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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERBANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GO, dott.ssa. Laura Novi, pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al RG. n. 547 /2023 promosso da
(c.f. , rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GABRIELE PIPICELLI - attore opponente contro
(c.f. ) rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PATRIZIA ADAMCZYK - convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 82/2023 (RG n. 289/2023) emesso dal
Tribunale di Verbania il 27.02.2023, la signora ha ingiunto al signor Controparte_1 Pt_1
il pagamento della somma di € 18.260,00 oltre interessi legali, compenso e spese del
[...] giudizio monitorio, liquidate in complessive € 712,50 e accessori. Secondo la prospettazione dei fatti della signora l'importo ingiunto corrisponde alla quota versata dalla stessa alla CP_1 parte venditrice per l'acquisto (14.06.2018) dell'immobile sito in Verbania, via alle Gabbiane 29, cointestato con il signor . La signora riferisce che la somma ingiunta è stata Pt_1 CP_1 versata a titolo di prestito, non rimborsato dal signor successivamente alla rottura del Pt_1 legale affettivo e del rapporto di convivenza che nel 2018 aveva determinato le stesse parti in causa all'acquisto dell'immobile anzidetto. Successivamente alla notifica (a mani) del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo in data 13.03.2023, il signor ha proposto Pt_1 formale opposizione, con atto notificato via P.E.C. il 24.04.2023 all'indirizzo del procuratore domiciliatario del procedimento monitorio. L'opponente contesta la qualifica giuridica (prestito) dell'importo di € 18.260,00 e sostiene che si tratta di una liberalità / donazione indiretta o in subordine, ove la pretesa (an) di parte opposta fosse ritenuta fondata, avendo, a sua volta, sostenuto delle spese per l'appartamento, che quantifica ammontare in € 9.846,72, chiede la restituzione e, dunque, l'eventuale pagamento della minore somma accertata. Formula, inoltre, istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Con decreto dell'11.05.2023 è fissata l'udienza (29.06.2013) per la discussione sulla provvisoria esecuzione.
Pag. 1 a 6 All'udienza predetta, la difesa di parte opposta deposita una memoria difensiva, circoscritta alla sola discussione sull'istanza di sospensione, rilevando di non avere, al momento, intenzione di azionare il decreto anche in ragione del fatto di non aver chiesto, nelle conclusioni del ricorso, la provvisoria esecuzione, concessa, invece, autonomamente dal Giudice della fase monitoria. Al termine dell'udienza, con ordinanza dell'11.08.2023, l'istanza di sospensione è respinta e il giudizio rinviato alla successiva fase di merito, già programmata. Nell'ambito del giudizio di merito, la signora con comparsa di costituzione ritualmente depositata, eccepisce, in via CP_1 preliminare, la nullità della procura, la tardività dell'opposizione, l'irritualità delle norme procedurali applicate e l'improcedibilità della domanda di pagamento, per mancato esperimento della procedura di negoziazione contestando, comunque, nel merito, i motivi dedotti a fondamento dell'opposizione e, con riferimento alla domanda subordinata di pagamento della somma di €
9.846,72, la prescrizione del rivendicato controcredito. Quanto all'eccezioni preliminari, con riferimento alla nullità della procura, la difesa dell'opponente contesta la discrepanza tra la data del conferimento dell'incarico (24.03.2023) rispetto al momento (24.03.2022) di redazione dell'atto di citazione;
con riferimento alla tardività dell'opposizione osserva che la notifica via P.E.C. dell'atto di citazione è stata eseguita (lunedì 24.03.2023) oltre il termine (sabato 22.03.2023);
l'irritualità del rito applicato in quanto l'opponente ha osservato i termini di citazione introdotti dalla Riforma Cartabia, invece di considerare le norme procedurali vigenti al momento del deposito (24.02.2023) del ricorso ingiuntivo, dal quale il successivo giudizio di opposizione ha, poi, avuto origine, mentre, per quanto riguarda il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, considera sussistere detto onere stante la natura riconvenzionale della pretesa. Esperito, nel corso del giudizio di merito, un tentativo di conciliazione, ma senza successo, e sentite liberamente le parti, all'esito la vertenza è stata ritenuta matura per la decisione e le parti invitate a precisare le conclusioni nei termini che qui di seguito si trascrivono:
- attore opponente: “[…] in via principale revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n.
82/2023 datato 27.02.2023 emesso dal Tribunale di Verbania all'esito della procedura monitoria iscritta al n. 289/2023 R.G. ed accertare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta, in quanto
l'importo di cui si è ingiunto il pagamento è stato corrisposto dalla sig.ra a titolo di Controparte_1 liberalità nei confronti del sig. e si configura, pertanto, come donazione indiretta comunque Parte_1 non ripetibile e rigettando comunque ogni altra avversa domanda. In subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 82/2023 datato 27.02.2023 emesso dal Tribunale di Verbania all'esito della procedura monitoria iscritta al n. 289/2023 R.G. accertare e dichiarare come dovuta la sola minor somma corrispondente alla differenza tra la somma di cui è stato ingiunto il pagamento e gli esborsi unilateralmente sostenuti dal sig. come evidenziato in narrativa e disporre che tale minor somma, Pt_1
Pag. 2 a 6 ovvero quella ritenuta dovuta, venga rifusa mediante diverso concorso del sig. al pagamento dei Pt_1 ratei di mutuo a scadere […]”;
- convenuta opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis:
1-In via
PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti avversaria, conferita dal Sig.
all'Avv. G. Pipicelli in data 20.04.2023 per violazione dell'art. 83 e dell'art. 125, comma Parte_1
2 c.p.c. per le causali di cui in narrativa, con conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 647 c.p.c.
2-In via ulteriormente PRELIMINARE e subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare indicata al punto n. 1 che precede, accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione avversaria ex art. 641 e 645 c.p.c. per le causali di cui in narrativa, con conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 647 c.p.c.
3-In via ulteriormente PRELIMINARE e subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari indicate ai punti n. 1 e n. 2 che precedono, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria attesa l'applicabilità dell'art. 163 c.p.c. nella formulazione ante Riforma “Cartabia” per le causali di cui in narrativa, con conseguente declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 647 c.p.c.
4-In via ulteriormente PRELIMINARE e subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari indicate ai punti n. 1, n.
2 e n. 3 che precedono, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità della domanda avversaria anzidetta per violazione dell'art. 163 comma 3, n. 3 bis c.p.c. e/o comunque la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 comma 3, n. 3 e n. 4 c.p.c. per le causali di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge.
5-Nel MERITO: respingersi integralmente l'opposizione avversaria perché inammissibile, tardiva, invalida e comunque infondata, anche nel merito, nonché, in ogni caso, respingersi le domande tutte formulate dall'opponente, anche in via subordinata, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto di credito del Sig. per i motivi esposti in atto, perché del tutto infondate in fatto Pt_1 ed in diritto per le causali di cui in narrativa Quanto, in particolare, alla domanda “subordinata” svolta dall'opponente, previo accertamento dell'irritualità della stessa non contendendo neppure una richiesta di eventuale condanna della Sig. né di applicazione della compensazione, respingersi in ogni Controparte_1 caso la medesima. Conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 82/2023 emesso dal Tribunale di Verbania ed, in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il Sig. a Parte_1 pagare alla Sig.ra la somma di euro 18.260,00=, o quell'altra diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo.
6-In via
RICONVENZIONALE subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale formulata dall'opponente, ossia nell'ipotesi in cui la dazione di denaro di cui si discute, risalente alla data del 11.06.2018 dovesse eventualmente essere riconosciuta come donazione indiretta, all'esito delle difese ed eccezioni avversarie, accertare e dichiarare la revocazione ex art. 803 e ss. c.c. della donazione predetta per la sopravvenuta nascita del figlio dell'opposta, in data successiva (ossia in data Persona_1
Pag. 3 a 6 05.03.2020) e, conseguentemente, dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare il Sig. Parte_1
a restituire ex art. 807 c.c. alla Sig.ra la somma di euro 18.260,00=, o quell'altra Controparte_1 diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo. In via ISTRUTTORIA […]”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto evidenziato, occorre in primo luogo, analizzare le eccezioni preliminare, formulate dalla difesa della convenuta opposta, in ragione del carattere potenzialmente risolutorio delle diverse questioni sollevate. Al riguardo, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità dell'odierna opposizione, formulata da parte convenuta, a cagione della presunta tardività della citazione stessa, cui consegue la formazione del giudicato. A tal proposito, occorre ricordare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “Il giudice dell''opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d''ufficio l'inammissibilità dell''opposizione per inosservanza del termine prescritto dall''art. 641 cod. proc. civ., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quoʺ, ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quemʺ, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quemʺ, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l''ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario” (cf.
Cass. n. 24858/2011). Ora, sulla base della documentazione prodotta in atti emerge da una parte, quanto al dies a quo, che la notifica del decreto ingiuntivo opposto si è perfezionata (a mani) in data
13.03.2023 (cfr. doc. 1 prod. att.); dall'altra, quanto al dies ad quem, appare certo che la notifica dell'opposizione si è perfezionata in data 24.04.2023 (cfr. doc. A prod. conv.). Com'è noto, l'atto di citazione in opposizione deve essere notificato al creditore - ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c., che decorre dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola,
è pari a 40 giorni. L'art. 641 co. 1 c.p.c., dispone - testualmente - quanto segue: “Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge […] nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”. Inoltre, l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica “esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevede: “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata”. Dalla mancata o tardiva proposizione dell'opposizione
Pag. 4 a 6 deriva l'inammissibilità dell'opposizione e il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 06 settembre 2007,
n. 18698). A ben vedere, l'art. 647 c.p.c. non lo prevede espressamente, ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti desumono l'intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio, poi, estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile)
l'efficacia propria del giudicato in ragione del fatto che: 1) l'art. 650 c.p.c. disciplina l'opposizione tardiva ed indica alcune limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo opposto non fosse incontrovertibile;
2) l'art. 656 c.p.c. prevede l'impugnazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c. unicamente per revocazione straordinaria (ossia nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 c.p.c.) e con opposizione di terzo revocatoria (ossia nei casi previsti nell'art. 404 co. secondo c.p.c.). Nel caso di specie, nel decreto ingiuntivo opposto, il
Tribunale di Verbania ha ingiunto all'altra parte il pagamento della somma immediatamente (state l'efficacia esecutiva del provvedimento), con l'espresso avvertimento che entro il termine di 40 giorni dalla notifica può essere fatta opposizione e in caso di mancata opposizione si sarebbe proceduto a esecuzione forzata. Tenuto conto dei termini di notifica del ricorso (13.03.2023), i quaranta giorni per l'opposizione scadevano il 22.04.2023. L'atto di citazione in opposizione è stato notificato (via P.E.C.) invece in data 24.04.2023 (cfr. doc. A prod. conv.). Con riferimento ai termini processuali, l'orientamento della giurisprudenza dominante, ritiene che la proroga prevista dall'art. 155 co. V c.p.c., deve ritenersi riferita solo alle attività processuali, con esclusione, quindi, delle attività di notifica e di tutte le altre attività giudiziarie che possono svolgersi regolarmente anche nella giornata di sabato, ai sensi del successivo sesto comma dello stesso articolo 155 c.p.c., in quanto trattasi, il sabato, di una giornata lavorativa a tutti gli effetti “Dall'interpretazione sistematica di questi commi si evince che il legislatore considera, in via di principio, la giornata del sabato come lavorativa (comma 6), ma ciononostante ed eccezionalmente la esclude dal computo del termine soltanto per il compimento di atti processuali "fuori dell'udienza" (comma 5). Trattandosi di una norma eccezionale, essa è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica (art. 14 preleggi). Inoltre, con dell'art. 155 c.p.c., comma 5, il legislatore ha solo inteso affermare che per il compimento di atti processuali
"fuori dell'udienza" i giorni settimanali disponibili sono cinque (e non sei). Non a caso nella formulazione dell'art. 155 c.p.c., anteriore alla novella apportata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett.
f), (che vi ha aggiunto i commi 5" e 6"), il differimento del termine era previsto solo nel caso cui cadesse in giorno festivo, non anche di sabato. Nella vigenza di quel regime questa Corte aveva affermato che "In tema di computo dei termini, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., poiché ai fini dell'individuazione dei giorni festivi deve farsi riferimento al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, la giornata di sabato, salvo che in essa ricada una delle festività indicate nel suddetto decreto, non è da considerarsi di per sé giorno festivo" (Cass. n.
5114/2009) […]” (Cass. sez. lav. ord. 16.06.2023 n. 17280). La notifica eseguita dall'opponente in
Pag. 5 a 6 data 24.04.2023 (lunedì) è da considerarsi attività che può essere svolta nella giornata di sabato, soprattutto in considerazione del fatto che la notificazione nel caso in esame è avvenuta telematicamente, via P.E.C., utilizzando, dunque, uno strumento che può essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni inclusi i festivi. Pertanto, l'opposizione proposta dall' attore-opponente deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta, oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto è dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.. Da una siffatta conclusione ne deriva il venir meno dell'esame delle ulteriori eccezioni di parte opposta e delle domande di parte opponente, siccome, a parere di questo giudicante, assorbite dalla declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione. Nella regolazione degli onorari si dovrà osservare la regola della soccombenza, come da dispositivo, e liquidate secondo i parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 e suoi aggiornamenti, considerando, in ragione dell'attività svolta, le Fasi di studio e introduttiva al valore medio e le Fasi istruttorie e decisionale al valore minimo dello scaglione di causa compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al RG. n. 547/2023, nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla parte attrice-opponente, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto:
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Verbania n. 82/2023 (RG.
n. 289/2023) emesso in data 01.03.2023;
3) dichiara tenuto e, quindi, condanna l'attore-opponente signor a Parte_1 rimborsare alla parte convenuta-opposta signora le spese del presente giudizio Controparte_1 di opposizione, liquidate in complessivi € 3.387,00= per compensi, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Verbania, 06.05.2025 dott.ssa Laura Novi
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