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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 7446/2020, avente ad oggetto: locazione di beni mobili
TRA
(C.F.: ), quale Parte_1 C.F._1
titolare della omonima Ditta individuale, rappresentato e difeso, giusta procura speciale estesa rilasciata su foglio separato all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Raffaele Greco, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Eugenio Caterina n. 41, elettivamnete domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Mario Volpe, presso il cui studio, sito in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n.3, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 03/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig.
[...]
, quale titolare della omonima Ditta individuale, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1724/2020, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €
9.150,00 a titolo di canoni di locazione derivanti da alcune fatture elettroniche (in formato xml), ossia n. 5/154 del 02/8/2019, n. 5/173 del
04/9/2019, n. 5/189 del 03/10/2019 e n. 5/2016 del 04/11/2019 relative alla locazione di una macchina industriale, oltre interessi, accessori e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la domanda monitoria è improcedibile per non avere la parte opposta espletato il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, co. 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010; quale secondo motivo di opposizione, che gli importi richiesti mediante Decreto Ingiuntivo non sono dovuti, atteso che la durata del contratto di locazione è stata concordata dalle parti per soli 30 giorni, ossia dal 01/6/2019 fino al 30/9/2019, ragion per cui non può esservi alcuna proroga tacita;
che in base alle condizioni generali del contratto, stabilite unilateralmente dalla locatrice Controparte_1
quest'ultima si è impegnata a concedere in locazione le proprie macchine industriali, al prezzo di listino vigente “al momento dei singoli noleggi e PER
LA DURATA CHE DI VOLTA IN VOLTA VERRA' RICHIESTA […]”; che, inoltre,
l'art. 1 del contratto testualmente dispone che “ogni singolo noleggio, dovrà essere commissionato in forma scritta […], con espressa indicazione del tipo di macchinario richiesto, della durata […]”; che, dunque, l'opposta sarebbe al più creditrice, nei suoi confronti, del minore importo di € 1.500,00 oltre
I.V.A. così come pattuito nel contratto;
quale terzo motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova del credito attivato in via monitoria, non essendo a tal fine sufficienti le fatture prodotte, peraltro contestate dal
Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza sig. ; quale quarto motivo di opposizione, che l'opposta ha Parte_1
omesso di rappresentare che, in prossimità della scadenza del contratto e finanche con corrispondenza WhatsApp, l'amministratore della
[...]
ha espressamente comunicato al sig. che, Controparte_1 Parte_1
del ritiro del mezzo, si sarebbe occupata direttamente la società opposta, ritiro che non ha mai effettuato e, perciò, Controparte_1
profittando del decorso del tempo, tenta ora di far lievitare il proprio credito sostenendo in mala fede, la tardiva restituzione del bene locato;
che in ragione di ciò egli, per evitare di subire il contegno vessatorio di controparte
(poi sfociato nella domanda di ingiunzione) si è prodigato alla restituzione del bene a proprie integrali spese;
che nella sola denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere dovuti importi per la detenzione del bene oltre il termine di vigenza del contratto si chiede rideterminare tale importo secondo equità tenendo conto che: a) il contratto non prevede alcuna proroga o rinnovo, neppure tacito;
b) nessuna proroga o rinnovazione del contratto è stata concordata dalle parti;
c)
l'opposta si era obbligata al ritiro del bene locato, dopo la scadenza del contratto e non vi ha mai provveduto;
d) il mezzo meccanico è stato utilizzato dal sig. limitatamente al periodo di vigenza del Parte_1
contratto, ossia fino al 30/6/2020; e) preso atto del mancato ritiro del bene, il sig. ha provveduto a proprie integrali spese alla sua Parte_1
restituzione; quale quinto motivo di opposizione, la vessatorietà degli artt. 4,
6, 7, 8, 9 e 12 delle condizioni generali del contratto, in quanto da lui non approvate specificamente per iscritto;
che la clausola di cui all'articolo 12 è nulla per indeterminatezza, non individuandosi i criteri d calcolo degli interessi moratori;
che in ordine all'assegno bancario consegnato all'opposta, esso è stato consegnato “in bianco” e l'uso dell'assegno incompleto (c.d. “in bianco”) è contrario alle norme imperative di alla legge sull'assegno (R.D. 1933, n. 1736), con conseguente nullità del patto di
Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza garanzia stipulato tra le parti con la dazione del medesimo, la quale comporta il diritto dell'emittente alla restituzione dell'assegno; che, dunque, stante la nullità del patto di garanzia, l'opposta è tenuta a restituire al sig.
l'assegno. Parte_1
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. , Parte_1
quale titolare della omonima Ditta individuale ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 1724/2020; condannare la alla Controparte_1
restituzione, in suo favore, dell'assegno bancario n. 2701144542-05 emesso
“in bianco” e tratto sulla Parte_2
; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale
[...]
adito ritenesse di accogliere parzialmente l'opposizione, piaccia rideterminare – anche in via equitativa – gli importi che dovessero ritenersi dovuti di giustizia a favore della a cagione della Controparte_1
detenzione del mezzo meccanico oltre il 30/6/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che Controparte_1
essa ha locato al sig. il che risulta documentato agli Parte_1 CP_2
atti che il conduttore, recatosi presso la società opposta ha sottoscritto il contratto il 27/05/2019, facendolo ritirare da un suo addetto presso il piazzale della che, allo scadere del termine Controparte_1
contrattuale, essa ha provato invano a contattare il sig. , sia Parte_1
per richiedere il pagamento del canone scaduto, sia per chiedere lumi sulla restituzione del mezzo d'opera; che, tuttavia, lo stesso per lungo tempo non ha risposto alle chiamate e soltanto il 26/9/2019 gli scrive un messaggio
Whatsapp, nel quale adduce delle motivazioni di salute per giustificare il lungo silenzio e comunicando al , che tra “tra un po'dovremmo CP_1
iniziare un grosso lavoro… e quindi è nostra intenzione continuare a tenere la macchina. Stiamo valutando a questo punto, vista l'utilità, di acquistarla…”;
Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza che nella stessa data, seguono due messaggi del , legale CP_1
rappresentante della società opposta, il quale gli evidenzia: “di dover pagare le prime 3 fatture di noleggio e poi decide se comprarlo o meno”, da allora il sig. sparisce nuovamente;
che in data 17/10/2019 il sig. Parte_1
invia un nuovo messaggio nel quale, constatato il mancato CP_1
pagamento delle fatture - che nel frattempo sono divenute quattro -, “gli comunica che a fine mese avrebbe riempito e incassato l'assegno dato a garanzia (la garanzia si riferisce sia ai pagamenti che alla circostanza inerente la detenzione di un mezzo di valore notevole, il quale potrebbe anche essere danneggiato o altro durante l'utilizzo), informandolo inoltre che avrebbe provveduto al ritiro del Dumper”, a causa dell'inadempimento contrattuale;
che solamente dopo la ricezione della lettera di costituzione in mora del difensore di parte opposta, datata 11/11/2019, l'opponente si ricorda di avere ancora in consegna il mezzo d'opera, peraltro senza avere sborsato un solo euro dalla stipula del contratto;
che è stata veloce la risposta del sig. a mezzo del suo legale (indicata quale Parte_1
corrispondenza riservata non producibile in giudizio, ma che rappresenta l'unico riscontro alla missiva di costituzione in mora spedita al ); Parte_1
che segue una missiva di riscontro del 20=26/11/19, in cui parte opposta contesta il contenuto della missiva detta, specificandogli che all'articolo 4 delle condizioni generali di contratto “era previsto che il periodo di noleggio si computava dalla data di ritiro a quella di restituzione” e siccome il sig.
aveva l'obbligo contrattuale di comunicare entro due giorni Parte_1
prima del termine dei lavori, la fine dell'utilizzo del Dumper, che non aveva effettuato, era tenuto al pagamento degli importi richiestigli;
che non risulta concordato contrattualmente alcun trasporto a carico della
[...]
per cui non si comprendeva per quale motivo l'opposta Controparte_1
avrebbe dovuto curarne il ritiro, considerato che per prassi del settore, sia il ritiro che la consegna al termine della locazione avviene a carico del
Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza locatario, fatto salvo il caso in cui vi sia una specifica previsione, nel qual caso oltre al costo del noleggio, viene anche computato il trasporto;
che nel caso in esame ciò non è avvenuto e per questo motivo, è stato proprio il sig.
a ritirarlo presso l'azienda della dove Parte_1 Controparte_1
avrebbe dovuto riconsegnarlo al termine della locazione;
che la riconsegna avverrà soltanto in data 14/12/2019, alla presenza del difensore del sig.
, previa redazione di apposito verbale di riconsegna del mezzo, Parte_1
nel quale il sig. reitera la richiesta di pagamento delle fatture CP_1
emesse e, nel caso di mancato pagamento, intima di passare per l'incasso l'assegno a garanzia, come contrattualmente previsto;
che tale circostanza, però, è stata contestata dal legale del sig. poiché, a suo dire, Parte_1
costituirebbe un riempimento illegittimo passibile di denuncia penale;
che in quella circostanza, comunque, il sig. , a mezzo del suo Parte_1
legale, comunicava che avrebbe provveduto a versare la somma di €
1.500,00 pattuita contrattualmente, la quale non è stata mai versata, per cui l'esponente ha compreso che non avrebbe ottenuto alcunché, quindi si è dovuto determinare ad agire giudizialmente;
che il tentativo di mediazione obbligatoria può essere espletato dopo l'adozione dei provvedimenti ex artt.
648/649 c.p.c., cioè dopo la prima udienza;
che in forza dell'art. 1587 c.c. il conduttore deve “prendere in consegna il bene osservando la diligenza del buon padre di famiglia”, oltre che “dare il corrispettivo nei termini convenuti”; che alcuna rilevanza può quindi avere nella fattispecie la contestazione del credito per l'emissione di fatture “non dovute” come affermato da controparte a causa del mancato rinnovo tacito del contratto;
che tale affermazione avrebbe avuto un senso qualora l'opposta avesse pagato il canone della locazione e riconsegnato il mezzo d'opera alla scadenza contrattuale, cosa che non è avvenuta;
che l'opponente non considera che l'art. 1591 c.c., prescrive che “il conduttore in mora nel restituire la cosa, è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo
Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza l'obbligo di risarcire il maggior danno” e, sul punto, numerose sono le pronunce giurisprudenziali in tal senso;
che per quanto concerne il rinnovo tacito del contratto, sovviene in aiuto l'art. 1597 c.c., il quale chiarisce che
“la locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane nella detenzione della cosa locata” ed inoltre che “la nuova locazione si presume conclusa sotto le stesse condizioni del precedente contratto, ai medesimi patti, con il medesimo corrispettivo, e, in mancanza di determinazione pattizia, il nolo dovrà rimanere immutato quale che siano le variazioni dei prezzi”; che nel caso di specie, non essendoci stata soluzione di continuità tra quello scaduto il 30/6/2019 e la detenzione continuata del bene mobile sino al Dicembre 2019, si è configurata proprio la fattispecie di cui al richiamato articolo, con conseguente tacita rinnovazione del contratto di cui trattasi;
che, d'altronde, è lo stesso sig. , che con Parte_1
proprio messaggio inviato all'esponente, ha dichiarato che “è nostra intenzione continuare a tenere la macchina”; che all'art. 4 delle condizioni generali di contratto era stabilito che “la consegna della macchina si intendeva eseguita presso i locali aziendali”, come anche “la restituzione si intendeva per eseguita al momento della riconsegna presso i detti locali aziendali”, pertanto, non essendo stato concordato contrattualmente alcun trasporto a carico della (con conseguente Controparte_1
aumento del costo della locazione), non si comprende per quale motivo l'opposta avrebbe dovuto curarne il ritiro;
che proprio dal contratto si rileva che le uniche clausole ritenute vessatorie, cioè la n. 6 e la n. 7, risultano espressamente e specificamente approvate;
che circa la nullità dell'art.12 delle condizioni generali di contratto per aver pattuito un interesse convenzionale di mora ad un tasso ultra legale, si specifica che nel ricorso per decreto ingiuntivo sono stati richiesti “come per legge” ed il Tribunale li ha indicati proprio in quel modo;
che essa è disponibile a restituire all'opposta l'assegno bancario ricevuto in garanzia.
Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza In virtù di quanto innanzi esposto la ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1724/2020; condannare esso opponente, infine, ai sensi dell'art.96 c.p.c., al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione intrapresa, nella misura di giustizia;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIO VOLPE, dichiaratosi anticipatario.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ed onerava la parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
18/3/2022).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 03/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 18/3/2022), di talché il primo motivo di opposizione è infondato.
2 – Con il secondo motivo di opposizione l'opponente lamenta che gli importi richiesti mediante Decreto Ingiuntivo non sarebbero dovuti, atteso che la durata del contratto di locazione è stata concordata dalle parti per soli 30 giorni, ossia dal 01/6/2019 fino al 30/9/2019, ragion per cui non può esservi alcuna proroga tacita, anche considerato che in base alle
Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza condizioni generali di contratto, stabilite unilateralmente dalla locatrice quest'ultima si è impegnata a concedere in Controparte_1
locazione le proprie macchine industriali, al prezzo di listino vigente “al momento dei singoli noleggi e PER LA DURATA CHE DI VOLTA IN VOLTA
VERRA' RICHIESTA […]” e che, inoltre, l'art. 1 del contratto testualmente dispone che “ogni singolo noleggio, dovrà essere commissionato in forma scritta […], con espressa indicazione del tipo di macchinario richiesto, della durata […]”.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, come dedotto dalla parte opposta, l'articolo 1597 del Codice Civile, applicabile anche alle locazioni di beni mobili, quale quello oggetto di causa
(stante la portata omnicomprensiva del Capo VI° del Titolo III° del Libro IV° del Codice Civile, che si riferisce sia alla locazione di beni immobili sia di beni mobili – art. 1571 c.c.), stabilisce al rpimo comma che “La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata…”.
Applicando tale disposizione al caso di specie ne consegue che, pur essendo stata prevista contrattualmente alla data del 30/6/2019 la scadenza della locazione del concesso in godimento alla odierna opponente (cfr. CP_2
all. 2 della produzione di parte opponente), la circostanza, risultante documentalmente (cfr. verbale di riconsegna depositato da parte opposta) e non contestata dal sig. , che il macchinario locato Parte_1
è stato restituito alla il 14/12/2019, comporta Controparte_1
che deve ritenersi rinnovata tacitamente la locazione fino a tale data, stante la disponibilità del bene mobile in capo alla parte conduttrice sino a questo momento.
Quanto poi alla eccepita assenza di forma scritta per i singoli noleggi, deve osservarsi che essa, pur prevista dall'articolo 1) delle condizioni generali di contratto (cfr. all. 2 della produzione di parte opponente), non esclude
Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza comunque l'obbligo per l'opponente di versare il corrispettivo alla società concedente per il godimento del macchinario, fino al momento in cui esso non fosse stato restituito.
3 – Con il terzo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che l'opposta non avrebbe fornito la prova del credito attivato in via monitoria, non essendo a tal fine sufficienti le fatture elettroniche prodotte, peraltro da essa contestate.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Infatti, parte opposta ha prodotto non solo le fatture commerciali, ma anche il contratto di locazione (cfr. all.ti della produzione di parte opposta), oltre a non avere in alcun modo l'opponente sig. contestato di Parte_1
avere tenuto il bene concesso in godimento oltre la naturale scadenza del contratto (30/6/2019) senza restituirlo, nonché di non avere corrisposto i canoni di locazione, ragion per cui tali circostanze devono ritenersi provate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c.
4 – Con il quarto motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che l'opposta avrebbe omesso di rappresentare che, in prossimità della scadenza del contratto e finanche con corrispondenza WhatsApp,
l'amministratore p.t. della aveva Controparte_1
espressamente comunicato al sig. che, del ritiro del mezzo, si Parte_1
sarebbe occupata la società opposta, ritiro che la Controparte_1
non ha mai effettuato e, perciò, approfittando quest'ultima del
[...]
decorso del tempo, tenta ora di far lievitare il proprio credito sostenendo in mala fede, la tardiva restituzione del bene locato.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, la circostanza, allegata dall'opponente, che la locatrice
[...]
aveva dichiarato tramite la chat di messaggistica Controparte_1
whatsapp che avrebbe provveduto al ritiro del macchinario non esclude
Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza comunque l'obbligo, previsto contrattualmente all'articolo 4) delle condizioni generali (cfr. all. 2 della produzione di parte opponente), a carico del conduttore, di provvedere alla restituzione del macchinario, atteso che tale clausola stabilisce: “la restituzione si ha per eseguita al momento della restituzione presso i locali del locatore”. Dunque, in base alle pattuizioni negoziali, vincolanti, l'opponente aveva l'obbligo di provvedere alla riconsegna del bene locato, non essendovi di contro alcun obbligo di ritiro dello stesso in capo alla società locatrice.
Quanto poi alla richiesta dell'opponente, in caso di rigetto delle sue doglianze, di rideterminarsi l'importo richiesto in via monitoria secondo equità, essa è destituita di qualsiasi fondamento giuridico e, come tale, va rigettata.
Sul punto deve osservarsi che il secondo comma dell'articolo 1597 c.c. stabilisce, per il caso di rinnovo tacito della locazione, quale quello che ha avuto luogo nel caso di specie, che “La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente…” ragion per cui, essendo stato pattuito nel contratto di locazione tra le parti (cfr. all. 2 della produzione di parte opponente) il canone mensile di € 1.500,00, ne consegue che l'importo ingiunto è corretto. Inoltre, deve osservarsi come nell'attuale ordinamento al Giudice è precluso di regola, fatti salvi i casi previsti dalla legge (es. artt. 1447 e 1467 c.c.), sindacare l'equilibrio economico del contratto o incidere sullo stesso.
5 – Con il quinto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che le clausole di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 12 delle condizioni generali del contratto sarebbero nulle, in quanto vessatorie e da essa non approvate specificamente per iscritto, mentre la pattuizione di cui all'articolo 12, che stabilisce gli interessi di mora, sarebbe nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza La contestazione circa la natura vessatoria delle clausole indicate dall'opponente risulta essere infatti del tutto generica, mentre nel caso di specie non assume alcuna rilevanza il disposto dell'articolo 12) delle condizioni generali di contratto, avendo l'opposta chiesto mediante deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il pagamento degli interessi al tasso legale e non convenzionale, di talché ogni doglianza in merito a tale clausola appare non pertinente.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
1274/2020 va confermato.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA DI PARTE OPPONENTE DI
CONDANNA ALLA RESTITUZIONE N. Controparte_3
2701144542-05
6 – Da ultimo, va esaminata la domanda di parte opponente volta ad ottenere la condanna della alla restituzione, in Controparte_1
suo favore, dell'assegno bancario n. 2701144542-05 da essa emesso “in bianco” e tratto sulla Parte_2 Pt_2 Pt_2
, a garanzia dell'adempimento del contratto di locazione oggetto di
[...]
causa.
La domanda è fondata e va accolta: invero, da un lato la parte opposta fin dalla costituzione in giudizio ha manifestato la propria disponibilità a restituire tale assegno e, dall'altro lato, la circostanza che il rapporto locatizio è ormai definitivamente cessato tra le parti, comporta che la non abbia più titolo per detenere l'assegno Controparte_1
bancario rilasciato proprio a garanzia del contratto di locazione del macchinario Dumper.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda di parte opponente è fondata e va accolta e, pertanto, la Controparte_1
va condannata alla restituzione, in favore del sig.
[...] CP_4
.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza
[...] quale titolare della omonima Ditta individuale, Parte_1
dell'assegno bancario n. 2701144542-05 da essa emesso “in bianco” e tratto sulla , . Parte_2 Parte_2
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
7 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di , quale titolare Parte_1
della omomima Ditta individuale e, considerate la natura, il valore (€
9.150,00, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), da compensarsi nella misura di 1/3 tra le parti, sussistendo “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, in considerazione del comportamento collaborativo dell'opponente, che ha formulato ben tre proposte transattive (cfr. all.ti alle note di parte opponente del
06/4/2022), non accettate dall'opposta, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIO VOLPE, dichiaratosi anticipatario.
8 – Quanto alla domanda di parte opposta di condannarsi l'opponente per lite temeraria, essa è infondata e va rigettata: nel caso di specie, infatti, non si ravvisano gli estremi della “mala fede” o della “colpa grave” nell'instaurazione del presente giudizio da parte dell'opponente, tali da giustificare la comminatoria dei “danni punitivi” di cui all'articolo 96, co. 3,
c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016), anche considerato il comportamento del sig. , il quale ha più volte provato a definire in via bonaria Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza la presente lite (cfr. proposte transattive allegate alle note del
06/4/2022 di parte opponente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 1724/2020;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale di parte opponente e, per l'effetto, condanna la alla restituzione, in Controparte_1
favore del sig. quale titolare della Parte_1
omonima Ditta individuale, dell'assegno bancario n. 2701144542-05 da essa emesso “in bianco” e tratto sulla , Parte_2
; Parte_2
3) Condanna quale titolare della Parte_1
omonima Ditta individuale, alla refusione, in favore della
[...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
1.778,00 per compensi professionali (al netto della riduzione di 1/3), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato MARIO VOLPE, dichiaratosi anticipatario;
4) Rigetta la domanda di condanna di parte opponente per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 07/7/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 7446/2020 - Sentenza