Art. 21. (Seminari, soggiorni di studio e visite) 1. La presidenza del Consiglio dei minisri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, puo' autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.
Articolo 21 della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 10 octiesArticolo 11
Articolo 21 della Legge 9 luglio 1990, n. 185
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29 luglio 1990
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