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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/05/2024, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
N. 6709/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6709/2017 R.G. tra
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. , entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Alessandro Di Baia e dall'Avv. David Furia;
Attori
CONTRO
c.f. ; Controparte_1 C.F._3
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 C.F._4
Giovanni Zurino;
Convenuti
Conclusioni per gli attori: come da note scritte del 12/09/2023.
Conclusioni per i convenuti: come da note scritte del 08/09/2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Pascale e agivano nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_2 allegando, in sintesi, che: Controparte_1
1 - fratello del loro padre era deceduto il 7/5/2015 Persona_1 Persona_2
lasciando un testamento in cui nominava eredi universali e CP_2 CP_1
[...]
- Tale testamento, pur apparentemente datato 23/10/2013, era stato in realtà scritto in momento in cui il de cuius non era più capace di autodeterminarsi, ed era stato poi retrodatato, per cui era invalido ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c.;
- Dunque, a fronte dell'invalidità del testamento, gli attori erano i due unici eredi legittimi di e potevano quindi agire in sua rappresentazione nei confronti del Persona_1 testamento di moglie di Persona_3 Persona_1
- Quest'ultima era anche lei deceduta, lasciando testamento in cui nominava eredi universali e ma tale testamento era apocrifo, e dunque CP_2 Controparte_1 invalido, e comunque lesivo della quota di legittima di erede Persona_1 legittimario integralmente pretermesso.
Chiedevano quindi di annullare ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c. il testamento di e di devolvere la sua intera eredità agli attori, condannando i convenuti alla
Persona_1 restituzione dei beni e dei frutti. Conseguentemente, in rappresentazione di
Persona_1 chiedevano di dichiarare la falsità del testamento di e di devolvere la sua intera Persona_3 eredità agli attori, quali eredi dell'unico erede legittimo parimenti con
Persona_1 condanna dei convenuti alla restituzione dei beni e dei frutti. In subordine, nel caso in cui il testamento di fosse stato riconosciuto autentico, chiedevano la riduzione delle Persona_3 disposizioni testamentarie in favore dei convenuti, a fronte della lesione della quota di legittima di quale erede legittimario pretermesso. Chiedevano infine la condanna dei
Persona_1 convenuti al risarcimento dei danni per le condotte illecite da loro tenute.
Si costituivano i convenuti e eccependo la pregiudizialità ex art. CP_2 Controparte_1
295 c.p.c. del giudizio penale a loro carico, in cui gli attori si erano costituiti parti civili, sulla circonvenzione di incapace di e sulla falsificazione del testamento di Persona_1 Per_3
Nel merito, quanto alla domanda di annullamento del testamento di
[...] Persona_1 contestavano l'incapacità di intendere e di volere di dedotta dagli attori. Persona_1
Quanto poi alle domande relative al testamento di contestavano la falsificazione Persona_3 dedotta dagli attori, eccependo l'inammissibilità della domanda di riduzione, sia per mancata indicazione dell'effettiva lesione subita, sia per l'avvenuta rinuncia di alla Persona_1
2 riduzione. Contestavano infine l'entità delle quote prospettate dagli attori come ad essi spettanti, nonché la domanda di risarcimento da questi proposta.
All'udienza del 04/09/2019, previo deposito di procura speciale ai difensori, gli attori rinunciavano alla domanda di accertamento della falsità del testamento di nonché Persona_3 alla domanda di risarcimento del danno per circonvenzione di e falsificazione Persona_1 del testamento di Persona_3
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio, atteso che la precedente CTU, svolta nel giudizio cautelare in corso di causa instaurato dagli attori, era stata dichiarata nulla.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16/10/2023, venivano assegnati alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla validità del testamento di Persona_1
Il nucleo centrale del presente giudizio verte sulla validità del testamento di Persona_1 datato 23/10/2013, che costituisce il presupposto delle ulteriori domande degli attori in relazione all'eredità di Persona_3
Secondo la tesi attorea, il de cuius avrebbe redatto il testamento in condizioni di incapacità di intendere e di volere, essendo stato colpito sin dal 2008 da un ictus ischemico, dichiarato totalmente invalido nel 2009, e infine beneficiario, in data 23/12/2014, di un provvedimento di amministrazione di sostegno. In particolare, dall'esame della scrittura si evincerebbe la redazione effettiva del testamento in data successiva al dicembre 2014, per cui la scheda sarebbe stata retrodatata e sarebbe stata confezionata in un momento in cui il de cuius versava in condizioni di incapacità, così come accertato dal Tribunale che ha disposto l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
La domanda è infondata.
La scheda testamentaria oggetto di causa, datata 23/10/2013, recita: “Io sottoscritto
[...] ai Miei e Le due Case di Famiglia di Piand'Assino e ai miei Parte_3 Parte_4 Per_4
TI e tutti i miei altri Beni. Umbertide 23 10 2a13 Cerbella Teodoro”. CP_1 CP_2
L'art. 591, comma 2, n. 3 c.c. prevede l'incapacità di testare di “quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà
3 psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass. Civ., n. 3934/2018; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 27351/2014).
Inoltre, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario (cfr. Cass. Civ., n. 8690/2019).
Ciò posto, nel caso di specie non sussistono elementi sufficienti per affermare che PE
, nel momento in cui ha redatto il testamento, fosse effettivamente privo in modo
[...] assoluto della capacità di autodeterminarsi.
Sulla questione in esame è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio sia riguardo alla datazione dell'atto, sia, a fronte dell'ordinanza del 24/01/2022, che ha ampliato il quesito al CTU, riguardo alla specifica capacità di intendere e di volere del testatore.
2.1. Sull'eccezione di nullità della CTU
L'eccezione di nullità sollevata dai convenuti, i quali hanno lamentato la violazione del contraddittorio causata dalla estensione del quesito senza la previa interlocuzione delle parti e la conseguente possibilità di nominare uno specifico CTP grafopatologo, nonché la restrizione dei termini per le osservazioni alla relazione di consulenza, non ha alcun fondamento.
I convenuti, lungi dall'essere rimasti privi della possibilità di nominare uno specifico CTP esperto in grafopatologia, risultano assistiti, già prima dell'ammissione della CTU, da un consulente tecnico grafologo – ossia il Dott. – nonché da un consulente Persona_5 tecnico grafopatologo – ossia il Dott. – il quale ha annoverato tra le sue Persona_6
4 specializzazioni, oltre alla disciplina medica, quella di “Consulente grafo diagnostico, perito grafotecnico e grafopatologo”1.
È dunque evidente come i convenuti siano stati assistiti sin dall'inizio delle operazioni peritali da un consulente munito della competenza necessaria a valutare le questioni tecniche.
Per contro, l'affermazione secondo cui il giudice istruttore, “ammettendo una CTU anche su aspetti grafo-patologici non si è minimamente posto il problema di verificare se tale accertamento possa produrre risultati apprezzabili sul piano scientifico. Non si è posto il problema, puranche ipotizzabile un suo apprezzamento epistemologico, a quali condizioni e sulla base di quali studi accettati dalla comunità scientifica quella disciplina trovi una propria validità”2, risulta pretestuosa. Da un lato, infatti, gli stessi convenuti avevano già nominato un consulente grafopatologo finanche prima dell'ammissione della CTU, così mostrando di conferire carattere scientifico alla relativa disciplina. Dall'altro, lato, avverso la consulenza grafopatologica sono state rivolte molteplici osservazioni che si fondano proprio sul carattere scientifico della disciplina3, ciò che evidenzia la contraddittorietà dell'eccezione di parte convenuta, che da un lato argomenta la capacità di testare del sulla base degli PE elementi di grafopatologia esposti nella relazione di parte, e dall'altro lato lamenta però
l'inconsistenza scientifica di tale disciplina allorquando su di essa si basa la CTU.
L'eccezione di nullità va quindi rigettata.
2.2. Sulle conclusioni del CTU e dell'ausiliario grafopatologo
Acclarata dunque l'assenza di una concreta violazione del contraddittorio, è possibile esaminare il merito della questione.
Al riguardo va osservato che, sul piano grafologico, la CTU Dott.ssa ha Persona_7 concluso che “Il testamento di , apparentemente datato 23/10/2013 è con probabilità Persona_1 riferibile ad una data successiva al Dicembre 2014”, mentre sul piano grafopatologico l'ausiliario Prof.
, sulla scorta dell'esame della scrittura, ha concluso che “Al momento della Persona_8 redazione del testamento per cui è processo il sig. era affetto da un deterioramento cognitivo, Persona_1 verosimilmente di grado lieve. Nonostante la natura lieve di questo deterioramento, la sua capacità di testare era abolita dalla complessità dei beni di cui doveva disporre”4.
I convenuti hanno contestato le conclusioni raggiunte dal CTU, sia sotto l'aspetto grafologico che sotto quello grafopatologico, mentre gli attori non hanno sollevato alcuna contestazione. Il Collegio ritiene che, anche postulando la correttezza della conclusione grafopatologica secondo cui “Al momento della redazione del testamento per cui è processo il sig. era affetto Persona_1 da un deterioramento cognitivo, verosimilmente di grado lieve”, non sono tuttavia condivisibili le conclusioni dell'ausiliario circa la complessità dei beni quale motivo di incapacità a testare.
Va innanzitutto premesso che la complessità del patrimonio, assunta dal consulente quale parametro per la valutazione di capacità, ridonda non tanto in una valutazione medica, ma piuttosto in una giuridica, che in quanto tale è riservata al giudicante, il quale peraltro è tenuto a considerare, come detto sopra, non solo il dato clinico, ma anche la serietà, la normalità e la coerenza delle relative disposizioni, nonché i sentimenti e i fini che risultano averle ispirate.
Nel caso di specie, il testamento presenta un contenuto in concreto non complesso, e dunque adeguato anche a una persona affetta da un deterioramento cognitivo di grado lieve, come del resto affermato dalla letteratura scientifica citata dall'ausiliario Prof. , sulla cui validità Per_8 non sono state sollevate questioni da alcuna delle parti, secondo cui “la capacità di testare è una capacità elementare, che viene mantenuta fino a gradi di demenza molto elevati”, e in particolare “quando gli interessi sono semplici, il deterioramento mentale [per giungere all'interdizione] dovrà essere enorme, mentre per interessi rilevanti e complessi si potrà giungere all'interdizione anche sulla base dell'accertamento di una abituale infermità di mente di grado più modesto”5.
In primo luogo, il testamento impugnato si limita all'attribuzione di un legato agli attori, consistente in singoli immobili individuati come “ , nonché Organizzazione_1 alla istituzione dei convenuti come eredi, individuati come beneficiari di “tutti i miei altri beni”.
Sul piano oggettivo, il contenuto di tale disposizione patrimoniale non è affatto complesso, poiché il testatore si è limitato ad individuare i soli immobili esclusi dall'eredità in quanto oggetto di legato, attribuendo il resto in via generalizzata ai convenuti, senza individuazione dei singoli rapporti giuridici.
Né può dubitarsi della validità della disposizione testamentaria sul piano della determinatezza, considerato che i beni oggetto del legato sono precisamente individuati – del resto non è neppure sorta controversia tra le parti circa la loro individuazione – e che l'istituzione dei convenuti nei beni restanti al netto di quelli legati si risolve in una disposizione a titolo universale, senz'altro valida ai sensi dell'art. 588, comma 1, c.c.
In secondo luogo, non è ravvisabile una effettiva complessità neppure sul piano soggettivo, considerato che il de cuius, essendo privo di eredi legittimari, non subiva neppure i vincoli 5 Cfr. pag. 15 della relazione del Prof. allegata alla CTU Persona_8 6 derivanti dalle quote di legittima eventualmente spettanti a coniuge e figli, potendo disporre liberamente dell'intero patrimonio anche verso soggetti diversi dai parenti. Per altro verso, non risultano altri familiari all'infuori degli attori, parenti di terzo grado del de cuius, i quali sono stati comunque considerati nell'ambito del testamento, quali legatari delle “case di famiglia”.
In terzo luogo, sul piano della serietà, della normalità e della coerenza delle disposizioni mortis causa, il testamento non presenta elementi sintomatici di un'incapacità assoluta.
Da un lato, infatti, il testatore, pur incorrendo in molteplici errori ortografici e grammaticali, ha comunque confezionato il proprio testamento con espressioni munite di compiuto senso logico e tali da consentire la precisa individuazione della sua volontà.
Dall'altro lato, gli attori sono stati correttamente individuati come nipoti, e a loro sono state legate “le due case di famiglia” site in località Pian d'Assino, ciò che appare del tutto coerente con la provenienza degli immobili dalla successione di e , Persona_9 Persona_10 genitori del de cuius, in favore di questo per ½ e di fratello del de cuius e padre Persona_2 degli attori, per il restante ½, come risulta dal punto b) dell'inventario relativo ai beni immobili6.
Il dato in esame è peraltro coerente con l'affermazione, dedotta dagli attori e imputata al de cuius, secondo cui i “beni ” sarebbero dovuti rimanere alla “famiglia ”: anche PE PE ove effettivamente pronunciata, tale affermazione sarebbe del tutto collimante con il legato attribuito dal de cuius agli attori, visto che tale legato è costituito proprio dai beni appartenuti ai genitori e in comunione con il fratello , mentre non vi è alcuna prova della provenienza Per_2 familiare degli altri beni.
Gli ulteriori argomenti spesi dagli attori al fine di sostenere l'incapacità assoluta del de cuius al momento della redazione del testamento non sono condivisibili.
Quanto alla possibile redazione del testamento in data successiva al 04/12/2014, ossia alla data dell'udienza davanti al Tribunale, prodromica all'apertura dell'amministrazione di sostegno, le conclusioni raggiunte sul piano grafologico dalla CTU Dott.ssa secondo Persona_7 cui “Il testamento di , apparentemente datato 23/10/2013 è con probabilità riferibile ad una Persona_1 data successiva al Dicembre 2014”, non collimano con quelle raggiunte dall'ausiliario grafopatologo
Prof. , secondo cui, come detto, “Il Sig. al momento della Persona_8 Persona_1 redazione del testamento era affetto da un deterioramento cognitivo, verosimilmente di grado lieve. Nonostante la natura lieve di questo deterioramento, la sua capacità di testare era abolita dalla complessità dei beni di cui doveva disporre”. 6 Cfr. doc. 7 di parte attrice 7 Infatti, se si afferma che il testamento è successivo al dicembre 2014, e che dopo tale data il de cuius era assolutamente incapace di intendere e di volere, allora si configura una contraddizione con il deterioramento solo lieve ravvisato dal Prof. . Per_8
Va peraltro rilevato che il de cuius, poco più di un mese prima del 04/12/2014, quando è stato ascoltato dal Giudice Tutelare, era stato sottoposto ad esame clinico psichiatrico dal Dott.
la cui valutazione assume rilevanza in questa sede in quanto emessa nell'ambito Persona_11 di una struttura sanitaria pubblica.
In tale valutazione, il de cuius era apparso “subito pienamente orientato nel tempo e nello spazio senza alcun apprezzabile difetto nella memoria sia di funzione che di rievocazione. Ha mostrato totale coerenza ideativa, il pensiero è risultato logico con perfetta conservazione della capacità critica e di giudizio non esente, in taluni momenti da una acuta vena ironica, come quando parla del suo desiderio sessuale e dialettica (…)”.
All'esito di tale esame, il sanitario pubblico ha concluso affermando che “non sono emersi elementi anche solo sospetti di infermità o di menomazione psichica. Il signor ha dimostrato padronanza delle PE sue facoltà psichiche con piena aderenza alla realtà contestuale”, e che “non possono essere ravvisati, in assenza di infermità o menomazioni psichiche, altri elementi che, dal punto di vista psichiatrico-forense, compromettano la capacità e quindi la possibilità del paziente di provvedere ai proprio interessi”7.
Sul punto l'ausiliario grafopatologo Prof. ha rilevato che “C'è quindi, nel materiale in Per_8 atti, una contraddizione fra la valutazione del 31/10/2014 e quella, coeva, del 4/12/2014. L'analisi grafopatologica della scrittura dà ragione alla seconda, che evidenziò un deterioramento cognitivo. E' possibile che il sig. presentasse delle fluttuazioni del suo stato cognitivo (che comunque anche dal MMSE del PE
31/10/2014 risultava ai limiti della norma). In questo caso, l'analisi della scrittura del testamento ci fa vedere quale probabilmente era il suo stato cognitivo nel momento stesso in cui redigeva il testamento che oggi viene impugnato. In alternativa, è anche possibile che il testamento de quo sia stato in realtà retrodatato, come è stato affermato da una delle parti in causa, e che sia di epoca posteriore al 2014”8.
La contraddizione tra la condizione psichica del de cuius rilevata dalla in data Parte_5
31/10/2014 e quella rilevata dal Giudice Tutelare il 04/12/2014 non consente di affermare, con sufficiente probabilità logica, che il testamento sia stato redatto dopo il 04/12/2014, poiché in tal caso residuerebbe una insanabile contraddizione tra la linearità logica del testamento del e la corretta individuazione di persone e cose, nei termini sopra esposti e nonostante PE gli errori ortografici e grammaticali, e l'incapacità del medesimo , all'udienza del PE
04/12/2014, di riconoscere finanche il valore di una moneta da € 0,50.
Ciò rende poco probabile l'ipotesi ricostruttiva offerta dagli attori, ossia l'effettiva redazione del testamento dopo il 04/12/2014.
Pertanto, anche ove si ipotizzi che il testamento sia stato retrodatato, non è comunque logicamente probabile che esso sia stato redatto dopo il 04/12/2014, ma è maggiormente corroborata la ricostruzione opposta, ossia che esso sia stato redatto prima del 04/12/2014, ossia in un momento in cui il de cuius era affetto da un deterioramento cognitivo di grado lieve, ed era quindi capace di redigere un testamento non complesso come è quello oggetto di causa.
Alla luce di tali dati, il fatto che i convenuti si siano opposti all'apertura dell'amministrazione di sostegno nel dicembre 2014 è del tutto irrilevante ai fini della valutazione di capacità, la quale va fondata, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, su elementi ben più concreti come il dato clinico e le specifiche caratteristiche del testamento.
Parimenti non è rilevante il fatto che i convenuti abbiano celato agli attori di essere stati nominati eredi universali da parte di sia in quanto, sul piano giuridico, non Persona_3 costituisce onere od obbligo dell'erede testamentario notiziare i legittimari pretermessi dell'istituzione ereditaria, sia in quanto la questione riguarda l'eredità di un soggetto diverso da
Per le medesime ragioni, è irrilevante in questa sede la valutazione di falsità Persona_1 del testamento di risultante dalla consulenza del PM nel relativo procedimento Persona_3 penale, considerato peraltro che la corrispondente domanda proposta in questa sede è stata oggetto di esplicita rinuncia da parte degli attori. Del pari, le deduzioni contenute nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. di parte attrice in ordine ad una circonvenzione operata dai convenuti in danno del defunto sono inammissibili in questa sede, poiché non è stata esercitata una corrispondente azione civile da parte degli attori e la domanda di risarcimento è stata oggetto di rinuncia.
Non è poi in alcun modo condivisibile l'affermazione degli attori secondo cui l'omesso esercizio, da parte di dell'azione di riduzione nei confronti del testamento di Persona_1 che lo aveva pretermesso, sarebbe di per sé indice di incapacità assoluta del Persona_3 medesimo. Sul piano empirico, infatti, è ben plausibile che un soggetto non intenda impugnare l'atto dispositivo mortis causa compiuto dalla moglie, anche considerato che, al momento della morte di avvenuta il 31/12/2013, nato il [...], era Persona_3 Persona_1 ormai in età avanzata.
9 L'affermazione degli attori secondo cui, in ragione delle patologie pregresse, il de cuius sarebbe stato assolutamente incapace a partire dal 2008, non trova alcun riscontro oggettivo negli atti del giudizio. Per un verso, tale valutazione di incapacità è sconfessata dal referto dell'
[...]
1 del 31/10/2014, in cui è evidenziata la capacità del nonostante la Pt_5Parte_5 PE considerazione delle patologie pregresse. Per altro verso, la medesima valutazione è ulteriormente smentita dalle valutazioni dell'ausiliario Prof. , il quale, pur Per_8 considerando le medesime patologie pregresse, ha riscontrato un deterioramento cognitivo solo lieve, e non anche assoluto come affermato dagli attori.
3. Conclusioni
In conclusione, alla luce degli elementi emersi, l'ipotesi ricostruttiva assistita da maggiore probabilità logica e corroborata da un numero maggiore di riscontri oggettivi è quella secondo cui il testamento di sia stato redatto dal de cuius in un momento in cui la sua Persona_1 capacità di autodeterminarsi, pur lievemente deteriorata, non era comunque assolutamente azzerata, a fronte della non complessità dell'atto dispositivo. Pertanto, anche ove il testamento fosse stato effettivamente retrodatato, la data effettiva sarebbe comunque anteriore al dicembre
2014.
Ne deriva l'insussistenza dei presupposti per l'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c.: la domanda principale proposta dagli attori deve quindi essere rigettata.
Il rigetto della domanda principale comporta il consequenziale rigetto delle altre domande proposte dagli attori. Infatti, avendo il de cuius validamente nominato gli attori quali legatari e non quali eredi, non sussiste il diritto alla restituzione dell'intero patrimonio ereditario. Del pari, non essendo gli attori eredi del de cuius, essi non sono legittimati ad agire in luogo del de cuius per la riduzione delle disposizioni del testamento di Persona_3
L'accertamento dell'inesistenza del diritto a cautela del quale è stata disposta, in corso di causa, la misura cautelare del sequestro giudiziario, comporta, ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3,
c.p.c., la perdita di efficacia di tale misura, a prescindere dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è indeterminabile e, considerato che il giudizio si è di fatto svolto sull'unica, centrale questione della capacità di intendere e di volere di al momento della Persona_1 redazione del testamento, va applicato lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM
10 55/2014, in ragione della sua non particolare complessità. I convenuti risultano assistiti da unico difensore, per cui spetta anche l'aumento ex art. 4, comma 2, DM 55/2014 per la difesa di una pluralità di parti, considerando tuttavia che tale plurima difesa non ha, in concreto, comportato la trattazione di questioni ulteriori e autonome, e dunque non ha in alcun modo aumentato la complessità della controversia.
Devono parimenti essere liquidate le spese del giudizio cautelare in corso di causa, anche in questo caso in base al criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.: essendo stato dichiarato inesistente il diritto oggetto di cautela, la parte soccombente non può che essere quella attrice. Tali spese vanno liquidate tanto per la prima fase quanto per il reclamo cautelare,
e vanno calibrate sul medesimo scaglione di valore, tenuto però conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto.
Infine, le spese della CTU e della custodia seguita al sequestro giudiziario devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande proposte dagli attori;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di merito in favore dei convenuti, che si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice;
- Dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c., del sequestro giudiziario disposto con ordinanza del 27/12/2021;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio cautelare in favore dei convenuti, che si liquidano in complessivi € 5.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Pone le spese di custodia relative al sequestro giudiziario definitivamente a carico degli attori.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/05/2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Edoardo Postacchini Dott. Andrea Ausili
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 12 di parte convenuta 2 Cfr. note scritte del 20/04/2022 di parte convenuta 3 Cfr. nota 6 a pag. 26 delle osservazioni alla CTU di parte convenuta 4 Cfr. pag. 43 della CTU 5 7 Cfr. doc. 5 di parte convenuta 8 Cfr. pag. 14-15 della relazione del Prof. allegata alla CTU Persona_8 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia Maria Lignani Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6709/2017 R.G. tra
, c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. , entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Alessandro Di Baia e dall'Avv. David Furia;
Attori
CONTRO
c.f. ; Controparte_1 C.F._3
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 C.F._4
Giovanni Zurino;
Convenuti
Conclusioni per gli attori: come da note scritte del 12/09/2023.
Conclusioni per i convenuti: come da note scritte del 08/09/2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Pascale e agivano nei confronti di e Parte_1 Parte_2 CP_2 allegando, in sintesi, che: Controparte_1
1 - fratello del loro padre era deceduto il 7/5/2015 Persona_1 Persona_2
lasciando un testamento in cui nominava eredi universali e CP_2 CP_1
[...]
- Tale testamento, pur apparentemente datato 23/10/2013, era stato in realtà scritto in momento in cui il de cuius non era più capace di autodeterminarsi, ed era stato poi retrodatato, per cui era invalido ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c.;
- Dunque, a fronte dell'invalidità del testamento, gli attori erano i due unici eredi legittimi di e potevano quindi agire in sua rappresentazione nei confronti del Persona_1 testamento di moglie di Persona_3 Persona_1
- Quest'ultima era anche lei deceduta, lasciando testamento in cui nominava eredi universali e ma tale testamento era apocrifo, e dunque CP_2 Controparte_1 invalido, e comunque lesivo della quota di legittima di erede Persona_1 legittimario integralmente pretermesso.
Chiedevano quindi di annullare ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c. il testamento di e di devolvere la sua intera eredità agli attori, condannando i convenuti alla
Persona_1 restituzione dei beni e dei frutti. Conseguentemente, in rappresentazione di
Persona_1 chiedevano di dichiarare la falsità del testamento di e di devolvere la sua intera Persona_3 eredità agli attori, quali eredi dell'unico erede legittimo parimenti con
Persona_1 condanna dei convenuti alla restituzione dei beni e dei frutti. In subordine, nel caso in cui il testamento di fosse stato riconosciuto autentico, chiedevano la riduzione delle Persona_3 disposizioni testamentarie in favore dei convenuti, a fronte della lesione della quota di legittima di quale erede legittimario pretermesso. Chiedevano infine la condanna dei
Persona_1 convenuti al risarcimento dei danni per le condotte illecite da loro tenute.
Si costituivano i convenuti e eccependo la pregiudizialità ex art. CP_2 Controparte_1
295 c.p.c. del giudizio penale a loro carico, in cui gli attori si erano costituiti parti civili, sulla circonvenzione di incapace di e sulla falsificazione del testamento di Persona_1 Per_3
Nel merito, quanto alla domanda di annullamento del testamento di
[...] Persona_1 contestavano l'incapacità di intendere e di volere di dedotta dagli attori. Persona_1
Quanto poi alle domande relative al testamento di contestavano la falsificazione Persona_3 dedotta dagli attori, eccependo l'inammissibilità della domanda di riduzione, sia per mancata indicazione dell'effettiva lesione subita, sia per l'avvenuta rinuncia di alla Persona_1
2 riduzione. Contestavano infine l'entità delle quote prospettate dagli attori come ad essi spettanti, nonché la domanda di risarcimento da questi proposta.
All'udienza del 04/09/2019, previo deposito di procura speciale ai difensori, gli attori rinunciavano alla domanda di accertamento della falsità del testamento di nonché Persona_3 alla domanda di risarcimento del danno per circonvenzione di e falsificazione Persona_1 del testamento di Persona_3
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio, atteso che la precedente CTU, svolta nel giudizio cautelare in corso di causa instaurato dagli attori, era stata dichiarata nulla.
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16/10/2023, venivano assegnati alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla validità del testamento di Persona_1
Il nucleo centrale del presente giudizio verte sulla validità del testamento di Persona_1 datato 23/10/2013, che costituisce il presupposto delle ulteriori domande degli attori in relazione all'eredità di Persona_3
Secondo la tesi attorea, il de cuius avrebbe redatto il testamento in condizioni di incapacità di intendere e di volere, essendo stato colpito sin dal 2008 da un ictus ischemico, dichiarato totalmente invalido nel 2009, e infine beneficiario, in data 23/12/2014, di un provvedimento di amministrazione di sostegno. In particolare, dall'esame della scrittura si evincerebbe la redazione effettiva del testamento in data successiva al dicembre 2014, per cui la scheda sarebbe stata retrodatata e sarebbe stata confezionata in un momento in cui il de cuius versava in condizioni di incapacità, così come accertato dal Tribunale che ha disposto l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
La domanda è infondata.
La scheda testamentaria oggetto di causa, datata 23/10/2013, recita: “Io sottoscritto
[...] ai Miei e Le due Case di Famiglia di Piand'Assino e ai miei Parte_3 Parte_4 Per_4
TI e tutti i miei altri Beni. Umbertide 23 10 2a13 Cerbella Teodoro”. CP_1 CP_2
L'art. 591, comma 2, n. 3 c.c. prevede l'incapacità di testare di “quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà
3 psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass. Civ., n. 3934/2018; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 27351/2014).
Inoltre, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario (cfr. Cass. Civ., n. 8690/2019).
Ciò posto, nel caso di specie non sussistono elementi sufficienti per affermare che PE
, nel momento in cui ha redatto il testamento, fosse effettivamente privo in modo
[...] assoluto della capacità di autodeterminarsi.
Sulla questione in esame è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio sia riguardo alla datazione dell'atto, sia, a fronte dell'ordinanza del 24/01/2022, che ha ampliato il quesito al CTU, riguardo alla specifica capacità di intendere e di volere del testatore.
2.1. Sull'eccezione di nullità della CTU
L'eccezione di nullità sollevata dai convenuti, i quali hanno lamentato la violazione del contraddittorio causata dalla estensione del quesito senza la previa interlocuzione delle parti e la conseguente possibilità di nominare uno specifico CTP grafopatologo, nonché la restrizione dei termini per le osservazioni alla relazione di consulenza, non ha alcun fondamento.
I convenuti, lungi dall'essere rimasti privi della possibilità di nominare uno specifico CTP esperto in grafopatologia, risultano assistiti, già prima dell'ammissione della CTU, da un consulente tecnico grafologo – ossia il Dott. – nonché da un consulente Persona_5 tecnico grafopatologo – ossia il Dott. – il quale ha annoverato tra le sue Persona_6
4 specializzazioni, oltre alla disciplina medica, quella di “Consulente grafo diagnostico, perito grafotecnico e grafopatologo”1.
È dunque evidente come i convenuti siano stati assistiti sin dall'inizio delle operazioni peritali da un consulente munito della competenza necessaria a valutare le questioni tecniche.
Per contro, l'affermazione secondo cui il giudice istruttore, “ammettendo una CTU anche su aspetti grafo-patologici non si è minimamente posto il problema di verificare se tale accertamento possa produrre risultati apprezzabili sul piano scientifico. Non si è posto il problema, puranche ipotizzabile un suo apprezzamento epistemologico, a quali condizioni e sulla base di quali studi accettati dalla comunità scientifica quella disciplina trovi una propria validità”2, risulta pretestuosa. Da un lato, infatti, gli stessi convenuti avevano già nominato un consulente grafopatologo finanche prima dell'ammissione della CTU, così mostrando di conferire carattere scientifico alla relativa disciplina. Dall'altro, lato, avverso la consulenza grafopatologica sono state rivolte molteplici osservazioni che si fondano proprio sul carattere scientifico della disciplina3, ciò che evidenzia la contraddittorietà dell'eccezione di parte convenuta, che da un lato argomenta la capacità di testare del sulla base degli PE elementi di grafopatologia esposti nella relazione di parte, e dall'altro lato lamenta però
l'inconsistenza scientifica di tale disciplina allorquando su di essa si basa la CTU.
L'eccezione di nullità va quindi rigettata.
2.2. Sulle conclusioni del CTU e dell'ausiliario grafopatologo
Acclarata dunque l'assenza di una concreta violazione del contraddittorio, è possibile esaminare il merito della questione.
Al riguardo va osservato che, sul piano grafologico, la CTU Dott.ssa ha Persona_7 concluso che “Il testamento di , apparentemente datato 23/10/2013 è con probabilità Persona_1 riferibile ad una data successiva al Dicembre 2014”, mentre sul piano grafopatologico l'ausiliario Prof.
, sulla scorta dell'esame della scrittura, ha concluso che “Al momento della Persona_8 redazione del testamento per cui è processo il sig. era affetto da un deterioramento cognitivo, Persona_1 verosimilmente di grado lieve. Nonostante la natura lieve di questo deterioramento, la sua capacità di testare era abolita dalla complessità dei beni di cui doveva disporre”4.
I convenuti hanno contestato le conclusioni raggiunte dal CTU, sia sotto l'aspetto grafologico che sotto quello grafopatologico, mentre gli attori non hanno sollevato alcuna contestazione. Il Collegio ritiene che, anche postulando la correttezza della conclusione grafopatologica secondo cui “Al momento della redazione del testamento per cui è processo il sig. era affetto Persona_1 da un deterioramento cognitivo, verosimilmente di grado lieve”, non sono tuttavia condivisibili le conclusioni dell'ausiliario circa la complessità dei beni quale motivo di incapacità a testare.
Va innanzitutto premesso che la complessità del patrimonio, assunta dal consulente quale parametro per la valutazione di capacità, ridonda non tanto in una valutazione medica, ma piuttosto in una giuridica, che in quanto tale è riservata al giudicante, il quale peraltro è tenuto a considerare, come detto sopra, non solo il dato clinico, ma anche la serietà, la normalità e la coerenza delle relative disposizioni, nonché i sentimenti e i fini che risultano averle ispirate.
Nel caso di specie, il testamento presenta un contenuto in concreto non complesso, e dunque adeguato anche a una persona affetta da un deterioramento cognitivo di grado lieve, come del resto affermato dalla letteratura scientifica citata dall'ausiliario Prof. , sulla cui validità Per_8 non sono state sollevate questioni da alcuna delle parti, secondo cui “la capacità di testare è una capacità elementare, che viene mantenuta fino a gradi di demenza molto elevati”, e in particolare “quando gli interessi sono semplici, il deterioramento mentale [per giungere all'interdizione] dovrà essere enorme, mentre per interessi rilevanti e complessi si potrà giungere all'interdizione anche sulla base dell'accertamento di una abituale infermità di mente di grado più modesto”5.
In primo luogo, il testamento impugnato si limita all'attribuzione di un legato agli attori, consistente in singoli immobili individuati come “ , nonché Organizzazione_1 alla istituzione dei convenuti come eredi, individuati come beneficiari di “tutti i miei altri beni”.
Sul piano oggettivo, il contenuto di tale disposizione patrimoniale non è affatto complesso, poiché il testatore si è limitato ad individuare i soli immobili esclusi dall'eredità in quanto oggetto di legato, attribuendo il resto in via generalizzata ai convenuti, senza individuazione dei singoli rapporti giuridici.
Né può dubitarsi della validità della disposizione testamentaria sul piano della determinatezza, considerato che i beni oggetto del legato sono precisamente individuati – del resto non è neppure sorta controversia tra le parti circa la loro individuazione – e che l'istituzione dei convenuti nei beni restanti al netto di quelli legati si risolve in una disposizione a titolo universale, senz'altro valida ai sensi dell'art. 588, comma 1, c.c.
In secondo luogo, non è ravvisabile una effettiva complessità neppure sul piano soggettivo, considerato che il de cuius, essendo privo di eredi legittimari, non subiva neppure i vincoli 5 Cfr. pag. 15 della relazione del Prof. allegata alla CTU Persona_8 6 derivanti dalle quote di legittima eventualmente spettanti a coniuge e figli, potendo disporre liberamente dell'intero patrimonio anche verso soggetti diversi dai parenti. Per altro verso, non risultano altri familiari all'infuori degli attori, parenti di terzo grado del de cuius, i quali sono stati comunque considerati nell'ambito del testamento, quali legatari delle “case di famiglia”.
In terzo luogo, sul piano della serietà, della normalità e della coerenza delle disposizioni mortis causa, il testamento non presenta elementi sintomatici di un'incapacità assoluta.
Da un lato, infatti, il testatore, pur incorrendo in molteplici errori ortografici e grammaticali, ha comunque confezionato il proprio testamento con espressioni munite di compiuto senso logico e tali da consentire la precisa individuazione della sua volontà.
Dall'altro lato, gli attori sono stati correttamente individuati come nipoti, e a loro sono state legate “le due case di famiglia” site in località Pian d'Assino, ciò che appare del tutto coerente con la provenienza degli immobili dalla successione di e , Persona_9 Persona_10 genitori del de cuius, in favore di questo per ½ e di fratello del de cuius e padre Persona_2 degli attori, per il restante ½, come risulta dal punto b) dell'inventario relativo ai beni immobili6.
Il dato in esame è peraltro coerente con l'affermazione, dedotta dagli attori e imputata al de cuius, secondo cui i “beni ” sarebbero dovuti rimanere alla “famiglia ”: anche PE PE ove effettivamente pronunciata, tale affermazione sarebbe del tutto collimante con il legato attribuito dal de cuius agli attori, visto che tale legato è costituito proprio dai beni appartenuti ai genitori e in comunione con il fratello , mentre non vi è alcuna prova della provenienza Per_2 familiare degli altri beni.
Gli ulteriori argomenti spesi dagli attori al fine di sostenere l'incapacità assoluta del de cuius al momento della redazione del testamento non sono condivisibili.
Quanto alla possibile redazione del testamento in data successiva al 04/12/2014, ossia alla data dell'udienza davanti al Tribunale, prodromica all'apertura dell'amministrazione di sostegno, le conclusioni raggiunte sul piano grafologico dalla CTU Dott.ssa secondo Persona_7 cui “Il testamento di , apparentemente datato 23/10/2013 è con probabilità riferibile ad una Persona_1 data successiva al Dicembre 2014”, non collimano con quelle raggiunte dall'ausiliario grafopatologo
Prof. , secondo cui, come detto, “Il Sig. al momento della Persona_8 Persona_1 redazione del testamento era affetto da un deterioramento cognitivo, verosimilmente di grado lieve. Nonostante la natura lieve di questo deterioramento, la sua capacità di testare era abolita dalla complessità dei beni di cui doveva disporre”. 6 Cfr. doc. 7 di parte attrice 7 Infatti, se si afferma che il testamento è successivo al dicembre 2014, e che dopo tale data il de cuius era assolutamente incapace di intendere e di volere, allora si configura una contraddizione con il deterioramento solo lieve ravvisato dal Prof. . Per_8
Va peraltro rilevato che il de cuius, poco più di un mese prima del 04/12/2014, quando è stato ascoltato dal Giudice Tutelare, era stato sottoposto ad esame clinico psichiatrico dal Dott.
la cui valutazione assume rilevanza in questa sede in quanto emessa nell'ambito Persona_11 di una struttura sanitaria pubblica.
In tale valutazione, il de cuius era apparso “subito pienamente orientato nel tempo e nello spazio senza alcun apprezzabile difetto nella memoria sia di funzione che di rievocazione. Ha mostrato totale coerenza ideativa, il pensiero è risultato logico con perfetta conservazione della capacità critica e di giudizio non esente, in taluni momenti da una acuta vena ironica, come quando parla del suo desiderio sessuale e dialettica (…)”.
All'esito di tale esame, il sanitario pubblico ha concluso affermando che “non sono emersi elementi anche solo sospetti di infermità o di menomazione psichica. Il signor ha dimostrato padronanza delle PE sue facoltà psichiche con piena aderenza alla realtà contestuale”, e che “non possono essere ravvisati, in assenza di infermità o menomazioni psichiche, altri elementi che, dal punto di vista psichiatrico-forense, compromettano la capacità e quindi la possibilità del paziente di provvedere ai proprio interessi”7.
Sul punto l'ausiliario grafopatologo Prof. ha rilevato che “C'è quindi, nel materiale in Per_8 atti, una contraddizione fra la valutazione del 31/10/2014 e quella, coeva, del 4/12/2014. L'analisi grafopatologica della scrittura dà ragione alla seconda, che evidenziò un deterioramento cognitivo. E' possibile che il sig. presentasse delle fluttuazioni del suo stato cognitivo (che comunque anche dal MMSE del PE
31/10/2014 risultava ai limiti della norma). In questo caso, l'analisi della scrittura del testamento ci fa vedere quale probabilmente era il suo stato cognitivo nel momento stesso in cui redigeva il testamento che oggi viene impugnato. In alternativa, è anche possibile che il testamento de quo sia stato in realtà retrodatato, come è stato affermato da una delle parti in causa, e che sia di epoca posteriore al 2014”8.
La contraddizione tra la condizione psichica del de cuius rilevata dalla in data Parte_5
31/10/2014 e quella rilevata dal Giudice Tutelare il 04/12/2014 non consente di affermare, con sufficiente probabilità logica, che il testamento sia stato redatto dopo il 04/12/2014, poiché in tal caso residuerebbe una insanabile contraddizione tra la linearità logica del testamento del e la corretta individuazione di persone e cose, nei termini sopra esposti e nonostante PE gli errori ortografici e grammaticali, e l'incapacità del medesimo , all'udienza del PE
04/12/2014, di riconoscere finanche il valore di una moneta da € 0,50.
Ciò rende poco probabile l'ipotesi ricostruttiva offerta dagli attori, ossia l'effettiva redazione del testamento dopo il 04/12/2014.
Pertanto, anche ove si ipotizzi che il testamento sia stato retrodatato, non è comunque logicamente probabile che esso sia stato redatto dopo il 04/12/2014, ma è maggiormente corroborata la ricostruzione opposta, ossia che esso sia stato redatto prima del 04/12/2014, ossia in un momento in cui il de cuius era affetto da un deterioramento cognitivo di grado lieve, ed era quindi capace di redigere un testamento non complesso come è quello oggetto di causa.
Alla luce di tali dati, il fatto che i convenuti si siano opposti all'apertura dell'amministrazione di sostegno nel dicembre 2014 è del tutto irrilevante ai fini della valutazione di capacità, la quale va fondata, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata, su elementi ben più concreti come il dato clinico e le specifiche caratteristiche del testamento.
Parimenti non è rilevante il fatto che i convenuti abbiano celato agli attori di essere stati nominati eredi universali da parte di sia in quanto, sul piano giuridico, non Persona_3 costituisce onere od obbligo dell'erede testamentario notiziare i legittimari pretermessi dell'istituzione ereditaria, sia in quanto la questione riguarda l'eredità di un soggetto diverso da
Per le medesime ragioni, è irrilevante in questa sede la valutazione di falsità Persona_1 del testamento di risultante dalla consulenza del PM nel relativo procedimento Persona_3 penale, considerato peraltro che la corrispondente domanda proposta in questa sede è stata oggetto di esplicita rinuncia da parte degli attori. Del pari, le deduzioni contenute nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. di parte attrice in ordine ad una circonvenzione operata dai convenuti in danno del defunto sono inammissibili in questa sede, poiché non è stata esercitata una corrispondente azione civile da parte degli attori e la domanda di risarcimento è stata oggetto di rinuncia.
Non è poi in alcun modo condivisibile l'affermazione degli attori secondo cui l'omesso esercizio, da parte di dell'azione di riduzione nei confronti del testamento di Persona_1 che lo aveva pretermesso, sarebbe di per sé indice di incapacità assoluta del Persona_3 medesimo. Sul piano empirico, infatti, è ben plausibile che un soggetto non intenda impugnare l'atto dispositivo mortis causa compiuto dalla moglie, anche considerato che, al momento della morte di avvenuta il 31/12/2013, nato il [...], era Persona_3 Persona_1 ormai in età avanzata.
9 L'affermazione degli attori secondo cui, in ragione delle patologie pregresse, il de cuius sarebbe stato assolutamente incapace a partire dal 2008, non trova alcun riscontro oggettivo negli atti del giudizio. Per un verso, tale valutazione di incapacità è sconfessata dal referto dell'
[...]
1 del 31/10/2014, in cui è evidenziata la capacità del nonostante la Pt_5Parte_5 PE considerazione delle patologie pregresse. Per altro verso, la medesima valutazione è ulteriormente smentita dalle valutazioni dell'ausiliario Prof. , il quale, pur Per_8 considerando le medesime patologie pregresse, ha riscontrato un deterioramento cognitivo solo lieve, e non anche assoluto come affermato dagli attori.
3. Conclusioni
In conclusione, alla luce degli elementi emersi, l'ipotesi ricostruttiva assistita da maggiore probabilità logica e corroborata da un numero maggiore di riscontri oggettivi è quella secondo cui il testamento di sia stato redatto dal de cuius in un momento in cui la sua Persona_1 capacità di autodeterminarsi, pur lievemente deteriorata, non era comunque assolutamente azzerata, a fronte della non complessità dell'atto dispositivo. Pertanto, anche ove il testamento fosse stato effettivamente retrodatato, la data effettiva sarebbe comunque anteriore al dicembre
2014.
Ne deriva l'insussistenza dei presupposti per l'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 591, comma 2, n. 3 c.c.: la domanda principale proposta dagli attori deve quindi essere rigettata.
Il rigetto della domanda principale comporta il consequenziale rigetto delle altre domande proposte dagli attori. Infatti, avendo il de cuius validamente nominato gli attori quali legatari e non quali eredi, non sussiste il diritto alla restituzione dell'intero patrimonio ereditario. Del pari, non essendo gli attori eredi del de cuius, essi non sono legittimati ad agire in luogo del de cuius per la riduzione delle disposizioni del testamento di Persona_3
L'accertamento dell'inesistenza del diritto a cautela del quale è stata disposta, in corso di causa, la misura cautelare del sequestro giudiziario, comporta, ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3,
c.p.c., la perdita di efficacia di tale misura, a prescindere dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è indeterminabile e, considerato che il giudizio si è di fatto svolto sull'unica, centrale questione della capacità di intendere e di volere di al momento della Persona_1 redazione del testamento, va applicato lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM
10 55/2014, in ragione della sua non particolare complessità. I convenuti risultano assistiti da unico difensore, per cui spetta anche l'aumento ex art. 4, comma 2, DM 55/2014 per la difesa di una pluralità di parti, considerando tuttavia che tale plurima difesa non ha, in concreto, comportato la trattazione di questioni ulteriori e autonome, e dunque non ha in alcun modo aumentato la complessità della controversia.
Devono parimenti essere liquidate le spese del giudizio cautelare in corso di causa, anche in questo caso in base al criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.: essendo stato dichiarato inesistente il diritto oggetto di cautela, la parte soccombente non può che essere quella attrice. Tali spese vanno liquidate tanto per la prima fase quanto per il reclamo cautelare,
e vanno calibrate sul medesimo scaglione di valore, tenuto però conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto.
Infine, le spese della CTU e della custodia seguita al sequestro giudiziario devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande proposte dagli attori;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di merito in favore dei convenuti, che si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Pone le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice;
- Dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c., del sequestro giudiziario disposto con ordinanza del 27/12/2021;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio cautelare in favore dei convenuti, che si liquidano in complessivi € 5.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Pone le spese di custodia relative al sequestro giudiziario definitivamente a carico degli attori.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/05/2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Edoardo Postacchini Dott. Andrea Ausili
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 12 di parte convenuta 2 Cfr. note scritte del 20/04/2022 di parte convenuta 3 Cfr. nota 6 a pag. 26 delle osservazioni alla CTU di parte convenuta 4 Cfr. pag. 43 della CTU 5 7 Cfr. doc. 5 di parte convenuta 8 Cfr. pag. 14-15 della relazione del Prof. allegata alla CTU Persona_8 8