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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2024, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3824/2023 R.G., avente ad oggetto
“impugnazione di deliberazione condominiale”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Cafagna, Parte_1
Attore contro
, in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore, contumace,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 17.1.2024 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 23.2.2023 – quale condomino del Parte_1
in – ha evocato in giudizio per Controparte_1 CP_1
l'udienza del 31.5.2023 il predetto affinché fosse annullata la deliberazione CP_1 dell'assemblea condominiale straordinaria del 21.1.2022 assunta in II convocazione, il cui verbale (in quanto assente) gli è stato recapitato con racc.ta a/r spedita il 28.10.2022 e pagina 1 di 6 ritirata il 5.11.2022 ed in ordine a cui il 17.11.2022 è stata depositata domanda di mediazione ex D. lgs. n. 28/2010, conclusasi negativamente il 3.2.2023.
A tal fine, l'attore ha dedotto le seguenti censure:
- violazione del termine di 5 giorni liberi prima della data fissata in prima convocazione ex art. 66 disp. att. c.c, in quanto al Sig. è stato consegnato avviso di giacenza della Pt_1
raccomandata di convocazione alla predetta assemblea in data 15.1.2022 e, quindi, solo quattro giorni prima della celebrazione della stessa, programmata in prima convocazione per il 20.1.2022;
- inosservanza del quorum deliberativo prescritto: i condomini , Controparte_2
ed sono titolari del diritto di proprietà Controparte_3 Parte_2
sulle rispettive unità immobiliari facenti parte del fabbricato (subalterni, 6, 8 e 25) nella misura di ½; tuttavia, gli stessi condomini hanno preso parte alla prefata assemblea - e concorso con la loro volontà a formarne le deliberazioni - in assenza di necessaria delega degli ulteriori comproprietari (titolari della residua quota di ½ del diritto di proprietà sulle unità immobiliari indicate in visura); l'epurazione dei voti favorevoli invalidamente espressi dai menzionati condomini travolge così ogni deliberato assunto dall'adunanza condominiale del 21.1.2022, non legittimato dal raggiungimento del quorum deliberativo prescritto;
- erroneità dei millesimi attribuiti a ciascun condomino: il computo dei millesimi riferiti ai condomini è stato infatti eseguito in applicazione di tabelle millesimali errate che la compagine si era obbligata a sostituire;
in data 19.2.2018, all'esito di accertamento tecnico eseguito in seno ad un procedimento di mediazione incardinato dal Sig. il C.T.U. Pt_1
Ing. verificava l'esistenza di imprecisioni nelle quote riportate nelle planimetrie Pt_2
dei singoli alloggi allegate alle tabelle millesimali sino a quel momento vigenti e proponeva la revisione di queste ultime, mediante integrazione con i dati tecnici dal medesimo elaborati;
sulla scorta di dette risultanze, il convenuto con delibera CP_1 assembleare del 23.5.2019 accoglieva il contenuto della relazione a firma dell'Ing. Pt_2 ed infatti così disponeva: “i condomini di comune accordo rinviano l'approvazione definitiva delle tabelle alla prossima assemblea”; tuttavia, l'applicazione delle nuove, corrette, tabelle millesimali non ha mai avuto luogo e, per l'effetto, i quorum costitutivi, deliberativi ed i riparti di ogni spesa approvata dal continuano tutt'oggi (ed è CP_1
accaduto anche in occasione delle delibere quivi impugnate) ad essere calcolati facendo riferimento a valori millesimali non corrispondenti allo stato dei luoghi ed, in ogni caso, in pagina 2 di 6 modo illegittimo, per inosservanza dell'accordo raggiunto in sede deliberativa il 23.5.2019.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, sicché all'udienza del CP_1
31.5.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
In assenza di richiesta dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, va dato atto che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
La censura relativa alla violazione del termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c. è infondata.
L'attore imposta la difesa sul presupposto che il predetto termine (“almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione”) sia “libero”, con esclusione quindi del dies a quo (giorno della ricezione della convocazione) e del dies ad quem (giorno dell'assemblea in I convocazione).
Invero, secondo il maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22047/2013; n. 23396/2017), in tema di condominio, con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il , in applicazione della CP_1
presunzione dell'art. 1335 c.c. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia;
tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata (cui il testo dell'art. 66 disp. att. c.c. affianca, nel testo successivo alla riforma di cui alla L. 11 dicembre 2012, n. 220, altre modalità partecipative), e questa non sia non consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza).
pagina 3 di 6 Di recente, poi, la Suprema Corte (n. 18635/2021) in un caso analogo a quello del presente giudizio ha statuito che nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66 disp. att. c.c. per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il deve provare la CP_1
tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni
"non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il dies ad quem (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il dies a quo (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e
2963 c.c. (nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo l'avviso di convocazione ricevuto il
29 marzo, in relazione ad un'assemblea condominiale convocata, per la prima adunanza, in data 3 aprile).
Sebbene le richiamate pronunce si riferiscano a casi di deliberazioni assembleari assunte anteriormente alla riforma di cui alla L. n. 220/2012, il testo dell'art. 66 disp. att. c.c., come risultante a seguito della predetta riforma, non discorre di termine libero, sicché tale termine va ritenuto non libero (ma dilatorio) in conformità alla giurisprudenza affermatasi in precedenza.
Pertanto, non conteggiando il dies ad quem (nella specie, il 20.1.2022) e conteggiando il dies a quo (nella specie, il 15.1.2022, data di ricezione dell'avviso di giacenza), ne deriva che risulta rispettato di termine di almeno 5 giorni prima dell'adunanza in I convocazione, scadente appunto il 19.1.2022, giorno anteriore a tale adunanza.
Infondata, inoltre, è la censura relativa all'inosservanza del quorum deliberativo.
Sul punto, va premesso che ai sensi dell'art. 67 c. 2 disp. att. c.c., qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'art. 1106 c.c.
Ciò premesso, la dedotta circostanza che i condomini , Controparte_2 [...]
ed siano titolari del diritto di proprietà sulle Controparte_3 Parte_2
rispettive unità immobiliari facenti parte del fabbricato (subalterni, 6, 8 e 25) nella misura di ½ e che ivi abbiano partecipato senza la delega degli ulteriori comproprietari, non ha inficiato la deliberazione assembleare.
pagina 4 di 6 Ai sensi dell'art. 1136 c. 3 c.c., in seconda convocazione la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.
Nel caso di specie - fermo restando che i punti approvati risultano essere quelli relativi all'o.d.g. tranne che per la nomina o revoca dell'amministratore (la cui discussione è stata rinviata) e fermo restando che tra quelli approvati non risultano argomenti rientranti nell'alveo dei cc. 4 e 5 dell'art. 1136 c.c. per i quali sono richieste diverse maggioranze rispetto a quella di cui al c. 3 (infatti, la mediazione non costituisce una lite) - la deliberazione risulta reggere alla prova di resistenza, ossia scomputando i millesimi dei comproprietari per 1/2 (cfr. allegato sub 4 all'atto di citazione) che non hanno rilasciato la delega. Infatti, la deliberazione risulta assunta a maggioranza degli intervenuti con millesimi pari a 369,07 (come detto, al netto dei millesimi dei comproprietari che non hanno rilasciato la delega), quindi per un valore ampiamente rappresentante 1/3 del valore dell'edificio.
Infondata, altresì, è la censura relativa all'erroneità dei millesimi attribuiti a ciascun condomino.
Secondo la prospettazione di parte attorea, il computo dei millesimi riferiti ai condomini
è stato infatti eseguito in applicazione di tabelle millesimali errate che, difatti, la compagine si era obbligata a sostituire, precisando che:
- in data 19.2.2018, all'esito di accertamento tecnico eseguito in seno ad un procedimento di mediazione incardinato dal Sig. il C.T.U. Ing. verificava l'esistenza Pt_1 Pt_2
di imprecisioni nelle quote riportate nelle planimetrie dei singoli alloggi allegate alle tabelle millesimali sino a quel momento vigenti e proponeva la revisione di queste ultime, mediante integrazione con i dati tecnici dal medesimo elaborati;
- sulla scorta di dette risultanze, il convenuto, con delibera assembleare del CP_1
23.5.2019 accoglieva il contenuto della relazione a firma dell'Ing. ed infatti così Pt_2 disponeva: “i condomini di comune accordo rinviano l'approvazione definitiva delle tabelle alla prossima assemblea”;
- tuttavia, l'applicazione delle nuove, corrette, tabelle millesimali non ha mai avuto luogo.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche se la ripartizione delle spese fra i condomini va compiuta in proporzione della proprietà di ciascuno, l'amministratore deve attenersi alle tabelle millesimali esistenti, che, pur avendo natura valutativa e non pagina 5 di 6 attributiva della proprietà, vanno applicate - in quanto approvate ed accettate - finché non siano state modificate;
ne consegue che, qualora il intenda denunciare la CP_1
violazione dell'art. 1123 c.c., è tenuto ad impugnare le tabelle, chiedendone la modica giudiziale, e non il piano di riparto redatto in base alle tabelle medesime (cfr. Cass. n.
16982/2005).
D'altronde, lo stesso attore ha ammesso che l'assemblea dei condomini in 23.5.2019 ha rinviato l'approvazione definitiva delle nuove tabelle ad una prossima assemblea né risulta che tale approvazione sia avvenuta, ragion per cui corretta risulta l'applicazione delle tabelle già esistenti.
Alla luce di tanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
In considerazione della contumacia del convenuto, le spese processuali CP_1
vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.1.2024
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3824/2023 R.G., avente ad oggetto
“impugnazione di deliberazione condominiale”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Cafagna, Parte_1
Attore contro
, in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore, contumace,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 17.1.2024 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 23.2.2023 – quale condomino del Parte_1
in – ha evocato in giudizio per Controparte_1 CP_1
l'udienza del 31.5.2023 il predetto affinché fosse annullata la deliberazione CP_1 dell'assemblea condominiale straordinaria del 21.1.2022 assunta in II convocazione, il cui verbale (in quanto assente) gli è stato recapitato con racc.ta a/r spedita il 28.10.2022 e pagina 1 di 6 ritirata il 5.11.2022 ed in ordine a cui il 17.11.2022 è stata depositata domanda di mediazione ex D. lgs. n. 28/2010, conclusasi negativamente il 3.2.2023.
A tal fine, l'attore ha dedotto le seguenti censure:
- violazione del termine di 5 giorni liberi prima della data fissata in prima convocazione ex art. 66 disp. att. c.c, in quanto al Sig. è stato consegnato avviso di giacenza della Pt_1
raccomandata di convocazione alla predetta assemblea in data 15.1.2022 e, quindi, solo quattro giorni prima della celebrazione della stessa, programmata in prima convocazione per il 20.1.2022;
- inosservanza del quorum deliberativo prescritto: i condomini , Controparte_2
ed sono titolari del diritto di proprietà Controparte_3 Parte_2
sulle rispettive unità immobiliari facenti parte del fabbricato (subalterni, 6, 8 e 25) nella misura di ½; tuttavia, gli stessi condomini hanno preso parte alla prefata assemblea - e concorso con la loro volontà a formarne le deliberazioni - in assenza di necessaria delega degli ulteriori comproprietari (titolari della residua quota di ½ del diritto di proprietà sulle unità immobiliari indicate in visura); l'epurazione dei voti favorevoli invalidamente espressi dai menzionati condomini travolge così ogni deliberato assunto dall'adunanza condominiale del 21.1.2022, non legittimato dal raggiungimento del quorum deliberativo prescritto;
- erroneità dei millesimi attribuiti a ciascun condomino: il computo dei millesimi riferiti ai condomini è stato infatti eseguito in applicazione di tabelle millesimali errate che la compagine si era obbligata a sostituire;
in data 19.2.2018, all'esito di accertamento tecnico eseguito in seno ad un procedimento di mediazione incardinato dal Sig. il C.T.U. Pt_1
Ing. verificava l'esistenza di imprecisioni nelle quote riportate nelle planimetrie Pt_2
dei singoli alloggi allegate alle tabelle millesimali sino a quel momento vigenti e proponeva la revisione di queste ultime, mediante integrazione con i dati tecnici dal medesimo elaborati;
sulla scorta di dette risultanze, il convenuto con delibera CP_1 assembleare del 23.5.2019 accoglieva il contenuto della relazione a firma dell'Ing. Pt_2 ed infatti così disponeva: “i condomini di comune accordo rinviano l'approvazione definitiva delle tabelle alla prossima assemblea”; tuttavia, l'applicazione delle nuove, corrette, tabelle millesimali non ha mai avuto luogo e, per l'effetto, i quorum costitutivi, deliberativi ed i riparti di ogni spesa approvata dal continuano tutt'oggi (ed è CP_1
accaduto anche in occasione delle delibere quivi impugnate) ad essere calcolati facendo riferimento a valori millesimali non corrispondenti allo stato dei luoghi ed, in ogni caso, in pagina 2 di 6 modo illegittimo, per inosservanza dell'accordo raggiunto in sede deliberativa il 23.5.2019.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, sicché all'udienza del CP_1
31.5.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
In assenza di richiesta dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, va dato atto che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
La censura relativa alla violazione del termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c. è infondata.
L'attore imposta la difesa sul presupposto che il predetto termine (“almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione”) sia “libero”, con esclusione quindi del dies a quo (giorno della ricezione della convocazione) e del dies ad quem (giorno dell'assemblea in I convocazione).
Invero, secondo il maggioritario e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22047/2013; n. 23396/2017), in tema di condominio, con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il , in applicazione della CP_1
presunzione dell'art. 1335 c.c. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia;
tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata (cui il testo dell'art. 66 disp. att. c.c. affianca, nel testo successivo alla riforma di cui alla L. 11 dicembre 2012, n. 220, altre modalità partecipative), e questa non sia non consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza).
pagina 3 di 6 Di recente, poi, la Suprema Corte (n. 18635/2021) in un caso analogo a quello del presente giudizio ha statuito che nel calcolo del termine di "almeno cinque giorni prima", stabilito dall'art. 66 disp. att. c.c. per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il deve provare la CP_1
tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni
"non liberi" (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi" - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il dies ad quem (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il dies a quo (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e
2963 c.c. (nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo l'avviso di convocazione ricevuto il
29 marzo, in relazione ad un'assemblea condominiale convocata, per la prima adunanza, in data 3 aprile).
Sebbene le richiamate pronunce si riferiscano a casi di deliberazioni assembleari assunte anteriormente alla riforma di cui alla L. n. 220/2012, il testo dell'art. 66 disp. att. c.c., come risultante a seguito della predetta riforma, non discorre di termine libero, sicché tale termine va ritenuto non libero (ma dilatorio) in conformità alla giurisprudenza affermatasi in precedenza.
Pertanto, non conteggiando il dies ad quem (nella specie, il 20.1.2022) e conteggiando il dies a quo (nella specie, il 15.1.2022, data di ricezione dell'avviso di giacenza), ne deriva che risulta rispettato di termine di almeno 5 giorni prima dell'adunanza in I convocazione, scadente appunto il 19.1.2022, giorno anteriore a tale adunanza.
Infondata, inoltre, è la censura relativa all'inosservanza del quorum deliberativo.
Sul punto, va premesso che ai sensi dell'art. 67 c. 2 disp. att. c.c., qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'art. 1106 c.c.
Ciò premesso, la dedotta circostanza che i condomini , Controparte_2 [...]
ed siano titolari del diritto di proprietà sulle Controparte_3 Parte_2
rispettive unità immobiliari facenti parte del fabbricato (subalterni, 6, 8 e 25) nella misura di ½ e che ivi abbiano partecipato senza la delega degli ulteriori comproprietari, non ha inficiato la deliberazione assembleare.
pagina 4 di 6 Ai sensi dell'art. 1136 c. 3 c.c., in seconda convocazione la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.
Nel caso di specie - fermo restando che i punti approvati risultano essere quelli relativi all'o.d.g. tranne che per la nomina o revoca dell'amministratore (la cui discussione è stata rinviata) e fermo restando che tra quelli approvati non risultano argomenti rientranti nell'alveo dei cc. 4 e 5 dell'art. 1136 c.c. per i quali sono richieste diverse maggioranze rispetto a quella di cui al c. 3 (infatti, la mediazione non costituisce una lite) - la deliberazione risulta reggere alla prova di resistenza, ossia scomputando i millesimi dei comproprietari per 1/2 (cfr. allegato sub 4 all'atto di citazione) che non hanno rilasciato la delega. Infatti, la deliberazione risulta assunta a maggioranza degli intervenuti con millesimi pari a 369,07 (come detto, al netto dei millesimi dei comproprietari che non hanno rilasciato la delega), quindi per un valore ampiamente rappresentante 1/3 del valore dell'edificio.
Infondata, altresì, è la censura relativa all'erroneità dei millesimi attribuiti a ciascun condomino.
Secondo la prospettazione di parte attorea, il computo dei millesimi riferiti ai condomini
è stato infatti eseguito in applicazione di tabelle millesimali errate che, difatti, la compagine si era obbligata a sostituire, precisando che:
- in data 19.2.2018, all'esito di accertamento tecnico eseguito in seno ad un procedimento di mediazione incardinato dal Sig. il C.T.U. Ing. verificava l'esistenza Pt_1 Pt_2
di imprecisioni nelle quote riportate nelle planimetrie dei singoli alloggi allegate alle tabelle millesimali sino a quel momento vigenti e proponeva la revisione di queste ultime, mediante integrazione con i dati tecnici dal medesimo elaborati;
- sulla scorta di dette risultanze, il convenuto, con delibera assembleare del CP_1
23.5.2019 accoglieva il contenuto della relazione a firma dell'Ing. ed infatti così Pt_2 disponeva: “i condomini di comune accordo rinviano l'approvazione definitiva delle tabelle alla prossima assemblea”;
- tuttavia, l'applicazione delle nuove, corrette, tabelle millesimali non ha mai avuto luogo.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche se la ripartizione delle spese fra i condomini va compiuta in proporzione della proprietà di ciascuno, l'amministratore deve attenersi alle tabelle millesimali esistenti, che, pur avendo natura valutativa e non pagina 5 di 6 attributiva della proprietà, vanno applicate - in quanto approvate ed accettate - finché non siano state modificate;
ne consegue che, qualora il intenda denunciare la CP_1
violazione dell'art. 1123 c.c., è tenuto ad impugnare le tabelle, chiedendone la modica giudiziale, e non il piano di riparto redatto in base alle tabelle medesime (cfr. Cass. n.
16982/2005).
D'altronde, lo stesso attore ha ammesso che l'assemblea dei condomini in 23.5.2019 ha rinviato l'approvazione definitiva delle nuove tabelle ad una prossima assemblea né risulta che tale approvazione sia avvenuta, ragion per cui corretta risulta l'applicazione delle tabelle già esistenti.
Alla luce di tanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
In considerazione della contumacia del convenuto, le spese processuali CP_1
vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.1.2024
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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