Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Piergiorgio Morosini Presidente
Dott.ssa Monica Montante Giudice
Dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5155/2024 Registro Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, Via Cavour, n. 70, presso lo studio dell'avv. Daniele Solli, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Palermo, Piazza Amendola, n. 43, presso lo studio dell'avv. Laura Palmesi, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 14/11/2024
All'udienza del 04/03/2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con il dovere di reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione di residenza, domicilio o dimora, nonché gli spostamenti della
2. la LI minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con responsabilità Per_1 disgiunta sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e collocata abitativamente presso il padre.
3. al fine di raggiungere una buona gestione della conflittualità e riorganizzazione i rapporti familiari in funzione del diverso status di separati che i genitori assumeranno, le parti concordano nel ricorrere ad un mediatore familiare, il cui percorso si concluderà con un verbale che ci si riserva di depositare per l'omologazione.
4. in considerazione del fatto che l'attività lavorativa della madre comporta turnazioni con giorni ed orari differenti, con esigenze mutevoli e dipendenti da quelle datoriali, i sigg.ri Pt_1
e stabiliscono che, salvo diverso accordo tra i genitori con almeno due giorni di CP_1 anticipo, la madre vedrà e terrà con sé la minore secondo il seguente calendario:
a) due pomeriggi a settimana, in periodo scolastico, dall'uscita della scuola e sino alle ore
21:00.
b) a fine settimana alterni dalle ore 12.00 del sabato sino alla mattina del lunedì accompagnandola a scuola.
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie ricomprendenti ad anni alterni il
24e il 25 dicembre, nonché il 31 dicembre e il primo gennaio, con la precisazione che, in difetto di, accordo tra le parti, la madre, ferma l'alternanza che precede, vedrà e terrà con sé la LI dal 23 al 30 dicembre negli anni pari, e dal 31 dicembre al 6 gennaio negli anni dispari (e la madre viceversa);
d) per metà della durata delle vacanze scolastiche pasquali, ricomprendendti ad anni alterni il
Giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo o in assenza di accordo le vacanze ad anni alternati;
e) quanto alle vacanze estive la minore trascorrerà 15 giorni alternati presso ciascuno dei genitori e ad anni alterni il ferragosto.
5. la minore, fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi, trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni sia il giorno del compleanno sia le festività nazionali e locali infrasettimanali (civili e religiose) quali, a titolo semplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, nonché la festa patronale di Palermo del 15 luglio.
6) la LI trascorrerà con il padre il giorno del suo compleanno e con la madre il giorno del suo compleanno nonché la festa della mamma, alternativamente per il pranzo o la cena in base alla turnazione lavorativa della sig.ra CP_1
7. la LI trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà e con la madre il giorno della festa della mamma.
8. la casa coniugale sita in Palermo, Via Centuripe, 4, viene assegnata al IG. Parte_1
il quale la abiterà insieme alla LI , sino al raggiungimento
[...] Persona_2 dell'indipendenza economica della minore con tutti gli arredi.
9. in riferimento ai suppellettili, alla biancheria, agli utensili, agli elettrodomestici, le parti stanno provvedendo, di comune accordo, ad un'equa distribuzione. 10. la sig.ra corrisponderà al IG. , quale contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della LI l'importo mensile di € 350,00 da versare sul conto corrente del padre entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal mese di Novembre e da rivalutare annualmente in base agli indici Istat come per legge assumendo come parametro di riferimento il mese in cui si terrà l'udienza presidenziale.
11. per la disciplina delle spese straordinarie i coniugi intendono applicare il protocollo di intesa del Foro di Palermo che dichiarano di ben conoscere e di accettare integralmente.
12. l'AUU verrà percepito al 100% dal padre.
13. il IG. e la IG.ra prestano reciproco ed incondizionato assenso al Pt_1 CP_1 rilascio e al rinnovo dei rispettivi documenti per l'espatrio e della LI . Persona_2
14. i coniugi dichiarano di avere regolato tra loro i rapporti pregressi e di non avere nient'altro a pretendere dalla sottoscrizione del presente ricorso, le cui condizioni decorrono dal momento della sottoscrizione”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 14/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 19/10/2002 - atto di matrimonio trasritto nel registro dello stato covole del Comune di Palermo, al n. 135 - parte II, Serie A- Anno 2002).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini