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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2031/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ELENA SOFIA PIGRETTI Parte_1
- ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv. SIMONETTA ROSSI Controparte_1
- resistente e contro
(c.f. ) i.p.l.r.p.t. Controparte_2 C.F._1
- resistente contumace
OGGETTO: VENDITA DI COSE MOBILI
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE condannare e/o in via tra loro solidale o Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
disgiunta o concorrente, a pagare a la somma che risulterà dovuta al termine Parte_1 dell'esperenda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo effettivo, con ogni riserva alla luce di quella che sarà la condotta processuale delle controparti anche nell'ottica del risarcimento del danno, il tutto in ogni caso contenuto entro il limite di € 52.000,00#.
[Salvo quanto concluso in relazione alla parte on più parte del giudizio] Controparte_3
In ogni caso, con il favore delle spese.
CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE
I) In via principale, nel merito
1 Parte Respingere le domande formulate con il ricorso introduttivo da nei confronti di CP_1
in quanto inammissibili, infondate – sia in fatto che in diritto – e comunque non provate.
II) In via subordinata sempre nel merito
Parte Accertare e dichiarare quale, tra e sia il soggetto creditore nei confronti di CP_4
per le forniture di cui è causa e, conseguentemente, dare i provvedimenti necessari per CP_1
il Custode a nominarsi nel procedimento per sequestro liberatorio, per il pagamento della somma versata sul libretto di deposito bancario “nominativo ad una firma” n. 047 00001012/1 Banca Di Asti, rigettando ogni e/o diversa maggiore domanda.
III) In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio le società i.p.l.r.p.t., Parte_1 CP_1 [...]
e (c.f. i.p.l.r.p.t. chiedendo al tribunale di CP_2 Controparte_3 C.F._2
“condannare e/o in via tra loro solidale o Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
disgiunta o concorrente, a pagare a la somma che risulterà dovuta al termine Parte_1 dell'esperenda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo effettivo, con ogni riserva alla luce di quella che sarà la condotta processuale delle controparti anche nell'ottica del risarcimento del danno, il tutto in ogni caso contenuto entro il limite di € 52.000,00#. In ogni caso, con il favore delle spese”.
2. si è costituita chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e in Controparte_1
Parte_ subordine accertare e dichiarare quale, tra e sia il suo creditore, mentre CP_4 [...]
sono rimaste contumaci. Controparte_3 Controparte_2 ha anche proposto ricorso per sequestro liberatorio in relazione alla somma di € Controparte_1
30.074,55 versata in data 21.11.2024 sul libretto di deposito bancario “nominativo ad una firma” n.
047 00001012/1 presso Banca Di Asti, sequestro che è stato concesso con ordinanza del 6.3.2025.
3. In corso di causa la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di e il giudizio è stato dichiarato estinto nei confronti di tale parte con sentenza Controparte_3
del 6.3.2025.
4. La causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza resa nella stessa data ed è stata avviata a decisione nelle forme della discussione orale, senza esperimento di attività istruttoria.
5. La parte ricorrente, a fondamento della domanda svolta in via solidale o alternativa nei confronti delle convenute, ha esposto:
2 - di aver ricevuto da legale rappresentante di (c.f. Persona_1 Controparte_3 [...]
e di ordini di fornitura di pellet destinati ad essere trasportati dalla C.F._3 Controparte_2
Slovacchia all'Italia, senza che questi mai esplicitare a quale titolo contrattasse ma indicando come destinataria della merce e delle fatture la Controparte_1
- che i pellet erano stati effettivamente inviati e consegnati presso la sede di sebbene Controparte_1
ricevuti in quel luogo dalla società CP_4
- che secondo gli accordi contrattuali la ricorrente aveva maturato per le forniture un credito di
17.961,00 € per una prima consegna avvenuta il 22.4.2024 e di 11.974,00 € per una seconda consegna del 7.5.2024, per un totale di € 29.935,00 oltre accessori, credito rimasto impagato;
- che tuttavia nessuna delle società resistenti aveva provveduto a saldare il debito ed in particolare aveva riferito di aver acquistato le merci in questione da e sostenuto di Controparte_1 CP_4
non avere con la ricorrente alcun rapporto contrattuale.
La resistente dal canto suo, ha riferito invece: Controparte_1
- che il rapporto contrattuale nel quale era coinvolta in riferimento alla merce oggetto delle pretese della ricorrente aveva quale controparte che aveva anche emesso nei suoi confronti fatture CP_4
e intimato il relativo pagamento;
- che a fronte di pretese avanzate tanto da che dalla ricorrente e pur ritenendo che il CP_4
proprio creditore fosse appunto la prima, aveva deciso di soprassedere dal pagamento depositando ricorso per sequestro liberatorio in attesa della decisione del tribunale.
6. In ordine alla domanda spiegata dalla ricorrente nel presente giudizio si osserva che, stante la natura contrattuale della stessa ovverosia di esatto adempimento della prestazione, è necessario anzitutto individuare quale sia il debitore (o i debitori) della società ricorrente.
In proposito si osserva che:
- la circostanza per la quale è il legale rappresentante, tra l'altro, di emerge Persona_1 CP_4
dalla corrispondenza intrattenuta tra la resistente e (docc. 15,19,20 Controparte_1 CP_4
resistente) ove è indicato come tale dal legale che scrive per suo conto (doc. 19 Persona_1
resistente);
- le circostanze per le quali la ricorrente ha contrattato con , legale rappresentante della Persona_1
residua resistente e che non emerge dagli atti alcun conferimento di potere rappresentativo CP_4
o rapporto tra e la resistente costituiscono elementi da un lato Persona_1 Controparte_1
sufficienti a ritenere possibile che sia stato stipulato un rapporto contrattuale tra la ricorrente e la resistente e, da un altro, elementi invece impeditivi a ritenere validamente perfezionato un CP_4
contratto di vendita tra la ricorrente e la resistente mancando in capo al soggetto Controparte_1
3 stipulante qualsiasi potere rappresentativo;
- la contrattazione con il legale rappresentante di è confermata dai messaggi scambiati con CP_4
il medesimo dalla ricorrente (cfr. docc.
1.1 e 1.2 ricorrente) nei quali si conferma l'ordine e, a ben vedere, non s'indica affatto quale destinatario della fatturazione ma viene Controparte_1
semplicemente fornito un indirizzo e-mail di reperibilità della società destinataria nel cui testo compare la parola “fatturazione” mentre con relativa sede del magazzino è indicata Controparte_1
solo quale luogo di spedizione della merce;
- i documenti di trasporto prodotti (docc. 4 ricorrente) riportano la ricezione della merce presso il magazzino della per conto di ulteriore elemento che comprova, per un Controparte_1 CP_4
verso, l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra e e, per un altro, la Pt_1 Controparte_1
conclusione del contratto tra la prima e CP_4
Sul punto è quindi possibile escludere la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la ricorrente e mentre si deve ritenere dimostrata in via presuntiva e secondo il metro del più Controparte_1
verosimile che non la conclusione del contratto di vendita con in ragione: dell'esistenza CP_4
della contrattazione con il legale rappresentante della società in questione;
della ricezione presso per conto di (e non di altre società) della merce spedita direttamente dal CP_1 CP_4
fornitore dell'acquisto della merce da parte di da Pt_1 Controparte_1 CP_4
comprovata dal contratto e dalle fatture prodotte dalla resistente (cfr. docc. 2,4,6,8 resistente) da cui si desume che la proprietà dei beni fosse di CP_4
In relazione a tale ricostruzione occorre anche aggiungere come l'inserimento nella catena di ulteriori rivenditori (ad es. le società menzionate nella mail di cui al doc. 19 resistente) è circostanza che, quale fatto impeditivo della pretesa di CMC, avrebbe dovuto essere allegata e provata dalla convenuta che, non costituendosi, non lo ha fatto, né la mail appena citata merita di essere valorizzata CP_4
Parte_ nel senso di escludere la sussistenza del rapporto diretto tra e atteso che Pt_1 CP_4
quando fu redatta era già in corso in sede stragiudiziale il contenzioso tra le varie parti coinvolte, ciò che rende sospetta e potenzialmente funzionale a precostituire una difesa l'indicazione di ulteriori intermediari nel rapporto, né, del resto, tale circostanza trova riscontro in altri atti o documenti.
L'assenza di contestazioni circa il prezzo di vendita, l'informalità della contrattazione in cui il tema non è affrontato e la similarità tra il corrispettivo stabilito tra e e quello CP_4 Controparte_1
preteso da (lievemente inferiore al primo) consente di ritenere che le parti avessero voluto Pt_1
far riferimento al prezzo usuale praticato dal venditore e che questo sia quello in concreto preteso.
7. La domanda della ricorrente va in definitiva rigettata nei confronti della resistente Controparte_1
e, invece, accolta nei confronti di con condanna di quest'ultima al pagamento in favore di CP_4
4 CMC della somma di € 29.935,00 oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 a Pt_1
decorrere per ciascuna consegna da trenta giorni dopo la data della consegna della merce, secondo quanto disposto dall'articolo 4 d.lgs. 231/2002.
Non risulta allegata, né provata, la debenza di alcuna altra somma a titolo contrattuale o risarcitorio.
8. In ordine alla domanda di sequestro proposta in corso di causa e circa la quale si è disposto “…il sequestro della somma depositata da sul libretto di deposito bancario “nominativo ad CP_1 una firma” n. 047 00001012/1 Banca Di Asti, nominando custode del libretto e della somma depositata la Banca di Asti - Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. in persona del direttore pro-tempore della filiale di Montechiaro D'Asti con incarico al medesimo di versare la somma depositata in favore del soggetto che verrà individuato con sentenza all'esito del presente grado della controversia e dietro presentazione di copia autentica della sentenza” s'individua quale soggetto destinatario della prestazione gravante su la società precisando tuttavia che, non essendo Controparte_1 CP_4
stata proposta domanda di condanna della prima da parte della seconda, né potendosi scrutinare la domanda subordinata di stante l'accoglimento della sua richiesta principale, tale Controparte_1
statuizione è destinata ad assumere valore meramente ordinatorio in ordine alla regolazione del procedimento di sequestro.
9. Le spese seguono la soccombenza e quelle della ricorrente sono quindi poste a carico di CP_4
mentre quelle della resistente sono poste a carico della ricorrente. Controparte_1
Le spese del procedimento di sequestro sono invece irripetibili stante in definitiva la sua inutilità nei confronti di e l'assenza di domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_4
Controparte_1
Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal
D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria, con esclusione della non espletata fase istruttoria e riduzione nei minimi di quella decisionale caratterizzata da una ridotta attività defensionale.
P.Q.M.
Il giudice, in ordine al procedimento per sequestro definito con ordinanza del 6.3.2025, individua quale soggetto destinatario della prestazione gravante su la società Controparte_1 CP_4
Inoltre, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
CONDANNA a pagare in favore di la somma di € 29.935,00 oltre CP_4 Parte_1
interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 a decorrere da trenta giorni dopo la data della consegna
5 della merce.
RIGETTA la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 545,00 per CP_4 Parte_1
esborsi ed € 4.500,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 4.500,00 Parte_1 Controparte_1
per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 22 maggio 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2031/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ELENA SOFIA PIGRETTI Parte_1
- ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv. SIMONETTA ROSSI Controparte_1
- resistente e contro
(c.f. ) i.p.l.r.p.t. Controparte_2 C.F._1
- resistente contumace
OGGETTO: VENDITA DI COSE MOBILI
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE condannare e/o in via tra loro solidale o Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
disgiunta o concorrente, a pagare a la somma che risulterà dovuta al termine Parte_1 dell'esperenda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo effettivo, con ogni riserva alla luce di quella che sarà la condotta processuale delle controparti anche nell'ottica del risarcimento del danno, il tutto in ogni caso contenuto entro il limite di € 52.000,00#.
[Salvo quanto concluso in relazione alla parte on più parte del giudizio] Controparte_3
In ogni caso, con il favore delle spese.
CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE
I) In via principale, nel merito
1 Parte Respingere le domande formulate con il ricorso introduttivo da nei confronti di CP_1
in quanto inammissibili, infondate – sia in fatto che in diritto – e comunque non provate.
II) In via subordinata sempre nel merito
Parte Accertare e dichiarare quale, tra e sia il soggetto creditore nei confronti di CP_4
per le forniture di cui è causa e, conseguentemente, dare i provvedimenti necessari per CP_1
il Custode a nominarsi nel procedimento per sequestro liberatorio, per il pagamento della somma versata sul libretto di deposito bancario “nominativo ad una firma” n. 047 00001012/1 Banca Di Asti, rigettando ogni e/o diversa maggiore domanda.
III) In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio le società i.p.l.r.p.t., Parte_1 CP_1 [...]
e (c.f. i.p.l.r.p.t. chiedendo al tribunale di CP_2 Controparte_3 C.F._2
“condannare e/o in via tra loro solidale o Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
disgiunta o concorrente, a pagare a la somma che risulterà dovuta al termine Parte_1 dell'esperenda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo effettivo, con ogni riserva alla luce di quella che sarà la condotta processuale delle controparti anche nell'ottica del risarcimento del danno, il tutto in ogni caso contenuto entro il limite di € 52.000,00#. In ogni caso, con il favore delle spese”.
2. si è costituita chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e in Controparte_1
Parte_ subordine accertare e dichiarare quale, tra e sia il suo creditore, mentre CP_4 [...]
sono rimaste contumaci. Controparte_3 Controparte_2 ha anche proposto ricorso per sequestro liberatorio in relazione alla somma di € Controparte_1
30.074,55 versata in data 21.11.2024 sul libretto di deposito bancario “nominativo ad una firma” n.
047 00001012/1 presso Banca Di Asti, sequestro che è stato concesso con ordinanza del 6.3.2025.
3. In corso di causa la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di e il giudizio è stato dichiarato estinto nei confronti di tale parte con sentenza Controparte_3
del 6.3.2025.
4. La causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza resa nella stessa data ed è stata avviata a decisione nelle forme della discussione orale, senza esperimento di attività istruttoria.
5. La parte ricorrente, a fondamento della domanda svolta in via solidale o alternativa nei confronti delle convenute, ha esposto:
2 - di aver ricevuto da legale rappresentante di (c.f. Persona_1 Controparte_3 [...]
e di ordini di fornitura di pellet destinati ad essere trasportati dalla C.F._3 Controparte_2
Slovacchia all'Italia, senza che questi mai esplicitare a quale titolo contrattasse ma indicando come destinataria della merce e delle fatture la Controparte_1
- che i pellet erano stati effettivamente inviati e consegnati presso la sede di sebbene Controparte_1
ricevuti in quel luogo dalla società CP_4
- che secondo gli accordi contrattuali la ricorrente aveva maturato per le forniture un credito di
17.961,00 € per una prima consegna avvenuta il 22.4.2024 e di 11.974,00 € per una seconda consegna del 7.5.2024, per un totale di € 29.935,00 oltre accessori, credito rimasto impagato;
- che tuttavia nessuna delle società resistenti aveva provveduto a saldare il debito ed in particolare aveva riferito di aver acquistato le merci in questione da e sostenuto di Controparte_1 CP_4
non avere con la ricorrente alcun rapporto contrattuale.
La resistente dal canto suo, ha riferito invece: Controparte_1
- che il rapporto contrattuale nel quale era coinvolta in riferimento alla merce oggetto delle pretese della ricorrente aveva quale controparte che aveva anche emesso nei suoi confronti fatture CP_4
e intimato il relativo pagamento;
- che a fronte di pretese avanzate tanto da che dalla ricorrente e pur ritenendo che il CP_4
proprio creditore fosse appunto la prima, aveva deciso di soprassedere dal pagamento depositando ricorso per sequestro liberatorio in attesa della decisione del tribunale.
6. In ordine alla domanda spiegata dalla ricorrente nel presente giudizio si osserva che, stante la natura contrattuale della stessa ovverosia di esatto adempimento della prestazione, è necessario anzitutto individuare quale sia il debitore (o i debitori) della società ricorrente.
In proposito si osserva che:
- la circostanza per la quale è il legale rappresentante, tra l'altro, di emerge Persona_1 CP_4
dalla corrispondenza intrattenuta tra la resistente e (docc. 15,19,20 Controparte_1 CP_4
resistente) ove è indicato come tale dal legale che scrive per suo conto (doc. 19 Persona_1
resistente);
- le circostanze per le quali la ricorrente ha contrattato con , legale rappresentante della Persona_1
residua resistente e che non emerge dagli atti alcun conferimento di potere rappresentativo CP_4
o rapporto tra e la resistente costituiscono elementi da un lato Persona_1 Controparte_1
sufficienti a ritenere possibile che sia stato stipulato un rapporto contrattuale tra la ricorrente e la resistente e, da un altro, elementi invece impeditivi a ritenere validamente perfezionato un CP_4
contratto di vendita tra la ricorrente e la resistente mancando in capo al soggetto Controparte_1
3 stipulante qualsiasi potere rappresentativo;
- la contrattazione con il legale rappresentante di è confermata dai messaggi scambiati con CP_4
il medesimo dalla ricorrente (cfr. docc.
1.1 e 1.2 ricorrente) nei quali si conferma l'ordine e, a ben vedere, non s'indica affatto quale destinatario della fatturazione ma viene Controparte_1
semplicemente fornito un indirizzo e-mail di reperibilità della società destinataria nel cui testo compare la parola “fatturazione” mentre con relativa sede del magazzino è indicata Controparte_1
solo quale luogo di spedizione della merce;
- i documenti di trasporto prodotti (docc. 4 ricorrente) riportano la ricezione della merce presso il magazzino della per conto di ulteriore elemento che comprova, per un Controparte_1 CP_4
verso, l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra e e, per un altro, la Pt_1 Controparte_1
conclusione del contratto tra la prima e CP_4
Sul punto è quindi possibile escludere la sussistenza di un rapporto contrattuale tra la ricorrente e mentre si deve ritenere dimostrata in via presuntiva e secondo il metro del più Controparte_1
verosimile che non la conclusione del contratto di vendita con in ragione: dell'esistenza CP_4
della contrattazione con il legale rappresentante della società in questione;
della ricezione presso per conto di (e non di altre società) della merce spedita direttamente dal CP_1 CP_4
fornitore dell'acquisto della merce da parte di da Pt_1 Controparte_1 CP_4
comprovata dal contratto e dalle fatture prodotte dalla resistente (cfr. docc. 2,4,6,8 resistente) da cui si desume che la proprietà dei beni fosse di CP_4
In relazione a tale ricostruzione occorre anche aggiungere come l'inserimento nella catena di ulteriori rivenditori (ad es. le società menzionate nella mail di cui al doc. 19 resistente) è circostanza che, quale fatto impeditivo della pretesa di CMC, avrebbe dovuto essere allegata e provata dalla convenuta che, non costituendosi, non lo ha fatto, né la mail appena citata merita di essere valorizzata CP_4
Parte_ nel senso di escludere la sussistenza del rapporto diretto tra e atteso che Pt_1 CP_4
quando fu redatta era già in corso in sede stragiudiziale il contenzioso tra le varie parti coinvolte, ciò che rende sospetta e potenzialmente funzionale a precostituire una difesa l'indicazione di ulteriori intermediari nel rapporto, né, del resto, tale circostanza trova riscontro in altri atti o documenti.
L'assenza di contestazioni circa il prezzo di vendita, l'informalità della contrattazione in cui il tema non è affrontato e la similarità tra il corrispettivo stabilito tra e e quello CP_4 Controparte_1
preteso da (lievemente inferiore al primo) consente di ritenere che le parti avessero voluto Pt_1
far riferimento al prezzo usuale praticato dal venditore e che questo sia quello in concreto preteso.
7. La domanda della ricorrente va in definitiva rigettata nei confronti della resistente Controparte_1
e, invece, accolta nei confronti di con condanna di quest'ultima al pagamento in favore di CP_4
4 CMC della somma di € 29.935,00 oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 a Pt_1
decorrere per ciascuna consegna da trenta giorni dopo la data della consegna della merce, secondo quanto disposto dall'articolo 4 d.lgs. 231/2002.
Non risulta allegata, né provata, la debenza di alcuna altra somma a titolo contrattuale o risarcitorio.
8. In ordine alla domanda di sequestro proposta in corso di causa e circa la quale si è disposto “…il sequestro della somma depositata da sul libretto di deposito bancario “nominativo ad CP_1 una firma” n. 047 00001012/1 Banca Di Asti, nominando custode del libretto e della somma depositata la Banca di Asti - Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. in persona del direttore pro-tempore della filiale di Montechiaro D'Asti con incarico al medesimo di versare la somma depositata in favore del soggetto che verrà individuato con sentenza all'esito del presente grado della controversia e dietro presentazione di copia autentica della sentenza” s'individua quale soggetto destinatario della prestazione gravante su la società precisando tuttavia che, non essendo Controparte_1 CP_4
stata proposta domanda di condanna della prima da parte della seconda, né potendosi scrutinare la domanda subordinata di stante l'accoglimento della sua richiesta principale, tale Controparte_1
statuizione è destinata ad assumere valore meramente ordinatorio in ordine alla regolazione del procedimento di sequestro.
9. Le spese seguono la soccombenza e quelle della ricorrente sono quindi poste a carico di CP_4
mentre quelle della resistente sono poste a carico della ricorrente. Controparte_1
Le spese del procedimento di sequestro sono invece irripetibili stante in definitiva la sua inutilità nei confronti di e l'assenza di domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_4
Controparte_1
Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal
D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria, con esclusione della non espletata fase istruttoria e riduzione nei minimi di quella decisionale caratterizzata da una ridotta attività defensionale.
P.Q.M.
Il giudice, in ordine al procedimento per sequestro definito con ordinanza del 6.3.2025, individua quale soggetto destinatario della prestazione gravante su la società Controparte_1 CP_4
Inoltre, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
CONDANNA a pagare in favore di la somma di € 29.935,00 oltre CP_4 Parte_1
interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 a decorrere da trenta giorni dopo la data della consegna
5 della merce.
RIGETTA la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 545,00 per CP_4 Parte_1
esborsi ed € 4.500,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 4.500,00 Parte_1 Controparte_1
per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 22 maggio 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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