Art. 12.
Le disposizioni di cui al titolo II avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale e le loro norme di attuazione verranno emanate con decreto del Ministro per le finanze nei sei mesi successivi.
Tali disposizioni si applicheranno anche agli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.
Le disposizioni di cui al titolo II avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale e le loro norme di attuazione verranno emanate con decreto del Ministro per le finanze nei sei mesi successivi.
Tali disposizioni si applicheranno anche agli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.