Articolo 12 della Legge 25 luglio 1971, n. 545
Articolo 11
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22 agosto 1971
Art. 12.
Le disposizioni di cui al titolo II avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale e le loro norme di attuazione verranno emanate con decreto del Ministro per le finanze nei sei mesi successivi.
Tali disposizioni si applicheranno anche agli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

Entrata in vigore il 22 agosto 1971