza n. 581/2015 del Tribunale di Palmi, emessa il
10.8.2015, pubblicata in data 31.08.2015, nel proc. n. 100526/2005 RG.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli appellanti e (eredi di ), ha così Parte_1 Parte_2 Persona_1 concluso: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, richiesta,eccezione o deduzione, in riforma della sentenza di primo grado n. 581/2015 pronunciata dal Tribunale di Palmi, in persona del GOT: avv. Emanuela Ruscio in data 10 agosto 2015 e pubblicata in data 31 agosto 2015: 1.
Dichiarare la divisione giudiziale degli immobili così identificati: 1) sito inagro del comune di Pt_3
Cittanova, località Maestro o Bambino, identificato al Catasto Terrenifoglio 26, particelle 31 e 90 (derivate dalla ex particella 31 a seguito del frazionamento del1987); 2) Fabbricato rurale annesso al fondo predetto identificato al Catasto terreno foglio26 particelle 32 e 91 , (derivate dalla ex particella 32 a seguito del frazionamento del 1987);
2. Conseguentemente, attribuire agli appellanti la propria quota corrispondente a ½ dell'intero dei beni;
Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPAcome per legge, di entrambi i gradi di giudizio oltre che di quella di appello già definita con la sentenza parziale n.
449/2023.
Gli appellanti costituiti e : “con le presenti note la deducente Controparte_1 Controparte_2 difesa si riporta al contenuto di tutti gli atti depositati nell'interesse degli odierni appellati, impugna e contesta quanto dedotto ex adverso ed insiste per le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta
e negli atti e verbali di causa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso e richiamato lo svolgimento del processo già esposto nella sentenza parziale n. 449/2023, emessa in data 31.05.2023 da questa Corte di Appello, con la quale è stata decisa l'impugnazione avanzata dall'appellante limitatamente al capo di sentenza di primo grado che pronunciava l'usucapione in favore di
. A_
Con la predetta sentenza non definitiva n. 449/2023, la Corte ha così deciso: La Corte di Appello di Reggio
Calabria, sezione civile, non definitivamente pronunciando […] così provvede:
1. dichiara la contumacia diDE e Controparte_3 Controparte_4
2. Accoglie l'appello proposto alla decisione sulla domanda riconvenzionale e per l'effetto rigetta la domanda usucapione avanzata e proseguita dagli eredi sui beni immobili siti nel A_ comune di Cittanova e riportati nel C.T. al foglio 26, p.lle 31 e 32 emessa in favore degli appellati
[...]
, , , e . Controparte_5 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
“
3. Dispone rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo nel merito.
4. Spese al definitivo””
Con Ordinanza del 31.05.2023 la Corte “esaminati gli atti;
vista la sentenza non definitiva pronunciata in pari data;
rilevato che con la domanda principale è stata chiesta la divisione giudiziale per la quota di ½ ciascuno,tra gli odierni appellanti e (quali eredi di Parte_1 Parte_2 2 ) e gli appellati Persona_1 Controparte_5 Controparte_1 CP_2
, e (quali eredi di ), degli
[...] Controparte_3 Controparte_4 A_ immobili pervenuti ai loro dante causa con atto di divisione ereditaria del 25.2.1972, per rogito del notaio
Rep. N. 25.974, e precisamente, terreno con annesso fabbricato rurale riportati al C.T. del Comune di Per_3
Cittanova al foglio 26, p.lle 31e 32,oggi identificati, per effetto di frazionamento del 9.1.1987, coi seguenti dati catastali: FOGLIO 26, P.LLA 31 (uliveto, are 51 ca 40) e P.LLA 32 (fabbr. rurale, are 4 ca 30); e FOGLIO
26, P.LLA 90 (uliveto are, 47 ca 80) e P.LLA 91 (fabbr. rurale, ca 60); ritenuto che ai fini della decisione necessita farsi luogo all'ammissione di CT affinché:
- siano identificati sui luoghi i beni pervenuti alle parti condividenti ed oggetto di domanda, ne sia accertata l' attuale consistenza nonché gli attuali valori di mercato, ne sia verificata o esclusa la comoda divisibilità;
- sia predisposto un progetto divisionale in due lotti di pari valore;
ed ove ciò non sia possibile, sia predisposto un progetto divisionale che ripartisca gli immobili, con indicazione di eventuali conguagli per pareggiare il valore dei due lotti da assegnare;
- sia fornita ogni altra indicazione ritenuta opportuna e utile ai fini del decidere considerato che, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico
P.Q.M.
1) dispone il conferimento dell'incarico peritale nei sensi in motivazione chiariti”
A seguito della rinuncia del primo consulente nominato, con ordinanza del 20.12.2023 è stata incaricata la dr.ssa agronoma che, svolti gli accertamenti demandati dal quesito ha Persona_4 depositato relazione in data 07.04.2024.
All'udienza del 10.06.2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo per la morte della parte
[...]
e, successivamente, in data 01.08.2024 veniva riassunto Controparte_5
Con Ordinanza del 27.11.2024 esaminati gli atti, la causa è stata assegnata a sentenza, concedendo i termini ex art 190 cpc, di cui le parti costituite hanno profittato .
Nell'elaborato il consulente ha preso atto della situazione attuale del terreno descrivendolo nel seguente modo: “Le p.lle nn. 31- 32- 90 e 91 del Foglio di mappa n. 26, costituiscono un unico corpo e risultano ubicate in Cittanova di Reggio Calabria. Vi si giunge percorrendo la Strada Provinciale SP4 che collega Cittanova con Polistena che consente l'accesso al fondo.
Massa da dividere.
L'espletata CT, sulla base della sentenza non definitiva, ha riscontrato che il compendio ereditario è così composto:
foglio di mappa n. 26 del Comune di Cittanova:
- p.lla n. 31 di ha 0.48.53 di qualità attuale uliveto;
- p.lla n. 90 di ha 0.47.80 di qualità attuale uliveto;
- p.lla n. 32 di ha 0.04.30 fabbricato diruto;
- p.lla n. 91 di ha 0.00.60 area rurale.
Valore dei beni.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE PARTICELLE DESTINATE A ULIVETO.
3 Il CT,considerato le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche, trattandosi di due particelle con una bassa densità di alberi e in pessime condizioni biologiche e vegetative, di abbandono colturale da anni, con alcune piante che appaiono ormai distrutte e rovinate e premesso che il valore di mercato di coltura uliveto risulta essere pari a € 36.000/ha, ha attribuito i seguenti valori:
- p.lla n. 31, Ha 0.51.40, valore di mercato per Ha euro 36.000,00, valore di mercato euro 18.504,00;
- p.lla n. 90,Ha 0.47.80, valore di mercato per Ha euro 36.000,00, valore di mercato euro 17.208,00;
Valore di mercato totale euro 35.712,00.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE PARTICELLE DESTINATE A
FABBRICATO DIRUTO E AREA RURALE.
Il CT in considerazione del fatto che la superficie dei due cespiti potrà essere destinata ad accogliere fabbricati rurali pertinenti all'oliveto ha attribuito a queste particelle un valore di mercato pari alla metà del valore di mercato dell'uliveto, ossia euro 18.000/ha. Pertanto:
- p.lla n. 32, Ha 0.04.30, valore di mercato per Ha euro 18.000,00, valore di mercato euro 774,00;
- p.lla n. 90, Ha 0.00.60, valore di mercato per Ha euro 18.000,00, valore di mercato euro 108,00;
Valore di mercato totale euro 882,00.
Per un valore di mercato complessivo dei beni da dividere pari ad euro 36.594,00.
Verifica della comoda divisibilità degli immobili.
Secondo quanto riportato dal CT nella relazione depositata le particelle oggetto di causa costituiscono in atto un unico fondo, la cui suddivisione risulta essere “comoda e possibile” non compromettendo, di fatto, né la possibilità di coltivare l'uliveto, né la possibilità di realizzare fabbricati rurali a servizio del fondo agricolo.
Anche dal punto di vista economico nessun disagio porta la suddivisione del fondo, potendo, i futuri proprietari, coltivarlo e trarne i frutti. Infine, una suddivisione dell'intero in due parti si rende possibile grazie al fatto che le p.lle destinate a uliveto hanno accessi autonomi.
Progetto divisionale in due lotti di pari valore
Accertata la comoda divisibilità dei cespiti, è stato elaborato un progetto divisionale con la formazione di due lotti di uguale valore, comprensivi di una porzione di uliveto e una porzione di area rurale. Più dettagliatamente, i due lotti, previo rilievo topografico dei luoghi e frazionamento, sono così formati:
a) Lotto A: superficie totale della p.lle nn. 31 e 90 Ha 0.49.60, valore di mercato euro 17.856,00 superficie totale della p.lle nn. 32 e 91 Ha 0.02.45, valore di mercato euro 441,00
b) Lotto B: superficie totale della p.lle nn. 31 e 90 Ha 0.49.60, valore di mercato euro 17.856,00 superficie totale della p.lle nn. 32 e 91 Ha 0.02.45, valore di mercato euro 441,00
c) Per un valore complessivo di ciascun lotto di euro 18.297,00.;
4 d) il tutto come meglio graficamente riportato nella planimetria che trovasi allegata a pagina 34 della relazione depositata dal CT, e che di seguito si riproduce: .
A fronte di tale progetto divisionale, inviato in bozza alle parti, il CT ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna osservazione .
Solo con le note conclusive gli appellati e (eredi di Controparte_1 Controparte_2
), riservato ogni più opportuno gravame in punto di diritto avverso la sentenza parziale, A_ hanno rilevato che nel progetto divisionale redatto dal CT si legge <<<… Si osserva, inoltre, che nel progetto divisionale redatto dal CT si legge che il terreno oggetto di causa dovrà essere nuovamente frazionato al fine di ottenere due appezzamenti di uguale misura pari a 0.49.60 ha ciascuno. Tuttavia il Ctu non ha valutato che chi sarà assegnatario del terreno coincidente con l'attuale particella n. 90 (lotto B) avrà una maggiore parte fronte strada SP 4 e di una stradella interpoderale che consente un ulteriore accesso al terreno. Si chiede, pertanto, che l'On. Corte di Appello adita voglia valutare l'opportunità di rimettere la causa sul ruolo per consentire che il Ctu fornisca chiarimenti in merito..>>>
Pur se la recente giurisprudenza di legittimità non consente di ritenere tardive tali osservazioni (nonostante queste avrebbero ben potuto essere avanzate in esito all'invio della bozza al CT), appare evidente l'inutilità
e la dilatorietà di tale richiesta, posto che non è stato in alcun modo dedotto né provato come la segnalata
“differenza” fra le due parti di fondo avrebbe potuto incidere sul valore delle stesse, trattandosi di immobili che hanno entrambi comodo ed ampio accesso alla pubblica via. La richiesta di “chiarimenti” , generica e non documentata, non può giustificare la rimessione sul ruolo di un annoso processo, dovendosi per quanto detto interamente recepire e condividere il lavoro del CT , e ritenere che la predisposizione dei lotti A e B costituisca la più idonea proposta di scioglimento della comunione.
Per questi motivi
, pertanto, il giudizio di divisione deve concludersi con l'individuazione dei due lotti definiti dalla Consulenza Tecnica ed identificati come in atti.
Assegnazione dei lotti A e B
5 Le quote degli originari condividenti e (ai quali sono subentrati gli eredi) sono Persona_1 Per_2 uguali, pari ciascuna al 50% dell'intero asse da dividere.
Trova quindi applicazione la regola dettata dall'art 729 cc, , che prevede l'estrazione a sorte quale criterio di assegnazione fra i condividenti delle porzioni uguali in sede di divisione, e costituisce la modalità maggiormente idonea a garantire trasparenza ed imparzialità di definizione della controversia, rappresentando una garanzia contro ogni possibile favoritismo. (Cass. 18.05.1987 n. 4530, Cass. 26.10.1994, n. 8772)
Per vero il criterio non è assoluto, ma derogabile ogni qualvolta vi sia una ragione che giustifichi la scelta dellì assegnazione in concreto dei lotti ai condividenti;
come ad esempio chiarito da Cass Sez. 2, Sentenza
n. 9848 del 11/05/2005 che ha ritenuto esente da censura la deroga operata a tale principio, poiché in quel caso l'assegnazione di una quota piuttosto che l'altra era l'unico strumento per salvaguardare le dimostrate esigenze di assistenza, in ragione delle sue condizioni di salute, di una delle sorelle condividenti , e ciò in assenza di analoga richiesta da parte dell'altro condividente; o come affermato in altro caso daCass Sez. 2,
Sentenza n. 3461 del 12/02/2013 che ha stabilito “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 cod. civ. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione. (Nel caso di specie, tali fattori soggettivi sono stati ravvisati nell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente
l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione)” ).
Nel caso di specie però non sono emerse né sono state dedotte ragioni di assegnazione di un lotto o dell'altro ai condividenti.
Non soccorre non costituisce argomento valutabile neppure la domanda riconvenzionale della A_
, accolta in primo grado e respinta in questa sede: infatti lo stato di abbandono in cui sono stati
[...] trovati gli alberi di ulivo e i fondi in occasione degli accertamenti peritali della CT manifesta come nessuno dei condividenti si sia occupato di curare e coltivare i terreni per cui è causa;
quindi resta escluso che taluna delle parti abbia avviato con qualche parte del fondo attività produttiva o che vi abbia investito, per cui non vi sono gli elementi per attribuire ai condividenti i lotti indicati dal CT.
Pertanto, le quote descritte dal CT dovranno essere assegnate alle parti, in difetto di diverso accordo, mediante estrazione a sorte.
Il sorteggio, costituendo una definitiva esecuzione della decisione, può essere effettuato quando la sentenza sarà definitiva e non più impugnabile : cfr Cass Sez. 2, Sentenza n. 18354 del 31/07/2013 “Nel procedimento di scioglimento della comunione, non è consentito procedere all'estrazione a sorte, ai sensi dell'art. 789, quarto comma, cod. proc. civ., sino a quando le contestazioni al progetto di divisione non siano state risolte con sentenza passata in giudicato” (a differenza di quando si proceda alla assegnazione delle quote direttamente ai condividenti: cfr Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26356 del 19/11/2020)
L'attribuzione dei lotti tra i condividenti aventi pari quote avverrà per sorteggio, cui si procederà solo su istanza di parte ed all'esito del passaggio in giudicato della presente decisione.
Regolazione delle spese
6 L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di usucapione, e la soluzione in questa sede del giudizio di divisione comporta una nuova e complessiva regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
In essa deve tenersi conto che oggetto della causa è stato solo in parte il giudizio di divisione, per il quale non vi è soccombenza, trattandosi di giudizio finalizzato allo scioglimento di una comunione che è nell'interesse di tutte le parti, per cui la regola è che le spese gravino a carico della massa;
invece buona parte dell'attività istruttoria è stata occupata in primo grado dalla domanda di usucapione infondatamente avanzata da una delle parti originariamente condividenti ( ovvero gli eredi di ) . A_
Quest'ultima parte (ovvero tutti gli eredi di in solido), parzialmente soccombente, A_ dovrà pertanto corrispondere a controparte la metà delle spese di lite di entrambi i gradi;
mentre la residua metà delle spese di entrambi i gradi porrà compensarsi in quanto riferibile alle spese del giudizio di divisione.
Quanto alla liquidazione, il valore della causa deve determinarsi in relazione al valore dell'asse stimato dalla
CT, per un totale di euro 36.594,00.
Pertanto, adottando i criteri del DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, e la fascia di valore compresa tra € 26.001 ed € 52.000, nonché i parametri medi , si ha che i compensi per il primo grado sono nell'intero pari ad euro 7.616,00 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.204,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00;
Fase decisionale, valore medio:€ 2.905,00), e per il 50% pari ad euro 3.808,00, che sarà corrisposto dagli eredi di agli eredi costituiti di A_ Persona_1
I compensi per il presente grado, pari nell'intero ad euro 9.991,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00; per fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 1.418,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00; fase decisionale, valore medio:€ 3.470,00) pari al
50% per euro 4.995,50, saranno in tal misura corrisposti dagli eredi di agli eredi A_ costituiti di Persona_1
Le spese della CT, come già liquidate in favore della drssa , saranno poste a carico in parti uguali Per_5 fra i due gruppi di condividenti (ovvero il 50% agli eredi di e il restante 50% agli eredi A_ di ) Persona_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di , nonché
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
, ed eredi di , alla Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 sentenza n. 581/2015 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 31.08.2015, nel proc. n. 100526/2005
RG., così provvede:
- Dispone lo scioglimento della comunione, tra gli odierni appellanti e Parte_1
(quali eredi di ) e gli appellati Parte_2 Persona_1 Controparte_5
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(quali eredi di ) degli immobili pervenuti ai loro dante causa con atto di
[...] A_ divisione ereditaria del 25.2.1972, per rogito del notaio Rep. N. 25.974, e precisamente Per_3
- foglio di mappa n. 26 del Comune di Cittanova:
1. p.lla n. 31 di ha 0.48.53 di qualità attuale uliveto;
2. p.lla n. 90 di ha 0.47.80 di qualità attuale uliveto;
3. p.lla n. 32 di ha 0.04.30 fabbricato diruto;
7 4. p.lla n. 91 di ha 0.00.60 area rurale.
- Dispone che gli immobili siano divisi secondo la proposta di scioglimento di comunione formulata dalla consulenza con la formazione dei lotti contrassegnati dalle lettere A e B;
- Dispone che l'assegnazione dei lotti avvenga fra i due gruppi di condividenti (un gruppo costituito dagli eredi di e l'altro dagli eredi di ) in ragione di ½ per ciascuno dei A_ Persona_1 due gruppi, mediante sorteggio, da effettuarsi al passaggio in giudicato della presente decisione
- Compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio , e pone la residua metà a carico di tutti gli eredi di (in solido fra loro), che sarà corrisposta in favore degli eredi costituiti di A_
, liquidata in tal misura secondo i criteri del DM 55/2014, come aggiornati dal DM Persona_1
147/2022, per il primo grado per euro 3.808,00, e per il presente grado per euro 4.995,50, somme da maggiorarsi di CU, spese forfetarie , IVA e CPA come per legge
- Pone le spese di consulenza, già liquidate, definitivamente a carico dei condividenti in ragione di metà per ciascun gruppo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia MORABITO
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