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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 56 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 56 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ADAMO MARCO ( ) e dell'Avv. VILLA CodiceFiscale_2
FILOMENA ) C.F._3
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. ADAMO MARCO CodiceFiscale_4
( ) e dell'Avv. VILLA FILOMENA ( ) CodiceFiscale_2 C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 13/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 31.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il sig. ontinuerà a versare la somma Per_1 Pt_2 mensile di € 575,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT) entro il giorno 13 di ciascun mese su c/c intestato alla Sig.ra fino al mese di settembre 2025 compreso. Parte_1
2. Le spese straordinarie (da intendersi quelle previste dal protocollo del CNF che qui si richiama per relationem) ed in particolare quelle relative a bollo, assicurazione e manutenzione dell'autovettura in uso al figlio ed eventuali spese mediche di importo ingente, verranno suddivise tra i genitori nel Per_1
seguente modo: quanto al 60% dal padre e quanto al 40% dalla madre e ciò fino all'intervenuta indipendenza economica del figlio, essendo il presente punto svincolato dal termine di cui al punto 1.
3. Le parti concordano che l'assegno familiare continui ad essere percepito direttamente dal figlio
. Per_1
4. Avendo entrambi i coniugi equivalenti opportunità di lavoro ed essendo gli stessi attualmente economicamente autosufficienti, rinunciano ad avanzare reciproche pretese per assegni di mantenimento, essendo ciascuno in grado di provvedere alle proprie necessità.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il 6.03.2004 in Montecopiolo (PU) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...]
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecopiolo (PU) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte I Anno 2004 );
pagina 2 di 3 c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 56 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ADAMO MARCO ( ) e dell'Avv. VILLA CodiceFiscale_2
FILOMENA ) C.F._3
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( ) con il patrocinio dell'Avv. ADAMO MARCO CodiceFiscale_4
( ) e dell'Avv. VILLA FILOMENA ( ) CodiceFiscale_2 C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 13/01/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 31.03.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. A titolo di contributo al mantenimento del figlio , il sig. ontinuerà a versare la somma Per_1 Pt_2 mensile di € 575,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT) entro il giorno 13 di ciascun mese su c/c intestato alla Sig.ra fino al mese di settembre 2025 compreso. Parte_1
2. Le spese straordinarie (da intendersi quelle previste dal protocollo del CNF che qui si richiama per relationem) ed in particolare quelle relative a bollo, assicurazione e manutenzione dell'autovettura in uso al figlio ed eventuali spese mediche di importo ingente, verranno suddivise tra i genitori nel Per_1
seguente modo: quanto al 60% dal padre e quanto al 40% dalla madre e ciò fino all'intervenuta indipendenza economica del figlio, essendo il presente punto svincolato dal termine di cui al punto 1.
3. Le parti concordano che l'assegno familiare continui ad essere percepito direttamente dal figlio
. Per_1
4. Avendo entrambi i coniugi equivalenti opportunità di lavoro ed essendo gli stessi attualmente economicamente autosufficienti, rinunciano ad avanzare reciproche pretese per assegni di mantenimento, essendo ciascuno in grado di provvedere alle proprie necessità.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
il 6.03.2004 in Montecopiolo (PU) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...]
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecopiolo (PU) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 2 Parte I Anno 2004 );
pagina 2 di 3 c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3