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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NN D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. AN NC NC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 567/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR.NTE P.T. (C.F. ), con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. LIGUORI GIOVANNI, PEC: Email_1 appellante contro
GIÀ Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patroci- Controparte_2 P.IVA_2 nio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, PEC:
Email_2
appellati
Conclusioni: per l'appellante
Pag. 1 di 10 Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, in accoglimento dell'appello riformare la sen- tenza del Tribunale di Palermo n. 381/2019 notificata il 14.2.2019 annullando la stessa.
Condannare l'appellante alle spese dei due gradi del giudizio.
Per l'appellato
Voglia l'On.le Corte di Appello respingere, perché infondato, l'appello cui si resiste.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 17.5.2013 la “
[...]
” chiedeva la condanna dell' Parte_2 [...]
al pagamento di 137.962,36 euro (oltre ad interessi e Controparte_3
rivalutazione monetaria) quale indennizzo per l'indebito utilizzo di un'unità immobi- liare di sua proprietà, perpetrato dal febbraio 2008 al marzo 2012.
2. A tal fine premetteva:
- di aver acquistato nel 1953 i terreni su cui oggi sorge il complesso ospedaliero
“Villa Sofia” e di averli direttamente gestiti fino al 1973, anno in cui – con D.P. 13 settembre 1972, pubblicato in G.U.R.S. n. 48 del 29.9.1973 – era stata disposta la lo- ro devoluzione all'allora costituendo ente ospedaliero;
- che dalla cessione erano state escluse alcune aree, fra le quali quelle individuate alle particelle n. 2027 e n. 2003 del foglio n. 22 del Catasto di Palermo, che erano dunque rimaste di sua esclusiva proprietà;
- che, trattandosi di particelle intercluse e accessibili solo attraverso i locali del no- socomio, aveva cercato in più occasioni di venderle direttamente all'
[...]
, con esito negativo;
Parte_1
- che, in data 27.2.2008, l' aveva stipulato una convenzione Parte_1 con l' finalizzata alla creazione e alla gestione di par- Controparte_4
cheggi a pagamento riservati agli utenti dell'ospedale che comprendeva anche le aree di proprietà della;
CP_1
- che, avendo appreso della predetta convenzione, aveva ripreso i contatti con i
Pag. 2 di 10 vertici amministrativi dell'ente ospedaliero (nel frattempo trasformatosi in Azien- da ) e aveva avviato delle nuo- Parte_1 Parte_1
ve trattative negoziali, tese – questa volta – alla stipulazione di un regolare con- tratto di locazione, in vista del quale aveva richiesto una stima del valore locatizio dei fondi in oggetto all'Agenzia del Territorio di Palermo, che lo aveva individua- to in 36.000 euro annui.
3. Essendo naufragati anche i nuovi negoziati, la “ ” aveva Parte_2
deciso di agire giurisdizionalmente per la tutela delle proprie ragioni.
4. Si costituiva l' – Controparte_5
con comparsa depositata il 15.11.2013 – eccependo in primo luogo l'insussistenza dei presupposti di operatività del rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c.
5. Chiedeva, inoltre, la riunione del procedimento in oggetto a quello pendente innanzi al Tribunale di Palermo con n. 583/2012 R.G. e incardinato dalla stessa odier- na convenuta per la risoluzione della convenzione stipulata con l' Controparte_4
Nel merito, eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto vantato
[...]
dall'attore per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 n. 1 c.c. Insi- steva poi per il rigetto della domanda risarcitoria, non essendo stata fornita la prova della sussistenza di un effettivo danno al patrimonio del ricorrente in conseguenza dell'occupazione lamentata. In tal senso, evidenziava le particolari condizioni del fondo – che si presentava intercluso, accessibile soltanto dal complesso ospedaliero e di scarso valore commerciale – e la mancata dimostrazione della presenza di eventua- li soggetti interessati ad ottenerne il godimento. Sottolineava inoltre che nessun con- creto pregiudizio era stato allegato dal ricorrente in ordine alla mancata possibilità di utilizzare il bene nello svolgimento della sua attività istituzionale.
6. Il Tribunale di Palermo – dopo aver disposto la conversione del rito sommario in quello ordinario di cognizione ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. – con sentenza n.
381/2019 (pubblicata il 24.1.2019), accoglieva la domanda della “ Parte_3
[...
(nelle more del processo posta in liquidazione coatta amministrativa) e per l'effetto condannava l' al Pt_1 Parte_1
pagamento alla controparte di 137.962,00 euro (oltre interessi e rivalutazione moneta-
Pag. 3 di 10 ria) e delle spese di lite.
7. Il Tribunale - dopo aver respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal con- venuto, considerato che l'occupazione sine titulo di un bene dà luogo ad un illecito permanente e che il termine di prescrizione era comunque stato interrotto - ha osser- vato che il danno subito dal proprietario vittima di un'occupazione abusiva del suo bene non può considerarsi in re ipsa. Al contrario, ai fini risarcitori è pur sempre ne- cessario allegare e provare un “danno-conseguenza”, ulteriore rispetto alla mera le- sione ingiusta di una situazione giuridica meritevole di tutela.
8. Tale ultimo onere probatorio – ha poi specificato il giudice a quo – può anche essere assolto per mezzo di presunzioni, purché le stesse si sviluppino pur sempre da circostanze allegate dall'attore e diverse rispetto al mero fatto lesivo. Il “danno- conseguenza”, cioè, non può dirsi senz'altro presunto, con conseguente liberazione dell'attore dal relativo incombente probatorio, ma può semmai essere dimostrato a partire da elementi indiziari – gravi, precisi e concordanti – che è comunque onere del danneggiato introdurre in giudizio.
9. Nel caso in esame, il Tribunale di Palermo ha ravvisato la sussistenza di suffi- cienti elementi per presumere che l'attore abbia sofferto un concreto pregiudizio eco- nomico in seguito alla perdita della disponibilità del suo fondo. Decisivi in proposito sono stati ritenuti “la collocazione dell'area all'interno del comprensorio di Villa Sofia,
l'utilizzo del medesimo quale parcheggio, l'affidamento dell'area ad un soggetto terzo, con il quale è stata stipulata una convenzione, ed, infine, la strumentalità ed oggettiva utilità rispet- to alle attività istituzionali dell' ”. Da tutto ciò si è ricavata quindi una Parte_4
“appetibilità qualificata” del bene, dotato di un proprio valore economico e in grado di fornire un'utilità che la “ ” aveva perso a causa della condotta Parte_2
della controparte.
10. Infine, con riferimento alla liquidazione del danno patito, il giudice di primo grado ha osservato che – malgrado dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio fosse risultato un valore locativo del fondo maggiore rispetto a quello che l'attore aveva individuato sulla base della stima effettuata nel 2011 dall'Agenzia del Territorio di
Palermo – il risarcimento, in forza del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, doveva rimanere limitato all'importo di 137.962,00 euro, quale indicato Pag. 4 di 10 nell'atto introduttivo del giudizio.
11. Avverso la citata sentenza ha proposto appello l'
[...]
, articolando l'impugnazione in due motivi di gra- Parte_5 vame.
12. Si è costituito l' (già “ Controparte_6 [...]
) che ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
13. Sostituita l'udienza del 19 febbraio 2025 con il deposito telematico di note scrit- te contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
14. Tanto premesso si osserva quanto segue.
15. Con il primo motivo, l'appellante censura, anzitutto, la decisione per avere di- chiarato in dispositivo il carattere “non definitivo” della sentenza resa. Rileva infatti l'appellante che con la pronuncia in oggetto, emanata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il giudice ha in realtà concluso interamente il giudizio innanzi a lui pendente. Viene quindi richiesta la rettifica del dispositivo, con conseguente riqualificazione della sen- tenza impugnata.
16. Con il secondo motivo, l' critica i parametri utilizzati dal Parte_1
primo giudice nel ragionamento di tipo presuntivo che lo ha condotto a ritenere pro- vata l'esistenza di un danno al patrimonio della “ ”. Ad avviso Pt_2 Parte_2
dell'appellante, invero, plurimi elementi avrebbero dovuto portare ad opposte con- clusioni.
17. Sostiene, in proposito, che non vi sarebbe alcun indizio da cui desumere la cir- costanza che l'attore non abbia potuto usufruire del bene proprio a causa della con- dotta di abusiva occupazione posta in essere dal convenuto. Piuttosto, già dal 1973 – anno in cui il D.P. 13 settembre 1972, pubblicato in G.U.R.S. n. 48 del 29.9.1973, aveva disposto la cessione all' della quasi totalità del fon- Controparte_5 do in questione – la “ ” aveva smesso, in via del tutto discreziona- Parte_2
le ed autonoma, di utilizzare anche le residue porzioni di fondo rimaste sotto la sua piena titolarità.
Pag. 5 di 10 18. Ancora, l'originario attore non avrebbe effettuato nessun tentativo di vendita dell'immobile, eccetto quello intercorso nell'anno 2004 con lo stesso convenuto (e poi non concluso) che comunque era da ricondurre ad un'iniziativa intrapresa da quest'ultimo e non già dalla “ ”. Del pari, nessun tentativo di lo- Parte_2
cazione sarebbe stato da quest'ultima esperito atteso che altrimenti “trattandosi di ente pubblico sarebbero state note le iniziative di avvisi, bandi, manifestazioni di interesse pubblica- te su stampa o G.U.R.S. che non risultano in alcun modo provate”.
19. Osserva poi che l'appetibilità economica riconosciuta dal giudice di primo grado al fondo in questione non avrebbe un carattere autonomo bensì “derivato”: sol- tanto grazie all'attività del convenuto, infatti, l'immobile aveva acquistato il suo valo- re economico, il quale – d'altra parte – sarebbe venuto d'un tratto meno ove lo stesso convenuto avesse deciso di cessare il servizio di parcheggio per gli utenti dell'ospedale.
20. L'appellante sottolinea altresì che da un punto di vista urbanistico l'immobile non solo risulta vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939, ma che lo stesso non può nemmeno essere utilizzato per attività diverse da quella ospedaliera. Pertanto, la
“ ” non avrebbe comunque avuto la possibilità concreta di usu- Parte_2
fruirne per l'espletamento della sua attività istituzionale.
21. In considerazione di tali vincoli, peraltro, non sarebbe confacente il riferimento ai canoni locatizi di mercato per la determinazione dell'eventuale risarcimento dovu- to, potendosi al più ammettere solo un risarcimento in via equitativa.
22. Così riassunti i motivi di gravame, va osservato, con riferimento al primo mo- tivo, relativo alla indicazione contenuta nel dispositivo di “non definitività” della sen- tenza di primo grado, che, come incontestato, la sentenza ha carattere definitivo avendo esaminato e deciso tutte le domande proposte dall'attore, di tal che l'indicazione “non definitivamente pronunciando” è frutto di un evidente refuso che va corretto ai sensi dell'art. 287 c.p.c. nei termini indicati in dispositivo.
23. Venendo all'esame del merito, va rilevato che la questione centrale da risolvere consiste nella esatta individuazione dell'onere probatorio che il danneggiato è tenuto a soddisfare per poter beneficiare del risarcimento del danno da occupazione illegit- tima. Si tratta – come anche rilevato dal giudice di prime cure – di un tema che è stato Pag. 6 di 10 ampiamente dibattuto nella giurisprudenza di legittimità.
24. In particolare, se un orientamento ritiene configurabile in simili ipotesi un danno in re ipsa (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 16670/2016), per un indirizzo di segno oppo- sto (vd. Cass. Civ. Sez. 3, n. 13071/2018) rimane comunque imprescindibile la dimo- strazione da parte dell'attore – eventualmente anche a mezzo di presunzioni – di aver sofferto un “danno conseguenza” a causa dell'abusiva occupazione.
25. Pertanto, mentre per la prima tesi opera una presunzione iuris tantum di natu- rale fruttuosità dell'immobile che – fintantoché non venga superata dal convenuto – esonera il proprietario dalla prova del pregiudizio patito, per la seconda l'onere della prova gravante sul danneggiato può dirsi al più alleggerito ma non del tutto escluso: quest'ultimo non è infatti dispensato dall'onere di allegare i fatti da cui desumere, an- che a mezzo di presunzioni semplici, la sua intenzione di mettere a frutto l'immobile
(Cass. Civ. Sez. 3, n. 11203/2019).
26. Il contrasto è stato di recente composto dalle Sezioni Unite della Corte di cas- sazione, che con sentenza n. 33645/2022 – di epoca successiva all'emanazione della sentenza di primo grado – hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godi- mento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”.
27. In base a queste coordinate ermeneutiche, dunque, ciò che occorre valutare ai fini risarcitori laddove venga lamentato un danno emergente da illegittima occupa- zione di immobile non è tanto il verificarsi di una specifica diminuzione patrimoniale nella sfera del danneggiato o l'astratta fruttuosità del bene in sé considerata, ma è piuttosto l'esistenza di un'effettiva interferenza nella facoltà di godimento del bene subita dal proprietario quale conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
28. Di conseguenza, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si risolve nella mera allegazione della concreta possibilità di godimento andata persa, configurabile
Pag. 7 di 10 tanto con riferimento alla facoltà di godimento diretto quanto a quella di godimento indiretto, tramite il corrispettivo del godimento concesso ad altri.
29. A fronte di tale allegazione, sorge per il convenuto un onere di specifica conte- stazione, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 115 c.p.c., al quale l'attore dovrà even- tualmente replicare fornendo la prova, anche per mezzo di presunzioni, dello specifi- co godimento andato perso.
30. Ebbene, nel caso di specie la “ ” ha lamentato un danno Parte_2
emergente derivante dall'illegittima occupazione del suo immobile, allegando di aver perso una possibilità di godimento indiretto rappresentata dalla concessione in loca- zione del medesimo.
31. A sostegno di tale allegazione ha dimostrato, come risulta dalla nota prot. n.
4568 del 24 maggio 2010, di aver inoltrato all'Agenzia del Territorio di Palermo – in- viata per conoscenza anche alla stessa – una richie- Controparte_5
sta di stima del valore locativo dell'immobile in esame.
32. Inoltre, come risulta dalla relazione prot. n. 492 del 15.2.2011 – trasmessa dall'Agenzia del Territorio di Palermo in risposta alla citata richiesta di stima –la
“ ” aveva chiesto per le vie brevi al tecnico incaricato di valutare Parte_2
pure “l'esistenza o meno di eventuali ulteriori possibili potenzialità d'uso del bene, economi- camente più convenienti per la proprietà”.
33. Tali elementi dimostrano la concreta intenzione dell'appellata di godere del proprio bene, sicché nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che l'abusiva oc- cupazione perpetrata dall' abbia effettivamente in- Controparte_5 ciso su tale proposito.
34. Né la contestazione dell' in merito alla mancanza di “avvi- Parte_1
si, bandi o altre manifestazioni di interesse pubblicate su stampa o G.U.R.S.” assume rilievo decisivo, considerato che la “ ”, come appena evidenziato, non si è Parte_2
limitata ad allegare l'intenzione di mettere a frutto il proprio bene, ma lo ha anche provato, dimostrando così di volerne godere.
35. Le superiori considerazioni conducono al rigetto integrale dell'appello.
36. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in ordine all'onere della prova
Pag. 8 di 10 che il danneggiato deve fornire laddove agisca per il risarcimento del danno da occu- pazione illegittima di immobile sofferto e considerato che la pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione che quel contrasto ha risolto è successiva alla emanazione del- la sentenza di primo grado e alla proposizione dell'odierno appello, le spese del pre- sente grado di giudizio vanno compensate tra le parti.
37. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 381/2019 del Tribunale di Palermo promosso dall' ” nei Parte_1 confronti di “ con atto di Controparte_6
citazione notificato il 7.3.2019;
- Dispone che il dispositivo della sentenza di primo grado venga corretto nel senso che la locuzione “non definitivamente pronunciando” sia sostituita da quel- la “definitivamente pronunciando”, con onere per la cancelleria di provvedere agli adempimenti connessi ex art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.;
- Dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 7 novembre 2025.
Il Consigliere est.
AN NC NC
Il Presidente
NN D'ON
Pag. 9 di 10 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NN D'ON e dal Consigliere relatore AN NC Mancu- so, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp.att.c.p.c.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dr. Michelangelo Landro.
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NN D'ON Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. AN NC NC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 567/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR.NTE P.T. (C.F. ), con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. LIGUORI GIOVANNI, PEC: Email_1 appellante contro
GIÀ Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patroci- Controparte_2 P.IVA_2 nio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, PEC:
Email_2
appellati
Conclusioni: per l'appellante
Pag. 1 di 10 Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, in accoglimento dell'appello riformare la sen- tenza del Tribunale di Palermo n. 381/2019 notificata il 14.2.2019 annullando la stessa.
Condannare l'appellante alle spese dei due gradi del giudizio.
Per l'appellato
Voglia l'On.le Corte di Appello respingere, perché infondato, l'appello cui si resiste.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 17.5.2013 la “
[...]
” chiedeva la condanna dell' Parte_2 [...]
al pagamento di 137.962,36 euro (oltre ad interessi e Controparte_3
rivalutazione monetaria) quale indennizzo per l'indebito utilizzo di un'unità immobi- liare di sua proprietà, perpetrato dal febbraio 2008 al marzo 2012.
2. A tal fine premetteva:
- di aver acquistato nel 1953 i terreni su cui oggi sorge il complesso ospedaliero
“Villa Sofia” e di averli direttamente gestiti fino al 1973, anno in cui – con D.P. 13 settembre 1972, pubblicato in G.U.R.S. n. 48 del 29.9.1973 – era stata disposta la lo- ro devoluzione all'allora costituendo ente ospedaliero;
- che dalla cessione erano state escluse alcune aree, fra le quali quelle individuate alle particelle n. 2027 e n. 2003 del foglio n. 22 del Catasto di Palermo, che erano dunque rimaste di sua esclusiva proprietà;
- che, trattandosi di particelle intercluse e accessibili solo attraverso i locali del no- socomio, aveva cercato in più occasioni di venderle direttamente all'
[...]
, con esito negativo;
Parte_1
- che, in data 27.2.2008, l' aveva stipulato una convenzione Parte_1 con l' finalizzata alla creazione e alla gestione di par- Controparte_4
cheggi a pagamento riservati agli utenti dell'ospedale che comprendeva anche le aree di proprietà della;
CP_1
- che, avendo appreso della predetta convenzione, aveva ripreso i contatti con i
Pag. 2 di 10 vertici amministrativi dell'ente ospedaliero (nel frattempo trasformatosi in Azien- da ) e aveva avviato delle nuo- Parte_1 Parte_1
ve trattative negoziali, tese – questa volta – alla stipulazione di un regolare con- tratto di locazione, in vista del quale aveva richiesto una stima del valore locatizio dei fondi in oggetto all'Agenzia del Territorio di Palermo, che lo aveva individua- to in 36.000 euro annui.
3. Essendo naufragati anche i nuovi negoziati, la “ ” aveva Parte_2
deciso di agire giurisdizionalmente per la tutela delle proprie ragioni.
4. Si costituiva l' – Controparte_5
con comparsa depositata il 15.11.2013 – eccependo in primo luogo l'insussistenza dei presupposti di operatività del rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c.
5. Chiedeva, inoltre, la riunione del procedimento in oggetto a quello pendente innanzi al Tribunale di Palermo con n. 583/2012 R.G. e incardinato dalla stessa odier- na convenuta per la risoluzione della convenzione stipulata con l' Controparte_4
Nel merito, eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto vantato
[...]
dall'attore per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 n. 1 c.c. Insi- steva poi per il rigetto della domanda risarcitoria, non essendo stata fornita la prova della sussistenza di un effettivo danno al patrimonio del ricorrente in conseguenza dell'occupazione lamentata. In tal senso, evidenziava le particolari condizioni del fondo – che si presentava intercluso, accessibile soltanto dal complesso ospedaliero e di scarso valore commerciale – e la mancata dimostrazione della presenza di eventua- li soggetti interessati ad ottenerne il godimento. Sottolineava inoltre che nessun con- creto pregiudizio era stato allegato dal ricorrente in ordine alla mancata possibilità di utilizzare il bene nello svolgimento della sua attività istituzionale.
6. Il Tribunale di Palermo – dopo aver disposto la conversione del rito sommario in quello ordinario di cognizione ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. – con sentenza n.
381/2019 (pubblicata il 24.1.2019), accoglieva la domanda della “ Parte_3
[...
(nelle more del processo posta in liquidazione coatta amministrativa) e per l'effetto condannava l' al Pt_1 Parte_1
pagamento alla controparte di 137.962,00 euro (oltre interessi e rivalutazione moneta-
Pag. 3 di 10 ria) e delle spese di lite.
7. Il Tribunale - dopo aver respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal con- venuto, considerato che l'occupazione sine titulo di un bene dà luogo ad un illecito permanente e che il termine di prescrizione era comunque stato interrotto - ha osser- vato che il danno subito dal proprietario vittima di un'occupazione abusiva del suo bene non può considerarsi in re ipsa. Al contrario, ai fini risarcitori è pur sempre ne- cessario allegare e provare un “danno-conseguenza”, ulteriore rispetto alla mera le- sione ingiusta di una situazione giuridica meritevole di tutela.
8. Tale ultimo onere probatorio – ha poi specificato il giudice a quo – può anche essere assolto per mezzo di presunzioni, purché le stesse si sviluppino pur sempre da circostanze allegate dall'attore e diverse rispetto al mero fatto lesivo. Il “danno- conseguenza”, cioè, non può dirsi senz'altro presunto, con conseguente liberazione dell'attore dal relativo incombente probatorio, ma può semmai essere dimostrato a partire da elementi indiziari – gravi, precisi e concordanti – che è comunque onere del danneggiato introdurre in giudizio.
9. Nel caso in esame, il Tribunale di Palermo ha ravvisato la sussistenza di suffi- cienti elementi per presumere che l'attore abbia sofferto un concreto pregiudizio eco- nomico in seguito alla perdita della disponibilità del suo fondo. Decisivi in proposito sono stati ritenuti “la collocazione dell'area all'interno del comprensorio di Villa Sofia,
l'utilizzo del medesimo quale parcheggio, l'affidamento dell'area ad un soggetto terzo, con il quale è stata stipulata una convenzione, ed, infine, la strumentalità ed oggettiva utilità rispet- to alle attività istituzionali dell' ”. Da tutto ciò si è ricavata quindi una Parte_4
“appetibilità qualificata” del bene, dotato di un proprio valore economico e in grado di fornire un'utilità che la “ ” aveva perso a causa della condotta Parte_2
della controparte.
10. Infine, con riferimento alla liquidazione del danno patito, il giudice di primo grado ha osservato che – malgrado dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio fosse risultato un valore locativo del fondo maggiore rispetto a quello che l'attore aveva individuato sulla base della stima effettuata nel 2011 dall'Agenzia del Territorio di
Palermo – il risarcimento, in forza del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, doveva rimanere limitato all'importo di 137.962,00 euro, quale indicato Pag. 4 di 10 nell'atto introduttivo del giudizio.
11. Avverso la citata sentenza ha proposto appello l'
[...]
, articolando l'impugnazione in due motivi di gra- Parte_5 vame.
12. Si è costituito l' (già “ Controparte_6 [...]
) che ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
13. Sostituita l'udienza del 19 febbraio 2025 con il deposito telematico di note scrit- te contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
14. Tanto premesso si osserva quanto segue.
15. Con il primo motivo, l'appellante censura, anzitutto, la decisione per avere di- chiarato in dispositivo il carattere “non definitivo” della sentenza resa. Rileva infatti l'appellante che con la pronuncia in oggetto, emanata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il giudice ha in realtà concluso interamente il giudizio innanzi a lui pendente. Viene quindi richiesta la rettifica del dispositivo, con conseguente riqualificazione della sen- tenza impugnata.
16. Con il secondo motivo, l' critica i parametri utilizzati dal Parte_1
primo giudice nel ragionamento di tipo presuntivo che lo ha condotto a ritenere pro- vata l'esistenza di un danno al patrimonio della “ ”. Ad avviso Pt_2 Parte_2
dell'appellante, invero, plurimi elementi avrebbero dovuto portare ad opposte con- clusioni.
17. Sostiene, in proposito, che non vi sarebbe alcun indizio da cui desumere la cir- costanza che l'attore non abbia potuto usufruire del bene proprio a causa della con- dotta di abusiva occupazione posta in essere dal convenuto. Piuttosto, già dal 1973 – anno in cui il D.P. 13 settembre 1972, pubblicato in G.U.R.S. n. 48 del 29.9.1973, aveva disposto la cessione all' della quasi totalità del fon- Controparte_5 do in questione – la “ ” aveva smesso, in via del tutto discreziona- Parte_2
le ed autonoma, di utilizzare anche le residue porzioni di fondo rimaste sotto la sua piena titolarità.
Pag. 5 di 10 18. Ancora, l'originario attore non avrebbe effettuato nessun tentativo di vendita dell'immobile, eccetto quello intercorso nell'anno 2004 con lo stesso convenuto (e poi non concluso) che comunque era da ricondurre ad un'iniziativa intrapresa da quest'ultimo e non già dalla “ ”. Del pari, nessun tentativo di lo- Parte_2
cazione sarebbe stato da quest'ultima esperito atteso che altrimenti “trattandosi di ente pubblico sarebbero state note le iniziative di avvisi, bandi, manifestazioni di interesse pubblica- te su stampa o G.U.R.S. che non risultano in alcun modo provate”.
19. Osserva poi che l'appetibilità economica riconosciuta dal giudice di primo grado al fondo in questione non avrebbe un carattere autonomo bensì “derivato”: sol- tanto grazie all'attività del convenuto, infatti, l'immobile aveva acquistato il suo valo- re economico, il quale – d'altra parte – sarebbe venuto d'un tratto meno ove lo stesso convenuto avesse deciso di cessare il servizio di parcheggio per gli utenti dell'ospedale.
20. L'appellante sottolinea altresì che da un punto di vista urbanistico l'immobile non solo risulta vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939, ma che lo stesso non può nemmeno essere utilizzato per attività diverse da quella ospedaliera. Pertanto, la
“ ” non avrebbe comunque avuto la possibilità concreta di usu- Parte_2
fruirne per l'espletamento della sua attività istituzionale.
21. In considerazione di tali vincoli, peraltro, non sarebbe confacente il riferimento ai canoni locatizi di mercato per la determinazione dell'eventuale risarcimento dovu- to, potendosi al più ammettere solo un risarcimento in via equitativa.
22. Così riassunti i motivi di gravame, va osservato, con riferimento al primo mo- tivo, relativo alla indicazione contenuta nel dispositivo di “non definitività” della sen- tenza di primo grado, che, come incontestato, la sentenza ha carattere definitivo avendo esaminato e deciso tutte le domande proposte dall'attore, di tal che l'indicazione “non definitivamente pronunciando” è frutto di un evidente refuso che va corretto ai sensi dell'art. 287 c.p.c. nei termini indicati in dispositivo.
23. Venendo all'esame del merito, va rilevato che la questione centrale da risolvere consiste nella esatta individuazione dell'onere probatorio che il danneggiato è tenuto a soddisfare per poter beneficiare del risarcimento del danno da occupazione illegit- tima. Si tratta – come anche rilevato dal giudice di prime cure – di un tema che è stato Pag. 6 di 10 ampiamente dibattuto nella giurisprudenza di legittimità.
24. In particolare, se un orientamento ritiene configurabile in simili ipotesi un danno in re ipsa (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 16670/2016), per un indirizzo di segno oppo- sto (vd. Cass. Civ. Sez. 3, n. 13071/2018) rimane comunque imprescindibile la dimo- strazione da parte dell'attore – eventualmente anche a mezzo di presunzioni – di aver sofferto un “danno conseguenza” a causa dell'abusiva occupazione.
25. Pertanto, mentre per la prima tesi opera una presunzione iuris tantum di natu- rale fruttuosità dell'immobile che – fintantoché non venga superata dal convenuto – esonera il proprietario dalla prova del pregiudizio patito, per la seconda l'onere della prova gravante sul danneggiato può dirsi al più alleggerito ma non del tutto escluso: quest'ultimo non è infatti dispensato dall'onere di allegare i fatti da cui desumere, an- che a mezzo di presunzioni semplici, la sua intenzione di mettere a frutto l'immobile
(Cass. Civ. Sez. 3, n. 11203/2019).
26. Il contrasto è stato di recente composto dalle Sezioni Unite della Corte di cas- sazione, che con sentenza n. 33645/2022 – di epoca successiva all'emanazione della sentenza di primo grado – hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godi- mento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”.
27. In base a queste coordinate ermeneutiche, dunque, ciò che occorre valutare ai fini risarcitori laddove venga lamentato un danno emergente da illegittima occupa- zione di immobile non è tanto il verificarsi di una specifica diminuzione patrimoniale nella sfera del danneggiato o l'astratta fruttuosità del bene in sé considerata, ma è piuttosto l'esistenza di un'effettiva interferenza nella facoltà di godimento del bene subita dal proprietario quale conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
28. Di conseguenza, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si risolve nella mera allegazione della concreta possibilità di godimento andata persa, configurabile
Pag. 7 di 10 tanto con riferimento alla facoltà di godimento diretto quanto a quella di godimento indiretto, tramite il corrispettivo del godimento concesso ad altri.
29. A fronte di tale allegazione, sorge per il convenuto un onere di specifica conte- stazione, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 115 c.p.c., al quale l'attore dovrà even- tualmente replicare fornendo la prova, anche per mezzo di presunzioni, dello specifi- co godimento andato perso.
30. Ebbene, nel caso di specie la “ ” ha lamentato un danno Parte_2
emergente derivante dall'illegittima occupazione del suo immobile, allegando di aver perso una possibilità di godimento indiretto rappresentata dalla concessione in loca- zione del medesimo.
31. A sostegno di tale allegazione ha dimostrato, come risulta dalla nota prot. n.
4568 del 24 maggio 2010, di aver inoltrato all'Agenzia del Territorio di Palermo – in- viata per conoscenza anche alla stessa – una richie- Controparte_5
sta di stima del valore locativo dell'immobile in esame.
32. Inoltre, come risulta dalla relazione prot. n. 492 del 15.2.2011 – trasmessa dall'Agenzia del Territorio di Palermo in risposta alla citata richiesta di stima –la
“ ” aveva chiesto per le vie brevi al tecnico incaricato di valutare Parte_2
pure “l'esistenza o meno di eventuali ulteriori possibili potenzialità d'uso del bene, economi- camente più convenienti per la proprietà”.
33. Tali elementi dimostrano la concreta intenzione dell'appellata di godere del proprio bene, sicché nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che l'abusiva oc- cupazione perpetrata dall' abbia effettivamente in- Controparte_5 ciso su tale proposito.
34. Né la contestazione dell' in merito alla mancanza di “avvi- Parte_1
si, bandi o altre manifestazioni di interesse pubblicate su stampa o G.U.R.S.” assume rilievo decisivo, considerato che la “ ”, come appena evidenziato, non si è Parte_2
limitata ad allegare l'intenzione di mettere a frutto il proprio bene, ma lo ha anche provato, dimostrando così di volerne godere.
35. Le superiori considerazioni conducono al rigetto integrale dell'appello.
36. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in ordine all'onere della prova
Pag. 8 di 10 che il danneggiato deve fornire laddove agisca per il risarcimento del danno da occu- pazione illegittima di immobile sofferto e considerato che la pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione che quel contrasto ha risolto è successiva alla emanazione del- la sentenza di primo grado e alla proposizione dell'odierno appello, le spese del pre- sente grado di giudizio vanno compensate tra le parti.
37. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 381/2019 del Tribunale di Palermo promosso dall' ” nei Parte_1 confronti di “ con atto di Controparte_6
citazione notificato il 7.3.2019;
- Dispone che il dispositivo della sentenza di primo grado venga corretto nel senso che la locuzione “non definitivamente pronunciando” sia sostituita da quel- la “definitivamente pronunciando”, con onere per la cancelleria di provvedere agli adempimenti connessi ex art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.;
- Dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 7 novembre 2025.
Il Consigliere est.
AN NC NC
Il Presidente
NN D'ON
Pag. 9 di 10 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NN D'ON e dal Consigliere relatore AN NC Mancu- so, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp.att.c.p.c.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dr. Michelangelo Landro.
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