Ordinanza cautelare 10 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 17 luglio 2023
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 10/02/2023, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 00086/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Fantigrossi, Valeria Fantigrossi e Guido Camera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n.1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione medica locale per le patenti di guida di Milano, presso l’ASST Fatebenefratelli - Sacco, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della patente di guida rilasciata dall’Ufficio centrale operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella parte in cui la sua validità è limitata ad un solo anno, dal 21 novembre 2022 al 19 novembre 2023;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso, ivi compresi gli atti endo-procedimentali eventualmente assunti dalla Prefettura, dalla Commissione medica locale per le patenti di guida e da ogni altro ente od organo amministrativo.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’articolo 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Il Collegio ritiene che le esigenze di tutela del ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio nella pubblica udienza indicata nel dispositivo.
La mancata decisione cautelare non consente di individuare un’effettiva soccombenza, per cui le spese della presente fase del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Prima) fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 luglio 2023.
Compensa tra le parti le spese di lite della fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.