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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/12/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Sezione Lavoro
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa VI DI, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1585/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata in Parte_1 C.F._1
Brasile (EE) il 08.11.1982 e residente in [...], in qualità di Amministratore unico della PE. e la . CP_1 CP_1
(C.F. e P.I.: ) con Sede legale in 64018 - Tortoreto (TE), alla
[...] P.IVA_1
Via Carducci n. 6, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Leonardo Arnese ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Teramo, Via Vittorio Veneto n. 4, giusta procura in atti;
CONTRO
l' , sede territoriale di Teramo, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di
Teramo, via F. Franchi, n. 37, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis
c.p.c., dalla dott.ssa Alfonsina Palmieri;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.10.2021, e Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 248/2021
[...]
del 9.09.2021, notificata loro in data 19/20.09.2021 con la quale l'
[...]
di Teramo aveva loro ingiunto il pagamento della somma Controparte_4
di €.63.440,20, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli artt. 3, co. 3 e 3 ter d.l. 12/2002 (lavoro irregolare), dell'art. 39 d.l. 112/2008 (infedeli registrazioni), dell'art. 5 co. 5 d.lgs. 66/2003 (omessa maggiorazione per lavoro straordinario), art. 1 d.l. 663/1979 (mancata corresponsione dell'indennità per malattia), nonché per la mancata consegna delle lettere di assunzione, per la mancata comunicazione preventiva di assunzione e per l'omessa comunicazione di variazione del rapporto di lavoro.
A sostegno dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione;
b) l'inutilizzabilità dell'agenda (di colore blu) rivenuta sui luoghi di lavoro, perché contenente indicazioni generiche, non attendibili e prive di sottoscrizione certa;
c) la tardività della contestazione, con conseguente violazione dell'art. 14 della L. 689/1981;
d) l'omessa indicazione delle fonti di prova;
e) il mancato riscontro in relazione ai documenti offerti dal datore di lavoro e l'omessa audizione del medesimo;
f) la sproporzione tra l'importo irrogato e la sanzioni comminata, oltre che alla mancata indicazione dei criteri di calcolo della medesima.
Tanto dedotto, le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente Ricorso:
1. In via preliminare, pregiudiziale e di rito, dichiarare la sospensione dell'esecuzione del Provvedimento di Ordinanza - ingiunzione impugnato sino al termine del Giudizio, concorrendo gravi motivi, sia di danno materiale, che di immagine, oltre che di danno morale in capo alla persona del concludente nella qualità; ed in quanto da sospendersi in virtù dell'esercizio delle difese di cui alla Domanda di Audizione del 21.09.2020 e di cui allo Scritto Oppositivo del 19.05.2021, oltre che dell'esercizio del Ricorso al
delle Politiche sociali, tutti restati privi di effetti;
per tutto Controparte_5 quanto esposto in narrativa 2. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare
Pag. 2 di 25 l'omissione, la carenza o la trascuranza del rispetto della Domanda di primo esercizio delle facoltà Difensive e Oppositive di cui alla Richiesta di Audizione personale a norma dell'art. 18, comma 1, Legge 689/81, inoltrata a mezzo Pec in data 21.09.2020 e, per l'effetto, non mai considerare la PE. CP_1
tardiva, né nell'esercizio del Ricorso ex art. 17 D.Lgs. 124/2004 avverso il
Verbale ITL conclusivo degli accertamenti, né nell'esercizio del Ricorso ex art.
16 D.P.R. 1124/65, in quanto la fattispecie di Procedura Difensiva, a formazione progressiva, veniva violata nel rispetto al suo primo esercizio del Suo diritto o della Sua facoltà; per tutto quanto esposto nella narrativa del presente Atto. 3.
Nel merito: accertare e dichiarare la sostanziale erroneità ed infondatezza delle contestazioni e degli addebiti ispettivi formulati “COME DA VERBALE ITL
TE00001/2019-490-01 del 05/12/2019”, in quanto contenenti mere valutazioni e soggettive interpretazioni dei Funzionari ispettivi ed in quanto, come tali, privati di portata vincolante e, comunque, ed in ogni caso, sprovvisti di riscontri probatori esterni e documentali nonché mancanti di qualsiasi esame, valutazione
e riscontro degli atti e documenti difensivi offerti ai fini della definizione degli accertamenti;
per tutto quanto esposto nella narrativa del presente Atto. 4.
Sempre nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza delle contestazioni formulate “COME DA VERBALE ITL TE00001/2019-490-01 del 05/12/2019”, nonché delle contestazioni formulate nel Verbale di Primo Accesso Ispettivo n.
22/26 del 20.06.2019, nel Verbale interlocutorio degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale n. 26/16/18 del 08.08.2019 e nel Verbale di Accertamento n. 16/18/26 del 08.08.2019, in quanto contenenti mere valutazioni e soggettive interpretazioni dell'organo Ispettivo prive, come tali, di portata vincolante e, in ogni caso, sprovviste dei necessari riscontri probatori;
per tutto quanto esposto nella narrativa del presente Atto.
5. Ulteriormente, nel merito: accertare e dichiarare la sostanziale erroneità ed infondatezza delle contestazioni e degli addebiti ispettivi, anche di pagamento sanzionatorio amministrativo civile, formulati nel Verbale Unico di Accertamento ITL Teramo
Pag. 3 di 25 n. TE00001/2019-490-01 del 05/12/2019, per omissione, carenza e trascuranza dei criteri e delle modalità di calcolo dei conteggi delle sanzioni Amministrative civili di ordinato versamento, nonché per erroneità palese, sproporzione, inadeguatezza della somma di Euro 63.440,20, sia rispetto alla ritenuta
«gravità» dei fatti contestati, sia rispetto alle condizioni economiche dell'Agente concludente;
per tutto quanto esposto nella narrativa del presente Atto. 6.
Aggiuntivamente nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ovvero invalidare e, comunque, dichiarare inefficace e privo di effetti giuridici
l'Ordinanza ingiunzione di pagamento perchè erronea ed infondata, perché la stessa affetta da vizi propri e del Procedimento Amministrativo, quale la tardività della notificazione del Verbale Unico di Accertamento ITL Teramo n.
TE00001/2019-490-01 del 05/12/2019; per tutto quanto esposto nella narrativa del presente Atto 7. Ancora nel merito: disporre ovvero far disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del Provvedimento dell'
[...]
“PROT. 3482 DEL 16/03/2021” notificato a Controparte_6 mezzo Pec in data 16.03.2021, discendente per gli effetti e conseguenze del
Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. TE00001/2019-490-01 del
05.12.2019 Prot. 19759 del 09.12.2019, nonché la sospensione degli effetti susseguenti, quali il pagamento, l'iscrizione a ruolo e l'emissione di una cartella di pagamento diretta alla riscossione dei contributi, oltre che l'emissione di una
Ordinanza - Ingiunzione da parte della fino ad accertare e CP_7
CP_ dichiarare ammissibile in termini il Ricorso della P.E. DI G.A. dinanzi all'ITL Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo, per le argomentazioni espresse e qui da intendersi riportate;
per tutto quanto esposto nella narrativa del presente Atto».
8. Ulteriormente nel merito: revocare, dichiarare nulla e/o annullare ovvero invalidare e, comunque, dichiarare inefficace e privo di effetti giuridici l'Ordinanza ingiunzione di pagamento perchè erronea ed infondata, nonché la stessa affetta da indotta nullità assoluta ed insanabile per carenza di elementi essenziali degli atti amministrativi, oltre colpita da vizi di illegittimità
Pag. 4 di 25 per eccesso di potere del processo Verbale di Accertamento e notificazione n.
TE00001/2019-490-01 del 05.12.2019 Prot. 19759 del 09.12.2019 e di tutti i
Verbali dell'I.T.L. Sede di Teramo, dal primo accesso del 20.06.2019 fino al successivo del 08.08.2019, oltre al definitorio del 09.12.2019, tutti presupposti, connessi e correlati al Provvedimento impugnato, nonché dichiarare,
l'accertamento negativo avverso tutti gli Atti amministrativi ispettivi rilasciati
e/o presupposti e/o connessi e/o consequenziali e del preteso rapporto di lavoro subordinato, in quanto erroneo ed infondato;
per tutto quanto esposto in narrativa.
9. accertare e dichiarare, conseguentemente alla declaratoria di cui al punto 6. che precede, che la Ricorrente non è tenuta ad alcun pagamento previdenziale, sociale, di tipo contributivo o assicurativo e che non è tenuta ad alcun versamento di premio assicurativo;
per tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto. 10. Condannare la Controparte al pagamento delle spese e compenso professionale del giudizio di opposizione nell'ammontare e nella misura che riterrà di Giustizia. 11. Con Riserva di separata azione per il risarcimento di ogni danno, laddove derivante a carico della odierna
Concludente, ivi compreso il pregiudizio da possibile compromissione di dichiarazioni di regolarità contributiva».
Si è costituito in giudizio l' , Controparte_6 eccependo, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che gli accertamenti ispettivi effettuati presso la società resistente, esercente l'attività di ristorazione a Tortoreto Lido sotto l'insegna “Dal
Pugliese”, erano iniziati con l'accesso del 20.6.2019 e con la consegna del verbale di primo accesso ispettivo n. 22/26 alla rappresentante legale,
; Parte_1
b) che, in data 8.8.2019, era stata effettuata un'altra visita ispettiva unitamente ai militari della Guardia di Finanza di Giulianova, nell'ambito della quale era stata acquisita, in originale, un'agenda di colore blu dell'anno 2019, compilata dal 27.4.2019, all'interno della quale erano
Pag. 5 di 25 riportati i nominativi e gli orari di lavoro effettuati dai dipendenti aziendali fino all'08.08.2019;
c) che orari e nominativi erano stati poi confermati dalle dichiarazioni dei lavoratori e dall'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'accertamento ispettivo;
d) che, inoltre, era stato acquisito un blocchetto denominato “ricevuta generica”, contenente le ricevute di pagamento degli acconti e dei saldi stipendi emessi dalla società ispezionata in favore dei dipendenti dalla data del 20.4.2019 a quella del 5.08.2019, per un totale di dodici ricevute;
e) che l'ordinanza-ingiunzione era esaustivamente motivata sia con riferimento alle fonti di prova raccolte sia con riferimento alle violazioni contestate;
f) che la mancata audizione personale dell'interessata non costituiva motivo di nullità dell'ordinanza;
g) che l'eccezione di tardività della contestazione era infondata, in quanto, se
è vero che il primo accesso era avvenuto in data 20/06/2019, era altrettanto vero, non solo che l'estensione degli accertamenti nei confronti della società ricorrente era avvenuta il successivo 8/08/2019 con un nuovo accesso ispettivo, ma anche che l'istruttoria si era sviluppata attraverso il riscontro della documentazione successivamente acquisita nei giorni 1 e
15 ottobre 2019, nonché attraverso l'esame incrociato delle dichiarazioni testimoniali di cui l'ultima resa il 22/11/2019;
h) che il verbale di accertamento e notificazione contenente la contestazione delle violazioni era stato spedito con prot. n. 19759 del 9/12/2019 e notificato al trasgressore e alla società il 30/01/2020, ossia nel pieno rispetto del termine di 90 giorni fissato dalla norma, decorrenti dalla chiusura dell'accertamento avvenuta in data 22.11.2019;
i) che la sanzione irrogata era fondata su criteri di calcolo corretti.
Tanto eccepito, l'ITL ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Pag. 6 di 25 La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove testimoniali. Al termine dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito della lettura delle note scritte, in cui entrambe le parti hanno insistito nell'accoglimento delle menzionate conclusioni, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
2. Questioni preliminari.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività della contestazione per decorso del termine di novanta giorni previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
In proposito va premesso che, ai fini della verifica del rispetto del termine,
l'accertamento si intende concluso con la completa cognizione del fatto da parte dell'organo ispettivo, sotto i profili oggettivo e soggettivo. Tale circostanza deve valutarsi caso per caso e non coincide, sic et simpliciter, con la materiale percezione del fatto nel corso dell'accesso ispettivo.
Ed infatti, solo dalla conoscenza completa della violazione da parte dell'organo accertatore decorre il termine dei 90 giorni di cui all'art. 14 della Legge 689/81.
In caso di fattispecie complesse, come quella in questione, che richiedono un'attività valutativa dell'organo accertatore, il termine decorre dal momento in cui detta valutazione avrebbe potuto e quindi dovuto essere compiuta secondo un principio di ragionevolezza del tempo di valutazione, posto a tutela del diritto di difesa dell'ispezionato (Cass. n. 3115 del 17/02/2004; Cass. sez. lav. n. 7951 del
2009; Cass. sez. Lav. n. 12093 del 2007; Cass. n. 1043 del 2015).
Nel caso di specie, l'accertamento deve ritenersi concluso in data 22.11.2019 (cfr. allegato n. 14 della memoria difensiva contenente l'ultima dichiarazione acquisita dalla lavoratrice . Il verbale di accertamento è stato Parte_3 spedito con prot. n. 19759 del 9/12/2019 e notificato al trasgressore e alla società il 30/01/2020 e quindi nel rispetto del termine di 90 giorni normativamente previsto.
Pag. 7 di 25 2.1 Quanto poi alla censura relativa alla mancata contestazione immediata, è sufficiente evidenziare che dagli atti di causa non emergono i presupposti di legge affinché gli ispettori provvedessero ad una contestazione immediata dell'illecito amministrativo imputato al ricorrente. Ed infatti, l'ITL ha contestato ai ricorrenti molteplici tipologie di violazioni, sicché il loro accertamento non poteva certo concludersi nell'immediatezza dell'accesso.
2.2. Sempre in via preliminare, vanno rigettate anche l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione e quella concernente la mancata audizione personale dell'interessato.
Quanto alla prima eccezione, giova ribadire che, per giurisprudenza pacifica e consolidata, l'obbligo di motivazione deve ritenersi compiutamente assolto quando dalla motivazione dell'ordinanza ingiunzione risulti, anche per relationem, la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa conoscere il comportamento illecito che gli viene attribuito ed abbia la possibilità di far valere le sue ragioni. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che l'obbligo di motivazione, in applicazione dell'art 18, II comma, Legge 689/1981, 'deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo
e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù dell'obbligatoria preventiva contestazione' (cfr. Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203; cfr. Cass. 30/5/00 n. 7186 ; Cass. 21/9/1998 n. 9433; Trib. di Genova, sentenza n.
691/2011). Inoltre, 'va considerato che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroghi una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui
l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione, e non anche nelle ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice
Pag. 8 di 25 ordinario, oggetto dell'opposizione essendo non il provvedimento del , CP_5 ma il rapporto sanzionatorio' (cfr. ex plurimis: Cass sentenza n. 11280 del 2010;
Cass. n. 29916 del 2008; Tribunale di Foggia n. 1767/2013; Cass. 9251/2010;
Cass. n. 16838/2009; Cass. n. 17345/2009; Cass. n. 29916/2008; Cass. n.
20189/2008, Cass. 30 maggio 2005, n. 11351, Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05,
Cass. Lav. n. 3489 del 21/02/05, Cass. civ. n. 519/05).
Nel caso di specie, tale requisito risulta interamente soddisfatto, sia mediante il richiamo alla motivazione esposta nel verbale di accertamento e notificazione
(cfr. doc. 2 fasc. resistente), - che costituisce parte integrante dell'ordinanza - nel quale risultano i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria dell'amministrazione, sia mediante l'indicazione dettagliata delle norme violate e della condotta contestata.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
Riguardo all'eccezione relativa alla mancata audizione dell'interessata, anch'essa
è infondata, in quanto detta omissione non comporta la nullità dell'atto amministrativo (cfr., tra le tante, Corte appello Roma sez. lav., 09/03/2020, n. 824 così massimata: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale).
3. Il merito della causa.
Passando al merito della controversia, ritiene il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Pag. 9 di 25 3.1 Anzitutto, quanto alle eccezioni svolte dalla difesa dei ricorrenti relativamente all'inutilizzabilità e inammissibilità dell'agenda blu anno 2019
(rinvenuta dagli ispettori sul luogo di lavoro e spesso citata dai lavoratori), esse sono del tutto prive di pregio, perché, in ogni caso, l'istruttoria processuale svolta prescinde dalla stessa e si fonda, come si dirà di qui a breve, sui documenti prodotti telematicamente dalle parti, sulle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti e sulle deposizioni testimoniale acquisite.
3.2 Ciò posto, ai fini della delibazione della fattispecie, è bene rammentare gli orientamenti fondamentali dettati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia de qua:
• l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava, ai sensi dell'art. 2697
c.c., su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che, nel giudizio di impugnazione di ordinanza ingiunzione emessa dall'ITL per l'irrogazione di sanzioni amministrative sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'ente che si assume creditore la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass., Sez. Lav., 6.9.2012, n. 14965; Trib.
Civitavecchia, Sez. Lav., 21.11.2018; Trib. Salerno, Sez. Lav. 16.2.2018;
Trib. Pesaro, Sez. Lav. 27.6.2017);
• “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' – ma lo stesso è a dirsi per l'ITL - CP_8
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' Pt_4
fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in
Pag. 10 di 25 concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione, Sez. L, Sentenza
n. 14965 del 06/09/2012-Rv. 623620);
• “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova da sola sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio con il concorso di elementi esterni renda inutile il compimento di ulteriori mezzi istruttori” (Cassazione civile sez. lav.,
17/02/2021, n. 4182).
3.3. Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sull'ente può ritenersi parzialmente soddisfatto, in quanto, mentre alcune contestazioni sollevate dall'organo accertatore hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni raccolte durante il procedimento ispettivo e nelle deposizioni testimoniali rese in giudizio, altre non sono state pienamente provate.
3.4 La lavoratrice, secondo il verbale di Persona_1 accertamento ispettivo, è risultata regolarmente assunta a far data dal 13/04/2019, ma ha iniziato in realtà la prestazione lavorativa in favore della società già dal
6/04/2019, per un totale di cinque giornate di lavoro irregolare;
il datore di lavoro ha corrisposto alla lavoratrice, oltre alla retribuzione indicata nella busta del mese di aprile 2019, l'ulteriore somma in contanti di euro 170 “fuori busta”.
La medesima, in sede ispettiva, ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare per la società l'1/04/2019 facendo le pulizie del ristorante all'epoca ancora Parte_2 chiuso al pubblico. Oltre me, a lavorare nei primi giorni di aprile ricordo
il pizzaiolo che noi chiamavamo ' anche lui ha aiutato nelle Per_2 Pt_5 pulizie e ha iniziato intorno al 5 o 6 Aprile 2019 ed ha sicuramente lavorato fino al 10 Aprile 2019 per qualche ora ogni giorno. Io invece ho lavorato consecutivamente senza alcun giorno di riposo dall'01/04/2019 dalle 09.00 alle
Pag. 11 di 25 17.00. Per questo periodo di lavoro prima dell'assunzione sono stata pagata da
(compagno della legale rappresentante della società Persona_3
resistente e titolare di fatto del ristorante) in contanti euro 170,00 oltre la somma di euro 529 della busta paga di aprile che mi ha pagato con bonifico. (cfr. all. n.
14 fasc. parte resistente).
La medesima ha integralmente confermato tali dichiarazioni in sede di escussione testimoniale all'udienza del 6.03.2024 (cfr. processo verbale di udienza). Ella ha inoltre dichiarato che anche la lavoratrice ha Persona_4 iniziato a lavorare per la resistente la settimana successiva rispetto alla sua
(1.04.2019) e che anch'ella è stata formalmente assunta solo a metà del mese di aprile.
Infine, la lavoratrice ha confermato di aver prestato attività lavorativa a tempo pieno, confermando il capitolo di prova n. 40 della memoria difensiva dell'ITL
(cfr. verbale dell'udienza citata ove la teste ha dichiarato: “(…) Io facevo generalmente doppio turno (mattina e sera) dalle 9 alle 15 e dalle 18 alle 24/01 quando finivamo di pulire, ma l'orario poteva cambiare. I miei colleghi non li vedevo sempre, perché avevano turni diversi. Il doppio turno lo facevano quasi sempre e così come , anche se quest'ultima è Per_4 Persona_5 Per_6
arrivata dopo”).
3.5 L'ITL ha accertato che il lavoratore, è stato formalmente Persona_7
assunto a far data dal 13/04/2019, ma ha iniziato la prestazione lavorativa in favore della società già dal 6/04/2019, per un totale di cinque giornate di lavoro irregolare;
per la mensilità di aprile 2019, il medesimo, oltre all'importo in busta paga, ha ricevuto dal datore di lavoro in contanti e “fuori busta” l'ulteriore somma di euro 350,00 come da ricevuta n. 1 del 20/04/2019 e n. 3 del 5/05/2019.
Inoltre, il nel mese di luglio 2019, è risultato assente per malattia, ma Per_7 il datore di lavoro lo ha registrato come assente ingiustificato, non corrispondendogli l'indennità di malattia dovuta per il periodo decorrente dall'11/07/2019 al 14/07/2019;
Pag. 12 di 25 In sede di accertamento ispettivo, il ha dichiarato: “Io come tutti gli Per_7 altri lavoratori che abbiamo lavorato a cominciare dal mese di Aprile 2019 abbiamo scritto sull'Agenda blu '2019' che mi viene mostrata adesso e che riconosco essere quella che si trovava inizialmente nella cucina del ristorante
…e poi, dopo l'ispezione di giugno è stata spostata alla cassa. In questa agenda sono riportati tutti gli orari di lavoro svolti da tutti i dipendenti sia della cucina che del bar. Preciso che ad Aprile 2019 hanno iniziato a lavorare le seguenti persone: che svolgeva mansioni di inserviente di cucina, e che Parte_6 nell'agenda è indicata col nome “ ” lei ha iniziato agli inizi di Aprile Parte_6
2019 o il 6 o l'8 aprile e da questa data ha lavorato regolarmente secondo le giornate e gli orari indicati nella citata agenda 2019. Poi ad Aprile 2019 sempre dall'8 aprile ha iniziato (lavapiatti), (aiutocuoco), Per_1 Persona_5
(cameriere)…. (aiutocuoca)”. , so che ha iniziato Parte_6 Per_4 Persona_8
ad Aprile 2019 anche se il suo nominativo non è presente in agenda ad Aprile
2019. Confermo che però il nominativo ' e ' detta infatti Persona_8 Per_9
' appartengono alla cameriera e barista che ha lavorato Per_9 Persona_8
secondo gli orari indicati in agenda. , non so il cognome, ma so che è di Per_10
, era il Lui è il lavoratore che è indicato nell'agenda con il Per_11 CP_9
nome ' è lui che scriveva sull'agenda il suo nome e gli orari fatti nella Per_10 agenda come tutti gli altri anche . ha cominciato a lavorare al Per_8 Per_10
ristorante dopo che è andata via i primi di giugno 2019 … …. Per_1 Per_12 so che ha lavorato al ristorante già nel mese di luglio 2019 come lavapiatti …
Me lo ha riferito la mia compagna … Anche ha iniziato a Per_6 Per_6
lavorare prima della sua assunzione a maggio 2019, ha iniziato il 18/04/2019, ha lavorato dalle 16.00 alle 24.00/1.00 di notte o comunque a chiusura per sei giorni a settimana. Per il mese di aprile 2019, ha ricevuto in contanti 270,00 euro come da ricevuta …. che mi viene mostrata. Io dalla ditta ho ricevuto i seguenti importi a mano, in contanti da : per il mese di aprile Persona_3
2019: euro 200 … più 150 euro … Oltre a questi fuori busta ho ricevuto con
Pag. 13 di 25 bonifico ulteriori 895 per il mese di aprile … Riconosco nei nomi indicati nell'agenda i seguenti lavoratori: è il barista che ha iniziato a Testimone_1
lavorare l'08/05/2019, come indicato nell'agenda, ha iniziato anche lui Per_13
i primi di maggio 2019 … sono io …AN è il cameriere”.(cfr. all. n. Pt_5
15 fasc. citato).
Escusso all'udienza dell'8.05.2019, il lavoratore ha confermato di aver ricevuto l'importo di euro 350,00, come da ricevuta n. 1 del 20/04/19 e n. 3 del 5/05/19, a titolo di ricompensa per il lavoro svolto dal 6 all'11/04/2019. Il medesimo ha inoltre confermato lo svolgimento effettivo di lavoro a tempo pieno, anziché a tempo parziale, come da inquadramento contrattuale [“(…) Posso solo dire che io ero il primo a firmare entrata e uscita, così come facevano tutti gli operai del mio nucleo. Il mio turno andava dalle 16 alle 00/00.30/1 non c'era un orario preciso”]. Inoltre, il testimone ha confermato l'espletamento di lavoro irregolare anche da parte di (“ho conosciuto la sig.ra e posso Persona_4 Per_4 confermare che lei ha iniziato prima della data di assunzione, posso dirlo perché quando sono arrivato, il 6/04/2019, abbiamo lavorato insieme fino all'11 per pulire il locale”; cfr. verbale dell'udienza citata).
3.6 Alla medesima udienza, è stata escussa la lavoratrice Testimone_2
Secondo l'accertamento ispettivo, ella è stata regolarmente assunta a far data dall'01/05/2019, benché avesse iniziato la prestazione lavorativa in favore della società già dal 18/04/2019, per un totale di dieci giornate di lavoro irregolare;
ella ha percepito somme in contanti (come da ricevuta n. 5 dell'11.05.2019) ed è stata inquadrata come part time, malgrado svolgesse la prestazione lavorativa a tempo pieno.
La ha dichiarato agli ispettori quanto segue: “Io ho iniziato a lavorare il Tes_2
18/04/2019 in nero, insieme a , Persona_7 Persona_14 Per_15
, , , cioè tutti i lavoratori
[...] Persona_16 Controparte_10 Per_4
che avete trovato il giorno dell'accesso. Inoltre, oltre a me e ai lavoratori sopra indicati, allo stabilimento dal Pugliese hanno lavorato …, …, Per_5 Per_10
Pag. 14 di 25 … Io dal 18/04/2019 ho svolto le mansioni di aiuto cuoca e ho lavorato Tes_1 dalle 16.00 alle 2.00 del mattino senza effettuare alcun giorno di riposo fino al
6/05/2019, poi ho riposato il 7/05/2019. Poi, dall'8/05/2019, ho continuato a fare gli orari di lavoro descritti però con un giorno di riposo a settimana …
Preciso che dal 19/06/2019 al 27/06/2019 ho lavorato poi sono andata in malattia … Preciso che per i giorni in cui ho lavorato in nero, cioè per il mese di aprile 2019 … ho ricevuto la somma in contanti di euro 270,00 che mi ha dato
il quale ha fatto questo calcolo. A me come agli altri Persona_3 lavoratori ha dato 800,00 euro per il mese di maggio 2019, per giugno 2019 avevamo pattuito 900,00… Preciso che è il mio datore di Persona_3 lavoro, in quanto lui dall'inizio del rapporto di lavoro impone gli orari di lavoro che scrive su un'Agenda blu che ripone sotto la cassa all'entrata del locale da quando c'è stata l'ispezione, prima tale agenda stava in cucina. Infatti, adesso in cucina sta un cartello dove c'è scritto 'Si firma alla cassa' per indicare a noi lavoratori dove firmare le nostre ore di lavoro svolte secondo i turni predisposti da su questa agenda … Preciso che noi tutti abbiamo dovuto Persona_3
lavorare per dieci ore al giorno, come me … A volte queste dieci ore giornaliere sono state superate …” (cfr. all. 10 fasc. citato).
In sede di escussione testimoniale, la ha confermato di aver lavorato a Tes_2 tempo pieno (“Il mio turno andava dalle 15/16 alle 1:00/2:00 di media”) e ha dichiarato che i lavoratori dovevano annotare sull'agenda blu gli orari in ingresso e in uscita nel ristorante;
la stessa ha inoltre riferito che, mentre all'inizio usufruiva del giorno di riposo, dopo l'intervento dell'ITL, Persona_3
tolse a tutti il giorno di riposo e aumentò l'orario lavorativo. Anch'ella ha confermato il lavoro irregolare svolta da Persona_4
La circostanza che i testimoni, e siano Persona_7 Testimone_2 stati condannati per il reato di cui all'art. 612 c.p. ai danni del legale rappresentante della società resistenti non vale a minare la loro attendibilità, in quanto, da un lato, il processo penale, per come dedotto dai ricorrenti, non risulta
Pag. 15 di 25 pendente;
dall'altro, le dichiarazioni rese, di fatto, confermano quanto già dichiarato nell'immediatezza dell'accertamento (luglio 2019) e, quindi, in epoca precedente alla condanna, circostanza, questa, che si presume, perché i ricorrenti non hanno documentato nemmeno la data della sentenza. Dunque, non v'è alcuna ragione concreta di dubitare della loro attendibilità.
3.7 La lavoratrice, in sede ispettiva, è risultata regolarmente Persona_4
assunta a far data dal 13/04/2019, pur avendo iniziato a lavorare in favore della società già dal 6/04/2019, per un totale di cinque giornate di lavoro irregolare;
la lavoratrice medesima ha lavorato ininterrottamente senza usufruire del giorno di riposo settimanale dall'11/06/2019 all'08/08/2019.
Escussa all'udienza del 25.09.2024, la ex lavoratrice ha dichiarato: “CAP. 2-3: premetto di non ricordare se fossi presente il giorno in cui sono venuti gli ispettori. In merito alla agenda blu che mi si mostra, non ricordo nulla ho problemi familiari, avendo due figli con disabilità e pertanto ho rimosso i ricordi di quel periodo. Disconosco la sottoscrizione che mi si attribuisce di fianco al mio nome scritto sulla pagina relativa al giorno 30 aprile 2019 e seguenti. Se oggi dovessi firmare, la mia firma non sarebbe uguale a quella che mi si mostra.
Posso solo dire di aver percepito tutti gli stipendi per il lavoro prestato e di non avere nessun credito con la ditta”.
Tali dichiarazioni, rese in modo assolutamente generico, non risultano idonee a scalfire né le risultanze degli accertamenti ispettivi né, soprattutto, quelle delle deposizioni testimoniali provenienti dagli altri lavoratori che hanno tutti confermato, senza incorrere in alcuna contraddizione, lo svolgimento di lavoro irregolare e la mancata fruizione del giorno di riposo anche da parte di
[...]
Per_4
Dunque, in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra illustrato, il compendio probatorio raccolto consente di ritenere raggiunta la prova delle violazioni contestate anche in riferimento alla lavoratrice in questione, a prescindere dalla generica testimonianza resa dalla stessa.
Pag. 16 di 25 Parimenti, è stata raggiunta la prova dello svolgimento di prestazione lavorativa a tempo pieno da parte della medesima (cfr. deposizione testimoniale di Tes_3
resa all'udienza del 6.03.2024).
3.8 Il lavoratore , secondo l'accertamento ispettivo, è Parte_7
risultato regolarmente assunto a far data dal 29/05/2019, ma ha iniziato la prestazione lavorativa in favore della società già dal 10/05/2019, per un totale di undici giornate di lavoro irregolare;
il lavoratore medesimo ha lavorato ininterrottamente senza usufruire del giorno di riposo settimanale dal 14/06/2019 all'08/08/2019.
In sede di accertamento ispettivo, il medesimo ha dichiarato: “… Io sono un cameriere di sala. Riconosco l'agenda blu che mi viene mostrata adesso.
Riconosco la firma apposta nelle pagine dell'agenda blu, accanto al nome
' e agli orari che io ho realmente svolto in questa stagione estiva Per_13
presso il ristorante 'Il Pugliese' qui a Tortoreto … Io ho iniziato a lavorare dal
Pugliese il 10/05/2019 e ho lavorato nel giorno e negli orari indicati nell'agenda…” (cfr. all. 11 fasc. citato).
Escusso all'udienza del 25.09.2024, il medesimo ha invece dichiarato di non riconoscere l'agenda blu che gli veniva mostrata né la sottoscrizione ivi apposta che provvedeva quindi a disconoscere come sua;
il teste ha poi dichiarato di non ricordare quale fosse il suo orario lavorativo, ma ha precisato che rispettava gli orari indicati nel contratto.
Dunque, le dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo sono state integralmente smentite in questa sede dal lavoratore interessato né gli altri testimoni escussi hanno riferito circostanze precise sul punto (a differenza di quanto accaduto per la lavoratrice . Persona_4
3.9 Pertanto, non risulta raggiunta la prova di quanto accertato in sede ispettiva.
Lo stesso vale per il lavoratore che, escusso all'udienza del Testimone_4
25.09.2024, ha dichiarato: “CAP. : non ho mai visto l'agenda che mi si Tes_5 mostra e preciso che io firmo anteponendo il cognome al nome per intero. Nel
Pag. 17 di 25 documento che mi si mostra non mi pare di ravvisare il mio nome. (…) CAP. 38: il periodo preciso non lo ricordo, ma ricordo di aver riposato regolarmente un giorno a settimana per tutto il periodo. CAP. 40: non è vera la circostanza, in tutti questi anni ho sempre osservato il mio orario lavorativo, che adesso non ricordo con precisione essendo passati sei anni. Attualmente lavoro dalle 10 alle
14,30 e dalle 18 alle 22. All'epoca pressappoco l'orario era lo stesso”.
3.9 Parimenti è a dirsi per il lavoratore Costui, secondo Persona_5
l'accertamento degli ispettori dell'ITL, è stato regolarmente assunto a far data dal
13/04/2019, ma ha iniziato la prestazione lavorativa in favore della società già dal 6/04/2019, per un totale di cinque giornate di lavoro irregolare;
il medesimo ha lavorato ininterrottamente senza usufruire del giorno di riposo settimanale dal
12/06/2019 all'08/08/2019.
In sede di escussione testimoniale, il medesimo ha dichiarato: “CAP. 33: io ricordo che ho iniziato a lavorare il giorno del contratto, vale a dire il giorno 13 di aprile 2019, non ho lavorato in nero. CAP. 34: ricordo che era previsto il giorno di riposto e che lo facevo”.
Il non ha reso dichiarazioni agli ispettori nell'immediatezza dei fatti e Per_5 gli altri lavoratori hanno reso dichiarazioni diverse in merito all'inizio del suo rapporto di lavoro per la resistente: la lavoratrice ha dichiarato che egli Parte_3 avrebbe iniziato a lavorare l'8.04.2019, senza specificare se fosse stato assunto con regolare contratto o meno;
diversamente, ha dichiarato Persona_7 che il avrebbe iniziato a lavorare come cuoco il 13.04.2019, sempre Per_5 senza specificare se avesse iniziato in modo irregolare o con contratto.
Dunque, dal compendio probatorio acquisito non è emersa la prova della prestazione di lavoro irregolare da parte del né attraverso le prove Per_5
raccolte dall'ITL, in quanto le dichiarazioni acquisite dagli altri lavoratori nell'immediatezza dei fatti indicano date diverse e non specificano se il lavoro fosse irregolare, né attraverso la prova testimoniale, avendo il Per_5
Pag. 18 di 25 dichiarato, in modo inequivoco, di non aver prestato lavoro irregolare e di aver usufruito del riposo.
3.10 Secondo quanto riportato nel verbale ispettivo, la lavoratrice Persona_14 ha ricevuto dal datore di lavoro somme in contanti a titolo di acconto, come evincibile dal libretto delle ricevute;
la medesima ha lavorato ininterrottamente senza usufruire del giorno di riposo settimanale dal 5/06/2019 all'08/08/2019.
Sentita dagli ispettori, la lavoratrice ha dichiarato: “l'Agenda che mi avete mostrato sulla quale ho apposto la mia firma accanto al nome e nella Per_14 quale sono specificati gli orari e i giorni di lavoro da me effettivamente svolti.
Preciso che nella suddetta agenda sono riportati tutti i nominativi dei lavoratori, miei colleghi, gli orari di lavoro svolti effettivamente e le loro firme. Questa agenda prima del vostro accesso era nel locale cucina … GA ha imposto a me e ai miei colleghi di firmare l'agenda e di riportarvi gli orari di lavoro.
Riconosco il libretto delle ricevute come mi viene mostrato e confermo che le firme apposte sulle ricevute sono mie e le ho messe per gli acconti in contanti ricevuti da … Dopo il vostro accesso di giugno 2019 … tutti Persona_3
noi lavoratori … abbiamo lavorato sette giorni su sette. Quando ho iniziato a lavorare il 13/04/2019 era insieme a me a lavoro la Controparte_11
che, da quella data, ha sempre regolarmente lavorato con continuità. Ha iniziato
a lavorare sempre il 13/04/2019 un'altra lavapiatti venezuelana, Per_1
che è un aiuto cuoco e che lavora in cucina e Per_6 Per_4 Persona_5 che fa il cuoco di ristorante …” (cfr. all. 16 fasc. citato).
In sede di escussione testimoniale, la ha dichiarato: “CAP. 2-3-4: Per_14
riconosco l'agenda che mi si mostra, aggiungo però che dove è scritto il nome
” (che coincide con il mio nome) gli orari li scriveva il marito di Per_14 [...]
, ma non coincidevano con gli orari che facevo effettivamente, infatti, io Per_17 lavoravo molte più ore di quelle indicate, basti pensare che il giorno di
io ho lavorato dalle 7 di mattina alle 4 di mattina del giorno dopo, Per_18
Pag. 19 di 25 senza fermarmi. Aggiungo che ancora non mi vengono pagati gli straordinari”.
(cfr. processo verbale dell'udienza del 12.03.2025).
Dunque, i fatti accertati in sede di ispezione hanno trovato pieno riscontro in giudizio.
3.11 Il lavoratore è stato trovato dagli ispettori intento a Parte_8 lavoro in data 8.08.2019 e la comunicazione al Centro per l'impiego è del successivo 12 agosto, con quattro giorni di lavoro irregolare.
Sentito dagli ispettori, il medesimo ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare presso il bar ristorante 'Dal Pugliese' di Tortoreto (TE) oggi pomeriggio alle ore 17.00
… Sono stato contattato ieri da GA, il titolare del ristorante, con il quale ho preso accordi per iniziare a lavorare qui presso il ristorante oggi alle 17.00”
(cfr. all. n. 9 fasc. citato).
3.12 Il lavoratore, , secondo l'accertamento dell'ITL, è risultato Testimone_1
regolarmente assunto a far data dal 17/05/2019, ma ha iniziato in realtà la prestazione lavorativa in favore della società già dall'08/05/2019, per un totale di sei giornate di lavoro irregolare.
Inoltre, il medesimo avrebbe lavorato full time, malgrado fosse stato assunto come part time.
Nel giudizio, è stata pienamente raggiunta la prova delle circostanze menzionate:
a) cfr. deposizione testimoniale di resa all'udienza dell'8.05.2025 che, Tes_2
in risposta al capitolo 15 della memoria difensiva (“il sig. Tes_1
regolarmente assunto a far data dal 17/05/2019, ha iniziato in
[...] realtà la prestazione lavorativa in favore della società già dall'08/05/2019, per un totale di sei giornate di lavoro irregolare”), ha riferito: “ho conosciuto il sig. Ricordo che lavoravo con noi e Testimone_1
quando sono entrata (il 18.04.2019) lui era già in servizio effettivo” ;
b) la medesima teste, in risposta al capitolo 16 della citata memoria (“il lavoratore medesimo ha lavorato ininterrottamente senza usufruire del giorno di riposo settimanale dal 4/07/2019 al 08/08/2019”), ha riferito:
Pag. 20 di 25 “ad agosto non c'ero, ma il riposo all'inizio lo facevamo, dopo
l'intervento dell'ITL il sig. ci tolse il giorno di riposo e Per_3
aumentato l'orario lavorativo. talvolta faceva anche doppio Tes_1 turno e andava via dopo di me, facendo il cameriere/barista”;
c) all'udienza del 12.03.2025, la teste , in risposta al capitolo 40 della Per_14
memoria difensiva (“nel periodo lavorativo decorrente dal mese di aprile
2019 al mese di agosto 2019 i lavoratori Testimone_2 Tes_1
,
[...] Parte_6 Parte_7 Persona_19
Persona_1 Persona_5 Tes_4
e
[...] Persona_14 Persona_4 Persona_8 Persona_7
hanno osservato nel periodo decorrente dal mese di aprile 2019 al
[...]
mese di agosto 2019 un orario di lavoro tale da superare le 48 ore settimanali”) ha dichiarato: “nulla so circa , Per_6 Per_13
e Per quanto riguarda Per_19 Parte_3 Tes_4 Per_4 Per_7 me e gli altri nominativi di cui al capitolo, sicuramente abbiamo lavorato oltre 48 ore settimanali, addirittura non ci dava le mance dei clienti, trattenendole lui”.
3.13 Analogamente è a dirsi per la lavoratrice dal verbale di Parte_6
accertamento, risulta che ella, benché regolarmente assunta a far data dall'01/06/2019, aveva iniziato la prestazione lavorativa in favore della società già dal 13/04/2019, per almeno 16 giornate di lavoro irregolare (per il mese di aprile 2019) e ulteriori 18 giornate nel mese di maggio 2019.
Detta circostanza risulta dalle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori nell'immediatezza dei fatti (“Inoltre, hanno lavorato prima del 13 aprile 2019
ha iniziato ad Aprile 2019, sicuramente dal Parte_6 Parte_6
13/04/2019 … Preciso che, ad Aprile 2019, hanno iniziato a lavorare le seguenti persone: che svolgeva mansioni di inserviente di cucina e che Parte_6
nell'agenda è indicata col nome “ ”, lei ha iniziato agli inizi di Aprile Parte_6
Pag. 21 di 25 2019 o il 6 o l'8 aprile e da questa data ha lavorato regolarmente secondo le giornate e gli orari indicati nella citata agenda 2019”).
Inoltre, come sopra esposto, la teste , all'udienza del 12.03.2025, in Per_14 risposta al capitolo 40 della memoria difensiva (“nel periodo lavorativo decorrente dal mese di aprile 2019 al mese di agosto 2019 i lavoratori Tes_2
, , ,
[...] Testimone_1 Parte_6 Parte_7 Per_19
, ,
[...] Persona_1 Persona_5 Tes_4
, , e
[...] Persona_14 Persona_4 Persona_8 Persona_7 hanno osservato nel periodo decorrente dal mese di aprile 2019 al mese di agosto 2019 un orario di lavoro tale da superare le 48 ore settimanali”), ha confermato la prestazione lavorativa full time.
3.13 Quanto al lavoratore, costui è risultato regolarmente Persona_19 assunto come aiuto cuoco a far data dal 18/06/2019, ma ha iniziato in realtà la prestazione lavorativa in favore della società già dal 6/06/2019, per un totale di undici giornate di lavoro irregolare;
il medesimo ha lavorato ininterrottamente senza usufruire del giorno di riposo settimanale dal 10/06/2019 all'08/08/2019.
Tuttavia, agli ispettori, egli ha dichiarato: “Io ho ricevuto il contratto il
18/06/2019, ma ho svolto un giorno di lavoro in prova, credo il 4 o il 5 giugno
2019 …”. Il medesimo ha inoltre dichiarato di aver svolto orari di lavoro diversi da quelli scritti in agenda, aggiungendo di aver osservato i seguenti orari di lavoro: dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 19.30 alle 21.30 per sei giorni a settimana con riposo il giovedì (cfr. all. n. 12 fasc. resistente). Infine, ha dichiarato di non aver ricevuto somme in contanti da Persona_3
Dunque, le dichiarazioni rese smentiscono quanto accertato dagli ispettori né tali accertamenti hanno trovato riscontro in sede di prove orali.
3.14 La lavoratrice, benché formalmente assunta a far data dal Parte_9
3/08/2019, ha iniziato in realtà la prestazione lavorativa in favore della società già dall'11/07/2019, per un totale di diciotto giornate di lavoro irregolare;
la medesima ha percepito l'importo in contanti pari ad euro 350,00 come da
Pag. 22 di 25 ricevuta n. 10 del 29/07/2019 con dicitura acconto luglio 2019. In sede di ispezione, la lavoratrice ha dichiarato “… Io ho iniziato a lavorare al ristorante come lavapiatti dall'11/07/2019, ma sono stato assunto dal due agosto 2019. In effetti riconosco il foglio ricevute che mi viene esibito con la mia firma del
29/07/2019 dove ho ricevuto da 350 euro in contanti per il Persona_3 lavoro svolto come acconto … Preciso che per il mese di luglio 2019 io oltre le
350 euro ho ricevuto da oltre 400 euro in contanti …”. Per_3
Inoltre, l'allegato n. 13 della memoria difensiva contiene le altre dichiarazioni rese dalla lavoratrice anche in ordine all'orario full time osservato.
3.14 Infine, anche quanto a le dichiarazioni rese dal lavoratore Persona_8 sede di accertamento hanno confermato che ella ha iniziato a Persona_7
lavorare ad aprile (“ , so che ha iniziato ad Aprile 2019” (cfr. Persona_8 dichiarazione di e, in sede di prove testimoniali, è stato Persona_7
confermato che ella lavorasse a tempo pieno [all'udienza del 12.03.2025, la teste
, in risposta al capitolo 40 della memoria difensiva (“nel periodo Per_14 lavorativo decorrente dal mese di aprile 2019 al mese di agosto 2019 i lavoratori
, Testimone_2 Testimone_1 Parte_6 Parte_7
, Persona_19 Persona_1 Persona_5
, e Testimone_4 Persona_14 Persona_4 Persona_8 Persona_7
hanno osservato nel periodo decorrente dal mese di aprile 2019 al mese
[...]
di agosto 2019 un orario di lavoro tale da superare le 48 ore settimanali”) ha dichiarato: “nulla so circa , Per_6 Per_13 Per_19 Parte_3
e Per quanto riguarda me e gli altri nominativi di Tes_4 Per_4 Per_7
cui al capitolo, sicuramente abbiamo lavorato oltre 48 ore settimanali, addirittura non ci dava le mance dei clienti, trattenendole lui”].
Dunque, le contestazioni sollevate dall'ITL hanno trovato pieno riscontro probatorio, fatta eccezione per quelle riguardanti i lavoratori
[...]
e Tes_4 Persona_5 Persona_19 Parte_7
Pag. 23 di 25 4. Infine, con riguardo all'eccezione concernente i criteri di calcolo della sanzione comminata – che, ad avviso dei ricorrenti, non sarebbero stati indicati dall'ITL – essa va respinta.
Ed infatti, relativamente agli indici di commisurazione della sanzione ex art. 11 della l. n. 689/1981 (elaborati sulla scorta della circolare n. 121/1988 all.to 31), si evidenzia che non vi è alcun vizio motivazionale, non essendo necessaria e/o obbligatoria alcuna dettagliata indicazione degli elementi ritenuti rilevanti nel caso concreto, ma essendo sufficiente il mero richiamo a quelli di volta in volta adottati, senza necessità di specificarne l'effettiva consistenza. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, difatti, non è affatto necessario che la parte motiva si estenda alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati da parte dell'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinare quest'ultima, applicando direttamente i criteri di legge (cfr. Cass. 20 marzo 2009, cit.; Cass. 19 marzo 2007, n. 6417; Cass. 22 luglio 2008, n. 20189).
Ne deriva quindi che correttamente la resistente amministrazione ha richiamato nei provvedimenti opposti i criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/98, ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative irrogate con riguardo a 14 lavoratori.
5. Risultanze finali e spese di lite.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento parziale del ricorso solo con riferimento alle sanzioni irrogate riguardo ai lavoratori:
[...]
e Tes_4 Persona_5 Persona_19 Parte_7
Di conseguenza, l'ordinanza-ingiunzione va parzialmente annullata con riferimento alle posizioni dei lavoratori menzionati.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate.
Pag. 24 di 25
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto:
- annulla parzialmente l'ordinanza-ingiunzione opposta limitatamente ai capi relativi ai lavoratori Testimone_4 Persona_5 Per_19
e ;
[...] Parte_7
- rigetta, nel resto, le domande dei ricorrenti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Teramo, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
VI DI
Pag. 25 di 25
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa VI DI, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1585/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata in Parte_1 C.F._1
Brasile (EE) il 08.11.1982 e residente in [...], in qualità di Amministratore unico della PE. e la . CP_1 CP_1
(C.F. e P.I.: ) con Sede legale in 64018 - Tortoreto (TE), alla
[...] P.IVA_1
Via Carducci n. 6, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Leonardo Arnese ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Teramo, Via Vittorio Veneto n. 4, giusta procura in atti;
CONTRO
l' , sede territoriale di Teramo, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di
Teramo, via F. Franchi, n. 37, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis
c.p.c., dalla dott.ssa Alfonsina Palmieri;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.10.2021, e Parte_1 Pt_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 248/2021
[...]
del 9.09.2021, notificata loro in data 19/20.09.2021 con la quale l'
[...]
di Teramo aveva loro ingiunto il pagamento della somma Controparte_4
di €.63.440,20, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli artt. 3, co. 3 e 3 ter d.l. 12/2002 (lavoro irregolare), dell'art. 39 d.l. 112/2008 (infedeli registrazioni), dell'art. 5 co. 5 d.lgs. 66/2003 (omessa maggiorazione per lavoro straordinario), art. 1 d.l. 663/1979 (mancata corresponsione dell'indennità per malattia), nonché per la mancata consegna delle lettere di assunzione, per la mancata comunicazione preventiva di assunzione e per l'omessa comunicazione di variazione del rapporto di lavoro.
A sostegno dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione;
b) l'inutilizzabilità dell'agenda (di colore blu) rivenuta sui luoghi di lavoro, perché contenente indicazioni generiche, non attendibili e prive di sottoscrizione certa;
c) la tardività della contestazione, con conseguente violazione dell'art. 14 della L. 689/1981;
d) l'omessa indicazione delle fonti di prova;
e) il mancato riscontro in relazione ai documenti offerti dal datore di lavoro e l'omessa audizione del medesimo;
f) la sproporzione tra l'importo irrogato e la sanzioni comminata, oltre che alla mancata indicazione dei criteri di calcolo della medesima.
Tanto dedotto, le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente Ricorso:
1. In via preliminare, pregiudiziale e di rito, dichiarare la sospensione dell'esecuzione del Provvedimento di Ordinanza - ingiunzione impugnato sino al termine del Giudizio, concorrendo gravi motivi, sia di danno materiale, che di immagine, oltre che di danno morale in capo alla persona del concludente nella qualità; ed in quanto da sospendersi in virtù dell'esercizio delle difese di cui alla Domanda di Audizione del 21.09.2020 e di cui allo Scritto Oppositivo del 19.05.2021, oltre che dell'esercizio del Ricorso al
delle Politiche sociali, tutti restati privi di effetti;
per tutto Controparte_5 quanto esposto in narrativa 2. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare
Pag. 2 di 25 l'omissione, la carenza o la trascuranza del rispetto della Domanda di primo esercizio delle facoltà Difensive e Oppositive di cui alla Richiesta di Audizione personale a norma dell'art. 18, comma 1, Legge 689/81, inoltrata a mezzo Pec in data 21.09.2020 e, per l'effetto, non mai considerare la PE. CP_1
tardiva, né nell'esercizio del Ricorso ex art. 17 D.Lgs. 124/2004 avverso il
Verbale ITL conclusivo degli accertamenti, né nell'esercizio del Ricorso ex art.
16 D.P.R. 1124/65, in quanto la fattispecie di Procedura Difensiva, a formazione progressiva, veniva violata nel rispetto al suo primo esercizio del Suo diritto o della Sua facoltà; per tutto quanto esposto nella narrativa del presente Atto. 3.
Nel merito: accertare e dichiarare la sostanziale erroneità ed infondatezza delle contestazioni e degli addebiti ispettivi formulati “COME DA VERBALE ITL
TE00001/2019-490-01 del 05/12/2019”, in quanto contenenti mere valutazioni e soggettive interpretazioni dei Funzionari ispettivi ed in quanto, come tali, privati di portata vincolante e, comunque, ed in ogni caso, sprovvisti di riscontri probatori esterni e documentali nonché mancanti di qualsiasi esame, valutazione
e riscontro degli atti e documenti difensivi offerti ai fini della definizione degli accertamenti;
per tutto quanto esposto nella narrativa del presente Atto. 4.
Sempre nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza delle contestazioni formulate “COME DA VERBALE ITL TE00001/2019-490-01 del 05/12/2019”, nonché delle contestazioni formulate nel Verbale di Primo Accesso Ispettivo n.
22/26 del 20.06.2019, nel Verbale interlocutorio degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale n. 26/16/18 del 08.08.2019 e nel Verbale di Accertamento n. 16/18/26 del 08.08.2019, in quanto contenenti mere valutazioni e soggettive interpretazioni dell'organo Ispettivo prive, come tali, di portata vincolante e, in ogni caso, sprovviste dei necessari riscontri probatori;
per tutto quanto esposto nella narrativa del presente Atto.
5. Ulteriormente, nel merito: accertare e dichiarare la sostanziale erroneità ed infondatezza delle contestazioni e degli addebiti ispettivi, anche di pagamento sanzionatorio amministrativo civile, formulati nel Verbale Unico di Accertamento ITL Teramo
Pag. 3 di 25 n. TE00001/2019-490-01 del 05/12/2019, per omissione, carenza e trascuranza dei criteri e delle modalità di calcolo dei conteggi delle sanzioni Amministrative civili di ordinato versamento, nonché per erroneità palese, sproporzione, inadeguatezza della somma di Euro 63.440,20, sia rispetto alla ritenuta
«gravità» dei fatti contestati, sia rispetto alle condizioni economiche dell'Agente concludente;
per tutto quanto esposto nella narrativa del presente Atto. 6.
Aggiuntivamente nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità ovvero invalidare e, comunque, dichiarare inefficace e privo di effetti giuridici
l'Ordinanza ingiunzione di pagamento perchè erronea ed infondata, perché la stessa affetta da vizi propri e del Procedimento Amministrativo, quale la tardività della notificazione del Verbale Unico di Accertamento ITL Teramo n.
TE00001/2019-490-01 del 05/12/2019; per tutto quanto esposto nella narrativa del presente Atto 7. Ancora nel merito: disporre ovvero far disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del Provvedimento dell'
[...]
“PROT. 3482 DEL 16/03/2021” notificato a Controparte_6 mezzo Pec in data 16.03.2021, discendente per gli effetti e conseguenze del
Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. TE00001/2019-490-01 del
05.12.2019 Prot. 19759 del 09.12.2019, nonché la sospensione degli effetti susseguenti, quali il pagamento, l'iscrizione a ruolo e l'emissione di una cartella di pagamento diretta alla riscossione dei contributi, oltre che l'emissione di una
Ordinanza - Ingiunzione da parte della fino ad accertare e CP_7
CP_ dichiarare ammissibile in termini il Ricorso della P.E. DI G.A. dinanzi all'ITL Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo, per le argomentazioni espresse e qui da intendersi riportate;
per tutto quanto esposto nella narrativa del presente Atto».
8. Ulteriormente nel merito: revocare, dichiarare nulla e/o annullare ovvero invalidare e, comunque, dichiarare inefficace e privo di effetti giuridici l'Ordinanza ingiunzione di pagamento perchè erronea ed infondata, nonché la stessa affetta da indotta nullità assoluta ed insanabile per carenza di elementi essenziali degli atti amministrativi, oltre colpita da vizi di illegittimità
Pag. 4 di 25 per eccesso di potere del processo Verbale di Accertamento e notificazione n.
TE00001/2019-490-01 del 05.12.2019 Prot. 19759 del 09.12.2019 e di tutti i
Verbali dell'I.T.L. Sede di Teramo, dal primo accesso del 20.06.2019 fino al successivo del 08.08.2019, oltre al definitorio del 09.12.2019, tutti presupposti, connessi e correlati al Provvedimento impugnato, nonché dichiarare,
l'accertamento negativo avverso tutti gli Atti amministrativi ispettivi rilasciati
e/o presupposti e/o connessi e/o consequenziali e del preteso rapporto di lavoro subordinato, in quanto erroneo ed infondato;
per tutto quanto esposto in narrativa.
9. accertare e dichiarare, conseguentemente alla declaratoria di cui al punto 6. che precede, che la Ricorrente non è tenuta ad alcun pagamento previdenziale, sociale, di tipo contributivo o assicurativo e che non è tenuta ad alcun versamento di premio assicurativo;
per tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto. 10. Condannare la Controparte al pagamento delle spese e compenso professionale del giudizio di opposizione nell'ammontare e nella misura che riterrà di Giustizia. 11. Con Riserva di separata azione per il risarcimento di ogni danno, laddove derivante a carico della odierna
Concludente, ivi compreso il pregiudizio da possibile compromissione di dichiarazioni di regolarità contributiva».
Si è costituito in giudizio l' , Controparte_6 eccependo, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che gli accertamenti ispettivi effettuati presso la società resistente, esercente l'attività di ristorazione a Tortoreto Lido sotto l'insegna “Dal
Pugliese”, erano iniziati con l'accesso del 20.6.2019 e con la consegna del verbale di primo accesso ispettivo n. 22/26 alla rappresentante legale,
; Parte_1
b) che, in data 8.8.2019, era stata effettuata un'altra visita ispettiva unitamente ai militari della Guardia di Finanza di Giulianova, nell'ambito della quale era stata acquisita, in originale, un'agenda di colore blu dell'anno 2019, compilata dal 27.4.2019, all'interno della quale erano
Pag. 5 di 25 riportati i nominativi e gli orari di lavoro effettuati dai dipendenti aziendali fino all'08.08.2019;
c) che orari e nominativi erano stati poi confermati dalle dichiarazioni dei lavoratori e dall'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'accertamento ispettivo;
d) che, inoltre, era stato acquisito un blocchetto denominato “ricevuta generica”, contenente le ricevute di pagamento degli acconti e dei saldi stipendi emessi dalla società ispezionata in favore dei dipendenti dalla data del 20.4.2019 a quella del 5.08.2019, per un totale di dodici ricevute;
e) che l'ordinanza-ingiunzione era esaustivamente motivata sia con riferimento alle fonti di prova raccolte sia con riferimento alle violazioni contestate;
f) che la mancata audizione personale dell'interessata non costituiva motivo di nullità dell'ordinanza;
g) che l'eccezione di tardività della contestazione era infondata, in quanto, se
è vero che il primo accesso era avvenuto in data 20/06/2019, era altrettanto vero, non solo che l'estensione degli accertamenti nei confronti della società ricorrente era avvenuta il successivo 8/08/2019 con un nuovo accesso ispettivo, ma anche che l'istruttoria si era sviluppata attraverso il riscontro della documentazione successivamente acquisita nei giorni 1 e
15 ottobre 2019, nonché attraverso l'esame incrociato delle dichiarazioni testimoniali di cui l'ultima resa il 22/11/2019;
h) che il verbale di accertamento e notificazione contenente la contestazione delle violazioni era stato spedito con prot. n. 19759 del 9/12/2019 e notificato al trasgressore e alla società il 30/01/2020, ossia nel pieno rispetto del termine di 90 giorni fissato dalla norma, decorrenti dalla chiusura dell'accertamento avvenuta in data 22.11.2019;
i) che la sanzione irrogata era fondata su criteri di calcolo corretti.
Tanto eccepito, l'ITL ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Pag. 6 di 25 La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove testimoniali. Al termine dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito della lettura delle note scritte, in cui entrambe le parti hanno insistito nell'accoglimento delle menzionate conclusioni, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
2. Questioni preliminari.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività della contestazione per decorso del termine di novanta giorni previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
In proposito va premesso che, ai fini della verifica del rispetto del termine,
l'accertamento si intende concluso con la completa cognizione del fatto da parte dell'organo ispettivo, sotto i profili oggettivo e soggettivo. Tale circostanza deve valutarsi caso per caso e non coincide, sic et simpliciter, con la materiale percezione del fatto nel corso dell'accesso ispettivo.
Ed infatti, solo dalla conoscenza completa della violazione da parte dell'organo accertatore decorre il termine dei 90 giorni di cui all'art. 14 della Legge 689/81.
In caso di fattispecie complesse, come quella in questione, che richiedono un'attività valutativa dell'organo accertatore, il termine decorre dal momento in cui detta valutazione avrebbe potuto e quindi dovuto essere compiuta secondo un principio di ragionevolezza del tempo di valutazione, posto a tutela del diritto di difesa dell'ispezionato (Cass. n. 3115 del 17/02/2004; Cass. sez. lav. n. 7951 del
2009; Cass. sez. Lav. n. 12093 del 2007; Cass. n. 1043 del 2015).
Nel caso di specie, l'accertamento deve ritenersi concluso in data 22.11.2019 (cfr. allegato n. 14 della memoria difensiva contenente l'ultima dichiarazione acquisita dalla lavoratrice . Il verbale di accertamento è stato Parte_3 spedito con prot. n. 19759 del 9/12/2019 e notificato al trasgressore e alla società il 30/01/2020 e quindi nel rispetto del termine di 90 giorni normativamente previsto.
Pag. 7 di 25 2.1 Quanto poi alla censura relativa alla mancata contestazione immediata, è sufficiente evidenziare che dagli atti di causa non emergono i presupposti di legge affinché gli ispettori provvedessero ad una contestazione immediata dell'illecito amministrativo imputato al ricorrente. Ed infatti, l'ITL ha contestato ai ricorrenti molteplici tipologie di violazioni, sicché il loro accertamento non poteva certo concludersi nell'immediatezza dell'accesso.
2.2. Sempre in via preliminare, vanno rigettate anche l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione e quella concernente la mancata audizione personale dell'interessato.
Quanto alla prima eccezione, giova ribadire che, per giurisprudenza pacifica e consolidata, l'obbligo di motivazione deve ritenersi compiutamente assolto quando dalla motivazione dell'ordinanza ingiunzione risulti, anche per relationem, la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa conoscere il comportamento illecito che gli viene attribuito ed abbia la possibilità di far valere le sue ragioni. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che l'obbligo di motivazione, in applicazione dell'art 18, II comma, Legge 689/1981, 'deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo
e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù dell'obbligatoria preventiva contestazione' (cfr. Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203; cfr. Cass. 30/5/00 n. 7186 ; Cass. 21/9/1998 n. 9433; Trib. di Genova, sentenza n.
691/2011). Inoltre, 'va considerato che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa irroghi una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui
l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione, e non anche nelle ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice
Pag. 8 di 25 ordinario, oggetto dell'opposizione essendo non il provvedimento del , CP_5 ma il rapporto sanzionatorio' (cfr. ex plurimis: Cass sentenza n. 11280 del 2010;
Cass. n. 29916 del 2008; Tribunale di Foggia n. 1767/2013; Cass. 9251/2010;
Cass. n. 16838/2009; Cass. n. 17345/2009; Cass. n. 29916/2008; Cass. n.
20189/2008, Cass. 30 maggio 2005, n. 11351, Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05,
Cass. Lav. n. 3489 del 21/02/05, Cass. civ. n. 519/05).
Nel caso di specie, tale requisito risulta interamente soddisfatto, sia mediante il richiamo alla motivazione esposta nel verbale di accertamento e notificazione
(cfr. doc. 2 fasc. resistente), - che costituisce parte integrante dell'ordinanza - nel quale risultano i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria dell'amministrazione, sia mediante l'indicazione dettagliata delle norme violate e della condotta contestata.
Pertanto, l'eccezione va respinta.
Riguardo all'eccezione relativa alla mancata audizione dell'interessata, anch'essa
è infondata, in quanto detta omissione non comporta la nullità dell'atto amministrativo (cfr., tra le tante, Corte appello Roma sez. lav., 09/03/2020, n. 824 così massimata: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale).
3. Il merito della causa.
Passando al merito della controversia, ritiene il Tribunale che il ricorso sia parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Pag. 9 di 25 3.1 Anzitutto, quanto alle eccezioni svolte dalla difesa dei ricorrenti relativamente all'inutilizzabilità e inammissibilità dell'agenda blu anno 2019
(rinvenuta dagli ispettori sul luogo di lavoro e spesso citata dai lavoratori), esse sono del tutto prive di pregio, perché, in ogni caso, l'istruttoria processuale svolta prescinde dalla stessa e si fonda, come si dirà di qui a breve, sui documenti prodotti telematicamente dalle parti, sulle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti e sulle deposizioni testimoniale acquisite.
3.2 Ciò posto, ai fini della delibazione della fattispecie, è bene rammentare gli orientamenti fondamentali dettati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia de qua:
• l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava, ai sensi dell'art. 2697
c.c., su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere, ancorché convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che, nel giudizio di impugnazione di ordinanza ingiunzione emessa dall'ITL per l'irrogazione di sanzioni amministrative sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'ente che si assume creditore la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass., Sez. Lav., 6.9.2012, n. 14965; Trib.
Civitavecchia, Sez. Lav., 21.11.2018; Trib. Salerno, Sez. Lav. 16.2.2018;
Trib. Pesaro, Sez. Lav. 27.6.2017);
• “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' – ma lo stesso è a dirsi per l'ITL - CP_8
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' Pt_4
fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in
Pag. 10 di 25 concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione, Sez. L, Sentenza
n. 14965 del 06/09/2012-Rv. 623620);
• “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova da sola sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio con il concorso di elementi esterni renda inutile il compimento di ulteriori mezzi istruttori” (Cassazione civile sez. lav.,
17/02/2021, n. 4182).
3.3. Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sull'ente può ritenersi parzialmente soddisfatto, in quanto, mentre alcune contestazioni sollevate dall'organo accertatore hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni raccolte durante il procedimento ispettivo e nelle deposizioni testimoniali rese in giudizio, altre non sono state pienamente provate.
3.4 La lavoratrice, secondo il verbale di Persona_1 accertamento ispettivo, è risultata regolarmente assunta a far data dal 13/04/2019, ma ha iniziato in realtà la prestazione lavorativa in favore della società già dal
6/04/2019, per un totale di cinque giornate di lavoro irregolare;
il datore di lavoro ha corrisposto alla lavoratrice, oltre alla retribuzione indicata nella busta del mese di aprile 2019, l'ulteriore somma in contanti di euro 170 “fuori busta”.
La medesima, in sede ispettiva, ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare per la società l'1/04/2019 facendo le pulizie del ristorante all'epoca ancora Parte_2 chiuso al pubblico. Oltre me, a lavorare nei primi giorni di aprile ricordo
il pizzaiolo che noi chiamavamo ' anche lui ha aiutato nelle Per_2 Pt_5 pulizie e ha iniziato intorno al 5 o 6 Aprile 2019 ed ha sicuramente lavorato fino al 10 Aprile 2019 per qualche ora ogni giorno. Io invece ho lavorato consecutivamente senza alcun giorno di riposo dall'01/04/2019 dalle 09.00 alle
Pag. 11 di 25 17.00. Per questo periodo di lavoro prima dell'assunzione sono stata pagata da
(compagno della legale rappresentante della società Persona_3
resistente e titolare di fatto del ristorante) in contanti euro 170,00 oltre la somma di euro 529 della busta paga di aprile che mi ha pagato con bonifico. (cfr. all. n.
14 fasc. parte resistente).
La medesima ha integralmente confermato tali dichiarazioni in sede di escussione testimoniale all'udienza del 6.03.2024 (cfr. processo verbale di udienza). Ella ha inoltre dichiarato che anche la lavoratrice ha Persona_4 iniziato a lavorare per la resistente la settimana successiva rispetto alla sua
(1.04.2019) e che anch'ella è stata formalmente assunta solo a metà del mese di aprile.
Infine, la lavoratrice ha confermato di aver prestato attività lavorativa a tempo pieno, confermando il capitolo di prova n. 40 della memoria difensiva dell'ITL
(cfr. verbale dell'udienza citata ove la teste ha dichiarato: “(…) Io facevo generalmente doppio turno (mattina e sera) dalle 9 alle 15 e dalle 18 alle 24/01 quando finivamo di pulire, ma l'orario poteva cambiare. I miei colleghi non li vedevo sempre, perché avevano turni diversi. Il doppio turno lo facevano quasi sempre e così come , anche se quest'ultima è Per_4 Persona_5 Per_6
arrivata dopo”).
3.5 L'ITL ha accertato che il lavoratore, è stato formalmente Persona_7
assunto a far data dal 13/04/2019, ma ha iniziato la prestazione lavorativa in favore della società già dal 6/04/2019, per un totale di cinque giornate di lavoro irregolare;
per la mensilità di aprile 2019, il medesimo, oltre all'importo in busta paga, ha ricevuto dal datore di lavoro in contanti e “fuori busta” l'ulteriore somma di euro 350,00 come da ricevuta n. 1 del 20/04/2019 e n. 3 del 5/05/2019.
Inoltre, il nel mese di luglio 2019, è risultato assente per malattia, ma Per_7 il datore di lavoro lo ha registrato come assente ingiustificato, non corrispondendogli l'indennità di malattia dovuta per il periodo decorrente dall'11/07/2019 al 14/07/2019;
Pag. 12 di 25 In sede di accertamento ispettivo, il ha dichiarato: “Io come tutti gli Per_7 altri lavoratori che abbiamo lavorato a cominciare dal mese di Aprile 2019 abbiamo scritto sull'Agenda blu '2019' che mi viene mostrata adesso e che riconosco essere quella che si trovava inizialmente nella cucina del ristorante
…e poi, dopo l'ispezione di giugno è stata spostata alla cassa. In questa agenda sono riportati tutti gli orari di lavoro svolti da tutti i dipendenti sia della cucina che del bar. Preciso che ad Aprile 2019 hanno iniziato a lavorare le seguenti persone: che svolgeva mansioni di inserviente di cucina, e che Parte_6 nell'agenda è indicata col nome “ ” lei ha iniziato agli inizi di Aprile Parte_6
2019 o il 6 o l'8 aprile e da questa data ha lavorato regolarmente secondo le giornate e gli orari indicati nella citata agenda 2019. Poi ad Aprile 2019 sempre dall'8 aprile ha iniziato (lavapiatti), (aiutocuoco), Per_1 Persona_5
(cameriere)…. (aiutocuoca)”. , so che ha iniziato Parte_6 Per_4 Persona_8
ad Aprile 2019 anche se il suo nominativo non è presente in agenda ad Aprile
2019. Confermo che però il nominativo ' e ' detta infatti Persona_8 Per_9
' appartengono alla cameriera e barista che ha lavorato Per_9 Persona_8
secondo gli orari indicati in agenda. , non so il cognome, ma so che è di Per_10
, era il Lui è il lavoratore che è indicato nell'agenda con il Per_11 CP_9
nome ' è lui che scriveva sull'agenda il suo nome e gli orari fatti nella Per_10 agenda come tutti gli altri anche . ha cominciato a lavorare al Per_8 Per_10
ristorante dopo che è andata via i primi di giugno 2019 … …. Per_1 Per_12 so che ha lavorato al ristorante già nel mese di luglio 2019 come lavapiatti …
Me lo ha riferito la mia compagna … Anche ha iniziato a Per_6 Per_6
lavorare prima della sua assunzione a maggio 2019, ha iniziato il 18/04/2019, ha lavorato dalle 16.00 alle 24.00/1.00 di notte o comunque a chiusura per sei giorni a settimana. Per il mese di aprile 2019, ha ricevuto in contanti 270,00 euro come da ricevuta …. che mi viene mostrata. Io dalla ditta ho ricevuto i seguenti importi a mano, in contanti da : per il mese di aprile Persona_3
2019: euro 200 … più 150 euro … Oltre a questi fuori busta ho ricevuto con
Pag. 13 di 25 bonifico ulteriori 895 per il mese di aprile … Riconosco nei nomi indicati nell'agenda i seguenti lavoratori: è il barista che ha iniziato a Testimone_1
lavorare l'08/05/2019, come indicato nell'agenda, ha iniziato anche lui Per_13
i primi di maggio 2019 … sono io …AN è il cameriere”.(cfr. all. n. Pt_5
15 fasc. citato).
Escusso all'udienza dell'8.05.2019, il lavoratore ha confermato di aver ricevuto l'importo di euro 350,00, come da ricevuta n. 1 del 20/04/19 e n. 3 del 5/05/19, a titolo di ricompensa per il lavoro svolto dal 6 all'11/04/2019. Il medesimo ha inoltre confermato lo svolgimento effettivo di lavoro a tempo pieno, anziché a tempo parziale, come da inquadramento contrattuale [“(…) Posso solo dire che io ero il primo a firmare entrata e uscita, così come facevano tutti gli operai del mio nucleo. Il mio turno andava dalle 16 alle 00/00.30/1 non c'era un orario preciso”]. Inoltre, il testimone ha confermato l'espletamento di lavoro irregolare anche da parte di (“ho conosciuto la sig.ra e posso Persona_4 Per_4 confermare che lei ha iniziato prima della data di assunzione, posso dirlo perché quando sono arrivato, il 6/04/2019, abbiamo lavorato insieme fino all'11 per pulire il locale”; cfr. verbale dell'udienza citata).
3.6 Alla medesima udienza, è stata escussa la lavoratrice Testimone_2
Secondo l'accertamento ispettivo, ella è stata regolarmente assunta a far data dall'01/05/2019, benché avesse iniziato la prestazione lavorativa in favore della società già dal 18/04/2019, per un totale di dieci giornate di lavoro irregolare;
ella ha percepito somme in contanti (come da ricevuta n. 5 dell'11.05.2019) ed è stata inquadrata come part time, malgrado svolgesse la prestazione lavorativa a tempo pieno.
La ha dichiarato agli ispettori quanto segue: “Io ho iniziato a lavorare il Tes_2
18/04/2019 in nero, insieme a , Persona_7 Persona_14 Per_15
, , , cioè tutti i lavoratori
[...] Persona_16 Controparte_10 Per_4
che avete trovato il giorno dell'accesso. Inoltre, oltre a me e ai lavoratori sopra indicati, allo stabilimento dal Pugliese hanno lavorato …, …, Per_5 Per_10
Pag. 14 di 25 … Io dal 18/04/2019 ho svolto le mansioni di aiuto cuoca e ho lavorato Tes_1 dalle 16.00 alle 2.00 del mattino senza effettuare alcun giorno di riposo fino al
6/05/2019, poi ho riposato il 7/05/2019. Poi, dall'8/05/2019, ho continuato a fare gli orari di lavoro descritti però con un giorno di riposo a settimana …
Preciso che dal 19/06/2019 al 27/06/2019 ho lavorato poi sono andata in malattia … Preciso che per i giorni in cui ho lavorato in nero, cioè per il mese di aprile 2019 … ho ricevuto la somma in contanti di euro 270,00 che mi ha dato
il quale ha fatto questo calcolo. A me come agli altri Persona_3 lavoratori ha dato 800,00 euro per il mese di maggio 2019, per giugno 2019 avevamo pattuito 900,00… Preciso che è il mio datore di Persona_3 lavoro, in quanto lui dall'inizio del rapporto di lavoro impone gli orari di lavoro che scrive su un'Agenda blu che ripone sotto la cassa all'entrata del locale da quando c'è stata l'ispezione, prima tale agenda stava in cucina. Infatti, adesso in cucina sta un cartello dove c'è scritto 'Si firma alla cassa' per indicare a noi lavoratori dove firmare le nostre ore di lavoro svolte secondo i turni predisposti da su questa agenda … Preciso che noi tutti abbiamo dovuto Persona_3
lavorare per dieci ore al giorno, come me … A volte queste dieci ore giornaliere sono state superate …” (cfr. all. 10 fasc. citato).
In sede di escussione testimoniale, la ha confermato di aver lavorato a Tes_2 tempo pieno (“Il mio turno andava dalle 15/16 alle 1:00/2:00 di media”) e ha dichiarato che i lavoratori dovevano annotare sull'agenda blu gli orari in ingresso e in uscita nel ristorante;
la stessa ha inoltre riferito che, mentre all'inizio usufruiva del giorno di riposo, dopo l'intervento dell'ITL, Persona_3
tolse a tutti il giorno di riposo e aumentò l'orario lavorativo. Anch'ella ha confermato il lavoro irregolare svolta da Persona_4
La circostanza che i testimoni, e siano Persona_7 Testimone_2 stati condannati per il reato di cui all'art. 612 c.p. ai danni del legale rappresentante della società resistenti non vale a minare la loro attendibilità, in quanto, da un lato, il processo penale, per come dedotto dai ricorrenti, non risulta
Pag. 15 di 25 pendente;
dall'altro, le dichiarazioni rese, di fatto, confermano quanto già dichiarato nell'immediatezza dell'accertamento (luglio 2019) e, quindi, in epoca precedente alla condanna, circostanza, questa, che si presume, perché i ricorrenti non hanno documentato nemmeno la data della sentenza. Dunque, non v'è alcuna ragione concreta di dubitare della loro attendibilità.
3.7 La lavoratrice, in sede ispettiva, è risultata regolarmente Persona_4
assunta a far data dal 13/04/2019, pur avendo iniziato a lavorare in favore della società già dal 6/04/2019, per un totale di cinque giornate di lavoro irregolare;
la lavoratrice medesima ha lavorato ininterrottamente senza usufruire del giorno di riposo settimanale dall'11/06/2019 all'08/08/2019.
Escussa all'udienza del 25.09.2024, la ex lavoratrice ha dichiarato: “CAP. 2-3: premetto di non ricordare se fossi presente il giorno in cui sono venuti gli ispettori. In merito alla agenda blu che mi si mostra, non ricordo nulla ho problemi familiari, avendo due figli con disabilità e pertanto ho rimosso i ricordi di quel periodo. Disconosco la sottoscrizione che mi si attribuisce di fianco al mio nome scritto sulla pagina relativa al giorno 30 aprile 2019 e seguenti. Se oggi dovessi firmare, la mia firma non sarebbe uguale a quella che mi si mostra.
Posso solo dire di aver percepito tutti gli stipendi per il lavoro prestato e di non avere nessun credito con la ditta”.
Tali dichiarazioni, rese in modo assolutamente generico, non risultano idonee a scalfire né le risultanze degli accertamenti ispettivi né, soprattutto, quelle delle deposizioni testimoniali provenienti dagli altri lavoratori che hanno tutti confermato, senza incorrere in alcuna contraddizione, lo svolgimento di lavoro irregolare e la mancata fruizione del giorno di riposo anche da parte di
[...]
Per_4
Dunque, in linea con l'orientamento giurisprudenziale sopra illustrato, il compendio probatorio raccolto consente di ritenere raggiunta la prova delle violazioni contestate anche in riferimento alla lavoratrice in questione, a prescindere dalla generica testimonianza resa dalla stessa.
Pag. 16 di 25 Parimenti, è stata raggiunta la prova dello svolgimento di prestazione lavorativa a tempo pieno da parte della medesima (cfr. deposizione testimoniale di Tes_3
resa all'udienza del 6.03.2024).
3.8 Il lavoratore , secondo l'accertamento ispettivo, è Parte_7
risultato regolarmente assunto a far data dal 29/05/2019, ma ha iniziato la prestazione lavorativa in favore della società già dal 10/05/2019, per un totale di undici giornate di lavoro irregolare;
il lavoratore medesimo ha lavorato ininterrottamente senza usufruire del giorno di riposo settimanale dal 14/06/2019 all'08/08/2019.
In sede di accertamento ispettivo, il medesimo ha dichiarato: “… Io sono un cameriere di sala. Riconosco l'agenda blu che mi viene mostrata adesso.
Riconosco la firma apposta nelle pagine dell'agenda blu, accanto al nome
' e agli orari che io ho realmente svolto in questa stagione estiva Per_13
presso il ristorante 'Il Pugliese' qui a Tortoreto … Io ho iniziato a lavorare dal
Pugliese il 10/05/2019 e ho lavorato nel giorno e negli orari indicati nell'agenda…” (cfr. all. 11 fasc. citato).
Escusso all'udienza del 25.09.2024, il medesimo ha invece dichiarato di non riconoscere l'agenda blu che gli veniva mostrata né la sottoscrizione ivi apposta che provvedeva quindi a disconoscere come sua;
il teste ha poi dichiarato di non ricordare quale fosse il suo orario lavorativo, ma ha precisato che rispettava gli orari indicati nel contratto.
Dunque, le dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo sono state integralmente smentite in questa sede dal lavoratore interessato né gli altri testimoni escussi hanno riferito circostanze precise sul punto (a differenza di quanto accaduto per la lavoratrice . Persona_4
3.9 Pertanto, non risulta raggiunta la prova di quanto accertato in sede ispettiva.
Lo stesso vale per il lavoratore che, escusso all'udienza del Testimone_4
25.09.2024, ha dichiarato: “CAP. : non ho mai visto l'agenda che mi si Tes_5 mostra e preciso che io firmo anteponendo il cognome al nome per intero. Nel
Pag. 17 di 25 documento che mi si mostra non mi pare di ravvisare il mio nome. (…) CAP. 38: il periodo preciso non lo ricordo, ma ricordo di aver riposato regolarmente un giorno a settimana per tutto il periodo. CAP. 40: non è vera la circostanza, in tutti questi anni ho sempre osservato il mio orario lavorativo, che adesso non ricordo con precisione essendo passati sei anni. Attualmente lavoro dalle 10 alle
14,30 e dalle 18 alle 22. All'epoca pressappoco l'orario era lo stesso”.
3.9 Parimenti è a dirsi per il lavoratore Costui, secondo Persona_5
l'accertamento degli ispettori dell'ITL, è stato regolarmente assunto a far data dal
13/04/2019, ma ha iniziato la prestazione lavorativa in favore della società già dal 6/04/2019, per un totale di cinque giornate di lavoro irregolare;
il medesimo ha lavorato ininterrottamente senza usufruire del giorno di riposo settimanale dal
12/06/2019 all'08/08/2019.
In sede di escussione testimoniale, il medesimo ha dichiarato: “CAP. 33: io ricordo che ho iniziato a lavorare il giorno del contratto, vale a dire il giorno 13 di aprile 2019, non ho lavorato in nero. CAP. 34: ricordo che era previsto il giorno di riposto e che lo facevo”.
Il non ha reso dichiarazioni agli ispettori nell'immediatezza dei fatti e Per_5 gli altri lavoratori hanno reso dichiarazioni diverse in merito all'inizio del suo rapporto di lavoro per la resistente: la lavoratrice ha dichiarato che egli Parte_3 avrebbe iniziato a lavorare l'8.04.2019, senza specificare se fosse stato assunto con regolare contratto o meno;
diversamente, ha dichiarato Persona_7 che il avrebbe iniziato a lavorare come cuoco il 13.04.2019, sempre Per_5 senza specificare se avesse iniziato in modo irregolare o con contratto.
Dunque, dal compendio probatorio acquisito non è emersa la prova della prestazione di lavoro irregolare da parte del né attraverso le prove Per_5
raccolte dall'ITL, in quanto le dichiarazioni acquisite dagli altri lavoratori nell'immediatezza dei fatti indicano date diverse e non specificano se il lavoro fosse irregolare, né attraverso la prova testimoniale, avendo il Per_5
Pag. 18 di 25 dichiarato, in modo inequivoco, di non aver prestato lavoro irregolare e di aver usufruito del riposo.
3.10 Secondo quanto riportato nel verbale ispettivo, la lavoratrice Persona_14 ha ricevuto dal datore di lavoro somme in contanti a titolo di acconto, come evincibile dal libretto delle ricevute;
la medesima ha lavorato ininterrottamente senza usufruire del giorno di riposo settimanale dal 5/06/2019 all'08/08/2019.
Sentita dagli ispettori, la lavoratrice ha dichiarato: “l'Agenda che mi avete mostrato sulla quale ho apposto la mia firma accanto al nome e nella Per_14 quale sono specificati gli orari e i giorni di lavoro da me effettivamente svolti.
Preciso che nella suddetta agenda sono riportati tutti i nominativi dei lavoratori, miei colleghi, gli orari di lavoro svolti effettivamente e le loro firme. Questa agenda prima del vostro accesso era nel locale cucina … GA ha imposto a me e ai miei colleghi di firmare l'agenda e di riportarvi gli orari di lavoro.
Riconosco il libretto delle ricevute come mi viene mostrato e confermo che le firme apposte sulle ricevute sono mie e le ho messe per gli acconti in contanti ricevuti da … Dopo il vostro accesso di giugno 2019 … tutti Persona_3
noi lavoratori … abbiamo lavorato sette giorni su sette. Quando ho iniziato a lavorare il 13/04/2019 era insieme a me a lavoro la Controparte_11
che, da quella data, ha sempre regolarmente lavorato con continuità. Ha iniziato
a lavorare sempre il 13/04/2019 un'altra lavapiatti venezuelana, Per_1
che è un aiuto cuoco e che lavora in cucina e Per_6 Per_4 Persona_5 che fa il cuoco di ristorante …” (cfr. all. 16 fasc. citato).
In sede di escussione testimoniale, la ha dichiarato: “CAP. 2-3-4: Per_14
riconosco l'agenda che mi si mostra, aggiungo però che dove è scritto il nome
” (che coincide con il mio nome) gli orari li scriveva il marito di Per_14 [...]
, ma non coincidevano con gli orari che facevo effettivamente, infatti, io Per_17 lavoravo molte più ore di quelle indicate, basti pensare che il giorno di
io ho lavorato dalle 7 di mattina alle 4 di mattina del giorno dopo, Per_18
Pag. 19 di 25 senza fermarmi. Aggiungo che ancora non mi vengono pagati gli straordinari”.
(cfr. processo verbale dell'udienza del 12.03.2025).
Dunque, i fatti accertati in sede di ispezione hanno trovato pieno riscontro in giudizio.
3.11 Il lavoratore è stato trovato dagli ispettori intento a Parte_8 lavoro in data 8.08.2019 e la comunicazione al Centro per l'impiego è del successivo 12 agosto, con quattro giorni di lavoro irregolare.
Sentito dagli ispettori, il medesimo ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare presso il bar ristorante 'Dal Pugliese' di Tortoreto (TE) oggi pomeriggio alle ore 17.00
… Sono stato contattato ieri da GA, il titolare del ristorante, con il quale ho preso accordi per iniziare a lavorare qui presso il ristorante oggi alle 17.00”
(cfr. all. n. 9 fasc. citato).
3.12 Il lavoratore, , secondo l'accertamento dell'ITL, è risultato Testimone_1
regolarmente assunto a far data dal 17/05/2019, ma ha iniziato in realtà la prestazione lavorativa in favore della società già dall'08/05/2019, per un totale di sei giornate di lavoro irregolare.
Inoltre, il medesimo avrebbe lavorato full time, malgrado fosse stato assunto come part time.
Nel giudizio, è stata pienamente raggiunta la prova delle circostanze menzionate:
a) cfr. deposizione testimoniale di resa all'udienza dell'8.05.2025 che, Tes_2
in risposta al capitolo 15 della memoria difensiva (“il sig. Tes_1
regolarmente assunto a far data dal 17/05/2019, ha iniziato in
[...] realtà la prestazione lavorativa in favore della società già dall'08/05/2019, per un totale di sei giornate di lavoro irregolare”), ha riferito: “ho conosciuto il sig. Ricordo che lavoravo con noi e Testimone_1
quando sono entrata (il 18.04.2019) lui era già in servizio effettivo” ;
b) la medesima teste, in risposta al capitolo 16 della citata memoria (“il lavoratore medesimo ha lavorato ininterrottamente senza usufruire del giorno di riposo settimanale dal 4/07/2019 al 08/08/2019”), ha riferito:
Pag. 20 di 25 “ad agosto non c'ero, ma il riposo all'inizio lo facevamo, dopo
l'intervento dell'ITL il sig. ci tolse il giorno di riposo e Per_3
aumentato l'orario lavorativo. talvolta faceva anche doppio Tes_1 turno e andava via dopo di me, facendo il cameriere/barista”;
c) all'udienza del 12.03.2025, la teste , in risposta al capitolo 40 della Per_14
memoria difensiva (“nel periodo lavorativo decorrente dal mese di aprile
2019 al mese di agosto 2019 i lavoratori Testimone_2 Tes_1
,
[...] Parte_6 Parte_7 Persona_19
Persona_1 Persona_5 Tes_4
e
[...] Persona_14 Persona_4 Persona_8 Persona_7
hanno osservato nel periodo decorrente dal mese di aprile 2019 al
[...]
mese di agosto 2019 un orario di lavoro tale da superare le 48 ore settimanali”) ha dichiarato: “nulla so circa , Per_6 Per_13
e Per quanto riguarda Per_19 Parte_3 Tes_4 Per_4 Per_7 me e gli altri nominativi di cui al capitolo, sicuramente abbiamo lavorato oltre 48 ore settimanali, addirittura non ci dava le mance dei clienti, trattenendole lui”.
3.13 Analogamente è a dirsi per la lavoratrice dal verbale di Parte_6
accertamento, risulta che ella, benché regolarmente assunta a far data dall'01/06/2019, aveva iniziato la prestazione lavorativa in favore della società già dal 13/04/2019, per almeno 16 giornate di lavoro irregolare (per il mese di aprile 2019) e ulteriori 18 giornate nel mese di maggio 2019.
Detta circostanza risulta dalle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori nell'immediatezza dei fatti (“Inoltre, hanno lavorato prima del 13 aprile 2019
ha iniziato ad Aprile 2019, sicuramente dal Parte_6 Parte_6
13/04/2019 … Preciso che, ad Aprile 2019, hanno iniziato a lavorare le seguenti persone: che svolgeva mansioni di inserviente di cucina e che Parte_6
nell'agenda è indicata col nome “ ”, lei ha iniziato agli inizi di Aprile Parte_6
Pag. 21 di 25 2019 o il 6 o l'8 aprile e da questa data ha lavorato regolarmente secondo le giornate e gli orari indicati nella citata agenda 2019”).
Inoltre, come sopra esposto, la teste , all'udienza del 12.03.2025, in Per_14 risposta al capitolo 40 della memoria difensiva (“nel periodo lavorativo decorrente dal mese di aprile 2019 al mese di agosto 2019 i lavoratori Tes_2
, , ,
[...] Testimone_1 Parte_6 Parte_7 Per_19
, ,
[...] Persona_1 Persona_5 Tes_4
, , e
[...] Persona_14 Persona_4 Persona_8 Persona_7 hanno osservato nel periodo decorrente dal mese di aprile 2019 al mese di agosto 2019 un orario di lavoro tale da superare le 48 ore settimanali”), ha confermato la prestazione lavorativa full time.
3.13 Quanto al lavoratore, costui è risultato regolarmente Persona_19 assunto come aiuto cuoco a far data dal 18/06/2019, ma ha iniziato in realtà la prestazione lavorativa in favore della società già dal 6/06/2019, per un totale di undici giornate di lavoro irregolare;
il medesimo ha lavorato ininterrottamente senza usufruire del giorno di riposo settimanale dal 10/06/2019 all'08/08/2019.
Tuttavia, agli ispettori, egli ha dichiarato: “Io ho ricevuto il contratto il
18/06/2019, ma ho svolto un giorno di lavoro in prova, credo il 4 o il 5 giugno
2019 …”. Il medesimo ha inoltre dichiarato di aver svolto orari di lavoro diversi da quelli scritti in agenda, aggiungendo di aver osservato i seguenti orari di lavoro: dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 19.30 alle 21.30 per sei giorni a settimana con riposo il giovedì (cfr. all. n. 12 fasc. resistente). Infine, ha dichiarato di non aver ricevuto somme in contanti da Persona_3
Dunque, le dichiarazioni rese smentiscono quanto accertato dagli ispettori né tali accertamenti hanno trovato riscontro in sede di prove orali.
3.14 La lavoratrice, benché formalmente assunta a far data dal Parte_9
3/08/2019, ha iniziato in realtà la prestazione lavorativa in favore della società già dall'11/07/2019, per un totale di diciotto giornate di lavoro irregolare;
la medesima ha percepito l'importo in contanti pari ad euro 350,00 come da
Pag. 22 di 25 ricevuta n. 10 del 29/07/2019 con dicitura acconto luglio 2019. In sede di ispezione, la lavoratrice ha dichiarato “… Io ho iniziato a lavorare al ristorante come lavapiatti dall'11/07/2019, ma sono stato assunto dal due agosto 2019. In effetti riconosco il foglio ricevute che mi viene esibito con la mia firma del
29/07/2019 dove ho ricevuto da 350 euro in contanti per il Persona_3 lavoro svolto come acconto … Preciso che per il mese di luglio 2019 io oltre le
350 euro ho ricevuto da oltre 400 euro in contanti …”. Per_3
Inoltre, l'allegato n. 13 della memoria difensiva contiene le altre dichiarazioni rese dalla lavoratrice anche in ordine all'orario full time osservato.
3.14 Infine, anche quanto a le dichiarazioni rese dal lavoratore Persona_8 sede di accertamento hanno confermato che ella ha iniziato a Persona_7
lavorare ad aprile (“ , so che ha iniziato ad Aprile 2019” (cfr. Persona_8 dichiarazione di e, in sede di prove testimoniali, è stato Persona_7
confermato che ella lavorasse a tempo pieno [all'udienza del 12.03.2025, la teste
, in risposta al capitolo 40 della memoria difensiva (“nel periodo Per_14 lavorativo decorrente dal mese di aprile 2019 al mese di agosto 2019 i lavoratori
, Testimone_2 Testimone_1 Parte_6 Parte_7
, Persona_19 Persona_1 Persona_5
, e Testimone_4 Persona_14 Persona_4 Persona_8 Persona_7
hanno osservato nel periodo decorrente dal mese di aprile 2019 al mese
[...]
di agosto 2019 un orario di lavoro tale da superare le 48 ore settimanali”) ha dichiarato: “nulla so circa , Per_6 Per_13 Per_19 Parte_3
e Per quanto riguarda me e gli altri nominativi di Tes_4 Per_4 Per_7
cui al capitolo, sicuramente abbiamo lavorato oltre 48 ore settimanali, addirittura non ci dava le mance dei clienti, trattenendole lui”].
Dunque, le contestazioni sollevate dall'ITL hanno trovato pieno riscontro probatorio, fatta eccezione per quelle riguardanti i lavoratori
[...]
e Tes_4 Persona_5 Persona_19 Parte_7
Pag. 23 di 25 4. Infine, con riguardo all'eccezione concernente i criteri di calcolo della sanzione comminata – che, ad avviso dei ricorrenti, non sarebbero stati indicati dall'ITL – essa va respinta.
Ed infatti, relativamente agli indici di commisurazione della sanzione ex art. 11 della l. n. 689/1981 (elaborati sulla scorta della circolare n. 121/1988 all.to 31), si evidenzia che non vi è alcun vizio motivazionale, non essendo necessaria e/o obbligatoria alcuna dettagliata indicazione degli elementi ritenuti rilevanti nel caso concreto, ma essendo sufficiente il mero richiamo a quelli di volta in volta adottati, senza necessità di specificarne l'effettiva consistenza. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, difatti, non è affatto necessario che la parte motiva si estenda alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati da parte dell'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinare quest'ultima, applicando direttamente i criteri di legge (cfr. Cass. 20 marzo 2009, cit.; Cass. 19 marzo 2007, n. 6417; Cass. 22 luglio 2008, n. 20189).
Ne deriva quindi che correttamente la resistente amministrazione ha richiamato nei provvedimenti opposti i criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/98, ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative irrogate con riguardo a 14 lavoratori.
5. Risultanze finali e spese di lite.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento parziale del ricorso solo con riferimento alle sanzioni irrogate riguardo ai lavoratori:
[...]
e Tes_4 Persona_5 Persona_19 Parte_7
Di conseguenza, l'ordinanza-ingiunzione va parzialmente annullata con riferimento alle posizioni dei lavoratori menzionati.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate.
Pag. 24 di 25
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto:
- annulla parzialmente l'ordinanza-ingiunzione opposta limitatamente ai capi relativi ai lavoratori Testimone_4 Persona_5 Per_19
e ;
[...] Parte_7
- rigetta, nel resto, le domande dei ricorrenti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Teramo, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
VI DI
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