Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 162 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il Parte_1
02/11/1986, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
SAVOCA ELIO, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANASTASI C.F._2
RAFFAELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 18/01/2025 i coniugi
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SANTA TERESA DI
RIVA (ME) il 12 settembre 2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata il [...] la figlia Persona_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 10292/2024 del 07/05/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti convengono di vivere separatamente e di fissare la loro residenza ove credono più opportuno. La sig.ra si impegna a trasferire Pt_1
immediatamente la propria in indirizzo diverso rispetto al presente, giacchè ancora insistente nell'abitazione di proprietà del sig.
2. La sig.ra CP_1
rinuncia, altresì, a qualsivoglia pretesa o richiesta Parte_1
relativamente alla casa coniugale compresi i beni mobili ivi insistenti, tranne alcuni regali del matrimonio, da concordare tra le parti.
3. Disporre l'affido condiviso della minore alla SI.ra , con Persona_1 Parte_1
allocazione privilegiata presso la stessa;
i tempi di permanenza presso il genitore non domiciliatario sono regolati secondo accordi tra i genitori ed in difetto come segue: due giorni alla settimana in orari da concordare con il
2 coniuge anche considerati i turni dell'attività lavorativa, che in difetto di accordo restano fissati il mercoledì e venerdì dalle ore 18 alle ore 21,30, un fine settimana ogni due settimane dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, per cinque giorni consecutivi nelle vacanze di natale ad anni alterni comprendenti il Natale o il Capodanno per due giorni consecutivi nelle vacanze di Pasqua, per quindici giorni consecutivi nelle vacanze estive, periodo da concordare tra i coniugi sentito il minore, nonché metà della giornata del compleanno e dell'onomastico del minore;
le suddette modalità possono essere modificate anche su richiesta del minore, purché nel complessivo rispetto dei periodi di tempo riservati al rapporto tra il genitore non domiciliatario ed il minore. Indipendente dalle alternanze e nel rispetto degli orari scolastici, le parti avranno sempre diritto a trascorrere con la figlia il proprio compleanno o la Festa del Papà, a prescindere dalla turnazione concordata. In particolare, il SI. indipendentemente dal giorno della CP_1
settimana in cui cadrà, potrà trascorre con la figlia, o dalle ore 10.00 alle
15.00, o dalle ore 15.00 alle ore 22.00 della festività, e compatibilmente con gli impegni scolastici. Egualmente, la SI.ra avrà diritto a trascorre Pt_1
con la figlia il proprio compleanno o la Festa della Mamma anche qualora coincidesse con un giorno di visita del SI. prevedendo il recupero CP_1
del giorno, nella giornata seguente. Le parti concordano, altresì, che durante i giorni di diritto di visita del padre che prevedano il pernottamento la SI.ra avrà diritto di telefonare e/o videochiamare la figlia anche più volte Pt_1
al giorno ma nel rispetto del diritto di visita del padre. Altrettanto, il SI.
i impegna a garantire giornalmente alla madre di poter chiamare e/o CP_1
videochiamare la figlia, anche più volte al giorno, ma sempre nel rispetto della privacy reciproca. In caso di spostamenti al di fuori del Comune di residenza, per gite e/o viaggi, anche all'estero, previa autorizzazione scritta,
e/o anche di un solo giorno, con la minore, entrambi i genitori si impegnano
3 a comunicare all'altro il luogo di spostamento, l'itinerario e i mezzi utilizzati oltrechè i riferimenti di eventuali luoghi di alloggio, onde garantire la facile reperibilità del minore in caso di necessità ed urgenza;
4. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
5. Disporre l'obbligo al sig. di contribuire al CP_1
mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 500,00 da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT, entro i primi dieci giorni di ogni mese 6. Disporre che l'assegno unico universale per la figlia, venga incassato integralmente dal sig. che presenterà la domanda per CP_1
richiedere la corresponsione dello stesso e si impegnerà, pertanto, a sottoscrivere e/o effettuare quanto necessario per garantire tale diritto. 7.
Riconoscere tutte le spese straordinarie nell'interesse della minore, da concordarsi precedentemente tra le parti, nella misura del 50% rispettivamente a carico di ciascun genitore. Si precisa, inoltre, che tutte le spese straordinarie necessarie, quali ad es. visite mediche, medicinali dermatologici o connessi ad intolleranze o non da banco, libri scolastici, cancelleria ed accessori connessi alla scuola (zaino, grembiule e/o divisa, astuccio e diario) relativi ad inizio anno scolastico, una attività sportiva all'anno di interesse della minore con relativo materiale, accessori e divisa ad essa propedeutica, viaggi di istruzione e corsi di lingue, e le spese facoltative concordate, saranno sostenute e condivise al 50% tra le parti.
Ogni genitore dovrà provvedere al pagamento della propria quota a seguito di esibizione di preventivo e/o fattura entro una (1) settimana dalla
4 comunicazione. Le parti concordano che non sono ammesse compensazioni tra le spese straordinarie e il mantenimento ordinario, ma solo tra le stesse spese straordinarie.
8. L'immobile sito in Furci Siculo via A. Vespucci 9 in comproprietà ad entrambi i coniugi, rimarrà in uso alla sig.ra Parte_1
per l'esercizio esclusivo della propria attività di estetica e il sig.
[...]
continuerà a concorrere in ragione della propria quota al pagamento CP_1
delle spese inerenti esclusivamente l'immobile (50% IMU e 50% mutuo) come fatto finora.
9. Spese legali compensate”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Alla suddetta udienza del 28/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 10292/2024 del 07/05/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
5 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di SANTA TERESA DI RIVA (ME) il 12 settembre 2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 22, parte 2, serie A, tra , nata a [...] Parte_1
il 02/11/1986, e , nato a [...] il [...], alle CP_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SANTA TERESA
DI RIVA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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