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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8731 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 23280/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati - Presidente
dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice
dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23280 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 22.9.2025
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]a Parte_1
RE (NA) alla via Salvator Rosa n. 53, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Spinelli, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE/RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in data 12.9.2025 il procuratore di parte ricorrente si riportava a tutti i propri scritti e alle conclusioni rassegnate in ricorso, nonché alla documentazione prodotta in atti.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.10.2024, di anni 18, nubile e senza Parte_1 prole, esponeva di vivere con la madre e la sorella a San Giorgio a
RE, e di frequentare l'ultimo anno dell'Istituto Alberghiero;
che ella aveva disforia di genere di tipo gino-androide in quanto, nata di sesso biologico femminile, percepiva in modo chiaro, stabile e consapevole la propria identità di uomo e l'appartenenza al genere sessuale maschile;
riferiva di aver vissuto, sin dall'adolescenza, la discrepanza tra il sesso biologico stabilito alla nascita, quello femminile, e il suo vissuto di appartenenza al genere sessuale maschile, disagio che aveva preso forma gradualmente e che l'aveva portata a rifiutare le sue caratteristiche anatomiche femminili;
che ne aveva parlato in famiglia, dove aveva trovato comprensione e accoglienza;
che, alla maggiore età, aveva deciso di adeguare il suo aspetto all'identità percepita e di avviare il percorso medico-legale di affermazione di genere maschile, con avvio di terapia ormonale mascolinizzante;
riferiva, altresì, di essere socialmente conosciuta con il nome di ”, sentendosi completamente identificata con il Per_1 sesso maschile.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di disporre la rettificazione anagrafica del genere e del nome e di autorizzare i trattamenti medico – chirurgici finalizzati all'adeguamento dei caratteri sessuali, da femminili a maschili.
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Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno
31.1.2025, poi rinviata d'ufficio al 14.4.2025, compariva la ricorrente con il proprio procuratore, la quale dichiarava che sin dall'infanzia si era sentita in un corpo sbagliato;
che durante l'adolescenza ne aveva preso piena coscienza, parlandone con la madre, che aveva accettato subito la sua disforia;
che aveva tagliato i capelli corti ed aveva cominciato a usare abbigliamento maschile, anche se a scuola aveva avuto bisogno di tempo per rivelare la propria identità; riferiva di aver iniziato durante l'adolescenza un percorso psicologico in via privata, mentre da due anni aveva cominciato percorso psicodiagnostico presso il Consultorio Incontra, iniziando il percorso ormonale, ancora in essere;
affermava di non aver fatto interventi di chirurgia estetica, pur essendo sua intenzione farli, così come intendeva sottoporsi in futuro all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso;
dichiarava di essere socialmente riconosciuta con il nome di e di Per_1 frequentare l'ultimo anno del liceo alberghiero, in regime di alternanza scuola lavoro.
All'esito il Giudice rinviava all'udienza del 22.9.2025, a trattazione scritta, con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di relazione psico-diagnostica aggiornata.
All'esito della stessa, raccolte le conclusioni delle parti, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con atti al Pm per le sue conclusioni.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il
Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un
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atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere
(Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass.
15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
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In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L.
164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del
2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n.
221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del
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dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente, sin dalla sua infanzia, presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il Consultorio In.Con.Tra (Consultorio per le Persone
Trans e con Identità Non Binarie) dell'
[...]
dell' è emersa Controparte_1 Parte_2 in capo alla la condizione di “Disforia di Genere in soggetto Pt_1 femminile senza disordini della differenziazione sessuale” ed è stata evidenziata una totale identificazione nel genere maschile, oltre ad un aspetto anche somaticamente mascolino, tale da rendere necessario, in funzione del benessere psicofisico della persona, l'avvio di una idonea terapia ormonale ad azione mascolinizzante e gli interventi chirurgici di mascolinizzazione dei caratteri sessuali e del corpo, oltre alla rettificazione anagrafica di genere e nome. Riferisce infatti la psicologa refertante nella relazione del 30.1.2024 che
"…l'incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale
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assegnato alla nascita appare al momento severa. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri sessuali primari
e secondari. In particolare appaiono evidenti il desiderio di appartenenza all'altro genere, quello di essere trattato come un membro del genere maschile ed il convincimento di avere sentimenti e reazioni tipiche di un membro del genere sessuale maschile. L'utente manifesta il desiderio di modificare la propria identità anagrafica, con
l'adozione del nome maschile di Sulla base del profilo Per_2 psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche
e sociali dell'interessato possa derivargli dalla modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati dati anagrafici potrebbe, infatti, consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ad esibire i propri documenti di identità…”
La detta diagnosi di disforia di genere veniva poi confermata nella relazione del 17.6.2025, rilasciata sempre dal Consultorio In.Con.Tra dell'U.O.C. Coordinamento Integrato Materno Infantile dell'ASL
Napoli 3 Sud di Portici, le cui conclusioni sono condivise da questo
Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici. Nella detta relazione si legge che “…in base agli elementi riferiti dall'utente e a quanto osservato nel corso dei colloqui effettuati è stato possibile riconfermare quanto già rilevato nella relazione psicodiagnostica precedente. Si ribadisce pertanto il quadro
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di incongruenza di genere in soggetto nato femmina senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di affermazione del genere maschile precedentemente diagnosticato. È stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere maschile, vissuta pienamente sul piano individuale. Si ribadisce, inoltre, nella necessità da parte di di accedere agli Per_1 interventi demolitivi e/o ricostruttivi che rientrano nel percorso chirurgico di affermazione del genere maschile…”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 14.4.2025. Nell'occasione Parte_1 ha confermato di assumere continuativamente la terapia ormonale, e di avere intenzione di sottoporsi all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e della conseguente possibilità di riconoscere a Pt_1 quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il
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raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome ” in luogo del nome . Per_1 Pt_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte
Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata
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l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza
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ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1 inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale. Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale della ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di San Giorgio a
RE (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nel senso che l'indicazione del sesso Parte_1 femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome debba essere modificata in Pt_1
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” (Atto N. 24, parte I, serie A, anno 2006 - Comune di Per_1
San Giorgio a RE).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Eva Scalfati
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eva Scalfati - Presidente
dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice
dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23280 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 22.9.2025
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]a Parte_1
RE (NA) alla via Salvator Rosa n. 53, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Spinelli, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE/RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in data 12.9.2025 il procuratore di parte ricorrente si riportava a tutti i propri scritti e alle conclusioni rassegnate in ricorso, nonché alla documentazione prodotta in atti.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.10.2024, di anni 18, nubile e senza Parte_1 prole, esponeva di vivere con la madre e la sorella a San Giorgio a
RE, e di frequentare l'ultimo anno dell'Istituto Alberghiero;
che ella aveva disforia di genere di tipo gino-androide in quanto, nata di sesso biologico femminile, percepiva in modo chiaro, stabile e consapevole la propria identità di uomo e l'appartenenza al genere sessuale maschile;
riferiva di aver vissuto, sin dall'adolescenza, la discrepanza tra il sesso biologico stabilito alla nascita, quello femminile, e il suo vissuto di appartenenza al genere sessuale maschile, disagio che aveva preso forma gradualmente e che l'aveva portata a rifiutare le sue caratteristiche anatomiche femminili;
che ne aveva parlato in famiglia, dove aveva trovato comprensione e accoglienza;
che, alla maggiore età, aveva deciso di adeguare il suo aspetto all'identità percepita e di avviare il percorso medico-legale di affermazione di genere maschile, con avvio di terapia ormonale mascolinizzante;
riferiva, altresì, di essere socialmente conosciuta con il nome di ”, sentendosi completamente identificata con il Per_1 sesso maschile.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di disporre la rettificazione anagrafica del genere e del nome e di autorizzare i trattamenti medico – chirurgici finalizzati all'adeguamento dei caratteri sessuali, da femminili a maschili.
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Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno
31.1.2025, poi rinviata d'ufficio al 14.4.2025, compariva la ricorrente con il proprio procuratore, la quale dichiarava che sin dall'infanzia si era sentita in un corpo sbagliato;
che durante l'adolescenza ne aveva preso piena coscienza, parlandone con la madre, che aveva accettato subito la sua disforia;
che aveva tagliato i capelli corti ed aveva cominciato a usare abbigliamento maschile, anche se a scuola aveva avuto bisogno di tempo per rivelare la propria identità; riferiva di aver iniziato durante l'adolescenza un percorso psicologico in via privata, mentre da due anni aveva cominciato percorso psicodiagnostico presso il Consultorio Incontra, iniziando il percorso ormonale, ancora in essere;
affermava di non aver fatto interventi di chirurgia estetica, pur essendo sua intenzione farli, così come intendeva sottoporsi in futuro all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso;
dichiarava di essere socialmente riconosciuta con il nome di e di Per_1 frequentare l'ultimo anno del liceo alberghiero, in regime di alternanza scuola lavoro.
All'esito il Giudice rinviava all'udienza del 22.9.2025, a trattazione scritta, con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di relazione psico-diagnostica aggiornata.
All'esito della stessa, raccolte le conclusioni delle parti, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con atti al Pm per le sue conclusioni.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il
Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un
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atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere
(Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass.
15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
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In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L.
164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del
2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n.
221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del
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dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente, sin dalla sua infanzia, presentava vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il Consultorio In.Con.Tra (Consultorio per le Persone
Trans e con Identità Non Binarie) dell'
[...]
dell' è emersa Controparte_1 Parte_2 in capo alla la condizione di “Disforia di Genere in soggetto Pt_1 femminile senza disordini della differenziazione sessuale” ed è stata evidenziata una totale identificazione nel genere maschile, oltre ad un aspetto anche somaticamente mascolino, tale da rendere necessario, in funzione del benessere psicofisico della persona, l'avvio di una idonea terapia ormonale ad azione mascolinizzante e gli interventi chirurgici di mascolinizzazione dei caratteri sessuali e del corpo, oltre alla rettificazione anagrafica di genere e nome. Riferisce infatti la psicologa refertante nella relazione del 30.1.2024 che
"…l'incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale
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assegnato alla nascita appare al momento severa. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri sessuali primari
e secondari. In particolare appaiono evidenti il desiderio di appartenenza all'altro genere, quello di essere trattato come un membro del genere maschile ed il convincimento di avere sentimenti e reazioni tipiche di un membro del genere sessuale maschile. L'utente manifesta il desiderio di modificare la propria identità anagrafica, con
l'adozione del nome maschile di Sulla base del profilo Per_2 psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assessment psicologico effettuati, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche
e sociali dell'interessato possa derivargli dalla modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati dati anagrafici potrebbe, infatti, consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ad esibire i propri documenti di identità…”
La detta diagnosi di disforia di genere veniva poi confermata nella relazione del 17.6.2025, rilasciata sempre dal Consultorio In.Con.Tra dell'U.O.C. Coordinamento Integrato Materno Infantile dell'ASL
Napoli 3 Sud di Portici, le cui conclusioni sono condivise da questo
Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici. Nella detta relazione si legge che “…in base agli elementi riferiti dall'utente e a quanto osservato nel corso dei colloqui effettuati è stato possibile riconfermare quanto già rilevato nella relazione psicodiagnostica precedente. Si ribadisce pertanto il quadro
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di incongruenza di genere in soggetto nato femmina senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di affermazione del genere maschile precedentemente diagnosticato. È stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere maschile, vissuta pienamente sul piano individuale. Si ribadisce, inoltre, nella necessità da parte di di accedere agli Per_1 interventi demolitivi e/o ricostruttivi che rientrano nel percorso chirurgico di affermazione del genere maschile…”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 14.4.2025. Nell'occasione Parte_1 ha confermato di assumere continuativamente la terapia ormonale, e di avere intenzione di sottoporsi all'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e della conseguente possibilità di riconoscere a Pt_1 quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il
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raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome ” in luogo del nome . Per_1 Pt_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte
Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata
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l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza
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ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1 inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale. Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale della ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di San Giorgio a
RE (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nel senso che l'indicazione del sesso Parte_1 femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome debba essere modificata in Pt_1
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” (Atto N. 24, parte I, serie A, anno 2006 - Comune di Per_1
San Giorgio a RE).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Eva Scalfati
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