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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7/2023 R.G. promossa
DA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Enrico Nicolò Buscemi
Appellante
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza
Appellato
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'odierno appellante esponeva che: era dipendente a tempo determinato del dall'1/6/2006 con qualifica di operaio agricolo Controparte_2
specializzato in virtù di contratti a tempo determinato annualmente rinnovati;
fino al
2016 la durata dei contratti era pari a 51 giornate lavorative;
dal 2017 in poi la durata del contratto era stata portata a 78 giornate lavorative;
dal 2017 era stato distaccato a prestare servizio presso il Consorzio di Bonifica di Catania;
era laureato in giurisprudenza e abilitato all'esercizio della professione di avvocato ed era iscritto dal 2014 presso l'Albo Avvocati di Roma e anche alla Cassa Forense;
era titolare di partita IVA attivata in data 15.1.2020; non aveva mai percepito e dichiarato alcun reddito derivante dall'esercizio della sua attività professionale;
aveva chiesto e ottenuto dall' , dal 2006 in avanti, all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro CP_1
a termine con il , l'indennità di disoccupazione agricola;
la Controparte_2
domanda di disoccupazione relativa all'anno 2019 presentata il 24.1.2020 presso l di Catania, sezione di Paternò, era stata respinta con la seguente motivazione: CP_1
“il richiedente risulta iscritto ad altro Ente/Cassa Previdenziale e titolare di partita
Iva”; aveva proposto ricorso amministrativo, che era stato respinto dall con la CP_1
motivazione: “la partita IVA del ricorrente per “attività studi legali” è stata aperta in data 15/01/2020 ed è tuttora attiva. Tuttavia, dal 2014, il ricorrente versa il contributo soggettivo alla Cassa Forense”.
Lamentava l'illegittimità del diniego della prestazione in quanto non aveva percepito redditi dall'attività professionale e comunque lo svolgimento di attività libero professionale era compatibile con la percezione dell'indennità di disoccupazione agricola, come previsto dalla circolare n.174/2017, potendo CP_1
semmai comportare una decurtazione dell'importo spettante qualora il richiedente avesse fatturato un importo superiore a € 4800,00.
Chiedeva il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione per l'annualità 2019 e la condanna dell al pagamento della CP_1
stessa. Con sentenza n. 2607/2022, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, il Tribunale riteneva che il ricorrente non avesse fornito alcuna prova a sostegno della domanda volta a ottenere la prestazione economica, limitandosi a dedurre genericamente l'infondatezza del provvedimento di rigetto da parte dell'istituto di previdenza, senza dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ovvero l'effettività del rapporto di lavoro, la sua durata, la natura subordinata e agricola della prestazione lavorativa, lo stato di disoccupazione.
Avverso detta sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato il 3.1.2023, cui resisteva l . CP_1
La causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'odierno appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per non avere il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere probatorio.
Sostiene che il giudice avrebbe dovuto decidere la causa valutando se il diniego dell'istituto previdenziale alla richiesta di disoccupazione agricola fosse legittimo esclusivamente valutando se l'iscrizione dello stesso presso l'Albo degli
Avvocati di Roma e presso la Cassa Previdenza ed Assistenza Forense e l'apertura nel gennaio 2020 di P. IVA per studi legali - senza che lo stesso avesse percepito o fatturato alcuna somma - costituisse circostanza ostativa alla percezione della chiesta indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019.
Evidenzia, inoltre, che la prova del proprio diritto scaturisce dall'estratto conto previdenziale , laddove erano enucleati tutti i periodi lavorativi prestati a CP_1
far data dall'anno 2006 come lavoratore agricolo alle dipendenze del CP_2
, e che la sussistenza dei requisiti di legge per percepire l'indennità richiesta
[...]
costituisce circostanza pacificamente riconosciuta dall , che, all'atto CP_1 dell'opposto diniego, avrebbe solamente opposto la non compatibilità della stessa con l'iscrizione alla Cassa Forense e l'apertura di partita IVA.
L'appellante invoca, poi, l'applicabilità dell'art. 54 bis del Dl n. 50/2017 e della circolare n.174/2017, che aveva fornito chiarimenti sulla compatibilità CP_1
dell'indennità di disoccupazione con alcune tipologie di attività lavorativa e che, in particolare, quanto ai compensi derivanti da redditi da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse di previdenza, aveva riconosciuto “la compatibilità con il reddito derivante da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura prevista dall'art.10 del D. Lgs. 22/2015, per il lavoratore che percepisca redditi di lavoro autonomo o impresa individuale, con un limite di reddito, entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione, pari a € 4.800”. L'appellante deduce di non avere mai percepito alcun reddito professionale per l'attività di avvocato, per cui aveva aperto la P. IVA nell'anno 2020.
2.L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L ha rigettato la domanda di disoccupazione agricola in quanto CP_1 Pt_1
era iscritto All'albo degli avvocati e versava il contributo soggettivo alla Cassa forense dal 2014 ed era titolare di partita IVA per studi legali aperta il 15.1.2020.
Con la memoria di costituzione in primo grado, tempestivamente depositata,
l ha contestato anche la mancanza di prova dell'effettivo svolgimento CP_1
dell'attività agricola.
L'onere di provare tutte le condizioni richieste per il godimento dell'indennità di disoccupazione agricola grava sull'istante e tuttavia, ritiene il collegio, che nel caso in esame risulti la prova del rapporto di lavoro alle dipendenze del e CP_2
la sua durata può trarsi dall'estratto contributivo dell che indica lo CP_1
svolgimento di 78 giornate come agricolo giornaliero nel 2019 per un reddito di €
5889,92, dati che evidentemente derivano dalla denuncia del datore di lavoro. Tali dati, in difetto di alcun elemento segnalato dall'ente previdenziale che possa fare dubitare della effettività del rapporto, possono ritenersi idonei a provare lo svolgimento dell'attività lavorativa subordinata agricola a tempo determinato nell'anno 2019. L , peraltro, non ha contestato in modo specifico i dati CP_1
registrati nell'estratto contributivo.
2.2.La motivazione del provvedimento di diniego riguardava l'iscrizione alla
Cassa forense e il versamento del contributo soggettivo dal 2014 e dunque l'esercizio abituale di attività autonoma professionale oltre all'apertura della partita
IVA studi professionali nel 2020. L ha dedotto che a fronte dell'iscrizione CP_1
all'albo professionale degli avvocati, dell'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato a norma dell'art. 18 L n. 247/2012 e dell'apertura della partita IVA avrebbe dovuto provare i requisiti per il godimento della Pt_1
indennità di disoccupazione.
L'art. 2 della legge n. 1049/1970 dispone: “I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Con riferimento allo svolgimento di attività autonoma, agricola o non agricola, l'impedimento sussiste soltanto quando tale attività è svolta “in via normale o prevalente”.
Occorre, dunque, accertare se l'attività professionale autonoma sia abituale o prevalente rispetto a quella di bracciante agricolo.
Ritiene il collegio che l'onere della prova dello svolgimento di attività incompatibile con il godimento dell'indennità di disoccupazione agricola, quale fatto impeditivo del diritto, incomba all'ente previdenziale.
L'apertura della partita IVA non è rilevante in quanto avvenuta nell'anno
2020 mentre la richiesta di disoccupazione agricola riguarda l'anno 2019.
Il richiamo alla circolare n. 174/2017 dell' – come esattamente rilevato CP_1
dalla difesa di parte appellata – non è decisivo atteso che la circolare in questione non riguarda la disoccupazione agricola. Nel caso in esame, l'iscrizione all'albo degli avvocati e alla Cassa forense sin dal 2014 e il versamento (pacifico) alla Cassa dei contributi soggettivi non sono elementi decisivi per ritenere che nell'anno 2019 abbia esercitato Pt_1
abitualmente la professione forense.
L'art. 21 della L n. 247/2021, richiamata da parte appellata, prevede:
1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Contr Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo…
La disposizione in esame fa espressamente salve le eccezioni previste in riferimento ai primi anni di esercizio professionale.
L'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 25/2/2016 n. 47, avente a oggetto il regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense, dispone che il Consiglio dell'ordine debba procedere a controlli con frequenza triennale per verificare l'effettività dell'esercizio della professione e, tuttavia esclude i controlli nei primi cinque anni dalla iscrizione:
Art. 2 1. Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non e' svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società' professionale
o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati...
Le disposizioni in esame consentono l'iscrizione nei primi anni anche se l'esercizio non è abituale.
Nel caso in esame l'anno 2019 è il quinto anno dalla iscrizione.
Ritiene il collegio, alla stregua di quanto sopra, che non vi sia prova dell'esercizio abituale della professione e, conseguentemente, che non sussista l'incompatibilità con il godimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019.
3.L'appello deve essere accolto e l deve essere condannato a pagare in CP_1
favore di l'indennità di disoccupazione agricola per le 78 Parte_1
giornate prestate nell'anno 2019, oltre interessi.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, condanna l a pagare in favore di CP_1 [...]
l'indennità di disoccupazione agricola per le giornate di lavoro Parte_1
prestate nell'anno 2019 oltre interessi;
condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida per il primo CP_1
grado in € 1500,00 e per il secondo grado in € 2000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi