Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 26/03/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C.F.C. - Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con Bruno s.r.l., LC General Scavi s.r.l., S.C. Edil di Pagliero Sara s.a.s. ed Eurocondotte s.r.l., in relazione alla procedura CIG B6517A7238 e B6517A830B, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Faggiano e Mariacristina Sapone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Acqua Novara.Vco s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Filippo Ruffato, Simone Ambrogi e Tommaso Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
NE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con VI.COS. - Vigevano Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati UC Griselli e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Impresa Edile Stradale Artifoni s.p.a., LSE s.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- della determina di aggiudicazione 07/01/2026, Prot. OUT/1676, a firma del Condirettore Generale con cui il Lotto 2 della procedura aperta avente ad oggetto « Accordo quadro per l’affidamento di progettazione, esecuzione lavori per opere di manutenzione straordinaria su reti e impianti di acquedotto e fognatura, suddiviso in due lotti - CUP: D18B25000060005 - CIG LOTTO 1: B6517A7238; CIG LOTTO 2: B6517A830B », è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. controinteressato;
- dei verbali di gara del 04/09/2025 e 12/11/2025 (e delle graduatorie ivi riportate) redatti dalla Commissione giudicatrice, nonché dei verbali delle sedute riservate;
- della nota di Aqua Novara VCO del 15/10/2025, Prot. n. OUT/83360, con cui è stata rigettata l’istanza della ricorrente CFC di riedizione della graduatoria;
- dell’art. 3.1 in parte qua del Disciplinare di gara;
- dei chiarimenti nn. 3, 7, 11, 15, 17, 18, 19 e 23 pubblicati da Acqua Novara VCO il 23/05/2025, avente ad oggetto “Requisiti di partecipazione”;
- di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acqua Novara.Vco s.p.a. e di NE s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. NN FR IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con ricorso notificato in data 28/01/2026, la società ricorrente è insorta avverso la determinazione, meglio individuata in epigrafe, a mezzo della quale Acqua Novara.Vco s.p.a. ha aggiudicato in favore di NE s.r.l. (quale mandataria di un costituendo RTI) il Lotto n. 2 della procedura aperta diretta alla stipula di accordi-quadro aventi ad oggetto l’affidamento della progettazione e/o esecuzione di opere di manutenzione straordinaria su reti e impianti di acquedotto e fognatura nel Comune di Novara;
Rilevato che, all’esito della costituzione delle parti intimate, la Stazione appaltante ha annullato ex art. 21- nonies legge n. 241/1990 la determinazione gravata e ha disposto la riapertura del procedimento amministrativo di aggiudicazione, ai fini dello scorrimento della graduatoria (determina del 16/03/2026 Prot n. OUT/18139: doc. 1 resistente);
Ritenuto che per effetto della determinazione sopravvenuta la materia del contendere sia venuta a cessare, giacché l’annullamento dell’atto di aggiudicazione gravato e il conseguentemente scorrimento della graduatoria hanno integralmente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio e hanno determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383), come d’altronde riconosciuto dai procuratori della ricorrente nel corso dell’udienza camerale del 18/03/2026;
Ritenuto infine che l’obiettiva peculiarità della vicenda controversa giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite, fermo il rimborso in favore della società ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, fermo il rimborso in favore della società ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, al verificarsi delle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
UC VI, Presidente FF
NN FR IL, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN FR IL | UC VI |
IL SEGRETARIO