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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott.ssa Anna Rita Pasca - Presidente relatrice
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 141 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, promossa da: con sede in AG (P. IV , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio OL, come da mandato in atti;
APPELLANTE contro con sede legale e direzione in Bologna, alla Controparte_2 via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Valente, come da mandato in atti;
APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
Con atto di citazione del 18.7.2019 la società con sede in Controparte_1
AG, in persona del legale rappresentante p.t. , ha convenuto in Persona_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, la in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., domandando la condanna della controparte al pagamento dell'importo pari ad € 9.000,00, dovuto a titolo di indennizzo assicurativo a fronte dell'altrui indebita appropriazione di un'autovettura (modello BMW 320 D cabrio, tg.
DP881TR) di proprietà della società odierna appellante, in conformità a quanto espressamente previsto nella polizza n. 118620284, stipulata in data 6.12.2017 con la compagnia assicurativa convenuta;
la ha domandato, altresì, Controparte_1 il pagamento di una ulteriore somma dell'importo complessivo pari ad € 15.600,00, a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, derivante dall'omesso versamento del suddetto indennizzo assicurativo e, conseguentemente, dall'impossibilità di acquistare un'autovettura del tipo di quella sottratta, da reimpiegare nell'attività di noleggio (prezzo di noleggio stimato al costo di € 60,00 al dì, per tutto il periodo compreso tra la messa in mora in data 31.10.2018 e la citazione in giudizio del
18.7.2019).
Si è costituita in giudizio la chiedendo, in via preliminare, Controparte_2 la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. – in attesa della definizione del p.p. n.
9644/18 RGNR a carico di – e, in subordine, il rigetto della domanda di Controparte_3 controparte.
§ 1.1
Con sentenza n. 101/2022 del 14.01.2022 il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda avanzata dalla società attrice e ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
§ 1.2
Nel caso di specie, il tribunale, esaminati i complessivi esiti istruttori, ha ritenuto gli assunti della parte attrice non sorretti da idonei riscontri;
nel dettaglio: - il documento allegato come prova dell'avvenuto autonoleggio è stato ritenuto generico oltre che carente dei riferimenti basilari, necessari ai fini della conclusione di un valido contratto;
- le modalità di contrattazione sono state ritenute inidonee per la configurazione di qualsivoglia posta creditoria nei confronti della società convenuta;
- non è stata ritenuta raggiunta la prova in ordine alla voce risarcitoria.
§ 2.
Avverso detta decisione la ha proposto appello, chiedendo, in Controparte_1 via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, in totale riforma della statuizione di primo grado, la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di € 24.600,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio la la quale ha domandato il Controparte_2 rigetto dell'appello e la condanna della controparte alle spese del secondo grado di giudizio. A seguito di discussione orale disposta con provvedimento del 15.10.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, cui si fa espresso rinvio e l'appello è stato deciso come da presente sentenza, letta e depositata in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione la ha dedotto che il Controparte_1 giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere generica e scarna la documentazione prodotta da parte attrice. L'appellante, per contro, ha affermato di aver fornito tutti gli elementi probatori atti a ritenere dimostrata sia l'esistenza dell'evento coperto dalla polizza n. 118620284, sia il conseguente diritto all'indennizzo assicurativo: in particolare, veniva allegata copia del contratto di assicurazione, del contratto di noleggio nonché del verbale di querela - e successiva integrazione - sporta dal legale rappresentante in data 7.9.2018 dinanzi ai Carabinieri della Stazione Persona_1 di AG, nei confronti di , autore della riferita appropriazione indebita Controparte_3
(fatto di reato da cui scaturiva il p.p. n. 9644/18 RGNR, inscritto presso la Procura del tribunale di Lecce). L'appellante ha lamentato, altresì, che prive di fondamento fossero le contestazioni mosse con riguardo alle formalità del contratto di noleggio, sottoscritto dal suddetto Il giudice di prime cure, peraltro, non avrebbe tenuto in Controparte_3 alcuna considerazione la prova testimoniale offerta dalle dichiarazioni dei due testi e , escussi in primo grado. Contrariamente a quanto Testimone_1 Testimone_2 rilevato dal giudice di prime cure, l'appellante ha sostenuto di aver assolto correttamente al proprio onere probatorio, sia con riferimento all' an che al quantum debeatur del diritto fatto valere con la propria domanda. Con particolare riguardo all'entità del danno indennizzabile, la parte attrice, visto il rigetto della richiesta di CTU sul punto, ha fatto applicazione dei parametri indicati nella stessa polizza, in cui il valore della BMW cabrio tg. DP881TR era stato stabilito in € 10.000,00, con franchigia del 10%.
Il motivo è in parte fondato e può essere accolto nei limiti di quanto di seguito precisato.
Le complessive risultanze istruttorie, acquisite nel corso del giudizio di primo grado, consentono di ritenere provati i fatti posti a fondamento del diritto azionato dalla odierna appellante. Pur trascurando il contenuto delle dichiarazioni testimoniali rese dai due testi e , apparse tra esse contraddittorie e non del tutto Testimone_1 Testimone_2 convincenti in sede di accertamento dei fatti, deve prendersi atto, ad ogni modo, delle prove documentali allegate dalla a fondamento della propria Controparte_1 pretesa.
Ciò che rileva, in primis, è il contratto di autonoleggio stipulato tra la società appellante e pacificamente individuato come sottoscrittore del documento. Le Controparte_3 asserite anomalie contrattuali, riscontrate sia dalla compagnia assicurativa convenuta, sia dal giudice di prime cure, non possono indurre a disconoscere che tra le parti sia intercorso un accordo giuridicamente vincolante, venendo in rilievo, nel caso di specie, una fattispecie negoziale a forma libera, non soggetta a formalità essenziali, bensì rimessa all'autonomia dei contraenti. Anche a voler ravvisare una condotta incauta in capo al noleggiatore (il quale ometteva di predisporre idonee garanzie a propria tutela, ad esempio richiedendo un congruo deposito cauzionale a mezzo contanti o blocco su carta di credito), tale circostanza non vale ad escludere la configurazione del contratto di autonoleggio, la cui validità è subordinata esclusivamente alla libera manifestazione del consenso tra le parti e alla non contrarietà dell'accordo all'ordinamento giuridico. Né può dirsi che la condotta poco accorta della abbia, in qualche Controparte_1 modo, escluso o ridimensionato l'obbligo indennitario gravante sulla in Controparte_2 assenza di espresse pattuizioni in tal senso, eventualmente contenute in particolari condizioni della polizza, comunque non rinvenute tra gli atti di causa, né eccepite dall'appellata. Ritenuta, dunque, dimostrata l'esistenza del contratto di autonoleggio tra l'appellante e il sottoscrittore ( ), allo stesso modo può ritenersi raggiunta Controparte_3 la prova dell'appropriazione indebita dell'autovettura noleggiata, ciò sulla scorta della denuncia sporta da (cfr. atti p.p. n 9644/18 RGNR), apparsa Persona_1 sufficientemente particolareggiata e non contestata dalla compagnia convenuta. Tanto premesso, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo indennitario in capo alla CP_2
nei termini previsti dalla polizza stipulata con l'odierna appellante.
[...]
Quanto all'importo dovuto a titolo di indennizzo assicurativo, deve disattendersi, tuttavia, il calcolo effettuato dalla società appellante. Precisamente, si stima che la misura dell'indennizzo corrisponda al valore del mezzo assicurato, quantificato nel contratto in euro 10.000,00 iva inclusa (valore utilizzabile atteso il modesto lasso di tempo intercorso tra contratto e appropriazione indebita) sulla scorta dei riferimenti espressi nella stessa polizza, importo dal quale va detratta l'IVA al 22%, così pervenendosi ad euro 8.196,72, dal quale va ulteriormente detratta la franchigia del 10%, così pervenendosi ad euro
7.377,04, importo determinato sulla base di dati oggettivi la cui valutazione non richiede l'espletamento di CTU. Da tale importo deve sottrarsi l'ulteriore importo pari ad €
300,00, corrisposto da a titolo di caparra (cfr. contratto di autonoleggio), Controparte_3 per un totale complessivo di € 7.077,05.
§ 3.2
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha ritenuto la sentenza impugnata errata nella parte in cui dichiara non dimostrata la voce di danno riferita al mancato guadagno. Ad avviso dell'appellante, invece, è stata data prova documentale non solo del danno indennizzabile (in base alle condizioni previste dalla stessa polizza assicurativa), ma anche del danno da mancato guadagno, e ciò tramite allegazione di precedenti fatture di noleggio e dei modelli IV relativi agli anni 2019 e 2020 dell'attività commerciale.
L'appellante, specificatamente, ha calcolato una perdita di guadagno pari ad € 15.600,00, asseritamente dovuta all'omesso versamento dell'indennizzo assicurativo e, di conseguenza, all'impossibilità di acquistare e reimpiegare un mezzo simile a quello indebitamente sottratto alla società.
Il motivo è infondato
Ed invero, pur a prescindere dall'assenza di prova in ordine alla richiesta di auto a noleggio per tutti i giorni a seguire e dalla circostanza che il danno al più potrebbe essere quantificato in misura pari al costo degli accessori per un finanziamento di € 7.077,05, nella fattispecie in esame ogni ulteriore voce di danno è espressamente esclusa dal contratto intercorso tra le parti. In particolare, come riportato nel contratto di assicurazione intercorso tra la e la società appellante, “l'impresa si Controparte_2 obbliga a garantire anche i danni subiti dalla Società Contraente per effetto dell'appropriazione indebita del veicolo assicurato da parte del locatario. L'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore al valore contrattualmente stabilito, nonché al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro”. Tale clausola negoziale, con ogni evidenza, esclude ogni pretesa di risarcimento danni che ecceda il valore dell'indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa, in virtù della limitazione di responsabilità lecitamente pattuita tra le parti in favore della società convenuta. Resta ferma, ad ogni modo, la rivalutazione monetaria del credito, nella misura maturata in corso di causa.
§ 4
Atteso l'accoglimento solo parziale della richiesta risarcitoria, le spese processuali del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti nella misura del 50%, ponendosi il restante 50% a carico dell'assicurazione in applicazione del principio di soccombenza. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenendosi conto del valore della controversia, dell'attività svolta e dei compensi di legge in misura intermedia tra minimi e medi. Gli stessi vanno corrisposti in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario sin dal primo grado del giudizio.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 nei confronti di in totale riforma dell'appellata
[...] Controparte_2 sentenza del Tribunale di Lecce nr.101/2022, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di cui al capo “A” dell'atto di citazione del
18.7.2019 proposto da nei confronti di Controparte_1 [...]
condanna a pagare a Controparte_2 Controparte_2 [...] la somma di euro € 7.077,05, oltre interessi e rivalutazione dal 31 Controparte_1 ottobre 2018, data di costituzione in mora, sino alla data della presente sentenza, e gli interessi al tasso di legge da tale data al soddisfo;
rigetta nel resto le domande;
2) condanna al pagamento, in favore dell'Avv.to Antonio Controparte_2
EN OL, dichiaratosi antistatario, del 50% delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate quanto al primo grado nell'intero in complessivi euro
4.264,00, di cui euro 264,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi e quanto al presente grado nell'intero in complessivi euro 3.355,50, di cui euro 355,50 per spese ed euro
3.000,00 per compensi, oltre, per entrambi i gradi, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese nella misura del 15% a termini di legge;
dichiara compensato tra le parti il restante
50%, con conseguente diritto di di ripetere le somme a titolo Controparte_1 di spese eventualmente già corrisposte sulla base della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Così deciso ex art. 281 sexies in Lecce, il 26.11.2025
la Presidente estensore dott.ssa Anna Rita Pasca