Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2025, proposto da
Associazione Altamarea Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melendugno, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – I Sezione di Lecce – n. 3031/2015 pubblicata in data 23.10.2015 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con sentenza n. 3031/2015 del 23.10.2015, resa nel giudizio proposto dall’Associazione Onlus Altamarea (RG n. 1445/2014), il Tribunale di Lecce, Sezione I, ha annullato il diniego opposto dal Comune di Melendugno all’istanza presentata dalla stessa per “ un progetto di intervento per ripristino di un campo di calcetto già esistente e per l’installazione di servizi igienici su area demaniale occupata in forza di regolare titolo concessorio ”, ritenendo fondate le censure proposte sotto il profilo della contraddittorietà dell’ agere amministrativo e del difetto di motivazione nei termini di cui in motivazione;
-il Comune di Melendugno, nonostante l’ampio periodo di tempo trascorso, non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza definitiva del T.A.R. Lecce di cui sopra;
Tutto quanto premesso, parte ricorrente con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 22.01.2025, sul presupposto della perdurante inerzia del Comune di Melendugno di adeguarsi al dictum giudiziale sopra richiamato, ha chiesto a questo T.A.R. di ordinare all’Amministrazione comunale di dare corretta e completa esecuzione al giudicato amministrativo di cui sopra, mediante l’adozione di tutte le misure necessarie, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta.
Il Comune di Melendugno, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 10.06.2025 la causa è stata introitata in decisione.
Dato atto della regolarità del gravame, il ricorso è fondato e va accolto.
La condivisibile giurisprudenza ha chiarito che “ è nota l'importanza, quasi essenzialità, della tutela esecutiva al cospetto di interessi pretensivi, in quanto la sentenza di annullamento di un diniego non è autoesecutiva, e dunque immediatamente satisfattiva, ed in quanto siffatta tipologia di interesse non può realizzarsi neppure attraverso la rigorosa esplicazione dell'effetto di ripristinazione, connesso alla portata retroattiva dell'annullamento stesso, e concretantesi nella rimozione delle modificazioni della realtà medio tempore intervenute, non essendosi prodotti effetti materiali incidenti sulla sfera giuridica del privato ” (T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 03/04/2015 n. 153, id. T.A.R. Lecce, Sez. I, 25/01/2021, n. 118);
Nella specie, venendo in rilievo interessi pretensivi, la pronuncia di annullamento di cui alla sentenza n. 3031/2015 non è compiutamente autoesecutiva, ma implica in via conformativa il necessario esercizio del potere autoritativo dell’Amministrazione comunale, che è tenuta a rideterminarsi sull’istanza presentata dalla ricorrente sulla scorta di congrua e puntuale motivazione, tenuto conto delle censure contenute nella stessa pronuncia.
E da quanto documentato in atti, non risulta che il Comune di Melendugno abbia prestato corretta esecuzione alle statuizioni di cui alla sentenza ottemperanda.
Va, pertanto, ordinato all’Ente civico di prestare ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce n. 3031/2015, provvedendo a rieditare le valutazioni di propria competenza in ordine all’istanza del cui diniego trattasi, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Il Collegio riserva poi, su apposita istanza di parte, la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
-ordina al Comune di Melendugno di dare integrale esecuzione alla sentenza di questo TAR, Sez. I, n. 3031 del 23.10.2015, secondo quanto rilevato nella sentenza ottemperanda, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
-riserva la nomina del Commissario ad acta, su istanza di parte, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione comunale secondo disposto in parte motiva.
-condanna il Comune di Melendugno al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che liquida nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo unificato, se e nella misura in cui quest’ultimo risulti effettivamente corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO