Sentenza breve 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza breve 30/01/2023, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 00145/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Luigi Pingitore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione GU, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Inglese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Porta degli Archi 3;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
del decreto dirigenziale -OMISSIS-, con cui la Regione GU l’ha esclusa dalla gara per l’affidamento dei lavori di “Intervento strutturale urgente di sistemazione argine dissestato in sponda sinistra del Fiume Centa in fregio a Via Lungocenta Croce-bianca, compreso tra piazza Petrarca Via XXV Aprile in Comune di Albenga” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione GU e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Sentite sul punto le parti costituite;
La società -OMISSIS- ha partecipato alla gara, indetta dalla Regione GU, Direzione Centrale Organizzazione, Settore Stazione Unica Appaltante Regionale - U.S.S Lavori Pubblici Forniture Servizi e Concessioni, per l’affidamento dei lavori di “Intervento strutturale urgente di sistemazione argine dissestato in sponda sinistra del Fiume Centa in fregio a Via Lungocenta Croce-bianca, compreso tra piazza Petrarca Via XXV Aprile in Comune di Albenga” , da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
Impugna il decreto dirigenziale di aggiudicazione -OMISSIS-, nella parte in cui l’ha esclusa dalla procedura per aver omesso di dichiarare, tanto nel D.G.U.E. quanto nella domanda di partecipazione, di avere iscrizioni nel casellario giudiziario di A.N.AC., circostanze che sarebbero tali da pregiudicarne l’integrità o l’affidabilità.
In effetti, dalle annotazioni del casellario ANAC risulterebbe un’informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Reggio Calabria il 26.2.2020, nonché una revoca di aggiudicazione (opposta in sede giurisdizionale) disposta il 9.6.2021 da ANAS proprio sulla base della citata interdittiva.
Deduce che, nel caso di specie, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di prevenzione, in data 15.7.2021 ha disposto il controllo giudiziario ex art. 34- bis commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 159, misura poi prorogata per la durata di un anno (cfr. il doc. 6 delle produzioni 16.1.2023 di parte ricorrente, pp. 17 di 18), cioè fino al 15.7.2023.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 34- bis comma 7 del D.Lgs. n. 159 del 2011 prevede che l'ammissione alla misura del controllo giudiziario sospenda gli effetti di cui all'art. 94 del medesimo codice, ovvero il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 9/5/2022, n. 3143).
Per costante giurisprudenza, la sospensione degli effetti dell'informativa antimafia conseguente all'ammissione al controllo giudiziario, se non ha effetti sananti sul provvedimento di esclusione dalla procedura di gara già adottato (cfr. per tutte, Cons. Stato Sez. V, 14/4/2022, n. 2847), costituisce, nondimeno, un rimedio volto a consentire all'impresa che ne beneficia di partecipare alle procedure di appalto indette successivamente (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 26/7/2021, n. 8938).
Nel caso di specie, alla data del termine di presentazione delle offerte (6.12.2022), la società ricorrente era già stata ammessa al controllo giudiziario, sicché, non sussistendo a quel momento un divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, è quantomeno dubbio che si trattasse di un’informazione “dovuta” ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5 lett. c- bis D. Lgs. n. 50/2016), e che sussistesse un corrispondente obbligo dichiarativo nel D.G.U.E., la cui omissione possa definirsi dolosa o gravemente negligente.
Analoghe considerazioni possono valere rispetto alla annotazione sul casellario ANAC relativa alla revoca dell’aggiudicazione – peraltro, opposta in sede giurisdizionale - disposta da ANAS s.p.a., in quanto (obbligatoriamente) disposta in esecuzione di un’interdittiva antimafia non più efficace;
In ogni caso, la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi – stante il loro carattere “aperto” e riscostruibile a posteriori - non costituisce certo causa di esclusione automatica, essendo all’uopo indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, vuoi circa il carattere doloso o gravemente colposo dell’omissione, vuoi circa l’idoneità dell’omissione a sviare le proprie valutazioni, vuoi circa l’incidenza negativa del comportamento la cui dichiarazione è stata omessa sulla integrità o affidabilità dell’operatore economico (cfr. Cons. di St., Ad. Plen., 28.8.2020, n. 16), valutazione in concreto che nel caso di specie difetta.
Donde l’illegittimità della disposta esclusione.
Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.