Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1882/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 16.10.23
DA
(CF e P.Iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, cn il proc.dom. Avv. Serena Pomaro
( ), giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello C.F._1
Appellante
CONTRO
(CF ), titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1 C.F._2
(P.I. ), con il proc.dom. Avv. Valentina Vetri, (C.F. ), P.IVA_2 CodiceFiscale_3
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
Tribunale di Rovigo
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 13.01.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia in riforma della impugnata sentenza del Tribunale
di Rovigo del cui appello si tratta ed in accoglimento dei motivi del presente appello si tratta,
respinta ogni contraria e diversa istanza:
In via preliminare:
- sospendere l'esecutività della sentenza impugnata a norma dell'art. 283 cpc e quindi la sua esecuzione se già iniziata, ritenuta la sussistenza di gravi motivi già specificati nella parte motiva del presente atto.
Nel merito:
- In accoglimento dei motivi di cui al presente appello, respinta ogni eccezione e/o domanda formulata da parte convenuta, in riforma della sentenza n. 212/2023 Rg emessa in data
13.03.2023 e pubblicata il 14.03.2023 dal Trib. di Rovigo nella causa n. 698/2019 Rg, Voglia la
Corte d'Appello di Venezia annullare l'impugnata sentenza.
Voglia la Corte d'Appello di Venezia accogliere le domande svolte dall'appellante in primo grado e quindi: In via pregiudiziale: - richiamati motivi di opposizione di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e successive memorie ritualmente depositate, il patrocinio di parte attrice opponente si oppone alla eventuale concessione della provvisoria Parte_1
esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 3101/18 RG emesso dal Tribunale di Rovigo in data pagina 2 di 21 26.01.2019 a carico dell'odierna attrice opponente ed in favore della (CF Controparte_2
), per la somma di Euro 7.066,00 oltre interessi secondo domanda, oltre alle spese P.IVA_2
legali liquidate in decreto ingiuntivo essendo fondata l'opposizione e di pronta soluzione;
Nel
merito in via principale: -dichiararsi la nullità e/o inammissibilità e/o improponibilità e/o l'infondatezza del Decreto Ingiuntivo opposto per tutte le ragioni in narrativa esposte;
-
Respingere la domanda di controparte perché infondata in fatto e in diritto.
-Conseguentemente revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo D.I.
opposto n. 3101/2018 R.G. emesso dal Tribunale di Rovigo perché emesso in mancanza dei presupposti di legge e comunque per somme non dovute. In via riconvenzionale in principalità: -
accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della parte convenuta opposta ed il diritto di credito vantato dall'attrice opponente nei confronti della ditta convenuta opposta pari ad Euro
10.126,00 per le ragioni di cui all'opposizione, condannare parte convenuta opposta al pagamento in favore di parte attrice opponente della somma di Euro 10.126,00 e/o quella diversa maggiore o minore che risulterà in corso di causa in misura non superiore ad Euro 26.000,00 (scaglione che determina il valore della presente causa) oltre agli interessi legali creditori a rivalutazione monetaria. In via riconvenzionale di subordine: - disposta la compensazione giudiziale tra il credito accertato in quanto dovuto all'attrice opponente ed il credito in quanto dovuto in favore della parte convenuta opposta, previo accertamento dell'esatto dare – avere tra le parti risultante dall'istruttoria, condannare la parte convenuta opposta a pagare in favore dell'attrice opponente la somma pari alla differenza risultante tra le somme accertate quali rispettivi crediti.
In ogni caso:
Per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale sopra formulata,
in ogni caso, dichiararsi la nullità e/o inammissibilità e/o improponibilità e/o l'infondatezza del pagina 3 di 21 Decreto Ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa e conseguentemente revocarsi,
annullarsi e/o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo n. 3101/2018 Rg, emesso dal Tribunale
di Rovigo perché emesso in mancanza dei presupposti di legge e comunque per somme non dovute. Spese competenze ed onorari di causa refusi.
In via istruttoria: Il patrocinio di parte attrice opponente insiste nelle istanze istruttorie formulate in atti affinché non si abbiano per rinunciate, con particolare riguardo alla richiesta di prove orali di cui alla seconda memoria attorea (in particolare i capitoli di prova non ammessi con ordinanza del 18.10.2020) e di quelle formulate a prova contraria in sede di terza memoria attorea.
Capitoli di prova non ammessi in ordinanza pronunciata dal GI in data 18.10.2020 nella causa n.
698/2019 Rg Trib. Rovigo in riferimento alla seconda memoria istruttoria attorea: 11) Vero che la ha richiesto più volte il pagamento dei lavori descritti nei capitoli da 3) a 10) Parte_1
quantificati nella fattura n. 156 del 28.12.2018 come da doc. 5 che si rammostra al teste da ultimo con PEC del 27.02.2019 come da doc. 6 che si rammostra al teste;
12) Vero che all'inizio del mese di settembre 2018 la società propose alla ditta Parte_1
verso pagamento del compenso, di svolgere lavori urgenti di potatura piante e Controparte_1
siepi, eliminazione piante morte, pulizia e smaltimento materiale di risulta da effettuarsi entro il mese di settembre 2018 presso il Complesso Sografi sito in Padova Via Sografi n. 19 e entro il mese di ottobre 2018 presso il sito in Padova, via Vergerio n. 15; 13) Vero che Controparte_3
la ditta accettò la proposta formulata da Controparte_1 Parte_1
di cui al cap. 12) ; 14) Vero che la emise in data 10.09.2018 il preventivo di Parte_1
spesa n. 63 intestato al Complesso Sografi di Padova dell'importo di Euro 3.416,00 regolarmente accettato dall'amministratore del condominio Sig. come da doc. 7 che si Parte_2
rammostra al teste;
pagina 4 di 21 Parte 15) Vero che la emise in data 09.10.2018 il preventivo di spesa n. 64 intestato Parte_1
al sito in Padova, dell'importo complessivo di Euro 2.135,00 regolarmente Controparte_3
accettato dall'amministratore del condominio Sig. come da doc. 8 che si Parte_2
rammostra al teste;
16) Vero che la ditta omise di svolgere i lavori di Controparte_1
giardinaggio descritti nei capitoli che precedono 12)-13)-14)-15); 17) Vero che il Sig.
[...]
in qualità di Amministratore del Complesso Sografi e del di Parte_2 Controparte_3
Padova comunicò alla con dichiarazione di data 20.11.2018 l'annullamento Parte_1
dei preventivi di cui ai capitoli 14)-15) con richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti per mancata esecuzione delle opere richieste come da doc. 9 che si rammostra al teste
Si indicano a testi sui capitoli da 1) a 10) i Sig.ri: , residente in [...]Tes_1
(PD Via Marco Cles n. 23; residente in [...]
54; residente in [...]; CP_5 CP_6
residente in [...]; Parroco pro tempore della HI
[...]
S. LO in IG (PD) Via 16 Marzo n. 14; residente in CP_7
LE (PD) Via G. Perlasca, 10; il titolare della Pasticceria AN & VA sita in
LS (PD) Via Umberto I°, 115; residente in [...]Controparte_8
(PD) Via S. Salvaro, 2; residente in [...]; CP_9 CP0
residente in [...]; residente
[...] CP1
in PADOVA. Si indicano a testi sul capitolo 11) i Sig.ri: , residente in Tes_1
SE (PD Via Marco Cles n. 23; residente in [...]
Palazzina n. 54; residente in [...] Si CP_5
indica a teste sui capitoli da 12) a 17) i Sig.ri : , residente in [...](PD Tes_1
Via Marco Cles n. 23; residente in [...]; CP_4
pagina 5 di 21 residente in [...]; CP_5 Parte_2
titolare dello Studio De Zuane – Amministrazioni e Consulenze Condominiali con
[...]
sede in Padova, Via Savelli 56.
Capitoli di prova non ammessi in ordinanza pronunciata dal GI in data 18.10.2020 nella causa n.
698/2019 Rg Trib. Rovigo in riferimento alla terza memoria istruttoria attorea: 1) Vero che nel mese di marzo 2018 il Sig. propose al Sig. , nella sua veste Controparte_12 Parte_1
di legale rappresentante di di , la collaborazione del suo Parte_1 Parte_1
conoscente Sig. già titolare di ditta individuale per lo svolgimento di lavori di Parte_3
manutenzione del verde. Si indica a testi sul suddetto capitolo i Sig.ri: , Tes_1
residente in [...]; residente in [...]CP_4
AR (PD) Via Palazzina n. 54; residente in [...]
Sant'Elena n. 34. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati si insiste per essere ammessi a prova contraria sugli stessi con audizione dei testi indicati a prova diretta in seconda memoria ex art. 183 VI° co. cpc ritualmente depositata”.
Per l'appellato:
“NEL MERITO
- per tutte le ragioni ed i titoli e secondo le descrizioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta rigettarsi l'appello in tal sede formulato, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarsi tutte le domande di parte attrice;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avversarie, per tutte le ragioni, i titoli e le descrizioni ed eccezioni di cui al presente atto limitarsi le stesse a quanto giudizialmente accertato come dovuto secondo diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 6 di 21 - ammettersi tutte le istanze istruttorie, formulate dalla ditta individuale nella Controparte_1
propria seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e non accolte, da intendersi qui integralmente ritrascritte;
- rigettare le istanze istruttorie formulate dall'attrice per le ragioni indicate nel presente atto.
IN OGNI CASO
- con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizi”
Ragioni della decisione
1.In data 13.12.2018 l'impresa individuale (di seguito ) depositava Controparte_1 CP
presso il Tribunale di Rovigo ricorso monitorio per il mancato pagamento da parte di Parte_1
Parte di (di seguito delle fatture n. 6 del 31.07.2018, n. 7 del 31.08.2018 e
[...] Parte_1
n. 8 del 29.09.2018, emesse per “lavori di manutenzione e pulizia dell'area verde” svolti per
Parte conto della presso talune strutture condominiali clienti di quest'ultima nei mesi di luglio,
agosto e settembre 2018.
1.1. In data 28.01.2019 veniva notificato all'odierna appellante decreto ingiuntivo n. 88/2019,
emesso sub RG n. 3101/2018 dal Tribunale di Rovigo il 26.01.2019, con cui ingiungeva alla
Parte di pagare in favore del la somma pari ad € 7.066,00 oltre interessi moratori dalle CP
singole scadenze al saldo, competenze e spese legali nonché successive occorende.
Parte 1.2. Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, la conveniva in giudizio il , deducendo anzitutto che le somme di cui al provvedimento monitorio non CP
sarebbero dovute per carenza di fondamento istruttorio: dato che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo non costituivano fonte di prova in favore della parte che le aveva emesse dei fatti ivi dichiarati ed in ogni caso ne contestava il contenuto in quanto generico: mancando l'indicazione del periodo di svolgimento dei lavori del , del monte ore di attività svolta e CP
pagina 7 di 21 dei criteri di quantificazione degli importi. Rilevava dunque che spettava all'opposta fornire prova dell'attività svolta per suo conto e della congruità dell'importo richiesto.
Inoltre, l'opponente eccepiva in via riconvenzionale due ragioni di credito per l'importo complessivo di € 10.126,00, di cui:
-la somma di € 4.575,00 portata dalla fattura n. 156 emessa in data 28.12.2018, in relazione ai lavori di giardinaggio eseguiti su incarico del presso alcuni clienti di quest'ultimo tra il CP
mese di aprile e settembre 2018. Rilevava che tale fattura non risultava essere stata saldata dall'opposta, anche a seguito di diffida del 27.02.2019;
-la somma complessiva di € 5.551,00 quale lucro cessante per “avere perso due importanti
occasioni di lavoro”. Deduceva sul punto l'inadempimento del agli impegni contrattuali CP
assunti per suo conto, ossia lo svolgimento nei mesi di settembre/ottobre 2018 di “lavori urgenti
di potatura piante e siepi, eliminazione piante morte, pulizia e smaltimento materiale di risulta
presso il Complesso Sografi sito in Padova Via Sografi n. 19 e presso il sito in Controparte_3
Padova, via Vergerio n. 15”, per i quali l'opponente aveva emesso due preventivi di spesa.
Invocava, in via subordinata, la compensazione giudiziale tra il credito eventualmente accertato in favore del ed il suo preteso controcredito;
dunque, la condanna dell'opposta al CP
pagamento della differenza risultante tra le somme accertate quali rispettivi crediti.
1.3. Si costituiva il , chiedendo preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 CP
c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito contestando le richieste avversarie in quanto ritenute infondate, producendo un prospetto con i
Parte lavori svolti in favore della dal mese di maggio 2018 al settembre 2018, in presenza dei sig.ri , (amico del , il quale aveva avuto con il dei rapporti di tipo Parte_3 CP Pt_1
lavorativo) e (che aveva svolto un tirocinio presso la . Per_1 Parte_1
pagina 8 di 21 1.3.1.Precisava in particolare che i rapporti con l'opponente avevano avuto uno svolgimento diverso, rilevando quanto segue: dal mese di marzo 2018 il chiedeva al lo Pt_1 CP
svolgimento di lavori di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi presso propri clienti;
nei
Parte mesi di maggio e giugno 2018 il si dedicava assieme ai dipendenti della all'attività CP
di manutenzione aree verdi “presso i condomini Montecarlo, , Per_2 Persona_3 Per_4
, Frassenelle, , Pavan, , Autobase, Aosta 1, Malaspina, Per_5 Per_6 Per_7 Per_8
Leopardi, Padova 1, Lucciola ed in (PD)”; gli accordi di pagamento Per_9 Per_10 Per_11
prevedevano € 20,00 per ciascuna ora di lavoro con emissione di relativa fattura e, per tali
Parte periodi, le fatture venivano onorate da . Poi il , dietro ulteriore richiesta del CP
, accettava di prestare attività lavorativa in favore dell'opponente nei mesi di luglio, Pt_1
agosto e settembre 2018, per i quali però l'opponente non provvedeva a saldare le relative fatture.
Deduceva, inoltre, in merito alla domanda riconvenzionale, che la fattura 56 del 28/12/2018 era stata emessa solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, e che nulla di quanto indicato nella causale era dovuto.
1.4. Alla prima udienza del 17.07.2019 il Giudice di prime cure formulava una proposta conciliativa che prevedeva la corresponsione da parte dell'opponente a favore dell'opposta della somma omnicomprensiva di € 3.500,00, con rinuncia al decreto opposto e spese compensate.
All'udienza successiva, parte opponente dichiarava la propria disponibilità ad accettare la proposta, mentre il dichiarava di non poter aderire perché “ritenuta del tutto insufficiente CP
a coprire sia le spese sostenute ed anticipate per lo svolgimento dell'attività sia un minimo
margine di guadagno”.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., il Giudice assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 18.10.2020 il Tribunale ammetteva le prove orali richieste dalle parti, nei pagina 9 di 21 limiti ivi indicati: prova per interpello e testi richiesta da parte opponente quanto ai capitoli 1 -10,
12, 13, 16; prova per interpello e testi richiesta da parte opposta quanto ai capitoli 1-4, 7, 13-18.
La causa veniva dunque istruita mediante interrogatorio formale dei legali rappresentanti della società opponente e dell'opposto ed assunzione della prova testimoniale all'udienza del 19.02.21,
nonché escussione del teste all'udienza del 25.11.21. Per_1
Precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.10.22.
2. Istruita documentalmente e a mezzo di prova testimoniale, la causa era decisa con sentenza n.
Parte 212.2023, con la quale il Tribunale di Rovigo rigettava l'opposizione proposta da e per l'effetto confermava il provvedimento monitorio n. 88/2019 del 26.01.2019 emesso dal Tribunale
di Rovigo, rigettava altresì le domande formulate, condannandola al pagamento in favore del delle spese di lite quantificate in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali 15%, CPA CP
4% e IVA.
2.1. Il Tribunale, a sostegno della statuizione, rilevava che l'accordo lavorativo tra le parti, le ore lavorate, la corrispondenza con quanto indicato e richiesto in fattura e il valore orario della prestazione risultavano provati dalle deduzioni stesse di parte opponente e dalle prove testimoniali assunte dai testi e . Rilevava che le fatture emesse dal Per_1 Parte_3 CP
avevano importi divisibili per 20,00 e, dunque, l'affermazione del teste di parte opposta Tes_1
che aveva indicato l'importo in € 18,00/h, non trovava riscontro. Riteneva pertanto che l'importo orario doveva ritenersi provato per il valore di € 18,00 e non di € 20,00.
Respingeva inoltre l'eccezione di incapacità a testimoniare del , poiché non sollevata Parte_3
immediatamente dopo l'escussione del teste e rilevava che non era neppure evincibile da parte del teste alcun interesse ad agire, non essendo emersi interessi personali attuali e concreti pagina 10 di 21 connessi al rapporto giuridico azionato.
Rigettava da ultimo la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, in quanto era “poco
verosimile che abbia atteso di ricevere il decreto ingiuntivo prima di emettere Parte_1
la fattura 56 nel dicembre 2018 per attività svolte a aprile, maggio, giugno, luglio e agosto
2018”. Infatti avrebbe ben potuto, se tale attività in effetti fosse stata richiesta dal , essere CP
oggetto di compensazione con quanto dovuto per le lavorazioni eseguite da quest'ultimo nei
confronti di quantomeno per i mesi di maggio e giugno 2018 che invece sono Parte_1
stati integralmente corrisposti da a (fatto non contestato). Inoltre Parte_1 CP2
il teste ha fermamente escluso che la ditta opposta abbia svolto nel periodo Parte_3
oggetto della fattura 56 del dicembre 2018 l'attività indicata nella stessa”.
Parte 3. Avverso tale sentenza la proponeva appello, notificato in data 16.10.2023 per i motivi che di seguito si espongono.
3.1. Con il primo motivo di gravame, censura la “Carenza assoluta di motivazione della sentenza
e/o motivazione solo “apparente” al di sotto del c.d. "minimo costituzionale” (violazione art.
111 Cost., art. 132 cpc, art. 118 Disp. Att. Cpc) (pag. 6-7-8 sentenza All. A). Omessa
esplicitazione delle ragioni della decisione, omessa motivazione su punti determinanti della
causa sia in fatto che in diritto, omesso riferimento alle dichiarazioni testimoniali e agli elementi
probatori acquisiti”, in quanto il Tribunale non ha esplicitato il contenuto e la rilevanza delle prove documentali e testimoniali.
3.2. Con il secondo motivo, censura la “Carenza assoluta di motivazione della sentenza con
riguardo alla carenza di prova del credito vantato dall'appellato in relazione alle fatture
commerciali allegate in sede monitoria che non costituiscono fonte di prova dei fatti dichiarati
dalla parte in caso di contestazione del rapporto sottostante e dell'adempimento delle prestazioni
pagina 11 di 21 medesime (violazione art. 115, 116 cpc, art. 132, art. 2697 c.c.) Omessa valutazione di prove
documentali e di prove testimoniali e delle risultanze probatorie da esse deducibili. Omessa
motivazione su punti determinanti della causa sia in fatto che in diritto”.
Ribadisce la carenza di prova del credito dell'opposto, in quanto le fatture non sono da considerarsi sufficienti e il cui contenuto peraltro è stato contestato in causa.
3.3. Con il terzo motivo, censura la “Carenza assoluta di motivazione della sentenza con
riguardo all'omessa valutazione del rifiuto della parte convenuta ad accettare la proposta
conciliativa, all'omesso esame e all'omessa valutazione delle prove documentali allegate da
parte appellante ed all'omesso esame delle dichiarazioni testimoniali resa dai testi di parte
appellante (violazione artt. 115, 116 cpc e art. 2697 c.c.) nonostante l'evidente rilevanza delle
stesse in ordine alla decisione della causa ai fini della dimostrazione della inesistenza del credito
vantato dalla parte appellata (pag. 6-7-8 sentenza All. A). Travisamento dei fatti e omessa
valutazione di prove documentali e di prove testimoniali e delle risultanze probatorie da esse
deducibili. Omessa motivazione su punti determinanti della causa sia in fatto che in diritto”.
Rileva in particolare l'omessa valutazione della testimonianza del proprio teste sig. e Tes_1
contesta quella resa dal , ribadendo anche in tale sede l'eccezione di incapacità a Parte_3
testimoniare di costui e negando che lo stesso potesse essere presente “per il 99% dei lavori svolti
dalla società del ”,(come dichiarato dallo stesso in sede di audizione testimoniale), in Pt_1
quanto dalla visura camerale della depositata agli atti si evinceva che il Parte_1 Parte_3
non era socio della società dell'opponente, ma aveva terminato la propria collaborazione dal primo di settembre 2018,
3.4. Con il quarto motivo, censura la “Carenza assoluta di motivazione della sentenza con
riguardo alla quantificazione del credito residuo (pag. 6-7-8 sentenza All. A). Omessa
pagina 12 di 21 motivazione su punti determinanti della causa sia in fatto che in diritto”.
3.5. Con il quinto motivo, censura la “Carenza assoluta di motivazione della sentenza con
riguardo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'appellante
(pag. 6-7-8 sentenza All. A). Omessa motivazione su punti determinanti della causa sia in fatto
che in diritto”.
4. Si costituiva in grado di appello il quale chiedeva il rigetto del gravame, Controparte_1
contestandone il merito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3.1.Evidenziava, in particolare, che la tesi avversaria si fondava unicamente sulla deposizione del teste e che non vi era prova delle pretese ex adverso formulate in via riconvenzionale;
non Tes_1
essendo a tal fine sufficienti la fattura depositata agli atti e i due preventivi poi annullati da parte dell'Amministratore del Complesso Sografi e del Controparte_3
5.Rigettata l'istanza di inibitoria con ordinanza del 25.03.24, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del
13.01.25 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
6. L'appello è infondato e va rigettato.
6.1. Preliminarmente, non è condivisibile la doglianza relativa all'asserito vizio di nullità della sentenza impugnata.
Infatti, la motivazione del Giudice di prime cure consente di comprendere le ragioni e l'iter argomentativo posti a fondamento della decisione e giustificanti il rigetto dell'opposizione.
Non può, dunque, rilevarsi “l'assenza di motivazione” della pronuncia del Tribunale, le cui statuizioni vanno confermate, sia pur con le integrazioni che di seguito di espongono.
pagina 13 di 21 6.2. Nel merito, il secondo e terzo motivo di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto inerenti alla asserita mancanza in causa di prova del credito vantato dal , sono infondati. CP
Invero, parte opposta ha dato dimostrazione della pretesa azionata in sede monitoria pari ad €
7.066,00.
È da premettersi anzitutto che deve considerarsi circostanza pacifica in causa, in quanto provata e non contestata dall'originaria opponente, il fatto che nei mesi di maggio e giugno 2018 le
Parte prestazioni eseguite dal in favore della erano state da quest'ultima saldate. Il CP
relativo capo di sentenza è, pertanto, passato in giudicato.
Ebbene, diversamente da quanto rileva parte appellante, la pretesa creditoria dell'appellato è stata in causa dimostrata.
Invero, la prova dell'accordo intervenuto tra le parti è stata fornita dai testi dell'opposta, sig.ri e , i quali hanno entrambi confermato il capitolo di prova n. 1 (memoria Parte_3 Per_1
istruttoria parte opposta): “Vero che nel mese di marzo 2018 presso la sede legale della
[...]
di il signor proponeva al signor Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP
di coadiuvarlo nei lavori di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi”) e dallo stesso
[...]
teste di parte opponente, sig. il quale allo stesso quesito ha precisato che “è stato il Tes_1
a chiedere se avevamo del lavoro da fargli fare”. Non solo. È dirimente che l' CP Tes_1
abbia confermato il capitolo di prova n. 7 (memoria istruttoria parte opposta): “Vero che nei mesi
di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2018 ogni giorno dal lunedì al sabato alle 07:40 il
signor incontrava presso il capannone di in SE – Parte_1 Tes_1
Frazione di Carpanedo Via Silvio Pellico i signori , , Controparte_1 Parte_3 CP_4
e per indicare loro i luoghi ove avrebbero lavorato nel corso della
[...] Persona_12
giornata”, precisando: “sì per quanto riguarda i due dipendenti e , tranne il CP_4 Per_1
pagina 14 di 21 sabato, mentre e non venivano sempre ma solo quando ci mettevamo CP Parte_3
d'accordo in tal senso”.
Di qui, si evidenzia la contraddittorietà di quest'ultimo teste, il quale dapprima ha confermato l'incontro periodico tra le parti per l'organizzazione del lavoro nei mesi da maggio a settembre
2018, salvo poi negare i capitoli di prova di parte opposta (dal n. 14 al n. 18) afferenti all'attività
Parte lavorativa prestata dal in favore della dal luglio al settembre 2018 e rispondere al CP
capitolo n. 13 dell'opposta in modo dubitativo: “non mi pare che sia venuto in tutti i giorni
indicati nel prospetto di cui al doc. 5, né per le ore qui indicate. Non so dire i giorni effettivi né le
ore”.
Dunque, diversamente da quanto sostiene l'appellante, l'attività lavorativa svolta dal in CP
suo favore non è stata confermata unicamente dal teste . Parte_3
In tal contesto, è da precisarsi che non è condivisibile la censura relativa al rigetto dell'eccezione di nullità per incapacità a testimoniare del , in quanto correttamente il tribunale ha sul Parte_3
punto statuito, poiché l'eccezione non è stata formulata dopo la relativa deposizione. In tal senso la giurisprudenza di legittimità: “Poiché la eccezione di nullità della testimonianza per
incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in
caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva
udienza, restando, in mancanza, sanata, non assume rilievo che la parte abbia preventivamente
formulato, ai sensi dell'articolo 246 del codice di procedura civile, un'eccezione d'incapacità a
testimoniare” (v. Sezioni Unite 2023 n. 9456, Cass. Civ., 12.02.2021, n. 3685).
Inoltre, non può sostenersi che abbia un “interesse personale, attuale e concreto” per la circostanza, che qui non rileva, che il teste avesse ottenuto un provvedimento monitorio nei confronti della società opponente.
pagina 15 di 21 Tanto chiarito, è stata fornita anche la prova del compenso pattuito.
Difatti, al capitolo n. 2 (memoria istruttoria opposta): “Vero che nelle circostanze spazio
temporali di cui al capitolo 1) il signor ed il signor Parte_1 Tes_1
proponevano al signor un compenso lordo pari ad € 20,00 per ciascuna ora Controparte_12
lavorativa svolta dal signor presso i clienti della ), il ha CP Parte_1 Parte_3
risposto: “Sì è vero”. Sul punto l' ha risposto precisando che non erano € 20,00 all'ora ma Tes_1
“erano circa diciotto euro”. In ordine a tale ultima dichiarazione, anche sulla base di quanto suesposto, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto più attendibile la deposizione del
. Parte_3
Per quanto concerne le modalità di pagamento del compenso, il ha confermato i capitoli Parte_3
di prova n. 3 e 4 (memoria istruttoria dell'opposta): “Vero che nelle circostanze spazio temporali
di cui al capitolo 1) le parti si accordavano affinché il pagamento del compenso avvenisse previa
esibizione di fattura da parte del signor ”;“Vero che nelle circostanze spazio Controparte_1
temporali di cui al capitolo 1) le parti si accordavano affinché il pagamento del compenso
avvenisse previa esibizione di fattura da parte del signor ”, mentre l' ha Controparte_1 Tes_1
confermato che il pagamento delle competenze spettanti al avveniva previa esibizione di CP
fattura da parte di quest'ultimo, precisando che “a volte il corrispondeva degli acconti Pt_1
al ”. CP
Inoltre, il sentito sui capitoli da 13 al 18 (memoria istruttoria di parte opposta), ha Parte_3
confermato gli orari del nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018, come indicati nel CP
prospetto di cui al documento n. 5 dell'opposta.
A ciò si aggiunge che il , sentito sul predetto capitolo n. 13 dell'opposta, ha riferito: “non Per_1
mi ricordo dove ma il signor portava me e per lavorare, non sono in grado di CP CP_4
pagina 16 di 21 riconoscere gli indirizzi, riconoscerei le case. Ricordo che il signor lavorava otto ore al CP
giorno, io non lavoravo tutti i giorni con ma a volte con e e CP Pt_1 Tes_1 [...]
” e sub capitolo n. 16 dell'opposta, pur non ricordando i nomi dei condomini ove aveva Parte_3
prestato il proprio lavoro, ha confermato che per i mesi di luglio ed agosto il signor CP
aveva lavorato in favore dell'odierna appellante per otto ore al giorno.
Ne discende, dunque, che è stata fornita prova dell'effettività dell'attività svolta dal per CP
conto dell'opponente, da luglio a settembre 2018, così come descritta nelle fatture azionate in sede monitoria n. 6 del 31.07.2018, n. 7 del 31.08.2018 e n. 8 del 29.09.2018, dell'entità del lavoro svolto e della congruità dell'importo richiesto.
7. Anche il quarto e il quinto motivo, di seguito trattati unitariamente poiché censuranti il rigetto delle domande riconvenzionali formulate dall'opponente, non sono condivisibili.
7.1. Anzitutto si rileva che, come deduce l'appellato, solo in seguito alla notifica del
Parte provvedimento monitorio in data 27.02.2019 la società intimava per la prima volta al il pagamento della fattura n. 156 emessa in data 28.12.2018, per asseriti lavori che CP
sarebbero stati eseguiti in favore di clienti del tra il mese di aprile e settembre 2018; CP
circostanza questa non contestata dall'odierna appellante.
Ciò posto, a detta dell'opponente, il sarebbe stato debitore nei suoi confronti della CP
Parte somma pari ad € 4.575,00 per lavori di giardinaggio (asseritamente) eseguiti dalla in favore dell'opposta.
Ebbene, tali lavori asseritamente svolti sulla base del (presunto) incarico del presso CP
abitazioni/sedi di alcuni clienti di quest'ultimo, oltre ad essere stati contestati dall'opposta sin dal giudizio di primo grado, risultano confermati in sede di istruttoria orale unicamente dall' Tes_1
teste di parte opponente, il quale, si ribadisce, ha reso dichiarazioni discordanti.
pagina 17 di 21 Si rileva inoltre che la fattura n. 156 del 28.12.2018 depositata agli atti portante la somma di €
4.575,00, peraltro contestata, non è notoriamente idonea a dare dimostrazione del controcredito.
Dirimente è peraltro il fatto che manca la dimostrazione dell'accordo tra le parti in ordine alla determinazione del compenso orario come indicato in detta fattura e di quelle che sarebbero state le modalità di svolgimento del lavoro;
nessun capitolo di prova è stato a tal fine formulato.
7.2. Ciò posto, è altresì infondata la domanda di risarcimento danni formulata in via incidentale dall'originaria opponente per complessivi € 5.551,00.
Sul punto è da premettere anzitutto che parte appellante si contraddice, poiché, da un lato nega la collaborazione con il dal mese di luglio 2018 e, d'altro lato, presupponendola, ne invoca CP
il risarcimento per asserito mancato adempimento dell'appellato “agli impegni contrattuali assunti per suo conto” nei mesi di settembre/ottobre 2018.
Ebbene, si dà atto che l'opposta ha sempre negato di aver accettato di lavorare nei mesi di
Parte settembre/ottobre 2018 presso i condomini Sografi ed Alfa di Padova per conto della poiché, come deduceva in primo grado (comparsa di costituzione e risposta), in quel periodo era già creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 7.066,00.
È da rilevatsi comunque che i suesposti capitoli di prova nn. 10,12,13, confermati unicamente dal teste sig. (fermo restando quanto sopra rilevato in ordine alla contraddittorietà delle sue Tes_1
dichiarazioni) non dimostrano la sussistenza di un preciso obbligo in capo al di fornire la CP
propria attività lavorativa verso pagamento di un comprovato corrispettivo, così da potersi rappresentare una situazione di inadempimento di costui, né il nesso di causa tra (l'asserito)
inadempimento ed il lucro cessante patito dall'opponente consistente nella mancata esecuzione di taluni lavori di giardinaggio rispetto ai quali erano stati emessi due preventivi di spesa.
pagina 18 di 21 Sul punto si evidenzia che agli atti risultano solo i due preventivi di spesa (sub docc. nn. 7-8) di €
3.416,00 e 2.135,00 presentati dall'appellante ai due complessi condominiali sopracitati (e poi annullati), di certo non bastevoli a provare che il aveva assunto (l'asserito) incarico di CP
eseguire dette attività nei confronti dell'appellante.
Pertanto, non vi è dimostrazione in causa nemmeno di detto ulteriore controcredito risarcitorio.
Da tutto quanto suesposto discende pertanto l'integrale infondatezza delle pretese formulate dall'appellante.
8. In ordine alle istanze istruttorie sulle quali insiste l'appellante e non ammesse dal Giudice di prime cure, si espone quanto di seguito.
Il capitolo di prova n. 11) Vero che la ha richiesto più volte il pagamento dei Parte_1
lavori descritti nei capitoli da 3) a 10) quantificati nella fattura n. 156 del 28.12.2018 come da
doc. 5 che si rammostra al teste da ultimo con PEC del 27.02.2019 come da doc. 6 che si
rammostra al teste” è irrilevante data la mancata prova del compenso pattuito per le prestazioni indicate in fattura e le relative modalità di svolgimento;
ultronei altresì i capitoli di prova nn.:
14): “Vero che la emise in data 10.09.2018 il preventivo di spesa n. 63 Parte_1
intestato al Complesso Sografi di Padova dell'importo di Euro 3.416,00 regolarmente accettato
dall'amministratore del condominio Sig. come da doc. 7 che si Parte_2
rammostra al teste;
”; 15): “Vero che la emise in data 09.10.2018 il preventivo Parte_1
di spesa n. 64 intestato al sito in Padova, dell'importo complessivo di Euro Controparte_3
2.135,00 regolarmente accettato dall'amministratore del condominio Sig. Parte_2
come da doc. 8 che si rammostra al teste;
” e 17): “Vero che il Sig. in Parte_2
qualità di Amministratore del Complesso Sografi e del di Padova comunicò Controparte_3
alla con dichiarazione di data 20.11.2018 l'annullamento dei preventivi di cui Parte_1
pagina 19 di 21 ai capitoli 14)-15) con richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti per mancata
esecuzione delle opere richieste come da doc. 9 che si rammostra al teste” poiché attinenti a circostanze già provate documentalmente. Inoltre, ininfluente per il thema decidendum della presente vertenza anche il capitolo di prova non ammesso di cui alla terza memoria istruttoria attorea: “1) Vero che nel mese di marzo 2018 il Sig. propose al Sig. Controparte_12 Parte_1
, nella sua veste di legale rappresentante di di , la
[...] Parte_1 Parte_1
collaborazione del suo conoscente Sig. già titolare di ditta individuale per lo Parte_3
svolgimento di lavori di manutenzione del verde”.
9. Dall'infondatezza del gravame discende l'assorbimento della doglianza relativa alle spese di lite.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni negli importi medi dello scaglione di riferimento secondo il valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria in tale grado non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 212/2023,
pubblicata il 14.03.23;
2- condanna la parte appellante a rifondere alla parte Parte_1
appellata le spese di lite del presente grado, liquidate in € 3.966,00 per compensi Controparte_1
professionali oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA.
pagina 20 di 21 3-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l'atto di citazione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20 gennaio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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