CASS
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE CC - 15/01/2026 R.G.N. 30733/2025 IN AL SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio BALSAMO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di AE NE volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra i reati giudicati con due sentenze (1. GUP del Tribunale di Napoli in data 28 ottobre 2016, irrevocabile il 4 novembre 2018, per i delitti di concorso in tentata estorsione aggravata e continuata, commesso dal 6 all’8 agosto 2015; 2. Tribunale Napoli in data 23 maggio 2018, irrevocabile il 6 dicembre 2021, per i delitti di partecipazione all’associazione camorristica e altro, commessi da settembre 2009 in permanenza).
2. Ricorre AE NE,a mezzo del difensore avv. Sergio Lino Morra, che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, lamentando il vizio della motivazione perché con la sentenza n. 2 il ricorrente è stato ritenuto dedito per il clan Mariano alle attività estorsive, tanto che la sentenza n. 1 riguarda un’attività estorsiva svolta dal gruppo di NE, quale esponente di spicco del clan Mariano, in favore dell’associazione camorristica occasionalmente riferita al clan Buonerba. Del resto, nella sentenza n. 2 si utilizzano, a supporto della responsabilità per l’associazione, gli elementi che derivano dalla sentenza n.
1. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È utile premettere che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019, Fuda, Rv. 276610) ha affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge Penale Sent. Sez. 1 Num. 3817 Anno 2026 Presidente: CC IA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 15/01/2026 penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità. In particolare, muovendo dal principio consolidato secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (Sez. 1, n. 16980 del 27/03/2003, Di Paola, Rv. 223992), si è affermato che sin dall'inizio del vincolo associativo devono «essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria»: pertanto, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a un metodo usuale, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine (cfr. Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 – 01). Infatti, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259481 – 01).
2.1. In quest’ottica, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 – 01, che ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.; nello stesso senso Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01, che ha sottolineato che l'unicità del programma criminoso non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato). La giurisprudenza ha anche chiarito che, ai fini dell'accertamento della continuazione, il dato cronologico di riferimento è costituito dal momento dalla ideazione e deliberazione del primo dei reati (quello più remoto nel tempo) per i quali si postula l'inserimento nel medesimo disegno criminoso. Nel caso di reati permanenti o di continuazione nel reato, non rileva la data di cessazione della permanenza o della continuazione. Le successive determinazioni criminose, sebbene insorte in costanza della permanenza o della continuazione del primo reato, non attengono ad alcun disegno che, secondo quanto prevede il capoverso dell'articolo 81 c.p., avvinca ab origine i vari reati perpetrati dal medesimo autore (Sez. 1, n. 13611 del 22/03/2011, Aversano, Rv. 249931).
3. Appaiono generiche e non consentite le censure mosse all’ordinanza impugnata che ha escluso l’esistenza di elementi idonei a dimostrare che il delitto di tentata estorsione commesso nel 2015 (e, per giunta, con il coinvolgimento anche di esponenti di un clan affermatosi compiutamente solo in quell’anno) fosse previsto, con la sufficiente specificità, al momento della costituzione del vincolo associativo, risalente al 2009. Il provvedimento impugnato contiene una motivazione logica e rispettosa della disciplina normativa che regola l’istituto in esame.
3.1. Per converso, il ricorso sollecita la Corte di legittimità a sovrapporre la propria 2 valutazione di merito a quella espressa nell'ordinanza impugnata, affastellando riferimenti a passaggi motivazionali dei provvedimenti di cognizione. Il ricorrente propone argomenti che, essendo incentrati sul ruolo presuntivamente affidato sin dall’inizio a NE nel clan Mariano, ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab origine della tentata estorsione giudicata con la sentenza n. 1. 3.2. Conclusivamente, deve essere sottolineato che il ricorrente, senza farne parola, risulta avere già avanzato analoga istanza al Tribunale di Napoli che l’ha respinta con ordinanza in data 14 aprile 2022 (Sez. 7, n. 23842/2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso); ciò impone, in ogni caso, la declaratoria di inammissibilità (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01) per difetto di novità dell’istanza di continuazione.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE IA CC 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio BALSAMO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di AE NE volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva fra i reati giudicati con due sentenze (1. GUP del Tribunale di Napoli in data 28 ottobre 2016, irrevocabile il 4 novembre 2018, per i delitti di concorso in tentata estorsione aggravata e continuata, commesso dal 6 all’8 agosto 2015; 2. Tribunale Napoli in data 23 maggio 2018, irrevocabile il 6 dicembre 2021, per i delitti di partecipazione all’associazione camorristica e altro, commessi da settembre 2009 in permanenza).
2. Ricorre AE NE,a mezzo del difensore avv. Sergio Lino Morra, che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, lamentando il vizio della motivazione perché con la sentenza n. 2 il ricorrente è stato ritenuto dedito per il clan Mariano alle attività estorsive, tanto che la sentenza n. 1 riguarda un’attività estorsiva svolta dal gruppo di NE, quale esponente di spicco del clan Mariano, in favore dell’associazione camorristica occasionalmente riferita al clan Buonerba. Del resto, nella sentenza n. 2 si utilizzano, a supporto della responsabilità per l’associazione, gli elementi che derivano dalla sentenza n.
1. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È utile premettere che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019, Fuda, Rv. 276610) ha affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge Penale Sent. Sez. 1 Num. 3817 Anno 2026 Presidente: CC IA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 15/01/2026 penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità. In particolare, muovendo dal principio consolidato secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (Sez. 1, n. 16980 del 27/03/2003, Di Paola, Rv. 223992), si è affermato che sin dall'inizio del vincolo associativo devono «essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria»: pertanto, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a un metodo usuale, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine (cfr. Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 – 01). Infatti, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259481 – 01).
2.1. In quest’ottica, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 – 01, che ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.; nello stesso senso Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01, che ha sottolineato che l'unicità del programma criminoso non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato). La giurisprudenza ha anche chiarito che, ai fini dell'accertamento della continuazione, il dato cronologico di riferimento è costituito dal momento dalla ideazione e deliberazione del primo dei reati (quello più remoto nel tempo) per i quali si postula l'inserimento nel medesimo disegno criminoso. Nel caso di reati permanenti o di continuazione nel reato, non rileva la data di cessazione della permanenza o della continuazione. Le successive determinazioni criminose, sebbene insorte in costanza della permanenza o della continuazione del primo reato, non attengono ad alcun disegno che, secondo quanto prevede il capoverso dell'articolo 81 c.p., avvinca ab origine i vari reati perpetrati dal medesimo autore (Sez. 1, n. 13611 del 22/03/2011, Aversano, Rv. 249931).
3. Appaiono generiche e non consentite le censure mosse all’ordinanza impugnata che ha escluso l’esistenza di elementi idonei a dimostrare che il delitto di tentata estorsione commesso nel 2015 (e, per giunta, con il coinvolgimento anche di esponenti di un clan affermatosi compiutamente solo in quell’anno) fosse previsto, con la sufficiente specificità, al momento della costituzione del vincolo associativo, risalente al 2009. Il provvedimento impugnato contiene una motivazione logica e rispettosa della disciplina normativa che regola l’istituto in esame.
3.1. Per converso, il ricorso sollecita la Corte di legittimità a sovrapporre la propria 2 valutazione di merito a quella espressa nell'ordinanza impugnata, affastellando riferimenti a passaggi motivazionali dei provvedimenti di cognizione. Il ricorrente propone argomenti che, essendo incentrati sul ruolo presuntivamente affidato sin dall’inizio a NE nel clan Mariano, ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab origine della tentata estorsione giudicata con la sentenza n. 1. 3.2. Conclusivamente, deve essere sottolineato che il ricorrente, senza farne parola, risulta avere già avanzato analoga istanza al Tribunale di Napoli che l’ha respinta con ordinanza in data 14 aprile 2022 (Sez. 7, n. 23842/2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso); ciò impone, in ogni caso, la declaratoria di inammissibilità (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01) per difetto di novità dell’istanza di continuazione.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE IA CC 3