Articolo 97 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 96Articolo 98
Versione
15 dicembre 1981
Art. 97. (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela)

Dopo l' articolo 639 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 639-bis. - (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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