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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4992/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4992/2017
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Correra Parte_1
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cinefra
CONVENUTA
Oggetto: impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 10.10.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che con atto di citazione in riassunzione (cfr. sentenza n. Parte_1
7836/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in all. n. 4 della produzione cartacea dell'attrice), ha impugnato l'estratto di ruolo rilasciato da (oggi Controparte_2 Controparte_1
nel prosieguo, per brevità, ) in data 22.6.2016, sul quale erano riportate, tra le
[...] CP_3
altre, le cartelle di pagamento n. 07120020019450955000, n. 0712020084707742000 e n.
07120030149202518000, di cui chiedeva l'annullamento per difetto di notifica.
Si costituiva in giudizio (oggi, come visto, , subentrata a Controparte_4 CP_3
titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , CP_2
tra cui a sua volta incorporante svolgenti le Controparte_4 Controparte_2
funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte), che resisteva alla domanda, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
L'eccezione è fondata.
Ed infatti, l'opposizione proposta da deve essere dichiarata inammissibile, per le Parte_1
ragioni di seguito esposte.
Parte opponente ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento di cui invoca l'annullamento a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento in esso indicate;
ella ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo onde ottenere l'annullamento delle cartelle in esso riportate.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha
2 inserito il comma 4 bis, che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata, poi, oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.
n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha affermato - quanto all'ambito applicativo della normativa innanzi trascritta - che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extra-tributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della l. n. 689/81 e dell'art. 206 del d.lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte, precisando che la su citata norma «è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a
quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili», ha chiarito che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno statuito che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29
3 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. ed all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che «con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del
Legislatore fino al momento della decisione».
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, affermato che «La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione»; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3 bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V, Ord., 25.10.2022, n. 31561).
Più nello specifico, la Corte di Cassazione ha negato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella disciplina della materia in esame e che la novella «asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso», sottolineando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati) e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
oppure mediante opposizione
4 agli atti esecutivi, qualora si intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato:
- che l'art. 12, co. 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte istante, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
- che l'estratto di ruolo impugnato dall'attrice non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, ovvero alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
- che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire dell'attrice avverso l'estratto di ruolo spontaneamente acquisito presso il concessionario della riscossione.
Da quanto sopra esposto deriva che l'opposizione proposta da deve essere dichiarata Parte_1
inammissibile.
Ogni altra questione pur posta dalle parti deve ritenersi assorbita dalla su esposta motivazione.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio
(sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
5 1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 10.01.2025
6
avverso l'estratto di ruolo;
Parte_1
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4992/2017
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Correra Parte_1
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cinefra
CONVENUTA
Oggetto: impugnazione estratto di ruolo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 10.10.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che con atto di citazione in riassunzione (cfr. sentenza n. Parte_1
7836/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in all. n. 4 della produzione cartacea dell'attrice), ha impugnato l'estratto di ruolo rilasciato da (oggi Controparte_2 Controparte_1
nel prosieguo, per brevità, ) in data 22.6.2016, sul quale erano riportate, tra le
[...] CP_3
altre, le cartelle di pagamento n. 07120020019450955000, n. 0712020084707742000 e n.
07120030149202518000, di cui chiedeva l'annullamento per difetto di notifica.
Si costituiva in giudizio (oggi, come visto, , subentrata a Controparte_4 CP_3
titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , CP_2
tra cui a sua volta incorporante svolgenti le Controparte_4 Controparte_2
funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte), che resisteva alla domanda, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
L'eccezione è fondata.
Ed infatti, l'opposizione proposta da deve essere dichiarata inammissibile, per le Parte_1
ragioni di seguito esposte.
Parte opponente ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento di cui invoca l'annullamento a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento in esso indicate;
ella ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo onde ottenere l'annullamento delle cartelle in esso riportate.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha
2 inserito il comma 4 bis, che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata, poi, oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.
n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha affermato - quanto all'ambito applicativo della normativa innanzi trascritta - che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extra-tributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della l. n. 689/81 e dell'art. 206 del d.lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte, precisando che la su citata norma «è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a
quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili», ha chiarito che «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno statuito che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29
3 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. ed all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che «con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del
Legislatore fino al momento della decisione».
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, affermato che «La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione»; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3 bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V, Ord., 25.10.2022, n. 31561).
Più nello specifico, la Corte di Cassazione ha negato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella disciplina della materia in esame e che la novella «asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso», sottolineando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati) e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
oppure mediante opposizione
4 agli atti esecutivi, qualora si intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato:
- che l'art. 12, co. 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte istante, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
- che l'estratto di ruolo impugnato dall'attrice non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, ovvero alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
- che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire dell'attrice avverso l'estratto di ruolo spontaneamente acquisito presso il concessionario della riscossione.
Da quanto sopra esposto deriva che l'opposizione proposta da deve essere dichiarata Parte_1
inammissibile.
Ogni altra questione pur posta dalle parti deve ritenersi assorbita dalla su esposta motivazione.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio
(sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
5 1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 10.01.2025
6
avverso l'estratto di ruolo;
Parte_1
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita