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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/08/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2824 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Andrea Di Lisa, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e richiesto rimettersi la causa in decisione, ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per rinuncia del difensore.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1 premesso che il 25.07.1992 aveva contratto matrimonio concordatario in Roma con che dalla loro unione era nata (06.10.1996), ha dedotto CP_1 Per_1 che in data 13.02.2017 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, che nel frattempo non è ripresa la convivenza, né vi è stata una riconciliazione tra le parti e che sono decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di divorzio, con ogni conseguente statuizione.
La ricorrente ha altresì dedotto che la figlia maggiorenne è economicamente autonoma ed ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il e la dichiarazione di autosufficienza economica CP_1 delle parti.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fisato udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 25.06.25 è comparsa la sola parte ricorrente con il difensore, ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza dell'altra parte, verificata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia del ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, CP_1 senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusioni per rinuncia del difensore.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 25.07.1992 in Roma (RM), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi
2 comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nessuna statuizione economica deve disporsi in assenza di domande della ricorrente che ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti.
In sede di separazione le parti avevano dichiarato di essere economicamente autonome ed il Collegio ritiene, pertanto, che regolarmente evocato CP_1 nel presente giudizio e rimasto contumace, sia economicamente autosufficiente.
Anche nei riguardi della figlia nulla deve essere disposto per il suo Per_1 mantenimento atteso che la stessa risulta economicamente autonoma e che nel 2020 ha acquistato dal padre la quota parte dell'immobile adibito a casa coniugale.
La contumacia della resistente e la natura della decisione, unitamente all'assenza di domande economiche, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2824/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
25.07.1992 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato civile del
[...]
Comune atto n. 00746, p. 2, s.A02 dell'anno 1992;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese irripetibili.
Così deciso in Civitavecchia, il 7 agosto 2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2824 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Andrea Di Lisa, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.06.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e richiesto rimettersi la causa in decisione, ed il Giudice ha rimesso la causa al Collegio senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per rinuncia del difensore.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.12.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1 premesso che il 25.07.1992 aveva contratto matrimonio concordatario in Roma con che dalla loro unione era nata (06.10.1996), ha dedotto CP_1 Per_1 che in data 13.02.2017 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, che nel frattempo non è ripresa la convivenza, né vi è stata una riconciliazione tra le parti e che sono decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di divorzio, con ogni conseguente statuizione.
La ricorrente ha altresì dedotto che la figlia maggiorenne è economicamente autonoma ed ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il e la dichiarazione di autosufficienza economica CP_1 delle parti.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fisato udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 25.06.25 è comparsa la sola parte ricorrente con il difensore, ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza dell'altra parte, verificata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia del ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, CP_1 senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusioni per rinuncia del difensore.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 25.07.1992 in Roma (RM), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi
2 comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nessuna statuizione economica deve disporsi in assenza di domande della ricorrente che ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti.
In sede di separazione le parti avevano dichiarato di essere economicamente autonome ed il Collegio ritiene, pertanto, che regolarmente evocato CP_1 nel presente giudizio e rimasto contumace, sia economicamente autosufficiente.
Anche nei riguardi della figlia nulla deve essere disposto per il suo Per_1 mantenimento atteso che la stessa risulta economicamente autonoma e che nel 2020 ha acquistato dal padre la quota parte dell'immobile adibito a casa coniugale.
La contumacia della resistente e la natura della decisione, unitamente all'assenza di domande economiche, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2824/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
25.07.1992 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato civile del
[...]
Comune atto n. 00746, p. 2, s.A02 dell'anno 1992;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese irripetibili.
Così deciso in Civitavecchia, il 7 agosto 2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
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