TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
Sezione Specializzata Agraria
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
- Dott. Giovanni Garofalo, Presidente
- Dott.ssa Teresa Valeria Grieco, Giudice
- Dott.ssa Daniela Lagani, Giudice relatore
e dei componenti esperti, Dott. Chillà Ferdinando e dott. Fiorentino Stefano, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex artt. 429 – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 443/2023 vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Romano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla Via
Anile n. 3, giusta procura in calce al ricorso ricorrente contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Zaffina, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla Via
Oslavia, n. 28 giusta procura in calce alla memoria di costituzione resistente
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente, ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premesso che dall'1/1/2014 al 31/12/2019 tra il medesimo ed il Parte_1 resistente è intercorso un contratto di affitto in deroga dei terreni di Controparte_1 proprietà e in comodato di esso ricorrente e che il predetto contratto, all'art. 10, prevedeva l'obbligazione a carico dell'affittuario di trasferire gratuitamente in favore del concedente, entro e non oltre il 31/12/2019, la piena disponibilità e proprietà dei titoli fissati per aiuti comunitari per un valore complessivo non inferiore ad euro 53.300,00 e premesso che, nonostante i vari solleciti e le formali diffide, il resistente non ha adempiuto all'obbligazione assunta, ha chiesto all'adito Tribunale, previo accertamento del proprio diritto ad ottenere il trasferimento gratuito della piena disponibilità e proprietà dei predetti titoli, di condannare il resistente al trasferimento degli stessi, per un valore complessivo non inferiore ad euro
53.300,00 o per il valore, maggiore o minore ritenuto di giustizia e di equità e di condannare altresì il resistente al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato trasferimento dei titoli,
1 nella misura di euro 53.300,00 per l'anno 2020, di ulteriori euro 53.300,00 per l'anno 2021, di ulteriori euro 53.300,00 per l'anno 2022 e di ulteriori euro 53.300,00 per l'anno 2023, o nelle maggiori o minori misure ritenute di giustizia e di equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo, salvo il risarcimento degli ulteriori danni per gli anni successivi e fino all'effettivo trasferimento dei titoli. Con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituito in giudizio il quale ha preliminarmente eccepito la nullità Controparte_1 del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto, avendo il ricorrente omesso di indicare nel ricorso le particelle di terreno oggetto dal contratto di affitto, la loro estensione e collocazione, la loro destinazione agricola e tenuto conto della genericità della domanda risarcitoria formulata. Nel merito, il resistente ha variamente argomentato per l'infondatezza della domanda. In particolare, il resistente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione contrattuale per sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione, causata dall'intervenuto mutamento della legislazione comunitaria che disciplina i cd. titoli PAC e che ha modificato i criteri di calcolo del valore dei titoli. Ha dedotto che, per realizzare comunque lo spirito dell'accordo secondo le modalità più idonee imposte dalle modifiche legislative sopravvenute, alla scadenza del contratto, avrebbe messo a disposizione del ricorrente, ai fini del successivo trasferimento, n. 13 titoli di maggiore valore unitario, per complessivi euro 13.950,00 favorendo, in ogni modo possibile, la prosecuzione del rapporto e/o comunque, la sua cessazione con il massimo soddisfacimento del ricorrente il quale, non avrebbe però inteso cooperare alla ricontrattazione della clausola contrattuale, evidentemente annullata per effetto della sopravvenuta modifica normativa dei titoli PAC. Il resistente ha altresì contestato la fondatezza della domanda risarcitoria, eccependo, sotto il profilo dell'an, il difetto di prova di un danno risarcibile, considerata l'insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti previsti dalla legislazione comunitaria per il riconoscimento della titolarità degli aiuti comunitari. Infine, il resistente ha contestato la domanda risarcitoria sotto il profilo del quantum, tenuto conto dell'intervenuto ribasso del valore unitario attribuito ai titoli dalla legislazione comunitaria. Il resistente ha quindi chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite e, in subordine, la riduzione della somma eventualmente dovuta, da contenersi nei limiti di euro
13.950,00, con compensazione delle spese di lite.
3. Ammesso l'interrogatorio formale del ricorrente, non espletato per mancata comparizione all'udienza fissata, concesso alle parti termine per il deposito di note difensive, dopo alcuni rinvii dovuti all'impossibilità di formare il collegio, per assenza dei componenti esperti, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Occorre premettere che, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'esatto adempimento e per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie, difetta un inadempimento imputabile all'odierno resistente.
2 Come evidenziato da parte resistente, la materia degli aiuti comunitari in agricoltura ha subito un'importante riforma, che ha modificato in modo sostanziale la disciplina dei cd. titoli PAC.
Infatti, il Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, ha abrogato il Regolamento (CE) n.
637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Il successivo
Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, ha poi integrato il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il richiamato Regolamento UE n. 1307/2013, all'art. 21 comma 2, ha disposto che “I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n.
1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2014 […].”.
Dal registro nazionale titoli del resistente (all.n. 3 del fascicolo di parte ricorrente) si evince che i titoli oggetto dell'obbligazione di trasferimento, prevista dall'art. 10 del contratto di affitto stipulato in data 23.12.2013, sono stati originariamente assegnati al resistente sulla base delle disposizioni dell'abrogato Regolamento (CE) n. 1782/2003 e, conseguentemente, hanno cessato la loro validità il 31 dicembre 2014. Dall'anno 2015, sono stati assegnati al resistente nuovi titoli, sulla base dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1307/2013, che hanno un valore unitario notevolmente ridotto rispetto ai titoli precedentemente assegnati ed estinti.
Al riguardo, l'art. 24 del Regolamento UE n. 1307/2013, rubricato “Prima assegnazione di diritti all'aiuto”, ha dettato la disciplina dei nuovi titoli PAC, sotto il profilo dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente/assegnatario, del numero dei diritti di aiuto attribuibili, del valore unitario.
Dall'esame delle disposizioni del Regolamento UE si evince che i titoli assegnati sulla base dell'art 24 del Regolamento, dall'anno 2015, sono non una mera sostituzione dei titoli precedenti ma nuovi titoli, distinti da quelli precedentemente assegnati, soppressi al
31/12/2014.
Infatti, i nuovi titoli hanno criteri di assegnazione e di determinazione del valore diversi dal passato, sono assegnati solo agli “agricoltori in attività” (e cioè coloro che hanno presentato una domanda nel 2013 e che hanno almeno un requisito tra quelli indicati al precedente cap.
4.1 lettera c); il numero di titoli assegnati a ciascun agricoltore in attività è pari alla superficie ammissibile dichiarata nella domanda presentata per l'anno 2015; il valore di ogni singolo titolo è calcolato a partire dall'ammontare complessivo dei premi percepiti dal soggetto nel
2014 diviso gli ettari ammissibili della domanda 2015 (oltre ad alcuni fattori correttivi).
Dunque, la quantità di nuovi titoli assegnati al resistente nell'anno 2015 è dipesa solo dalla superficie ammissibile richiesta in domanda 2015 e non dalla quantità di titoli detenuti in passato. I nuovi titoli hanno inoltre valore diverso e inferiore rispetto ai titoli precedentemente assegnati. Inoltre, gli stessi titoli presentano nel corso degli anni mutamenti di valore, per effetto dell'applicazione delle nuove disposizioni normative europee.
Di conseguenza, pur rilevando come apparentemente vi possa essere un collegamento tra i nuovi titoli ed i vecchi titoli, la normativa europea ha inteso chiudere una fase ed aprirne una del tutto nuova, definendo in maniera diversa la platea dei beneficiari e con una nuova modalità di calcolo dei diritti di aiuto da assegnare agli agricoltori.
3 Ciò premesso, deve escludersi che nel caso di specie sussista un inadempimento del resistente all'obbligo di trasferimento dei titoli previsto nell'art. 10 del contratto, richiamato dal ricorrente.
Infatti, nonostante nel contratto sia stato previsto un obbligo in capo al resistente di trasferimento dei titoli originariamente assegnati e precisamente l'obbligo di trasferire “la piena disponibilità e proprietà dei titoli fissati per aiuti comunitari espressamente quantificati allo stato nel numero di 13 (con valore unitario per titolo pari a 4.100 Euro), fermo restando che il valore complessivo di detti titoli, al loro di ogni trattenuta obbligatoria per legge, non potrà comunque essere inferiore a 53.300 Euro”, tale obbligo deve ritenersi estinto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, considerata la sopravvenuta estinzione dei titoli originariamente assegnati ed il sopravvenuto mutamento del numero e dei valori unitari dei nuovi titoli assegnati al resistente, in applicazione della diversa disciplina dettata dalla sopravvenuta normativa europea.
Deve inoltre aggiungersi l'impossibilità per il convenuto di operare qualsiasi trasferimento di titoli a favore del resistente, essendo pacifico che alla data del 31.12.2019, data di scadenza del contratto e data prevista anche quale scadenza dell'obbligazione di trasferimento dei titoli, il ricorrente, avendo chiuso il proprio fascicolo aziendale, ha perso la qualifica di “agricoltore in attività” e considerato che, ai sensi dell'art 34 del richiamato Regolamento UE, che disciplina il “Trasferimento di diritti all'aiuto”, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente “a un agricoltore che abbia diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 stabilito nello stesso Stato membro (…)”.
Deve infine evidenziarsi come nel contratto sottoscritto tra le parti, nello stesso art. 10, fosse specificatamente previsto che “Qualora la legislazione comunitaria fosse modificata durante il periodo di durata del contratto ma rimanesse basata su un modello di 'diritti' o 'titoli' con un valore monetario e trasferibile tra le parti, le parti stesse convengono di dare applicazione al presente articolo nelle modalità più idonee per realizzare comunque lo spirito dell'accordo”. Il successivo art. 11, aggiunge che “Le parti convengono che, nell'ipotesi di sopravvenuta e dichiarata nullità o annullamento di una delle clausole del presente accordo, la clausola nullo o annullata formerà oggetto di ricontrattazione tra le parti secondo i dettami della buona fede e mantenendo ferma la validità delle restanti pattuizioni”.
Alla luce di quanto esposto, la domanda volta ad ottenere il trasferimento di n. 13 titoli di valore unitario pari ad euro 4.100,00 o comunque di valore non inferiore ad euro 53.300,00, che, in considerazione dell'estinzione del contratto, deve essere qualificata quale azione di risarcimento in forma specifica dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, non può trovare accoglimento, risultando l'obbligazione in questione estinta, a causa della nuova disciplina europea in materia di titoli PAC.
Occorre peraltro evidenziare come del tutto infondato sia il richiamo, da parte del ricorrente, all'art. 1221 c.c., secondo il quale “Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore”. Nel caso di specie, infatti, alla data di scadenza dell'obbligazione, come sopra evidenziato, il trasferimento dei titoli preteso dal ricorrente non sarebbe stato possibile per difetto della qualità di “agricoltore in attività” del ricorrente, che alla medesima data risulta aver chiuso il fascicolo aziendale.
4 Infine, in assenza di un inadempimento imputabile al debitore, anche la domanda di risarcimento per equivalente, non può trovare accoglimento.
Il rigetto, nel merito, della domanda proposta, rende peraltro superfluo l'esame delle preliminari eccezioni formulate dal resistente.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 147/2022 (cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00) con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto della limitata attività espletata nelle diverse fasi di giudizio e con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Lamezia Terme, sezione specializzata agraria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in euro
4.217,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Daniela Lagani dott. Giovanni Garofalo
5