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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 4874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4874 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5299/2023 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1
), con gli avv.ti PAMPALONI FEDERICO, VACIRCA SERGIO e FERRERO MARCO P.IVA_1
attrice contro
c.f. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
- accertare la violazione, da parte del sig. degli obblighi di diligenza, trasparenza e Controparte_1
correttezza di cui agli articoli 1710 c.c., 1375 c.c. e di cui al Regolamento del personale della Cgil e agli artt. 5 e 60 dello Statuto della Cgil e agli artt. 10 e 14 del Codice Etico della Cgil, per i titoli di cui in atto di citazione e sopra riportati e, per l'effetto,
- condannare lo stesso sig. al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1218 c.c. e Controparte_1
2043 c.c., calcolato in euro 71.801,73, per i titoli di spesa meglio dettagliati nella perizia del CTU e sopra riportati, così suddiviso: pagina 1 di 9 (I) 68.995,85 euro, oltre ad interessi moratori dal 26.8.2021 al saldo, per rimborsi e prelievi illegittimamente incassati;
(II) 2.805,88 euro, oltre a interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo, per multe stradali nell'utilizzo dell'auto in dotazione e spese di deposito dell'autovettura, imputabili al sig. CP_1
ovvero nella diversa somma che codesto Giudice riterrà di giustizia, nonché il rimborso delle spese sostenute per la CTU tecnica.
Con rifusione di spese e onorari.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate nell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente richiamate, con i testi ivi indicati, ed allo stato non ancora ammesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.4.2023 Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo accertarsi la violazione, da parte del convenuto, Controparte_1
degli obblighi di cui agli articoli 1710 c.c. e 1375 c.c., di quelli previsti dal Regolamento del personale della Cgil, dallo Statuto della Cgil e dal Codice Etico della Cgil, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno da liquidarsi in € 82.843,73, oltre interessi.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
- in data 6.7.2012 il signor assumeva la carica di Segretario Generale della Controparte_1 Pt_1
di e successivamente veniva rivestito anche della carica di componente della Segreteria
[...] Pt_1
confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di (anche di ), e ciò fino al Pt_1 Pt_1 Pt_1
10.12.2021;
- nel corso del 2021 venivano rilevate numerose anomalie nella rendicontazione delle note spese ascrivibili al Segretario Generale ma lo stesso a seguito della richiesta di regolarizzazione CP_1
della situazione non provvedeva a sanare i giustificativi di spesa mancanti;
pagina 2 di 9 - venivano pertanto richieste le immediate dimissioni del signor da componente della CP_1
Segreteria della Camera del Lavoro Metropolitana di laddove lo stesso era invece già cessato Pt_1
dalla carica di Segretario Generale della di per la naturale scadenza del mandato;
Parte_1 Pt_1
- in data 11.12.2021 si avviava procedura ispettiva nei confronti del convenuto che si concludeva con la rilevazione da parte dei Collegi ispettivi della sussistenza di un debito in capo a pari Controparte_1
a € 46.958,05;
- successivamente veniva effettuata un'ulteriore audizione dell'odierno convenuto alla presenza dei rappresentanti dei Centri Regolatori e, nel frattempo, la incaricava il dott. Controparte_2
, revisore esterno e presidente del collegio sindacale del Centro Regolatore nazionale, CP_3 Pt_1
di redigere una relazione tecnica sul bilancio della di al 31.12.2021; Parte_1 Pt_1
- la suddetta relazione tecnica, con specifico riguardo alla posizione del signor Controparte_1
rilevava al 31.12.2021 la sussistenza di un credito da parte della di pari a € Parte_1 Pt_1
68.659,92, di cui: € 30.362,60 per prelievi effettuati dal sig. con la carta a lui intestata, mai CP_1
giustificati; € 34.594,04 per spese addebitate dal conto della di senza produrre e/o Parte_1 Pt_1
consegnare i relativi giustificativi;
€ 3.703,28 per fringe benefit non recuperato in relazione all'utilizzo di un'auto Renault Captur;
- alla suddetta somma si aggiungevano altre voci, in particolare: € 1.772,95 per spese maturate dal marzo 2015 fino al dicembre 2015, dichiarate come giustificate a seguito di una dichiarazione di furto presentata dal ma non riscontrabili nella denuncia presentata alle autorità competenti;
€ CP_1
10.226,85 considerati come giustificati con delibera del 17.6.2019 in base ad una dichiarazione di furto presentata dal senza alcuna allegazione della relativa denuncia asseritamente presentata CP_1
alle autorità competenti;
€ 1.667,94 a titolo di costi per la sostituzione dell'auto in uso al segretario sostituzione deliberata in data 09.11.2021, nell'imminenza della scadenza del suo CP_1
mandato; € 1.421,47 per ulteriori spese non giustificate contabilizzate tra il 17.6.2022 e il 4.7.2022;
pagina 3 di 9 - dalla somma di tali voci emergeva un credito complessivo vantato dalla di pari ad Parte_1 Pt_1
€ 80.045,85;
- in data 17.3.2022 veniva avviato davanti al Comitato di garanzia interregionale Nord Est un procedimento disciplinare in capo ai componenti della segreteria della di all'epoca dei Parte_1 Pt_1
fatti ( e a conclusione del quale veniva Controparte_1 Persona_1 Persona_2
accertata la sussistenza di un conflitto di interessi derivante dall'esistenza di una relazione sentimentale e convivenza more uxorio tra il signor e la signora (componente della CP_1 Persona_1
Segreteria di nel ruolo di delegato alle autorizzazioni dei rimborsi); Parte_1 Pt_1
- inoltre, a seguito di altri accertamenti emergeva un ulteriore credito da parte della di Parte_1
nei confronti del signor per la somma di € 2.195,20, per diciannove infrazioni Pt_1 CP_1
stradale commesse dal convenuto con l'auto aziendale Renault Captur targata FM155ZC a lui assegnata, e per la somma di € 602,68 per il costo del deposito della Ford Kuga acquistata in leasing dal signor in prossimità della scadenza del suo mandato;
CP_1
- in data 26.8.2022 la di inviava intimazione di pagamento al signor Parte_1 Pt_1 CP_1
con allegata la relazione tecnica contabile a firma del dott. , ma non seguiva alcun riscontro;
CP_3
- le azioni poste in essere dal signor in qualità di Segretario Generale della di CP_1 Parte_1
integrano inadempimento all'obbligazione del mandatario di eseguire il mandato con diligenza Pt_1
del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1710 c.c. e, in generale, all'obbligazione di eseguire i contratti secondo buona fede di cui all'art. 1375 c.c., oltre che violazione delle norme in tema di comportamento diligente di cui al Regolamento del personale della dello Statuto della e del Pt_1 Pt_1
Codice Etico della fondando quindi il diritto di parte attrice al risarcimento del danno quantificato Pt_1
nella somma di € 80.045,85 (come calcolato dalla relazione tecnica del dott. ), oltre interessi CP_3
di mora a partire dal 26.8. 2022, e nell'ulteriore somma di € 2.797,88 (per il costo delle multe per infrazione del codice stradale e per il costo del deposito della Ford Kuga), oltre interessi di mora dalla domanda giudiziale.
pagina 4 di 9 La causa, nella contumacia del convenuto, veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e a mezzo Ctu finalizzata a verificare la correttezza della ricostruzione contabile di cui alla perizia attorea ai fini della determinazione della somma pretesa nei confronti del convenuto, quindi discussa all'udienza del 16.10.2025, ex art. 281-sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate da parte attrice.
La domanda attorea è fondata.
In ordine alla qualifica del rapporto giuridico in essere tra il Segretario sindacale e l'organizzazione sindacale si osserva quanto segue.
L'organizzazione sindacale eleggendo il Segretario conferisce a quest'ultimo il potere di rappresentarla, gestire determinate attività e compiere atti nell'ambito delle funzioni sindacali, onde il rapporto tra
Segretario e organizzazione sindacale può ritenersi assimilabile al contratto di mandato, disciplinato secondo particolari modalità dallo Statuto e dal Regolamento interno dell'organizzazione sindacale.
Inoltre, come precisato dallo Statuto della , sul signor in qualità di iscritto al Pt_1 CP_1
sindacato con incarichi dirigenziali, incombevano sia obblighi di comportamento secondo lealtà nei confronti degli altri iscritti, sia obblighi derivanti dall'incarico ricevuto previsti dall' art. 5 dello Statuto della , secondo cui: “qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro Pt_1
compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle/dei lavoratrici/lavoratori e delle/ degli iscritte/iscritti rappresentate/i, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere Pt_1
per l'intera su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato” (All. 18). Pt_1
Circa gli obblighi di rendiconto previsti dalla legge (art. 1713 c.c.) a carico del mandatario, si è precisato in giurisprudenza che “l'azione di rendiconto nei confronti del mandatario comporta anche un giudizio sulla responsabilità connessa allo svolgimento concreto delle attività inerenti al mandato, nel quale il mandatario deve fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per
pagina 5 di 9 la valutazione dell'operato del mandatario stesso, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 e 1176 c.c.” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7592 del 30 agosto 1994)
Quanto al generale obbligo di diligenza previsto all'art. 1710 c.c., come noto in tema di mandato grava sul mandatario l'obbligo di adempiere all'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia che, nel caso, come evidenziato dall'attrice, può esigersi in misura superiore a quella media in considerazione del ruolo apicale ricoperto dal convenuto.
Oltre agli obblighi previsti dalle citate norme generali sussistevano, a carico del convenuto, anche quelli, di comportamento diligente, specificamente contemplati dal Regolamento del personale della
Cgil, dallo Statuto della Cgil e dal Codice Etico della Cgil.
Tutte le suddette norme risultano violate dal convenuto il quale, come allegato dall'attrice, si è indebitamente appropriato di somme del Sindacato senza fornire adeguata giustificazione in ordine ad ipotetiche esigenze di servizio.
Le condotte del convenuto possono ritenersi sufficientemente dimostrate dalle conclusioni raggiunte dal Ctu incaricato, dott. il quale ha confermato, in base alla ricostruzione contabile Persona_3
effettuata sulla scorta della documentazione fornita da parte attrice (all. 12 -13), la sussistenza di prelievi e spese eseguiti dal 2013 al 2022 dall'allora Segretario privi di alcuna CP_1
giustificazione.
Si osserva, inoltre, che i testimoni e (iscritti al sindacato con incarichi Tes_1 Persona_2
di componenti della segreteria) hanno confermato che tra il signor e la signora CP_1 [...]
(componente della Segreteria di e delegata alle autorizzazioni dei Persona_1 Parte_1 Pt_1
rimborsi) esisteva una relazione sentimentale all'epoca dei fatti;
circostanza questa dalla quale non sembra implausibile presumere che il convenuto possa essere stato in qualche modo agevolato nella realizzazione delle condotte a lui imputate.
pagina 6 di 9 Il convenuto, rimanendo contumace, non ha offerto alcuna prova del fatto che le spese a lui imputate trovino giustificazione in una causa di servizio.
In ordine al quantum del risarcimento richiesto, il CTU ha rettificato la ricostruzione contabile operata dal tecnico di parte attrice, determinando il credito della di nei confronti del signor Parte_1 Pt_1
in € 68.995,85, anziché € 80.045,85 (come inizialmente indicato nell'atto di citazione), CP_1
così suddivisi:
“Prelievi in contanti degli anni 2013-2022: euro 30.661,30 per prelievi contanti anzi che anziché euro 30.362,60 rettificando in aumento la somma di + euro 298,70 in quanto era stato riportato un dato errato nella somma degli importi per l'anno
2020”(rel. ctu, pag.6).
“Spese prive di pezza giustificativa anni 2013-2022: euro 31.911,46 per spese non giustificate anzi che euro 34.594,04 con la precisazione che sono stai riscontrati solamente gli importi degli estratti conto della carta di credito e non quelli dell'estratto conto bancario perché non tra i documenti oggetti di causa pertanto con una rettifica di euro
2.682,58” (rel. ctu, pag.6).
“Spese non giustificate a seguito di furto anno 2015: euro 1772,95 per spese mai giustificate a seguito di dichiarazione di furto confermando l'importo richiesto.” (rel. ctu, pag.7).
“Ulteriori spese non giustificate a seguito di furto anno 2018: euro 4.498,00 anziché euro 10226,85per spese considerate non giustificate ma di fatto sanate con delibera di segreteria del 17 giugno 2019 nella quale si considerano giustificate le spese nel periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2018 rettificando in diminuzione l'importo per – euro 5728,85” (rel. ctu, pag.7).
“Spese non giustificate anno 2022:
pagina 7 di 9 euro 152,14 anziché euro 3089,41per spese considerato non giustificate ma rettificate in quanto confermate da delibera di segreteria del 09 novembre 2021e successive dimissioni del Sig. CP_1
dalla carica di segretario generale avvenuta in data 10.12.2021rettificando in diminuzione – euro
2937,27” (Rel. ctu, pag.7).
Pertanto, avuto riguardo agli esiti dell'accertamento peritale congruamente e logicamente motivati, non contestati da parte attrice in sede di note conclusive, il danno può quantificarsi nella somma di €
68.995,85.
Quanto alle ulteriori somme pretese da parte attrice per diciannove infrazioni stradali commesse dal convenuto con l'auto aziendale Renault Captur targata FM155ZC a lui assegnata (per la somma di €
2.195,20) e per il costo del deposito della Ford Kuga acquistata in leasing dal convenuto nell'immediata prossimità della scadenza del proprio mandato (€ 602,68), può ritenersi che la documentazione allegata (all.ti 22- 23) costituisca prova adeguata dell'imputabilità di tali somme a fatto del convenuto.
Quanto agli interessi al tasso legale, gli stessi vengono riconosciuti con la decorrenza indicata da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14 per le cause ricomprese nello scaglione di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00.
Anche le spese di Ctu e Ctp vanno poste a carico di parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in accoglimento delle domande attoree, condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice, per le causali di cui alla parte motiva, della somma di € 68.995,85, oltre interessi al tasso legale dal
26.8.2022, e della somma di € 2.797,88, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale pagina 8 di 9 - condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in €
9.000,00 per compensi, € 786,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
- pone le spese di Ctu e Ctp a carico di parte convenuta.
Venezia, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa Giulia Librandi
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