Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6635/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6635/2022 R.G. LAVORO
TRA
,Parte 1 nato ad [...] il [...] cod. fisc. C.F. 1
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Ferraioli, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario De Mathia, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: diritto di precedenza- risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/05/2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato come operaio stagionale alle dipendenze della società Controparte 1 in forza di reiterati contratti a tempo determinato dal 10.05.2010 al 09.08.2020, ha dedotto di essere stato da ultimo assunto alle dipendenze della società resistente con contratto di lavoro stagionale presso la sede di Caivano nell'anno 2020 (dal 28.05.2020 al 09.08.2020) con mansioni di operaio generico, addetto alla produzione e con inquadramento nel 5° livello del CCNL per gli addetti all'Industria Alimentare;
di aver diffidato la società a procedere alla sua assunzione a termine nel mese di marzo 2021, avendo la società resistente, al fine di favorire una maggiore occupazione nonché una migliore qualità dei contratti di lavoro, sottoscritto con le OO.SS maggiormente rappresentative
D.Lgs. 81/2015 nel periodo intercorrente tra gennaio e agosto, e quindi lamentando il mancato rispetto nei suoi confronti del diritto di precedenza.
Ciò posto ha chiesto accogliere le seguenti conclusioni “in accoglimento delle ragioni e domande per come proposte accertare e dichiarare il diritto di precedenza del ricorrente ad essere assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel periodo dal 1.03 al 31.07 dell'anno 2021 presso lo stabilimento di Caivano (NA) e, per l'effetto, condannare, quand'anche in via risarcitoria, la come legalmente rappresentata, in via principale,Controparte 1 al pagamento dell'importo di €. 12.069,05 (retribuzione di riferimento lavoratori assunti a tempo determinato e di quelli "assunti” con contratto di somministrazione), pari all'importo che avrebbe ricevuto se fosse stato parte del contratto di lavoro stipulato con gli indicati soggetti, rispettivamente assunti a tempo determinato, ovvero quelli "assunti” con contratto di somministrazione;
in via subordinata, all'importo anche maggiore che sarà ritenuto di giustizia, anche in applicazione del criterio di determinazione equitativa del danno, ex art. 1226 cod. civ. e art. 432 cod. proc. civ.; in entrambe le ipotesi, in uno al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali con gli accessori di legge", vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio la società Controparte_1 i è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare, ha dedotto che il ricorrente non aveva esercitato, nel termine trimestrale previsto dall'accordo, il proprio diritto alla prelazione, non comunicando alcuna volontà in tal senso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Il diritto di precedenza è disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 368/2001, dall'art. 24 del D.Lgs. 81/2015
e dall'art. 18 del CCNL Industria Alimentare.
L'art. 5 del D. Lgs. 368/01 al comma 4-quinquies prevede che "Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali". Il successivo comma 4- sexies recita: "Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2".
I commi 3 e 4, art. 24 del D. Lgs. 81/15 prevedono poi che: "Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto".
L'art. 18 del CCNL Alimentari dispone che “a decorrere dal 22 settembre 2009, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'Accordo di settore del 17 marzo 2008 in tema di stagionalità hanno diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica. Tale diritto si esercita tramite richiesta che dovrà essere avanzata al datore di lavoro entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro 14 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
Tanto premesso va poi precisato che con l'Accordo sindacale del 22.12.2018 (di durata quadriennale,
2019-2022), la società resistente e le organizzazioni sindacali al punto n. 4 hanno stabilito che nelle future assunzioni a termine e a tempo indeterminato del personale addetto alla produzione sarebbe stato comunque rispettato il diritto di precedenza maturato in virtù dei precedenti rapporti di lavoro stagionali, mentre al punto 3. "L' Pt_2 conferma la propria disponibilità ad utilizzare prioritariamente, fino ad un limite di 30 unità, i lavoratori c.d. stagionali, per far fronte alle proprie esigenze produttive/organizzative temporanee, fermo restando l'eventuale utilizzo di contratti a tempo determinato in somministrazione per i fabbisogni eccedenti al suddetto numero".
Il diritto di precedenza va quindi esercitato entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro direttamente al datore di lavoro e si estingue dopo un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente ha dedotto e provato di aver esercitato tempestivamente il suo diritto di precedenza per l'assunzione a termine per l'anno 2021, giusta comunicazione ricevuta dal datore di lavoro il 4.08.2020, ossia entro il termine di tre mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a termine concluso per il periodo dal 28.05.2020 al 9.08.2020 (cfr. documento all. 11 prod. ricorrente). Tale comunicazione, invero, anche se depositata con note del 7.02.2023 e quindi successivamente al ricorso, non risulta impugnata dalla CP_2 resistente, né con riguardo al suo contenuto né con riguardo alla sua effettiva ricezione da parte del datore di lavoro.
Inoltre, come dedotto in ricorso e non contestato la CP_2 resistente nell'anno 2021 ha implementato la forza lavoro per le attività stagionale con l'assunzione, a tempo determinato di undici lavoratori, per la durata di cinque mesi a decorrere dal mese di marzo 2021 e a fronte del limite di 30 assunzioni individuate nell'accordo sindacale, oltre che all'assunzione con contratti di somministrazione di circa centocinquanta unità, a partire dal mese gennaio 2021 e nello svolgimento delle medesime mansioni a cui era addetto il ricorrente.
Rispetto a tali circostanze la società si è limitata ad affermare di aver effettivamente assunto nell'anno
2021 altri lavoratori a tempo determinato che avevano esercitato il diritto di precedenza nei termini normativamente previsti, senza nulla specificamente contestare, con la conseguenza che deve ritenersi provato, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c, che la società ha proceduto a nuove assunzioni di lavoratori stagionali nel 2021, con conseguente inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di dare la precedenza al lavoratore.
Con riguardo poi alle conseguenze di tale inadempimento la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, trattandosi di un vero e proprio diritto soggettivo di precedenza, al quale corrisponde l'obbligo del datore di lavoro, la cui insorgenza, tuttavia, ha quale fattispecie costitutiva la decisione dello stesso datore di procedere a nuove assunzioni nella "stessa qualifica", da intendersi quale sostanziale coincidenza tra le professionalità, di cui l'azienda abbisogna, e quella posseduta dal lavoratore avente diritto alla precedenza (vedi Cass. n. 12505/2003), non è assistito da tutela in forma specifica (ai sensi dell'art. 2932 c.c.) ma solo risarcitoria. Infatti, si tratta non già di un diritto, sia pure condizionato, alla stipulazione di un contratto di lavoro ma soltanto del diritto ad essere preferito, come contraente, nel caso in cui il datore di lavoro decida di procedere a nuove assunzioni, definendone tipologia contrattuale e contenuto.
Resta a questo punto da individuare la misura del risarcimento, che secondo la Cassazione dovrebbe avvenire in via equitativa assumendo quale parametro quanto il lavoratore avrebbe ricevuto se il nuovo contratto fosse stato effettivamente concluso con lui, invece che con soggetti diversi.
Invero "In coerenza con i principi generali - in tema di prelazione obbligatoria (quale che ne sia la fonte) il prospettato inadempimento del datore di lavoro che si perfeziona, appunto, con
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l'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza - non può che dar luogo (ai sensi degli art. 1218 ss. c.c.) al risarcimento del danno (vedi Cass. n. 14293/02, cit., ed, ivi, riferimenti ulteriori). La liquidazione dello stesso danno, poi, non può che assumere - quale parametro - quanto il lavoratore, avente diritto alla precedenza, avrebbe ricevuto se fosse stato parte del contratto di lavoro, che il datore di lavoro abbia stipulato con soggetti diversi. In tale prospettiva, assumono rilievo - quale parametro, appunto, per la liquidazione del danno - sia le retribuzioni percipiende, in dipendenza di quel contratto, sia le contribuzioni previdenziali relative. Tuttavia, quanto percepito dal lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, non concorre in difetto di specifica, quanto
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esplicita, previsione eccezionale in tal senso (quale l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, ed.
Statuto dei lavoratori: vedi, per tutte, Cass. n. 2906/96, 2228/93, 4957/92) ad integrare la
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retribuzione imponibile (di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e successive modifiche) - non essendo ricevuto in dipendenza del rapporto di lavoro, in quanto non costituito, ma di autonoma causa risarcitoria (oltre Cass. n. 2906/96, 2228/93, 4957/92, cit., vedi, per tutte, Cass. n.11148/99) -
e, come tale, non è soggetto a contribuzione previdenziale (...)" cfr. Cass. n. 12505/2003.
Ai fini della determinazione del quantum si ritiene di condividere quanto risultante dai conteggi depositati da parte ricorrente, che utilizzano quale parametro la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, avente diritto di precedenza, se fosse stato parte del contratto di lavoro per la durata di cinque mesi come lavoratore stagionale, e quindi con una retribuzione mensile di €. 1.662,44 per il
Livello 5 di inquadramento, come operaio generico addetto alla produzione (cfr. All.
8 - Tabelle retributive CCNL e buste-paga 2020) e quindi per l'importo complessivo di € 12.069,05, tenuto conto, altresì, che nell'anno 2021 è stato disoccupato e non ha percepito alcuna indennità collegata alla situazione lavorativa (cfr. all. 1 estratto contributivo e all.2 C2 storico).
Da ciò ne consegue che la società resistente va condannata al pagamento della somma di € 12.069,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla notifica del ricorso al soddisfo, a norma dell'art. 429 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base al DM 2014/55 e successive modifiche nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento della domanda, accerta il diritto di precedenza del ricorrente Parte 1
condanna la società convenuta al risarcimento del danno che liquida in € 12.069,05 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla notifica del ricorso all'effettivo soddisfo;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese legali che liquida in € 2.695,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 1/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano