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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 970/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AS ROSARIA MARIA, Presidente
ACAGNINO MARIA, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3249/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583122532232217767202 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55647 291222 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti, in particolare sull'irregolarità della notifica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 26.5.2025, la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo per l'omesso pagamento IMU dell'anno 2017 per l'importo di €15.835, oltre sanzioni ed interessi.
Il Comune di Catania e Municipia s.p.a. si sono costituiti in giudizio e hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso.
La ricorrente ha depositato note illustrative
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, ritenendolo illegittimo per maturata prescrizione e decadenza della imposta comunale.
Il Comune di Catania e Municipia hanno dedotto e documentato di avere inviato alla contribuente l'avviso di accertamento n. 55647/2022, non impugnato nei termini di legge.
La Ricorrente_1 , nelle note integrative, ha eccepito la nullità della notifica dell'avviso in quanto mancherebbe la prova dell'invio della raccomandata con cui si comunica al destinatario l'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale.
La detta argomentazione difensiva costituisce un motivo nuovo e diverso rispetto a quanto prospettato nel ricorso introduttivo e, come tale, è inammissibile.
In proposito, la Cassazione (solo da ultimo sez. trib., 20/10/2025, n. 27900, conf 5/09/2024, n. 23856) ha affermato che “La funzione delle memorie nel corso di un giudizio è esclusivamente quella di esplicare e precisare le ragioni di fatto e di diritto già proposte nel ricorso principale, senza che siano permessi inserimenti di nuovi motivi o l'integrazione di quelli originariamente formulati in modo generico e quindi inammissibili;
una simile prassi si trova in conflitto con il principio di specificità delle ragioni giuridiche dedotte, che rappresenta un cardine del diritto processuale. Nel contenzioso tributario, in particolare, il raggio d'azione del giudice è circoscritto agli elementi di impugnazione formalmente portati all'attenzione del giudice attraverso il ricorso introduttivo, e non è consentito al giudicante operare cancellazioni ex officio del provvedimento contestato per ragioni diverse da quelle articolate dalla parte ricorrente, neanche se emerse incidentalmente in corso di giudizio” La ricorrente avrebbe dovuto chiedere termine per la proposizione di motivi aggiunti e, in quella sede, formulare le censure contenute nella memoria.
In ogni caso, la censura, nel merito sarebbe infondata: l'art. 8 co. 4 L. 890/82 prevede che, in caso di temporanea assenza del destinatario, il postino debba rilasciare l'avviso di giacenza e darne avviso con raccomandata.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente a rifondere al
Comune di Catania e a Municipia le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. e la condanna a rifondere al Comune di Catania e a Municipia s.p.a. le spese del presente giudizio che liquida in € 1000,00 in favore di ciascuna, maggiorate, in favore di Municipia s.p.a., del rimborso forfetario, IVA e CPA se dovute.
Catania, 26 gennaio 2026 IL RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Acagnino dott.ssa Rosaria
Castorina
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AS ROSARIA MARIA, Presidente
ACAGNINO MARIA, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3249/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583122532232217767202 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55647 291222 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti, in particolare sull'irregolarità della notifica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 26.5.2025, la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo per l'omesso pagamento IMU dell'anno 2017 per l'importo di €15.835, oltre sanzioni ed interessi.
Il Comune di Catania e Municipia s.p.a. si sono costituiti in giudizio e hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso.
La ricorrente ha depositato note illustrative
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, ritenendolo illegittimo per maturata prescrizione e decadenza della imposta comunale.
Il Comune di Catania e Municipia hanno dedotto e documentato di avere inviato alla contribuente l'avviso di accertamento n. 55647/2022, non impugnato nei termini di legge.
La Ricorrente_1 , nelle note integrative, ha eccepito la nullità della notifica dell'avviso in quanto mancherebbe la prova dell'invio della raccomandata con cui si comunica al destinatario l'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale.
La detta argomentazione difensiva costituisce un motivo nuovo e diverso rispetto a quanto prospettato nel ricorso introduttivo e, come tale, è inammissibile.
In proposito, la Cassazione (solo da ultimo sez. trib., 20/10/2025, n. 27900, conf 5/09/2024, n. 23856) ha affermato che “La funzione delle memorie nel corso di un giudizio è esclusivamente quella di esplicare e precisare le ragioni di fatto e di diritto già proposte nel ricorso principale, senza che siano permessi inserimenti di nuovi motivi o l'integrazione di quelli originariamente formulati in modo generico e quindi inammissibili;
una simile prassi si trova in conflitto con il principio di specificità delle ragioni giuridiche dedotte, che rappresenta un cardine del diritto processuale. Nel contenzioso tributario, in particolare, il raggio d'azione del giudice è circoscritto agli elementi di impugnazione formalmente portati all'attenzione del giudice attraverso il ricorso introduttivo, e non è consentito al giudicante operare cancellazioni ex officio del provvedimento contestato per ragioni diverse da quelle articolate dalla parte ricorrente, neanche se emerse incidentalmente in corso di giudizio” La ricorrente avrebbe dovuto chiedere termine per la proposizione di motivi aggiunti e, in quella sede, formulare le censure contenute nella memoria.
In ogni caso, la censura, nel merito sarebbe infondata: l'art. 8 co. 4 L. 890/82 prevede che, in caso di temporanea assenza del destinatario, il postino debba rilasciare l'avviso di giacenza e darne avviso con raccomandata.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente a rifondere al
Comune di Catania e a Municipia le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. e la condanna a rifondere al Comune di Catania e a Municipia s.p.a. le spese del presente giudizio che liquida in € 1000,00 in favore di ciascuna, maggiorate, in favore di Municipia s.p.a., del rimborso forfetario, IVA e CPA se dovute.
Catania, 26 gennaio 2026 IL RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Acagnino dott.ssa Rosaria
Castorina